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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1
), residente in [...]09170 ORISTANO P.IVA_1 ITALIA Difeso dall'avv. CASULA LUCA (c.f. con C.F._1 studio in VIA BRUNELLESCHI, 48 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), resi- Parte_2 P.IVA_2 dente in VIA BRUXELLES 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. CUCCU CARLO (c.f. ), con C.F._2 studio in VIALE DIAZ 59/B ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 762/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 15 ottobre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - COBUS 90:
— 1 — - in via principale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Società Cooperativa esponente,e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile ed infondata -per le ragioni esposte - la pretesa creditizia della parte opposta, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di competenze, spese generali, ed accessori di legge.
Parte_2 respingere le avverse domande perché infondate, con ogni conse- guenziale pronuncia, e con la condanna alle spese.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
e Società Cooperativa Oristanese Parte_2 Bus 90 hanno avuto una lite. Il 4 ottobre 2022 vi hanno posto fine con una transazione che prevedeva il pagamento dalla alla Pt_1 Pt_2 di 10.500 €, oltre iva, per la realizzazione di un muro tra due lotti di terreno. Lamentando di non essere stata pagata nel termine pattuito, il 5 Part luglio 2024 la ha notificato alla 90 decreto ingiuntivo per Pt_2 tale importo. Il 14 settembre 2024 la ha notificato citazione in opposi- Pt_1 zione sulla base di tre motivi, sostenendo: 1) di aver rinunciato all'ampliamento dell'attività e di aver retro- cesso il lotto interessato dal muro divisorio al Controparte_1
, il quale sarebbe quindi subentrato in questa posizione debito-
[...] ria, con liberazione dell'opponente;
2) che, per via della retrocessione del lotto la transazione è rima- sta priva di causa;
3) che il termine di diciotto mesi non può considerarsi essenziale.
* * *
I motivi sono tutti infondati. L'obbligazione oggetto di causa non ha natura reale;
non inerisce
— 2 — strettamente alla cosa, ma è stata volontariamente assunta per via con- trattuale. Stando così le cose, le sorti del terreno interessato dall'opera sono del tutto irrilevanti ai fini dell'identificazione del debitore. In man- canza di una cessione della transazione o di una novazione soggettiva liberatoria mediante delegazione, espromissione o accollo, tutte opera- zioni che naturalmente richiedono il consenso del creditore, il debitore non può pretendere di aver trasferito il proprio debito al Consorzio In- dustriale di Oristano. La causa di una transazione è prevenire o chiudere una lite;
una transazione può quindi ritenersi priva di causa solo se la lite dedotta in contratto non è mai esistita e non avrebbe mai potuto sorgere. Comple- tamente diverso è il caso di specie, nel quale la , avendo retro- Pt_1 cesso il terreno, ha perso interesse nel muro divisorio già realizzato;
questi aspetti, tuttavia, attengono unicamente al motivo che hanno spinto a concludere il contratto, motivo che, avendo natura evi- Pt_1 dentemente individuale, mai potrebbe assurgere a causa del contratto. L'essenzialità o meno del termine è circostanza del tutto irrile- vante. In diritto, infatti, essa potrebbe rilevare solo se la domanda della fosse di accertare l'avvenuta risoluzione della transazione per Pt_2 effetto del decorso di tale termine (art. 1457 c.c.). Tutto al contrario, la non ha formulato domande demolitorie, ma ha agito per l'adem- Pt_2 pimento della transazione. Il termine in questione, pertanto, è un ter- mine per l'adempimento (artt. 1184 ss. c.c.), in relazione ai quali il con- cetto di essenzialità non esiste e non è sindacabile al fine di paralizzare la pretesa del creditore. L'opposizione deve quindi essere rigettata.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 12.810 € (tenuto conto dell'iva applicata), di complessità minima in tutte le sue fasi, senza attività difensiva utile in sede di trattazione e decisione.
ha resistito con dolo palese, opponendo argomenti in di- Pt_1 ritto del tutto pretestuosi. Deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.a., che prevede la liquidazione della somma equitativa fino al doppio dei compensi e la sanzione pecuniaria da due a cinque volte il contributo unificato, tenuto conto dei compensi e del contributo unifi-
— 3 — cato dovuti sia per il monitorio (118,50 € di contributo e 567 € di com- pensi) che per l'opposizione (118,50 € di contributo, compensi come da dispositivo).
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso Parte_3 delle spese processuali, che si liquidano in 849 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna a pagare alla Parte_3 l'ulteriore somma di 2.832 € ai sensi Parte_2 dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. condanna a pagare alla Parte_3
Cassa delle ammende 1.185 € ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Si comunichi.
15 ottobre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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