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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3081 /2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMPIOTTI MARGHERITA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Varese, via Bernardino Castelli, n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BELLINI LAURA e con domicilio eletto Controparte_1 C.F._2 in Voghera, Via Bellocchio n.11
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 18.2.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il tribunale:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 21 Parte_1 Controparte_1 giugno 1997 in comune di Casteggio e trascritto negli Atti di Matrimonio del medesimo comune Parte II Seri A al n.
8
pagina 1 di 3 Per_ b) disporre a carico di a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e , da Parte_1 Per_1 corrispondersi alla madre fintanto che esse siano stabilmente dimoranti con essa, l'importo di Controparte_1 euro 877,80 ciascuna, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l'incremento del costo della vita con riferimento all'indice ISTAT del mese di febbraio di ciascun anno con prima rivalutazione al febbraio 2025;
c) disporre a carico di e favore di assegno divorzile nella misura di € 950,00 Parte_1 Controparte_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l'incremento del costo della vita con riferimento all'indice ISTAT del mese di febbraio di ciascun anno con prima rivalutazione al febbraio 2026.
d) Disporre a carico di l'obbligo di contribuire nella misura dell'80% alle spese extra assegno Parte_1 sostenute per le figlie da individuare e corrispondere secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso il
Tribunale di pavia con pagamento in favore di;
Controparte_1
e) Spese del giudizio compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia della sentenza con cui il Tribunale 24.2.2021 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e le certificazioni anagrafiche dimostrano che i coniugi non vivono più insieme ormai da diverso tempo.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno, del resto, integralmente recepite le conclusioni delle parti relative al mantenimento delle figlie e alla misura del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dell'ex coniuge.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 05/08/2024 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
n Casteggio, il giorno 21/06/1997 (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1997);
[...]
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3081 /2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMPIOTTI MARGHERITA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Varese, via Bernardino Castelli, n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BELLINI LAURA e con domicilio eletto Controparte_1 C.F._2 in Voghera, Via Bellocchio n.11
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 18.2.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il tribunale:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 21 Parte_1 Controparte_1 giugno 1997 in comune di Casteggio e trascritto negli Atti di Matrimonio del medesimo comune Parte II Seri A al n.
8
pagina 1 di 3 Per_ b) disporre a carico di a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e , da Parte_1 Per_1 corrispondersi alla madre fintanto che esse siano stabilmente dimoranti con essa, l'importo di Controparte_1 euro 877,80 ciascuna, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l'incremento del costo della vita con riferimento all'indice ISTAT del mese di febbraio di ciascun anno con prima rivalutazione al febbraio 2025;
c) disporre a carico di e favore di assegno divorzile nella misura di € 950,00 Parte_1 Controparte_1 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo l'incremento del costo della vita con riferimento all'indice ISTAT del mese di febbraio di ciascun anno con prima rivalutazione al febbraio 2026.
d) Disporre a carico di l'obbligo di contribuire nella misura dell'80% alle spese extra assegno Parte_1 sostenute per le figlie da individuare e corrispondere secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso il
Tribunale di pavia con pagamento in favore di;
Controparte_1
e) Spese del giudizio compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia della sentenza con cui il Tribunale 24.2.2021 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e le certificazioni anagrafiche dimostrano che i coniugi non vivono più insieme ormai da diverso tempo.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vanno, del resto, integralmente recepite le conclusioni delle parti relative al mantenimento delle figlie e alla misura del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento dell'ex coniuge.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 05/08/2024 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
n Casteggio, il giorno 21/06/1997 (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1997);
[...]
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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