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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1843/2021
TRA
titolare della ditta individuale “Mela Verde” (P. IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Casal di Principe, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Umberto (CF CP_1
), con cui elegge domicilio in Frignano (CE), via S. Antonio Abate, n. 8; C.F._1
Appellante
E
in concordato preventivo (P. IVA ), in persona del liquidatore p.t. Controparte_2 P.IVA_2
dr. , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla Controparte_3 comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello, dall'avv. Enrico Calore, del foro di Padova (CF ), con cui elegge domiciliao presso lo studio dell'avv. C.F._2
Bruno Giannico, in Caserta, via Pietro Giannone, n. 44;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione
pagina 1 di 6 Civile, n. 2402/2020, pubblicata in data 15.10.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11.6.2013, , titolare della ditta individuale Parte_1
“Mela Verde”, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, la e deduceva che aveva acquistato dalla società convenuta, nel Controparte_2
mese di settembre 2010, al prezzo di € 38.000,00, capi di abbigliamento (pantaloni), che presentavano errori di progettazione e di disegno che li rendevano sproporzionati e non corrispondenti alle taglie standard, tanto che l'80% della merce rimaneva invenduta;
i predetti difetti, che erano prontamente denunciati al rappresentante di zona ed alla con fax del CP_2
13.9.2010, determinavano dissidi tra esso attore e la clientela, precipitatasi a restituire i capi difettosi, pretendendo la restituzione del prezzo.
Tanto dedotto, l'attore chiedeva di:
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi lamentati;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione del prezzo, pari a € 38.000,00, nonché al pagamento della somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva la decadenza dal Controparte_2
diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta, nonché la prescrizione dell'azione redibitoria e risarcitoria;
nel merito, contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
Transitato il giudizio presso la sede centrale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in mancanza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 2402/2020, pubblicata in data 15.10.2020, che rigettava le domande dell'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, qualificata la domanda proposta dall'attore come domanda di risoluzione del contratto di compravendita per asseriti vizi della merce venuta, a cui si aggiungeva la domanda di risarcimento danni, affermava che l'azione era prescritta, essendo decorso il termine di un anno pagina 2 di 6 dalla consegna della merce, ex art. 1495 c.c.: ed invero, la consegna della merce era avvenuta nel mese di settembre 2010, l'ultima denuncia dei vizi era intervenuta in data 24.11.2010, mentre la domanda di mediazione, quale primo atto interruttivo della prescrizione, era intervenuta in data
21.5.2012, quindi, ben oltre il termine di un anno dalla consegna della merce.
Il Tribunale affermava anche che non si poteva far valere il principio dell'inapplicabilità del termine annuale di prescrizione alla vendita di aliud pro alio, come richiesto dall'attore in comparsa conclusionale, in quanto l'attore non aveva mai dedotto che si verteva in materia di consegna di aliud pro alio, ma aveva sempre dedotto la presenza di vizi della merce acquistata.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 2402/2020, pubblicata in data 15.10.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello , titolare della ditta individuale “Mela Verde”, con Parte_1
atto di citazione notificato in data 14.4.2021 alla con cui ha chiesto, in riforma della Controparte_2
sentenza impugnata, di:
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi lamentati;
2) per l'effetto, condannare la alla restituzione del prezzo, pari a € 38.000,00, nonché Controparte_2 al pagamento della somma di € 12.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, il tutto nei limiti di € 52.000,00;
3) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, con l'escussione dei testi indicati.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello, Controparte_2
di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, relativo alla decadenza dal diritto alla garanzia per vizi,
l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice aveva ritenuto che la denuncia dei vizi della merce acquistata non era idonea ad evitare la decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
C.2. Con il secondo motivo di appello, relativo alla prescrizione dell'azione, l'appellante ha pagina 3 di 6 dedotto che la vendita di aliud pro alio è integrata anche quando la res, sebbene non appartenente ad un genus difforme, come nel caso di specie, è priva delle proprie caratteristiche, al punto da essere inservibile o comunque non utile all'acquirente secondo la destinazione pattuita, e che, in caso di vendita aliud pro alio, l'azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni dal momento in cui si è verificato l'inadempimento.
