Art. 2.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di direttore di divisione e ispettore generale e delle qualifiche comparate, computando per posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 20 per cento nel primo anno;
non piu' del 10 per cento nel secondo anno;
non piu' del 5 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di direttore di divisione e ispettore generale e delle qualifiche comparate, computando per posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 20 per cento nel primo anno;
non piu' del 10 per cento nel secondo anno;
non piu' del 5 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.