CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitività della sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall'accusa non sufficienti a provare il reato associativo.
Commentario • 1
- 1. La confisca di “prevenzione” che ha smarrito la sua funzione preventivaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2023, n. 36878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36878 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ EO nato a [...] il 27Z05/1960 rigale/34P) t) Krotkiin ivPrA A AFeic.0 (ac) tt 20/021-040 avverso il decreto del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36878 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava il provvedimento del 25 giugno 2020, con il quale il Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione, aveva rigettato l'istanza presentata da LE UZ e AN BI, quali eredi di AT UZ, volta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto due appezzamenti di terreno, siti, l'uno, nel comune di Africo, con sovrastante fabbricato, e, l'altro, nel comune di Bianco, entrambi acquistati da AT UZ con rogito del 17 giugno 1979. I beni erano stati confiscati in forza di decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione, in data 26 ottobre 2001, divenuto definitivo il 15 marzo 2005. Nell'istanza di revoca, avanzata, ratione temporis, ai sensi dell'art. 7, I. n. 1423/56, i due eredi avevano addotto, quale "fatto nuovo" determinante l'invalidità genetica della confisca la sentenza pronunciata il 22 dicembre 2016, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Milano (irrevocabile il 6 febbraio 2007), con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato "almeno dal 1994 (in sentenza dal 1995) e fino al 1997", perché il fatto non sussiste. Ad avviso degli interessati, ancorché in presenza di conferma della condanna per la diversa associazione finalizzata al narcotraffico (contestata dalla fine del 1995 al marzo 1998), l'assoluzione per insussistenza del fatto associativo mafioso avrebbe fatto venir meno la connessione "eziologica e temporale" del reato rispetto alla data di acquisto dei beni in questione, riferita, come detto, al 1979. La Corte di merito, in sintonia con la valutazione del Tribunale, negava che il metro di valutazione della pericolosità sociale del prevenuto potesse dirsi mutato in forza della sentenza di assoluzione, che, tra l'altro, per AT UZ era stata preceduta dalla dichiarazione di non doversi precedere per morte dell'imputato, né aveva ritenuto che questa assoluzione avesse avuto conseguenza sulla ragionevolezza temporale dell'ablazione, pur tenendo conto che gli acquisiti del defunto si erano perfezionati nel 1979. 2. LE UZ e AN BI, per il tramite del difensore e procuratore speciale avv. Francesco MAZZA, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, approfondito, in seguito, dal deposito di motivi nuovi, la violazione degli artt. 7 I. n. 1423 del 1956 e 2-ter I. n. 575 del 1965, tenuto conto del paradigma legale di cui agli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011. In estrema sintesi, si contesta, in ricorso, che, all'esito dell'assoluzione di AT UZ dalla imputazione associativa mafiosa, la Corte di merito abbia potuto ritenere corretta la considerazione della persistente pericolosità sociale "esistenziale" del de cuius sulla scorta del concetto di appartenenza. E, in ogni caso, si ritiene eccentrico che si sia considerata ancora in termini di cÌd'u 2 ragionevolezza temporale l'evenienza di una presunzione di pericolosità estesa, pur dopo l'assoluzione, al periodo, assai risalente, in cui erano avvenuti gli acquisti immobiliari. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. Con riferimento ai temi d'interesse, va rammentato, in linea generale, che, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica o qualificata del proposto ex art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto medesimo (tra le più recenti, Sez. 2, n. 15704 del 25/1/2023, Ruffini, Rv. 284488; v. anche Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210042). Proprio in virtù dell'autonomia tra i due procedimenti, è stato affermato che l'assoluzione, in sede penale, dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 3 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Greco, Rv. 279805; Sez. 1, n. 24707 del 1/2/2018, Oliveri, Rv. 273361). È stato precisato, in argomento, che la misura ablatoria può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225). Quanto al concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, Sez. U, 'Gattuso' (n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512) insegna che in esso va ricompresa la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Con la medesima decisione, si è statuito che anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (in motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). Non è superfluo ricordare, al termine di questa breve ricognizione giurisprudenziale, che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2/2/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Milano, pur avendo operato corretto richiamo ai principi che, in astratto, governano la materia sottoposta all'odierno vaglio, non ne abbia fatto, poi, esatta applicazione al caso di specie, nelle sue connotazioni concrete, pervenendo, conclusivamente, a una decisione deprivata di un segmento argonnentativo decisivo conseguente ad un errore metodologico di approccio. Si rileva, invero, che a pag. 12 del provvedimento, nel concludere sul punto della confermata pericolosità sociale del proposto, la Corte territoriale ha affermato, "in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione", che "la pronuncia assolutoria e irrevocabile della Corte d'appello non ha ribaltato, né tantomeno destrutturato, il giudizio di pericolosità 4 svolto dal giudice della prevenzione nel decreto di confisca. Infatti, entrambe le pronunce si sono fondate sui medesimi fatti storici che, analizzati nella loro oggettività, non sono in contrasto tra loro. Pertanto, gli indizi sorti dall'analisi e dalla valutazione di tali fatti storici lasciano permanere in capo a UZ AT una pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lettera A d.lgs. 159/2011, con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.". Tale passaggio argomentativo, cruciale nell'economia complessiva della motivazione, sottende, in primo luogo, una interpretazione del principio di autonomia dei procedimenti di tipo "assolutista", nel senso, cioè, propugnatore di una sua applicazione anche nei casi, come quello di specie, in cui, come ammesso dalla stessa Corte decidente, "entrambe le pronunce si sono fondate sui medesimi fatti storici". Trattasi, tuttavia, di assunto inconciliabile con l'insegnamento di questa Corte, alla luce del quale la revoca della confisca di prevenzione (oggi revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15650 del 14/2/2019, Husovic, Rv. 275778). In un caso peculiare come quello in esame, caratterizzato dall'assoluzione in sede penale dei coimputati di UZ dall'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e dalla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nella sua declinazione del metodo mafioso, la Corte di merito, prima di poter eventualmente pervenire ad un giudizio di conferma della pericolosità sociale qualificata del proposto, in funzione della confisca, avrebbe dovuto confrontarsi, in modo adeguato, con il novum allegato dai richiedenti la revoca della misura patrimoniale, costituito, appunto dalla sentenza di assoluzione in sede penale di cui si è detto. Con ciò si vuol dire che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto esaminare la sentenza assolutoria del giudice penale, con specifico riferimento alla parte illustrativa delle ragioni per le quali gli elementi di fatto valorizzati dalla Pubblica accusa non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare la sussistenza del reato associativo originariamente contestato e del connesso metodo mafioso;
tale analisi, peraltro, non avrebbe dovuto essere concentrata - come ha fatto la Corte di appello - sulla sola persona del UZ, ma avrebbe dovuto estendersi alle interrelazioni tra la sua posizione con quella dei sodali assolti. Solo in esito a tale indispensabile ragionato confronto con la motivazione assolutoria del giudice penale, il giudice della prevenzione avrebbe potuto, eventualmente, affermare che "i medesimi fatti storici" posti a sostegno delle due pronunce non fossero "in contrasto tra loro" e che, insufficienti a dimostrare l'intraneità al sodalizio investigato, potessero apprezzarsi come sufficienti a comprovare l'appartenenza a quello stesso sodalizio, e non soltanto la contiguità o vicinanza. L'affermazione conclusiva di "non contrasto" fra gli stessi fatti storici posti alla base delle due pronunce, penale e di prevenzione, pertanto, si rivela un'affermazione "apparente", 5 perché carente dell'indispensabile, e logicamente antecedente, sviluppo argomentativo che avrebbe dovuto giustificarla, previo confronto - come detto - con le ragioni della sentenza assolutoria. Tali lacune motivazionali impongono l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che dovrà procedere, di nuovo, alla valutazione della eventualmente persistente (anche dopo la pronuncia assolutoria in sede penale) pericolosità sociale, qualificata o meno, di AT UZ, in funzione della confisca dei beni di cui si chiede la revoca, valutazione che dovrà essere operata secondo la metodologia indicata e, all'esito della quale, in caso di ritenuta conferma della pericolosità, dovrà affrontarsi il successivo tema, oggi da considerarsi assorbito, della correlazione temporale della pericolosità medesima in coincidenza con la data dell'acquisto dei beni confiscati. Come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Présiden e
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36878 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava il provvedimento del 25 giugno 2020, con il quale il Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione, aveva rigettato l'istanza presentata da LE UZ e AN BI, quali eredi di AT UZ, volta ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto due appezzamenti di terreno, siti, l'uno, nel comune di Africo, con sovrastante fabbricato, e, l'altro, nel comune di Bianco, entrambi acquistati da AT UZ con rogito del 17 giugno 1979. I beni erano stati confiscati in forza di decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma Misure di Prevenzione, in data 26 ottobre 2001, divenuto definitivo il 15 marzo 2005. Nell'istanza di revoca, avanzata, ratione temporis, ai sensi dell'art. 7, I. n. 1423/56, i due eredi avevano addotto, quale "fatto nuovo" determinante l'invalidità genetica della confisca la sentenza pronunciata il 22 dicembre 2016, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Milano (irrevocabile il 6 febbraio 2007), con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato "almeno dal 1994 (in sentenza dal 1995) e fino al 1997", perché il fatto non sussiste. Ad avviso degli interessati, ancorché in presenza di conferma della condanna per la diversa associazione finalizzata al narcotraffico (contestata dalla fine del 1995 al marzo 1998), l'assoluzione per insussistenza del fatto associativo mafioso avrebbe fatto venir meno la connessione "eziologica e temporale" del reato rispetto alla data di acquisto dei beni in questione, riferita, come detto, al 1979. La Corte di merito, in sintonia con la valutazione del Tribunale, negava che il metro di valutazione della pericolosità sociale del prevenuto potesse dirsi mutato in forza della sentenza di assoluzione, che, tra l'altro, per AT UZ era stata preceduta dalla dichiarazione di non doversi precedere per morte dell'imputato, né aveva ritenuto che questa assoluzione avesse avuto conseguenza sulla ragionevolezza temporale dell'ablazione, pur tenendo conto che gli acquisiti del defunto si erano perfezionati nel 1979. 2. LE UZ e AN BI, per il tramite del difensore e procuratore speciale avv. Francesco MAZZA, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, approfondito, in seguito, dal deposito di motivi nuovi, la violazione degli artt. 7 I. n. 1423 del 1956 e 2-ter I. n. 575 del 1965, tenuto conto del paradigma legale di cui agli artt. 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011. In estrema sintesi, si contesta, in ricorso, che, all'esito dell'assoluzione di AT UZ dalla imputazione associativa mafiosa, la Corte di merito abbia potuto ritenere corretta la considerazione della persistente pericolosità sociale "esistenziale" del de cuius sulla scorta del concetto di appartenenza. E, in ogni caso, si ritiene eccentrico che si sia considerata ancora in termini di cÌd'u 2 ragionevolezza temporale l'evenienza di una presunzione di pericolosità estesa, pur dopo l'assoluzione, al periodo, assai risalente, in cui erano avvenuti gli acquisti immobiliari. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 3. Con riferimento ai temi d'interesse, va rammentato, in linea generale, che, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica o qualificata del proposto ex art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto medesimo (tra le più recenti, Sez. 2, n. 15704 del 25/1/2023, Ruffini, Rv. 284488; v. anche Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210042). Proprio in virtù dell'autonomia tra i due procedimenti, è stato affermato che l'assoluzione, in sede penale, dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 3 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Greco, Rv. 279805; Sez. 1, n. 24707 del 1/2/2018, Oliveri, Rv. 273361). È stato precisato, in argomento, che la misura ablatoria può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225). Quanto al concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, Sez. U, 'Gattuso' (n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512) insegna che in esso va ricompresa la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Con la medesima decisione, si è statuito che anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (in motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). Non è superfluo ricordare, al termine di questa breve ricognizione giurisprudenziale, che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2/2/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Milano, pur avendo operato corretto richiamo ai principi che, in astratto, governano la materia sottoposta all'odierno vaglio, non ne abbia fatto, poi, esatta applicazione al caso di specie, nelle sue connotazioni concrete, pervenendo, conclusivamente, a una decisione deprivata di un segmento argonnentativo decisivo conseguente ad un errore metodologico di approccio. Si rileva, invero, che a pag. 12 del provvedimento, nel concludere sul punto della confermata pericolosità sociale del proposto, la Corte territoriale ha affermato, "in virtù della totale autonomia dei procedimenti in questione", che "la pronuncia assolutoria e irrevocabile della Corte d'appello non ha ribaltato, né tantomeno destrutturato, il giudizio di pericolosità 4 svolto dal giudice della prevenzione nel decreto di confisca. Infatti, entrambe le pronunce si sono fondate sui medesimi fatti storici che, analizzati nella loro oggettività, non sono in contrasto tra loro. Pertanto, gli indizi sorti dall'analisi e dalla valutazione di tali fatti storici lasciano permanere in capo a UZ AT una pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lettera A d.lgs. 159/2011, con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.". Tale passaggio argomentativo, cruciale nell'economia complessiva della motivazione, sottende, in primo luogo, una interpretazione del principio di autonomia dei procedimenti di tipo "assolutista", nel senso, cioè, propugnatore di una sua applicazione anche nei casi, come quello di specie, in cui, come ammesso dalla stessa Corte decidente, "entrambe le pronunce si sono fondate sui medesimi fatti storici". Trattasi, tuttavia, di assunto inconciliabile con l'insegnamento di questa Corte, alla luce del quale la revoca della confisca di prevenzione (oggi revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15650 del 14/2/2019, Husovic, Rv. 275778). In un caso peculiare come quello in esame, caratterizzato dall'assoluzione in sede penale dei coimputati di UZ dall'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e dalla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., nella sua declinazione del metodo mafioso, la Corte di merito, prima di poter eventualmente pervenire ad un giudizio di conferma della pericolosità sociale qualificata del proposto, in funzione della confisca, avrebbe dovuto confrontarsi, in modo adeguato, con il novum allegato dai richiedenti la revoca della misura patrimoniale, costituito, appunto dalla sentenza di assoluzione in sede penale di cui si è detto. Con ciò si vuol dire che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto esaminare la sentenza assolutoria del giudice penale, con specifico riferimento alla parte illustrativa delle ragioni per le quali gli elementi di fatto valorizzati dalla Pubblica accusa non erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare la sussistenza del reato associativo originariamente contestato e del connesso metodo mafioso;
tale analisi, peraltro, non avrebbe dovuto essere concentrata - come ha fatto la Corte di appello - sulla sola persona del UZ, ma avrebbe dovuto estendersi alle interrelazioni tra la sua posizione con quella dei sodali assolti. Solo in esito a tale indispensabile ragionato confronto con la motivazione assolutoria del giudice penale, il giudice della prevenzione avrebbe potuto, eventualmente, affermare che "i medesimi fatti storici" posti a sostegno delle due pronunce non fossero "in contrasto tra loro" e che, insufficienti a dimostrare l'intraneità al sodalizio investigato, potessero apprezzarsi come sufficienti a comprovare l'appartenenza a quello stesso sodalizio, e non soltanto la contiguità o vicinanza. L'affermazione conclusiva di "non contrasto" fra gli stessi fatti storici posti alla base delle due pronunce, penale e di prevenzione, pertanto, si rivela un'affermazione "apparente", 5 perché carente dell'indispensabile, e logicamente antecedente, sviluppo argomentativo che avrebbe dovuto giustificarla, previo confronto - come detto - con le ragioni della sentenza assolutoria. Tali lacune motivazionali impongono l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che dovrà procedere, di nuovo, alla valutazione della eventualmente persistente (anche dopo la pronuncia assolutoria in sede penale) pericolosità sociale, qualificata o meno, di AT UZ, in funzione della confisca dei beni di cui si chiede la revoca, valutazione che dovrà essere operata secondo la metodologia indicata e, all'esito della quale, in caso di ritenuta conferma della pericolosità, dovrà affrontarsi il successivo tema, oggi da considerarsi assorbito, della correlazione temporale della pericolosità medesima in coincidenza con la data dell'acquisto dei beni confiscati. Come chiarito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». Milano.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Présiden e