C.3. Con il terzo motivo di appello, relativo al risarcimento dei danni, l'appellante, reiterando la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado, ha dedotto che l'acquisto di merce difettosa gli aveva causato dei danni, sia perché era stato pregiudicato il rapporto di fiducia con i clienti abituali, che avevano restituito i capi di abbigliamento viziati, pretendendo la restituzione del prezzo, sia perché, nel periodo successivo all'acquisto dei capi di abbigliamento difettosi, non aveva potuto offrire alla clientela la varietà di scelta che contraddistingueva il suo negozio.
C.4. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che il primo giudice poneva a fondamento del rigetto delle domande dell'attore esclusivamente l'intervenuta prescrizione dell'azione, per il decorso del termine di un anno dalla consegna della merce, ai sensi dell'art. 1495 c.c., senza esaminare l'ulteriore profilo della decadenza dal diritto alla garanzia, per mancata denunzia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495 c.c.
C.5. Il secondo motivo di appello è infondato, in quanto i difetti dei capi di abbigliamento
(pantaloni) dedotti dall'odierno appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado integrano vizi redibitori, ex art. 1490 c.c., e non consegna di aliud pro alio.
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si ha vizio redibitorio (art. 1490
c.c.) qualora la cosa consegnata presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione che la rendano inidonea all'uso a cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
si ha, invece, consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto appartenga ad un genere del tutto diverso da quello pattuito o presenti difetti che gli impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere alla funzione economico-sociale; cfr. cass. civ., 23.3.1999, n. 2712; cass. civ., 7.3.2007, n. 5202; cass. civ., 5.4.2016, n. 6596).
pagina 4 di 6 L'odierno appellante, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva che i capi di abbigliamento acquistati presentavano “errori di progettazione e disegno che li rendevano sproporzionati e non corrispondenti alle taglie standard”. I predetti errori di progettazione e di disegno dei pantaloni avevano determinato, specificamente, “ridotta vestibilità”; “disarmonia tra lunghezza gambe, cavallo e vita”; “difetti negli strass laterali” e “insufficiente fissaggio degli orpelli in ecopelle” (vedi atto d citazione, pag. 3).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra indicati, nel caso di specie, si verte in materia di vizi redibitori e non di consegna di aliud pro alio, in quanto i vizi dei capi di abbigliamento acquistati dall'odierno appellante, in base alle stesse allegazioni di quest'ultimo, erano inerenti al processo di produzione e di confezionamento (errori di progettazione e di disegno) dei medesimi capi di abbigliamento, i quali appartenevano al genere (pantaloni) ordinato dall'acquirente, anche se i vizi da cui erano affetti ne determinavano la non corrispondenza alle taglie standard.
Trattandosi di vizi redibitori, l'azione di risoluzione esercitata dall'odierno appellante è prescritta, come accertato dal primo giudice, perché proposta oltre il termine di prescrizione di un anno dalla consegna della merce, come previsto dall'art. 1495 c.c.
C.6. Il rigetto del secondo motivo di appello determina il rigetto anche del terzo motivo, relativo alla domanda risarcitoria, in quanto i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, inclusa, pertanto, l'azione di risarcimento dei danni relativi (cass. civ., 22.11.2021, n.
36052).
In più, manca ogni prova dei danni lamentati dall'appellante.
Infine, si osserva che l'appellante nell'atto di appello ha chiesto genericamente l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, senza precisare quali, né in quali scritti difensivi esse erano state formulate, ma la richiesta è del tutto inammissibile, per la dirimente ragione che non risultano formulate richieste istruttorie nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2020, nel giudizio di primo grado, l'appellante si limitava a concludere “come in atti” e a chiedere che la causa fosse assunta in decisione, sicchè le richieste istruttorie, ove anche fossero state formulate nel corso del giudizio di grado, devono ritenersi, in ogni caso, abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (cass. civ., 4.4.2022,
n. 10767).
pagina 5 di 6 D. Le spese
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
26.000,01 a € 52.000,00 (tenuto conto del valore della causa di appello, pari al petitum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata compiuta nessuna attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , titolare della ditta individuale “Mela Verde”, nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
Terza Sezione Civile, n. 2402/2020, pubblicata in data 15.10.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 23.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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