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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 836/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], corso San Michele del Carso n. 31,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi con il patrocinio dell'avv. ENRICA BUSNELLI e dell'avv. NICOLA CARAVELLA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi i sigg.ri e e, Parte_3 Parte_2 pertanto, autorizzare i medesimi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- disporre che nessuno dei coniugi sia tenuto all'erogazione di un assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altra posto che ciascuno di essi ha redditi propri ed idonei mezzi di sostentamento;
- nulla disporre in punto assegnazione della casa coniugale dato atto dell'assenza di una casa coniugale.
- nulla disporre in merito all'affido e al diritto di visita del figlio minore considerato Persona_1 che sulla medesima questione è già stato adito il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 6202/2024) e il procedimento non è stato ancora definito. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 6.2.2019 a Parte_1 Parte_2
IS SA (MI) e dalla loro unione è nato a [...], il [...], il figlio minorenne, in affidamento eterofamiliare. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 4.6.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate, precisando di richiedere la sola pronuncia sullo status, poiché in relazione alle questioni inerenti la prole è attualmente pendente, davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, il procedimento n. 6202/2024 R.G., avente ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e la regolamentazione della responsabilità genitoriale del padre.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza (da tempo interrotta) è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Rabat (Marocco), il 6.2.2019, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune IS SA, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 7.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CINISELLO BALSAMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 836/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], corso San Michele del Carso n. 31,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi con il patrocinio dell'avv. ENRICA BUSNELLI e dell'avv. NICOLA CARAVELLA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
In via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi i sigg.ri e e, Parte_3 Parte_2 pertanto, autorizzare i medesimi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- disporre che nessuno dei coniugi sia tenuto all'erogazione di un assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altra posto che ciascuno di essi ha redditi propri ed idonei mezzi di sostentamento;
- nulla disporre in punto assegnazione della casa coniugale dato atto dell'assenza di una casa coniugale.
- nulla disporre in merito all'affido e al diritto di visita del figlio minore considerato Persona_1 che sulla medesima questione è già stato adito il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG 6202/2024) e il procedimento non è stato ancora definito. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 6.2.2019 a Parte_1 Parte_2
IS SA (MI) e dalla loro unione è nato a [...], il [...], il figlio minorenne, in affidamento eterofamiliare. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 4.6.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate, precisando di richiedere la sola pronuncia sullo status, poiché in relazione alle questioni inerenti la prole è attualmente pendente, davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, il procedimento n. 6202/2024 R.G., avente ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e la regolamentazione della responsabilità genitoriale del padre.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza (da tempo interrotta) è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Rabat (Marocco), il 6.2.2019, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune IS SA, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 7.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CINISELLO BALSAMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada