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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1652 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Vaccaro (PEC:
e IL RI MB (PEC: Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. ), n.q. di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta, nato a [...] in data [...], con il pa- trocinio dell'avv. Giuseppe Nastasi (PEC:
[...]
.it) Email_3
appellato
(C.F. ), in persona del legale rappresentan- CP_2 P.IVA_2 te pro tempore
appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 298/2019 pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composi- zione monocratica, in data 11-12/07/2019, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 1418/2015;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa. Preliminarmente:
- disporre la sospensione cautelare della sentenza impugnata, stante la contestuale sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del pericu- lum in mora, meglio evidenziati in seno all'istanza di inibitoria che si pro- pone separatamente, in forza del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 283 e 351 comma 2° c.p.c.. Nel merito:
- accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2019 resa inter partes dal Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Stabile in data 11.7.2019 nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n. 1418/2015 r.g., pubblicata in data 12.7.2019 e mai notificata all'odierna appellante.
- Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che la nulla più deve alla ditta Parte_1 [...]
per i lavori dalla stessa eseguiti, sia con riferimento al Controparte_1 contratto di subappalto del 9.9.2010, sia con riferimento ai lavori ulteriori rispetto a quelli contrattuali, avendo la adempiuto intera- Parte_1 mente alle proprie obbligazioni con la corresponsione dell'importo di € 126.296,00.
- Condannare l'appellata alle spese e compensi di entrambi i gradi del giu- dizio o, in subordine, dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, condannando, comunque, l'appellata alle spese del presente grado.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia la Corte respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla
[...] in persona del suo amministratore unico alla sentenza Parte_1
n°298/2019 del Tribunale di Sciacca del 12.07.2019; Confermare integralmente l'impugnata decisione;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento inibitorio con distrazione ex art.93 c.p.c. posto che il sottoscritto Avv.to ha anticipato le spese e non ha percepito com- penso alcuno.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 1. Con citazione del 16/12/2015 , n.q. di titolare del- Controparte_1 la ditta “De SI Costruzioni Edili di De SI CO, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca la e la Parte_1 CP_2
e, premettendo di avere realizzato su commissione delle predette so-
[...] cietà lavori per complessivi euro 163.224,38, a fronte dei quali aveva rice- vuto un pagamento in acconto pari ad euro 126.296,00, ne chiedeva la condanna in solido al pagamento dell'importo residuo quantificato in euro 36.928,38 oltre ad euro 10.500,00 per lavori eseguiti per conto della sola
CP_2
2. Con comparse dell'11/03/2016 si costituivano in giudizio sia la
[...] che la opponendosi all'accoglimento della prete- Parte_1 CP_2 sa attorea.
3. Il giudizio veniva istruito a mezzo prova orale e consulenza tecnica d'ufficio e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 298/2019 dei 11-12/07/2019, definitivamente pronunciando, emetteva le seguenti statuizioni:
− condannava la al pagamento in favore della Parte_1 [...] del complessivo importo di euro Parte_2
37.320,42 oltre iva ed interessi;
− rigettava le domande spiegate dalla ditta nei confronti CP_1 della CP_2
− condannava la al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della e condannava Parte_2 quest'ultima a rifondere le spese di lite in favore della CP_2
[...]
4. Con citazione dell'08/08/2019, la ha proposto appello avver- Parte_1 so la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa il riget- to integrale delle domande originariamente proposte nei suoi confronti.
5. , n.q. di titolare dell'omonima ditta, si è costituto Controparte_3 con comparsa del 10/11/2019, chiedendo il rigetto dell'appello e la con- ferma del provvedimento impugnato.
6. La benchè correttamente evocata in giudizio, non ha CP_2 provveduto a costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
7. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte de- positate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2024 e la causa è stata, conseguentemente, assunta in decisione con ordinanza dell'11/04/2025
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Con un unico motivo di impugnazione, la invoca un com- Parte_1 plessivo riesame delle risultanze istruttorie, evidenziando il fatto che il primo giudice, distorcendo gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la avrebbe erroneamente condannata al pagamento dell'importo di euro 37.320,42 quale saldo dovuto per lavori extra contratto realizzati dalla dit- ta . CP_1
9. Rileva che il pagamento delle opere extra contratto, nella misura indi- cata dal CTU, dovrebbe ritenersi ricompreso nell'importo di euro 126.296,00, già corrisposto alla ditta appellata e che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di tale pagamento, condannandola a corrispondere l'importo dei lavori extra contratto, così come quantificati dal consulente dell'ufficio senza, tuttavia, scomputare le somme già versate.
10. A fronte di ciò la ditta ha evidenziato che la non CP_1 Parte_1 avrebbe mai contestato le singole voci di spesa contenute nei SAL e che le fatture depositate agli atti di causa dimostrerebbero che i pagamenti dalla stessa effettuati costituivano un acconto sul maggior prezzo, con conse- guente diritto al pagamento del saldo finale, quale risultante dai SAL.
11. Occorre, preliminarmente, evidenziare che il presente giudizio trae origine dal fatto che, con contratto di subappalto del 09/09/2010 la
[...] aveva commissionato alla la realiz- Parte_1 Parte_2 zazione di alcuni lavori edili all'interno di un complesso industriale sito in Santa Ninfa di proprietà dell'azienda il cui importo era sta- CP_2 to determinato, a corpo, in euro 72.760,00, con la precisazione che even- tuali varianti apportate al progetto approvato ed eventuali opere imprevi- ste e non comprese nel contratto sarebbero state preventivamente con- cordate, contabilizzate e corrisposte a parte.
12. In corso d'opera, l'impresa appaltatrice risulta aver realizzato ulteriori lavori non previste dall'originario contratto e, all'esito, la risul- Parte_1 ta aver corrisposto un importo complessivo di euro 126.296,00, secondo quanto risulta da n. 19 fatture in acconto emesse nel periodo che va dal 14/09/2010 al 27/12/2011.
13. A fronte di tale pagamento, tuttavia, la ditta appaltatrice aveva ecce- pito il maggior valore delle opere complessivamente realizzate, ritenendo che il pagamento ricevuto costituisse un acconto sulle maggiori somme dovute dall'appellante, che avrebbero dovuto essere quantificate in euro 159.744,38, come risultanti dai SAL e, precisamente, euro 27.408,96 per le opere contabilizzate nel 1° SAL ed euro 132.335,42 per le opere successi-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 vamente contabilizzate.
14. Il Tribunale di Sciacca, in proposito, ha disposto una consulenza tecni- ca d'ufficio espletata dall'ing. , la cui relazione conclu- Persona_1 siva è stata depositata in data 21/03/2028, allo scopo di analizzare il con- tenuto dei SAL prodotti dalla ditta appaltatrice e di confrontarlo con il computo metrico allegato al contratto di subappalto del 09/09/2010, nonché di verificare se vi fossero categorie di lavori non previste in con- tratto e di calcolarne il loro eventuale ammontare con l'applicazione del preziario regionale. Alla luce degli esiti di tali accertamenti, il provvedi- mento impugnato ha condannato la al pagamento in favore Parte_1 della delle opere extra contratto da questa realizzate, in- Parte_2 dividuate e quantificate dal consulente tecnico dell'ufficio in euro 37.320,42.
15. Gli esiti della predetta consulenza, ad un più attento esame, consen- tono di giungere ad esiti differenti rispetto a quelli cui è pervenuto il prov- vedimento impugnato.
16. Al riguardo, questa Corte rileva che il consulente tecnico dell'ufficio nel suo elaborato peritale ha dato atto del fatto che dall'esame del “com- puto metrico allegato “A”, facente parte del contratto di subappalto, è possibile risalire alla tipologia degli interventi assegnati all'impresa ed alla quantità delle opere previste in fase preventiva ed assentite nel contratto di subappalto” e che “nei due sommari contabili allegati agli atti denomi- nati “Computo Metrico 1° e 2° S.A.L.”, sono state riscontrate alcune lavo- razioni che in parte integrano ed in parte sostituiscono ciò che era stato già inserito all'interno del computo metrico allegato al contratto di subap- palto”.
17. Pertanto, ”dall'analisi dei lavori eseguiti e contabilizzati nei due som- mari del registro denominati “Computo Metrico 1° e 2° S.A.L.” si prende visione della presenza di “categorie di lavoro” non previste in contratto”, che possono essere distinte in due diverse tipologie:
− una prima tipologia riguarda la realizzazione di “un'opera autono- mamente funzionale formata da un insieme sistematico di lavora- zioni, che trovano la loro omogeneità nel risultato finale da conse- gnare, formato da più generi e fasi lavorative tra loro collegate”;
− una seconda tipologia che invece ha riguardo a “singole “categorie di lavoro” non previste da contratto, che interessano più ambiti;
ad esempio categorie di lavoro che individuano opere di finitura, oppure posa in opera di sottoservizi non previsti da contratto e successivo ri- coprimento con conglomerato cementizio”.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 18. Per la quantificazione del valore delle opere extra contratto realizzate, il consulente tecnico dell'ufficio ha fatto riferimento al Controparte_4
[
in vigore per l'anno di riferimento, applicando un ribasso del 20%, così come stabilito dalle parti all'art. 7 del contratto di subappalto tra le stesse stipulato che espressamente prevedeva che: “per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nel computo metrico allegato al presente contratto, si procederà alla stipula- zione, prima dell'esecuzione dei lavori, tra impresa appaltante e impresa subappaltatrice, di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavori consimili nel contratto, ovvero quando non sia possibile il ragguaglio, facendo rife- rimento ai prezziario regionale in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori applicando un ribasso del 20%”.
19. Pertanto, il consulente tecnico dell'ufficio, operando un raffronto tra le lavorazioni previste nel computo metrico di cui all'allegato “A” del con- tratto di subappalto con i documenti contabili denominati S.A.L. n. 1 e 2, ha concluso che, a fronte dell'originario importo previsto nel contratto di subappalto del 09/09/2010, pari a complessivi euro 72.760,00, la ditta
[...] ha realizzato altre e diverse categorie di lavori non Parte_2 comprese nel predetto contratto il cui valore è stato stimato in euro 37.320,42 e così, dunque, per un totale complessivo di euro 110.080,42.
20. A fronte di ciò è incontroverso oltre che documentalmente comprova- to, che l'odierna appellata ha ricevuto dalla committente il Parte_1 pagamento di un importo complessivo di euro 126.296,00, che deve, dun- que, ritenersi comprensivo sia dei lavori descritti nel contratto di appalto del 09/09/2010, sia delle opere extra contratto eseguiti dalla ditta De Si- mone così come quantificati dal consulente tecnico dell'ufficio nel suo elaborato peritale.
21. L'appello merita, pertanto, di essere accolto con la conseguenza che deve ritenersi non dovuto da parte della l'importo di euro Parte_1
37.320,42 per lavori extra contratto realizzati dalla ditta appaltatrice.
22. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.840 per il giudizio di primo grado (di cui euro 860 per studio, euro 610 per la fase introduttiva, euro 910 per la fase istruttoria ed euro 1460 per la fase decisionale) e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per la fase introduttiva ed euro 1740 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 23. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell'appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, con conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla nei con- Parte_1 fronti della DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC e della con citazione dell'08/08/2019 e in parziale ri- CP_2 forma della sentenza n. 298/2019 pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 11-12/07/2019, rigetta le domande proposte dalla ditta appel- lata DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC nei confronti della società con citazione del Parte_1
16/12/2015;
• condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida in euro 3.840 per il giudizio di primo grado e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• pone definitivamente a carico dell'appellata DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e la condanna alla resti- Part tuzione in favore della società delle somme versate Parte_1
a tale titolo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 26/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Giovanni D'Antoni.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1652 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Vaccaro (PEC:
e IL RI MB (PEC: Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. ), n.q. di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima ditta, nato a [...] in data [...], con il pa- trocinio dell'avv. Giuseppe Nastasi (PEC:
[...]
.it) Email_3
appellato
(C.F. ), in persona del legale rappresentan- CP_2 P.IVA_2 te pro tempore
appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 298/2019 pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composi- zione monocratica, in data 11-12/07/2019, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 1418/2015;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa. Preliminarmente:
- disporre la sospensione cautelare della sentenza impugnata, stante la contestuale sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del pericu- lum in mora, meglio evidenziati in seno all'istanza di inibitoria che si pro- pone separatamente, in forza del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 283 e 351 comma 2° c.p.c.. Nel merito:
- accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2019 resa inter partes dal Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice Dott.ssa Valentina Stabile in data 11.7.2019 nell'ambito del giudizio contrassegnato con il n. 1418/2015 r.g., pubblicata in data 12.7.2019 e mai notificata all'odierna appellante.
- Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che la nulla più deve alla ditta Parte_1 [...]
per i lavori dalla stessa eseguiti, sia con riferimento al Controparte_1 contratto di subappalto del 9.9.2010, sia con riferimento ai lavori ulteriori rispetto a quelli contrattuali, avendo la adempiuto intera- Parte_1 mente alle proprie obbligazioni con la corresponsione dell'importo di € 126.296,00.
- Condannare l'appellata alle spese e compensi di entrambi i gradi del giu- dizio o, in subordine, dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, condannando, comunque, l'appellata alle spese del presente grado.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia la Corte respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'appello proposto dalla
[...] in persona del suo amministratore unico alla sentenza Parte_1
n°298/2019 del Tribunale di Sciacca del 12.07.2019; Confermare integralmente l'impugnata decisione;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento inibitorio con distrazione ex art.93 c.p.c. posto che il sottoscritto Avv.to ha anticipato le spese e non ha percepito com- penso alcuno.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 1. Con citazione del 16/12/2015 , n.q. di titolare del- Controparte_1 la ditta “De SI Costruzioni Edili di De SI CO, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca la e la Parte_1 CP_2
e, premettendo di avere realizzato su commissione delle predette so-
[...] cietà lavori per complessivi euro 163.224,38, a fronte dei quali aveva rice- vuto un pagamento in acconto pari ad euro 126.296,00, ne chiedeva la condanna in solido al pagamento dell'importo residuo quantificato in euro 36.928,38 oltre ad euro 10.500,00 per lavori eseguiti per conto della sola
CP_2
2. Con comparse dell'11/03/2016 si costituivano in giudizio sia la
[...] che la opponendosi all'accoglimento della prete- Parte_1 CP_2 sa attorea.
3. Il giudizio veniva istruito a mezzo prova orale e consulenza tecnica d'ufficio e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 298/2019 dei 11-12/07/2019, definitivamente pronunciando, emetteva le seguenti statuizioni:
− condannava la al pagamento in favore della Parte_1 [...] del complessivo importo di euro Parte_2
37.320,42 oltre iva ed interessi;
− rigettava le domande spiegate dalla ditta nei confronti CP_1 della CP_2
− condannava la al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della e condannava Parte_2 quest'ultima a rifondere le spese di lite in favore della CP_2
[...]
4. Con citazione dell'08/08/2019, la ha proposto appello avver- Parte_1 so la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa il riget- to integrale delle domande originariamente proposte nei suoi confronti.
5. , n.q. di titolare dell'omonima ditta, si è costituto Controparte_3 con comparsa del 10/11/2019, chiedendo il rigetto dell'appello e la con- ferma del provvedimento impugnato.
6. La benchè correttamente evocata in giudizio, non ha CP_2 provveduto a costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
7. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte de- positate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2024 e la causa è stata, conseguentemente, assunta in decisione con ordinanza dell'11/04/2025
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Con un unico motivo di impugnazione, la invoca un com- Parte_1 plessivo riesame delle risultanze istruttorie, evidenziando il fatto che il primo giudice, distorcendo gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, la avrebbe erroneamente condannata al pagamento dell'importo di euro 37.320,42 quale saldo dovuto per lavori extra contratto realizzati dalla dit- ta . CP_1
9. Rileva che il pagamento delle opere extra contratto, nella misura indi- cata dal CTU, dovrebbe ritenersi ricompreso nell'importo di euro 126.296,00, già corrisposto alla ditta appellata e che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di tale pagamento, condannandola a corrispondere l'importo dei lavori extra contratto, così come quantificati dal consulente dell'ufficio senza, tuttavia, scomputare le somme già versate.
10. A fronte di ciò la ditta ha evidenziato che la non CP_1 Parte_1 avrebbe mai contestato le singole voci di spesa contenute nei SAL e che le fatture depositate agli atti di causa dimostrerebbero che i pagamenti dalla stessa effettuati costituivano un acconto sul maggior prezzo, con conse- guente diritto al pagamento del saldo finale, quale risultante dai SAL.
11. Occorre, preliminarmente, evidenziare che il presente giudizio trae origine dal fatto che, con contratto di subappalto del 09/09/2010 la
[...] aveva commissionato alla la realiz- Parte_1 Parte_2 zazione di alcuni lavori edili all'interno di un complesso industriale sito in Santa Ninfa di proprietà dell'azienda il cui importo era sta- CP_2 to determinato, a corpo, in euro 72.760,00, con la precisazione che even- tuali varianti apportate al progetto approvato ed eventuali opere imprevi- ste e non comprese nel contratto sarebbero state preventivamente con- cordate, contabilizzate e corrisposte a parte.
12. In corso d'opera, l'impresa appaltatrice risulta aver realizzato ulteriori lavori non previste dall'originario contratto e, all'esito, la risul- Parte_1 ta aver corrisposto un importo complessivo di euro 126.296,00, secondo quanto risulta da n. 19 fatture in acconto emesse nel periodo che va dal 14/09/2010 al 27/12/2011.
13. A fronte di tale pagamento, tuttavia, la ditta appaltatrice aveva ecce- pito il maggior valore delle opere complessivamente realizzate, ritenendo che il pagamento ricevuto costituisse un acconto sulle maggiori somme dovute dall'appellante, che avrebbero dovuto essere quantificate in euro 159.744,38, come risultanti dai SAL e, precisamente, euro 27.408,96 per le opere contabilizzate nel 1° SAL ed euro 132.335,42 per le opere successi-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 vamente contabilizzate.
14. Il Tribunale di Sciacca, in proposito, ha disposto una consulenza tecni- ca d'ufficio espletata dall'ing. , la cui relazione conclu- Persona_1 siva è stata depositata in data 21/03/2028, allo scopo di analizzare il con- tenuto dei SAL prodotti dalla ditta appaltatrice e di confrontarlo con il computo metrico allegato al contratto di subappalto del 09/09/2010, nonché di verificare se vi fossero categorie di lavori non previste in con- tratto e di calcolarne il loro eventuale ammontare con l'applicazione del preziario regionale. Alla luce degli esiti di tali accertamenti, il provvedi- mento impugnato ha condannato la al pagamento in favore Parte_1 della delle opere extra contratto da questa realizzate, in- Parte_2 dividuate e quantificate dal consulente tecnico dell'ufficio in euro 37.320,42.
15. Gli esiti della predetta consulenza, ad un più attento esame, consen- tono di giungere ad esiti differenti rispetto a quelli cui è pervenuto il prov- vedimento impugnato.
16. Al riguardo, questa Corte rileva che il consulente tecnico dell'ufficio nel suo elaborato peritale ha dato atto del fatto che dall'esame del “com- puto metrico allegato “A”, facente parte del contratto di subappalto, è possibile risalire alla tipologia degli interventi assegnati all'impresa ed alla quantità delle opere previste in fase preventiva ed assentite nel contratto di subappalto” e che “nei due sommari contabili allegati agli atti denomi- nati “Computo Metrico 1° e 2° S.A.L.”, sono state riscontrate alcune lavo- razioni che in parte integrano ed in parte sostituiscono ciò che era stato già inserito all'interno del computo metrico allegato al contratto di subap- palto”.
17. Pertanto, ”dall'analisi dei lavori eseguiti e contabilizzati nei due som- mari del registro denominati “Computo Metrico 1° e 2° S.A.L.” si prende visione della presenza di “categorie di lavoro” non previste in contratto”, che possono essere distinte in due diverse tipologie:
− una prima tipologia riguarda la realizzazione di “un'opera autono- mamente funzionale formata da un insieme sistematico di lavora- zioni, che trovano la loro omogeneità nel risultato finale da conse- gnare, formato da più generi e fasi lavorative tra loro collegate”;
− una seconda tipologia che invece ha riguardo a “singole “categorie di lavoro” non previste da contratto, che interessano più ambiti;
ad esempio categorie di lavoro che individuano opere di finitura, oppure posa in opera di sottoservizi non previsti da contratto e successivo ri- coprimento con conglomerato cementizio”.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 18. Per la quantificazione del valore delle opere extra contratto realizzate, il consulente tecnico dell'ufficio ha fatto riferimento al Controparte_4
[
in vigore per l'anno di riferimento, applicando un ribasso del 20%, così come stabilito dalle parti all'art. 7 del contratto di subappalto tra le stesse stipulato che espressamente prevedeva che: “per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nel computo metrico allegato al presente contratto, si procederà alla stipula- zione, prima dell'esecuzione dei lavori, tra impresa appaltante e impresa subappaltatrice, di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavori consimili nel contratto, ovvero quando non sia possibile il ragguaglio, facendo rife- rimento ai prezziario regionale in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori applicando un ribasso del 20%”.
19. Pertanto, il consulente tecnico dell'ufficio, operando un raffronto tra le lavorazioni previste nel computo metrico di cui all'allegato “A” del con- tratto di subappalto con i documenti contabili denominati S.A.L. n. 1 e 2, ha concluso che, a fronte dell'originario importo previsto nel contratto di subappalto del 09/09/2010, pari a complessivi euro 72.760,00, la ditta
[...] ha realizzato altre e diverse categorie di lavori non Parte_2 comprese nel predetto contratto il cui valore è stato stimato in euro 37.320,42 e così, dunque, per un totale complessivo di euro 110.080,42.
20. A fronte di ciò è incontroverso oltre che documentalmente comprova- to, che l'odierna appellata ha ricevuto dalla committente il Parte_1 pagamento di un importo complessivo di euro 126.296,00, che deve, dun- que, ritenersi comprensivo sia dei lavori descritti nel contratto di appalto del 09/09/2010, sia delle opere extra contratto eseguiti dalla ditta De Si- mone così come quantificati dal consulente tecnico dell'ufficio nel suo elaborato peritale.
21. L'appello merita, pertanto, di essere accolto con la conseguenza che deve ritenersi non dovuto da parte della l'importo di euro Parte_1
37.320,42 per lavori extra contratto realizzati dalla ditta appaltatrice.
22. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.840 per il giudizio di primo grado (di cui euro 860 per studio, euro 610 per la fase introduttiva, euro 910 per la fase istruttoria ed euro 1460 per la fase decisionale) e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello (di cui euro 1.030 per studio, euro 710 per la fase introduttiva ed euro 1740 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 23. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell'appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, con conseguente condanna della stessa alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate a tale titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla nei con- Parte_1 fronti della DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC e della con citazione dell'08/08/2019 e in parziale ri- CP_2 forma della sentenza n. 298/2019 pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 11-12/07/2019, rigetta le domande proposte dalla ditta appel- lata DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC nei confronti della società con citazione del Parte_1
16/12/2015;
• condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida in euro 3.840 per il giudizio di primo grado e in euro 3.480,00 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• pone definitivamente a carico dell'appellata DE SI COSTRUZIONI EDILI DI DE SI SC le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e la condanna alla resti- Part tuzione in favore della società delle somme versate Parte_1
a tale titolo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 26/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Giovanni D'Antoni.
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