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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 829/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
RI e MP IT, elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via
G. AL n. 7;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Voccia De Felice, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via Vicinanza n. 42;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Di Paola, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in alla Piazza D'Arezzo n. 1; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del con riferimento alla sentenza n. 5840/2023 (r.g. n. Controparte_1 Controparte_2
7110/2022), depositata il 03.08.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20220645500011659 ex r.d. n. 639/1910, notificata il 31/08/2022 (circostanza non contestata) da
, afferente al verbale n. 10167 con il quale si richiedeva il pagamento di € 133,13 per Controparte_1 violazioni al Codice della Strada elevato dalla Polizia Municipale di CP_2
A sostegno della propria opposizione adduceva l'omessa notifica del verbale Parte_1
n. 10167 prodromico all'impugnata ingiunzione di pagamento, con conseguente nullità della stessa e prescrizione del credito, essendo decorsi oltre cinque anni tra il verbale (asseritamente notificato nel
2016) e la citata ingiunzione (notificata nel 2022).
Si costituiva , insistendo per il rigetto dell'opposizione, mentre il CP_1 CP_1 CP_2 rimaneva contumace.
[...]
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo notificato il verbale di contravvenzione n. 10167 (“il verbale di contravvenzione risulterebbe notificato il 10/05/2017”) e confermando pertanto l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per aver il giudice a quo ritenuto perfezionata la notifica del verbale di contravvenzione n. 10167 (in data 10.05.2017) e ciò in assenza di alcuna documentazione comprovante tale notifica, stante la contumacia in primo grado del CP_2
ossia del soggetto che avrebbe dovuto produrre tale prova.
[...]
Con comparsa depositata il 21.05.2024 si è costituita la , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata in data 04.12.2024 si è costituito il insistendo per Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione, stante l'avvenuta notificazione del verbale di contravvenzione n.
10167.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto.
Invero, in primo grado non è stata depositata la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica del verbale di contravvenzione n. 10167 (attesa la contumacia dell'Ente creditore , sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non provata la Controparte_2 notifica del verbale e conseguentemente annullare l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione.
2 Vieppiù da aggiungere che, stante il c.d. divieto di nova in appello, in questa sede, non può essere esaminata la documentazione depositata dal Comune di risultando lo stesso costituitosi CP_2 solo nel presente giudizio.
Alla luce di quanto illustrato l'appello va pertanto accolto in ragione della fondatezza dell'azione proposta in primo grado da . Parte_1
In omaggio al principio di soccombenza e di causalità delle spese, le vanno poste a carico dell'ente creditore.
Viceversa, tra l'appellante e la le spese vanno integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20220645500011659; Parte_1
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Parte_2 di , che si liquidano in: Controparte_1
a) relativamente al giudizio di primo grado, euro 50,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione – per quanto concerne - in favore degli Avv.ti ANDREA MOSCARIELLO ed OLIMPIA Parte_1
VITALE dichiaratisi antistatari;
b) relativamente al presente giudizio, euro 150,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione – per quanto concerne - in favore degli Avv.ti ANDREA MOSCARIELLO ed OLIMPIA Parte_1
VITALE dichiaratisi antistatari;
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_2
. Controparte_1
Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 829/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Parte_1 C.F._1
RI e MP IT, elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via
G. AL n. 7;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Voccia De Felice, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via Vicinanza n. 42;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Di Paola, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in alla Piazza D'Arezzo n. 1; CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del con riferimento alla sentenza n. 5840/2023 (r.g. n. Controparte_1 Controparte_2
7110/2022), depositata il 03.08.2023 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
20220645500011659 ex r.d. n. 639/1910, notificata il 31/08/2022 (circostanza non contestata) da
, afferente al verbale n. 10167 con il quale si richiedeva il pagamento di € 133,13 per Controparte_1 violazioni al Codice della Strada elevato dalla Polizia Municipale di CP_2
A sostegno della propria opposizione adduceva l'omessa notifica del verbale Parte_1
n. 10167 prodromico all'impugnata ingiunzione di pagamento, con conseguente nullità della stessa e prescrizione del credito, essendo decorsi oltre cinque anni tra il verbale (asseritamente notificato nel
2016) e la citata ingiunzione (notificata nel 2022).
Si costituiva , insistendo per il rigetto dell'opposizione, mentre il CP_1 CP_1 CP_2 rimaneva contumace.
[...]
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo notificato il verbale di contravvenzione n. 10167 (“il verbale di contravvenzione risulterebbe notificato il 10/05/2017”) e confermando pertanto l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata per aver il giudice a quo ritenuto perfezionata la notifica del verbale di contravvenzione n. 10167 (in data 10.05.2017) e ciò in assenza di alcuna documentazione comprovante tale notifica, stante la contumacia in primo grado del CP_2
ossia del soggetto che avrebbe dovuto produrre tale prova.
[...]
Con comparsa depositata il 21.05.2024 si è costituita la , insistendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa depositata in data 04.12.2024 si è costituito il insistendo per Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione, stante l'avvenuta notificazione del verbale di contravvenzione n.
10167.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto.
Invero, in primo grado non è stata depositata la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica del verbale di contravvenzione n. 10167 (attesa la contumacia dell'Ente creditore , sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere non provata la Controparte_2 notifica del verbale e conseguentemente annullare l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione.
2 Vieppiù da aggiungere che, stante il c.d. divieto di nova in appello, in questa sede, non può essere esaminata la documentazione depositata dal Comune di risultando lo stesso costituitosi CP_2 solo nel presente giudizio.
Alla luce di quanto illustrato l'appello va pertanto accolto in ragione della fondatezza dell'azione proposta in primo grado da . Parte_1
In omaggio al principio di soccombenza e di causalità delle spese, le vanno poste a carico dell'ente creditore.
Viceversa, tra l'appellante e la le spese vanno integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20220645500011659; Parte_1
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Parte_2 di , che si liquidano in: Controparte_1
a) relativamente al giudizio di primo grado, euro 50,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione – per quanto concerne - in favore degli Avv.ti ANDREA MOSCARIELLO ed OLIMPIA Parte_1
VITALE dichiaratisi antistatari;
b) relativamente al presente giudizio, euro 150,00 per compenso in favore di ciascuna controparte, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con distrazione – per quanto concerne - in favore degli Avv.ti ANDREA MOSCARIELLO ed OLIMPIA Parte_1
VITALE dichiaratisi antistatari;
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_2
. Controparte_1
Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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