CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ader - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200003239070000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata:
Resistente_1“ , con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato si opponeva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320200003239070000 notificata a mezzo posta in data
11.12.2021 con cui gli si chiedeva l'importo di euro 3.722,74
L'opposizione è stata motivata con il difetto di motivazione, con la mancata notificazione degli atti presupposti e quindi con la decadenza dal potere di riscossione coattiva.” Con la sentenza sopra impugnata, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando la mancata prova della notifica degli atti presupposti, attesa anche la mancata costituzione dell'ADER.
Avverso la predetta decisione, proponeva impugnazione l'Agenzia delle entrate di Crotone, evidenziando che gli atti erano stati tutti notificati.
Nessuno si costituiva per parte appellata.
All'udienza del 10.1.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La cartella impugnata è conseguente all'iscrizione a ruolo per la liquidazione del modello Unico-imposta sostitutiva per gli anni d'imposta 2015 e 2016, ai sensi del controllo automatico ex art. 36 bis DPR
600/73, i cui esiti sono stati predisposti nella comunicazione con codice atto n. 37133151714, inviata con raccomandata Numero_1 DEL 29-05-2019– notificata per compiuta giacenza il 15
07 2019.
La cartella inoltre risulta regolarmente notificata in data 11.12.2021, come pure riferito dalla parte ricorrente, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, tenendo conto dei termini di sospensione per COVID stabiliti dall'art.68 del decreto legge 18/2020.
Consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta ricorso primo grado. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Catanzaro 10.1.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. IC RA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 10/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1059/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ader - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200003239070000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata:
Resistente_1“ , con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato si opponeva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320200003239070000 notificata a mezzo posta in data
11.12.2021 con cui gli si chiedeva l'importo di euro 3.722,74
L'opposizione è stata motivata con il difetto di motivazione, con la mancata notificazione degli atti presupposti e quindi con la decadenza dal potere di riscossione coattiva.” Con la sentenza sopra impugnata, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando la mancata prova della notifica degli atti presupposti, attesa anche la mancata costituzione dell'ADER.
Avverso la predetta decisione, proponeva impugnazione l'Agenzia delle entrate di Crotone, evidenziando che gli atti erano stati tutti notificati.
Nessuno si costituiva per parte appellata.
All'udienza del 10.1.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La cartella impugnata è conseguente all'iscrizione a ruolo per la liquidazione del modello Unico-imposta sostitutiva per gli anni d'imposta 2015 e 2016, ai sensi del controllo automatico ex art. 36 bis DPR
600/73, i cui esiti sono stati predisposti nella comunicazione con codice atto n. 37133151714, inviata con raccomandata Numero_1 DEL 29-05-2019– notificata per compiuta giacenza il 15
07 2019.
La cartella inoltre risulta regolarmente notificata in data 11.12.2021, come pure riferito dalla parte ricorrente, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, tenendo conto dei termini di sospensione per COVID stabiliti dall'art.68 del decreto legge 18/2020.
Consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigetta ricorso primo grado. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Catanzaro 10.1.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. IC RA