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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa AU CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 1326/2025 promosso da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
AU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Bellocchio n. 11 Voghera PV
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VIRGILIO Controparte_1 C.F._2
NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera (PV), via Gabetta 5
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori e collocati in egual Per_1 Per_2 misura presso gli stessi presso l'abitazione familiare sita in P.zza Meardi 10 Casei Gerola PV;
2) L'abitazione familiare sita in P.zza Meardi 10 Casei Gerola di proprietà esclusiva di Pt_1
composta da due piani fuori terra viene assegnata come segue continuando ad abitarvi i figli
[...] con i genitori separatamente;
3) l'immobile, verrà in tal modo ripartito:
- il piano primo, compresi balconi e terrazzo, viene assegnato in uso abitativo in via esclusiva con gli arredi che la compongono a con i figli;
Parte_1
- il piano terra, con le sue pertinenze quali ad esempio lo spazio esterno, e la mansarda vengono assegnati in uso abitativo in via esclusiva, con aggiunta di usufrutto che verrà costituito con atto notarile entro 20 giorni dall'udienza, ad che provvederà a rilasciare la porzione di Controparte_1 immobile del primo piano asportando i suoi effetti personali entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione delle condizioni congiunte;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desidera previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei minori e comunque sempre:
- a settimane alterne dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 18,00
- ad anni alterni il giorno di Natale e Pasqua dalle 10,00 alle 20,00
- quindici giorni anche non consecutivi nel corso del periodo estivo (giugno-luglio-agosto) in periodi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
5) si assume l'integrale mantenimento diretto e il 100% delle spese straordinarie Controparte_1 dei figli e fintantoché non troverà una stabile occupazione Per_1 Per_2 Parte_1 lavorativa;
6) Una volta che reperirà una stabile occupazione lavorative i genitori Parte_1 contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie previamente concordate come da Protocollo del Tribunale di Pavia e alle spese relative all'immobile (quali utenze, tari);
7) L'assegno unico per il nucleo familiare viene percepito al 100% dalla madre;
8) provvede all'integrale pagamento delle spese delle utenze di luce, gas e acqua Controparte_1 dell'abitazione familiare finché non troverà una stabile occupazione lavorativa Parte_1 dopodichè ciascuno si assumerà il pagamento delle utenze relative alla porzione di immobile assegnata;
9) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
10) Spese del giudizio congiunto compensate tra le parti con liquidazione in favore di Pt_1
a carico dell'Erario.”
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 23/10/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa AU CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 1326/2025 promosso da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
AU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Bellocchio n. 11 Voghera PV
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VIRGILIO Controparte_1 C.F._2
NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera (PV), via Gabetta 5
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori e collocati in egual Per_1 Per_2 misura presso gli stessi presso l'abitazione familiare sita in P.zza Meardi 10 Casei Gerola PV;
2) L'abitazione familiare sita in P.zza Meardi 10 Casei Gerola di proprietà esclusiva di Pt_1
composta da due piani fuori terra viene assegnata come segue continuando ad abitarvi i figli
[...] con i genitori separatamente;
3) l'immobile, verrà in tal modo ripartito:
- il piano primo, compresi balconi e terrazzo, viene assegnato in uso abitativo in via esclusiva con gli arredi che la compongono a con i figli;
Parte_1
- il piano terra, con le sue pertinenze quali ad esempio lo spazio esterno, e la mansarda vengono assegnati in uso abitativo in via esclusiva, con aggiunta di usufrutto che verrà costituito con atto notarile entro 20 giorni dall'udienza, ad che provvederà a rilasciare la porzione di Controparte_1 immobile del primo piano asportando i suoi effetti personali entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione delle condizioni congiunte;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desidera previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei minori e comunque sempre:
- a settimane alterne dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 18,00
- ad anni alterni il giorno di Natale e Pasqua dalle 10,00 alle 20,00
- quindici giorni anche non consecutivi nel corso del periodo estivo (giugno-luglio-agosto) in periodi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
5) si assume l'integrale mantenimento diretto e il 100% delle spese straordinarie Controparte_1 dei figli e fintantoché non troverà una stabile occupazione Per_1 Per_2 Parte_1 lavorativa;
6) Una volta che reperirà una stabile occupazione lavorative i genitori Parte_1 contribuiranno in egual misura al mantenimento dei figli e alle spese straordinarie previamente concordate come da Protocollo del Tribunale di Pavia e alle spese relative all'immobile (quali utenze, tari);
7) L'assegno unico per il nucleo familiare viene percepito al 100% dalla madre;
8) provvede all'integrale pagamento delle spese delle utenze di luce, gas e acqua Controparte_1 dell'abitazione familiare finché non troverà una stabile occupazione lavorativa Parte_1 dopodichè ciascuno si assumerà il pagamento delle utenze relative alla porzione di immobile assegnata;
9) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
10) Spese del giudizio congiunto compensate tra le parti con liquidazione in favore di Pt_1
a carico dell'Erario.”
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 23/10/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi