Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 20741 dell'anno 2024 e vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Clementino, giusta procura in atti, ricorrente e
in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. domiciliato, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala resistente avente ad oggetto: pensione reversibilità figlio maggiorenne inabile
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata riassume dinanzi a questo giudice ordinario il ricorso, in seguito a pronuncia di difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Deduce di aver presentato istanza di riconoscimento quale figlio maggiorenne inabile della pensione di reversibilità, a seguito del decesso del padre ER
.
[...]
Deduce il possesso dei requisiti sanitario e della vivenza a carico del padre al momento del decesso, richiesti per accedere alla prestazione di reversibilità. Richiama tutti gli atti del procedimento riassunto, compreso l'accertamento medico legale di ufficio ivi espletato.
Chiede pertanto il riconoscimento del diritto azionato, con la condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
La Controparte_2
L' previdenziale convenuto si è costituito, richiamando la propria CP_1 costituzione nel procedimento riassunto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 4 febbraio 2025, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, la stessa è stata rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente osservato priva di fondamento è l'eccezione di nullità CP_1 del ricorso, tenuto conto che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della pretesa – in particolare viene dedotto il possesso dei requisiti di legge per ottenere il beneficio della reversibilità ai superstiti per il figlio maggiorenne e inabile e a carico del genitore al momento del decesso.
Nel merito, il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.”
Nel caso di specie devono ritenersi sussistere i predetti requisiti di legge.
Risulta invero accertato con il parere medico legale acquisto nel procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei Conti e proseguito con il presente a seguito di riassunzione, che il ricorrente è totalmente inabile sin dall'anno 2011 e, quindi, già lo era da tempo al momento del decesso del padre avvenuto in data 27.04.2017. Il contenuto e le conclusioni del parre medico legale appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici, sicché possono essere poste a fondamento della presente decisione. Va, del resto, evidenziato che il parere è stato reso dai medici firmatari appartenenti all'Unità operativa medicina legale CP_3
, organo munito delle necessarie competenze e professionalità
[...] specifiche per l'accertamento condotto. Tale atto prodotto al momento della riassunzione del giudizio non risulta, del resto, oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell convenuto. CP_1
Quanto al requisito della vivenza a carico del padre al momento del decesso dello stesso, va osservato che la sussistenza del requisito risulta compiutamente allegata in ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva dell' che, peraltro, si limita a tale eccezione di difetto in CP_1 punto di allegazione e non svolge una contestazione specifica della vivenza a carico. A fronte di ciò risulta dagli atti che il ricorrente era convivente con il padre dal mese di aprile 2016– vedi certificato di residenza storico in atti - e che non percepiva redditi – vedi certificato reddituale, certificato di disoccupazione nonché omologa della separazione coniugale da cui si evince un obbligo di mantenimento dei figli a suo carico e senza alcun assegno di mantenimento in suo favore da parte del coniuge separato -, sicché deve ragionevolmente presumersi che fosse a carico del genitore convivente, pacificamente titolare di pensione VO. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti di legge, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità per i superstiti in qualità di figlio inabile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.5.2017, con conseguente condanna dell al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la la pensione di reversibilità per i superstiti in qualità di figlio inabile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.5.2017, con condanna dell' a corrispondere le relative prestazioni economiche, CP_1 maggiorate di interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo. Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo