Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 606/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 123 dell'11.3.2024
Oggetto: rideterminazione spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 606.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Marco Parte 1
Doria, domiciliatario
APPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Maddalena Berloco e
Marcello Raho, domiciliatari
APPELLATO
All'udienza del 28.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO Parte 1Con ricorso depositato il 7.9.2024 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' CP_1 si era, parzialmente, ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (pagamento ratei dell'assegno di invalidità pari a € 28.283,24 anziché € 44.539,61), con declaratoria di cessazione dalla
Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione e per la violazione dei minimi tariffari in relazione al valore della controversia come raffrontati al residuo liquidato.
Ha chiesto in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali (€ 6580 o €
3.290 per l'ipotesi di conferma della compensazione al 50%), nonché alla rifusione delle di questo grado.spese
L CP 1 nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è
data lettura.
Non v'è contestazione sul parziale avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado (l' CP_1 nelle more del giudizio ha liquidato i ratei di assegno di invalidità civile del primo triennio a far data dall'1.7.2019 - anziché tutti i ratei come richiesti in ricorso pari a € 44.539,61-), così come sulla circostanza che l' CP_1 abbia provveduto in data a successiva sia allo spirare del termine previsto per la fase amministrativa che al deposito del ricorso (12.5.2023)
Contrariamente a quel che ritiene l'appellante nella decisione resa può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il credito rivendicato come sopra
-
precisato è stato soddisfatto solo in parte per ragioni che la parte creditrice ha
-
riconosciuto perché non oggetto di contestazione (cfr sent. ove ".../ CP_1 ha dedotto che l'assegno di invalidità è stato revocato e detta deduzione non è stata contestata dalla parte ricorrente..."). La circostanza, all'evidenza, integra una ipotesi di reciproca soccombenza che giustifica l'operata compensazione. Comunque le spese residue liquidate (€ 830) non sono conformi alla prescrizioni tariffarie ove si tenga conto, sia della compensazione operata che del valore di causa (€
28.283,24)
Il 50% del minimo tariffario (€3291), in ragione della semplicità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, ammonta ad € 1645, oltre IVA, CAP e spese forfetarie
In applicazione del principio della soccombenza l' CP_1 è dunque tenuto al rimborso delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale e così come sopra quantificate Le spese del presente grado sono a carico dell' CP_1 soccombente e si liquidano tenuto conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 815 dato dalla differenza fra il dovuto (1645) ed il liquidato (830)) in € 962, oltre accessori.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 7.9.2024 da Pt 1
[...] nei confronti dell' CP 1 avverso la sentenza dell'11.3.24 n. 123 del Tribunale di
Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1645, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Marco Doria detratto quanto eventualmente percepito condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Marco Doria
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 28.2.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI