Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18046/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. LAURI FRANCESCO come Parte_1 da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. MESCO GIANPIERO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/07/2024 la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con qualifica di Collaboratore Controparte_2 professionale sanitario infermiere presso il Controparte_3
di ha adito il Tribunale in funzione di giudice del
[...] CP_1 lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro € 2.027,18, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli rateo fino all'effettivo soddisfo, spese vinte da distrarsi. A sostegno del proprio assunto ha esposto: di aver lavorato sin dal 20/02/2020, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, indicati in dettaglio;
- di non aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Ha invocato l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del Controparte_4
[...]
, P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede in alla Via Comunale del Principe, 13/al pagamento, in favore della CP_1 sig.ra , dell'importo pari ad Euro 2.027,18, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; b. condannare la resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi tempestivamente ha Controparte_5 eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e nel merito, l'infondatezza nel merito concludendo per il rigetto col favore delle spese. In limine va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale perché la domanda comprende crediti maturati dal 20/02/2020 al 31/12/2022 ed il termine è stato efficacemente interrotto dalla notifica del presente ricorso, avvenuta in data 7/2/2025. Nel merito il ricorso è fondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni espresse in casi analoghi dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza dott.ssa Lombardi n. 4085/2022, sentenza dott.ssa n. 5479/2022, sentenza Per_1 dott.ssa n. 1772/2023, sentenza dott. n. 4189/2023, sentenza Per_2 Per_3 Per_ dott. n. 3313/2024), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile
1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Contr Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Da ultimo rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta rileva non ai fini di un'eventuale decadenza ma solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve Contr essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato all' dal ricorrente (cfr. atti di messa in mora in atti e sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati Contr nella Stampa Cartellino in atti. Va accolta l'eccezione sollevata dall in merito al quantum atteso che dai cartellini marcatempo in atti non risulta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa nei seguenti giorni:
25.12.2021, 1.1.2022 e 15.8.2022. L'importo va , pertanto, quantificato in € 1681,87. La va, pertanto, condannata al pagamento in favore Controparte_5 dell'istante della somma di euro 1681,87 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di metà delle medesime in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte Contr seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto di a percepire il compenso per l'attività Parte_1 lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 20/02/2020 al 31/12/2022 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di euro 1681,87 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo 2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidata in € 1000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv.
Lauri Francesco
Così deciso in data 13/03/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori