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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12403 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Benedetta Bianchi ed Eleonora Casini in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato Lorenzo Paiano in virtù di procura in atti
Resistente
Avvocato in proprio, quale curatrice speciale dei minori Controparte_2 Per_1
Persona_2
Intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero 1 Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 30/10/2025): Per_
“- disporre l'affido condiviso di e Per_2
- collocare i figli in via paritaria tra i genitori, con residenza presso la madre;
- disporre che i figli frequentino i genitori a settimane alterne, con le seguenti precisazioni: lo scambio dei figli tra i genitori avverrà il lunedì all'ingresso a scuola;
pertanto, il genitore che ha con sé i figli nel fine settimana, si occuperà unicamente di portarli (o di farli arrivare) a scuola il lunedì mattina;
dall'uscita da scuola inizia la settimana di competenza dell'altro genitore, il quale dovrà occuparsi di prelevare i figli nel luogo ove gli stessi si trovano (in particolare, nella casa del nonno materno) e di portarli nella propria abitazione;
il genitore che cura i minori per la settimana, è tenuto, personalmente o tramite terzi, ad assicurare ai figli tutti gli spostamenti ad ogni luogo frequentato dal minore per scuola, attività sportiva, cura, socialità;
i figli trascorreranno poi con ciascun genitore 15 giorni durante le vacanze estive in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo dall'1 al 15 agosto, e con l'altro il periodo dal 16 al 31 agosto;
qualora per l'estate 2026 i genitori non dovessero trovare un accordo, i figli trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di agosto 2026, e con la madre il periodo dal 16 al 31 agosto 2026; durante le vacanze natalizie, vale il calendario ordinario, salvo il fatto che i figli trascorreranno il 24 dicembre con il padre fino alle ore 11,00 del 25 dicembre, e il giorno di Natale, dalle ore 11,00 in poi, con la madre;
trascorreranno altresì il 31 dicembre e il primo gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore;
i figli trascorreranno infine i giorni di Pasqua e Pasquetta un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore;
il tutto salvi migliori accordi;
- disporre il prosieguo dell'intervento di mediazione familiare/supporto alla funzione genitoriale da parte di;
Pt_2
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di terapia familiare presso Camerata;
- disporre che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
[...]
CP_1
2 - porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 25 del mese;
- porre a carico di l'obbligo di sostenere il 100% delle spese Parte_1 mediche e sportive dei figli di natura straordinaria;
porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le ulteriori spese straordinarie necessarie per i figli;
per la regolamentazione delle spese straordinarie rinviare alle Linee guida CNF dell'anno
2017; Per_
- le parti concordano che acquisteranno per un motorino entro maggio 2026, Per_ purché non abbia insufficienze nel primo quadrimestre, e non prenda brutti voti
(sotto il 5) nel secondo quadrimestre;
concordano altresì che nei primi sei mesi di Per_ utilizzo del motorino, potrà muoversi soltanto in Sesto Fiorentino e comuni limitrofi, per le sue esigenze di sport, socializzazione, istruzione;
- compensazione delle spese di lite tra tutte le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di CP_1 divorzio.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato quale curatrice Controparte_2
Per_ speciale dei minori e nominata con ordinanza in data 31/01/2023. Per_2
2.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni. Per_ Al riguardo, si osserva che dalla coppia sono nati e rispettivamente in Per_2 data 24/07/2009 e in data 6/02/2011.
L'intero nucleo familiare è stato preso in carico da a causa della intensa Pt_2 conflittualità tra i genitori, i quali hanno tuttavia mostrato consapevolezza dei loro problemi di comunicazione, concordando in modo responsabile di proseguire nel
3 percorso di sostegno alla genitorialità e di partecipare anche ad un percorso di terapia familiare presso il centro Camerata.
Ciò premesso, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non Per_ contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori e i quali Per_2 continueranno a frequentare i genitori in via paritetica, conformemente ai desideri dagli stessi espressi nel corso dell'audizione.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti, ivi compreso il curatore speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- incarica di continuare a supportare le parti nell'esercizio della genitorialità; Pt_2
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di terapia familiare di Camerata;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12403 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Benedetta Bianchi ed Eleonora Casini in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato Lorenzo Paiano in virtù di procura in atti
Resistente
Avvocato in proprio, quale curatrice speciale dei minori Controparte_2 Per_1
Persona_2
Intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero 1 Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 30/10/2025): Per_
“- disporre l'affido condiviso di e Per_2
- collocare i figli in via paritaria tra i genitori, con residenza presso la madre;
- disporre che i figli frequentino i genitori a settimane alterne, con le seguenti precisazioni: lo scambio dei figli tra i genitori avverrà il lunedì all'ingresso a scuola;
pertanto, il genitore che ha con sé i figli nel fine settimana, si occuperà unicamente di portarli (o di farli arrivare) a scuola il lunedì mattina;
dall'uscita da scuola inizia la settimana di competenza dell'altro genitore, il quale dovrà occuparsi di prelevare i figli nel luogo ove gli stessi si trovano (in particolare, nella casa del nonno materno) e di portarli nella propria abitazione;
il genitore che cura i minori per la settimana, è tenuto, personalmente o tramite terzi, ad assicurare ai figli tutti gli spostamenti ad ogni luogo frequentato dal minore per scuola, attività sportiva, cura, socialità;
i figli trascorreranno poi con ciascun genitore 15 giorni durante le vacanze estive in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo dall'1 al 15 agosto, e con l'altro il periodo dal 16 al 31 agosto;
qualora per l'estate 2026 i genitori non dovessero trovare un accordo, i figli trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di agosto 2026, e con la madre il periodo dal 16 al 31 agosto 2026; durante le vacanze natalizie, vale il calendario ordinario, salvo il fatto che i figli trascorreranno il 24 dicembre con il padre fino alle ore 11,00 del 25 dicembre, e il giorno di Natale, dalle ore 11,00 in poi, con la madre;
trascorreranno altresì il 31 dicembre e il primo gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore;
i figli trascorreranno infine i giorni di Pasqua e Pasquetta un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore;
il tutto salvi migliori accordi;
- disporre il prosieguo dell'intervento di mediazione familiare/supporto alla funzione genitoriale da parte di;
Pt_2
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di terapia familiare presso Camerata;
- disporre che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
[...]
CP_1
2 - porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 25 del mese;
- porre a carico di l'obbligo di sostenere il 100% delle spese Parte_1 mediche e sportive dei figli di natura straordinaria;
porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le ulteriori spese straordinarie necessarie per i figli;
per la regolamentazione delle spese straordinarie rinviare alle Linee guida CNF dell'anno
2017; Per_
- le parti concordano che acquisteranno per un motorino entro maggio 2026, Per_ purché non abbia insufficienze nel primo quadrimestre, e non prenda brutti voti
(sotto il 5) nel secondo quadrimestre;
concordano altresì che nei primi sei mesi di Per_ utilizzo del motorino, potrà muoversi soltanto in Sesto Fiorentino e comuni limitrofi, per le sue esigenze di sport, socializzazione, istruzione;
- compensazione delle spese di lite tra tutte le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di CP_1 divorzio.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato quale curatrice Controparte_2
Per_ speciale dei minori e nominata con ordinanza in data 31/01/2023. Per_2
2.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni. Per_ Al riguardo, si osserva che dalla coppia sono nati e rispettivamente in Per_2 data 24/07/2009 e in data 6/02/2011.
L'intero nucleo familiare è stato preso in carico da a causa della intensa Pt_2 conflittualità tra i genitori, i quali hanno tuttavia mostrato consapevolezza dei loro problemi di comunicazione, concordando in modo responsabile di proseguire nel
3 percorso di sostegno alla genitorialità e di partecipare anche ad un percorso di terapia familiare presso il centro Camerata.
Ciò premesso, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non Per_ contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori e i quali Per_2 continueranno a frequentare i genitori in via paritetica, conformemente ai desideri dagli stessi espressi nel corso dell'audizione.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti, ivi compreso il curatore speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- incarica di continuare a supportare le parti nell'esercizio della genitorialità; Pt_2
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del centro di terapia familiare di Camerata;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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