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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10089+14573/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi, poi riuniti, depositati, rispettivamente in data 20 agosto e 11 dicembre 2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Parte_2 rappresentata e difesa, per procura su foglio separato, dagli avvocati Arturo Amore e
Federica Pedone, elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, 2 presso lo studio dell'avv.to Pedone ricorrente contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli con domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1 convenuta
OGGETTO: previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso, depositato il 20 agosto 2024, la società si è Parte_1 rivolta all'intestato Tribunale proponendo azione di accertamento negativo volta ad accertare che nulla fosse, dalla stessa dovuto, in forza del verbale di accertamento e notificazione n. 2024-COLCSO-00001116 del 15 luglio 2024. In subordine, chiede che venisse accertata la somma dovuta.
Esponeva la società:
-che, con il verbale impugnato, gli Ispettori dell' avevano contestato alla società CP_1
l'omessa registrazione, nel libro unico del lavoro, delle retribuzioni effettivamente erogate ai dipendenti, il non corretto inquadramento ai fini previdenziali.
-che alla società, con sede legale a Bergamo e sede operativa a Cantù, in forza di un contratto quadro sottoscritto con la società CCM il 15 febbraio 2018, è stata, negli anni affidata l'attività di esecuzione delle opere e dei servizi funzionali alla realizzazione del prodotto e alla fornitura di arredi aeroportuali;
Parte
-che l'attività dei dipendenti di , in esecuzione del predetto appalto, si è sempre svolta, quanto al taglio, pre-assemblaggio e termoforazione, costruzione dello scheletro dei banchi areoportuali a Cantù, mentre quanto all'assemblaggio ed installazione a Truccazzano presso la sede operativa di CMM;
-che, in quanto l'attività degli addetti all'appalto si è sempre svolta anche fuori dalla Parte sede di Cantù, ha sempre pagato ai propri dipendenti l'indennità di trasferta nella misura di € 44 per ogni giornata in Italia e € 77 per ogni giornata all'estero, somme non indicate in busta paga, ma nella causale del bonifico sotto la voce “stipendio e rimborso spese”.
-che gli ispettori dell hanno, invece, ritenuto che le somme corrisposte a titolo di CP_1 rimborso spese non fossero giustificate e, quindi, andassero considerate quale retribuzione con conseguente obbligo contributivo quantificato nella misura di
€161.914,96 per contributi oltre € 98.755,53 per somme aggiuntive per un totale di € 260.670,49.
Con il predetto ricorso, contesta le conclusioni alle quali sono Parte_1 pervenuti gli Ispettori, ovvero che le somme pagate in più oltre agli importi riportati nelle buste paga andassero a remunerare il lavoro straordinario e ribadisce che, per la tipologia di lavoro che i dipendenti debbono eseguire in esecuzione del contratto di appalto con CMM, sono spesso chiamati a lavorare presso la sede della committente oppure presso i fornitori.
Parte Con il secondo ricorso, depositato l'11 dicembre 2024, la società ha impugnato l'avviso di addebito n. 31920240002379758000 notificatole dall' il 21 novembre CP_1
2024 con il quale è stato ingiunto il pagamento delle somme oggetto dell'accertamento ispettivo. Riproponendo le medesime argomentazioni e, quindi, negando di dovere alcunchè, ha altresì eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/99.
Si è costituito l' deducendo ed illustrando: CP_1
quanto al primo ricorso:
-che la pretesa contributiva è sorta dalle differenze tra le somme registrate nel LUL e soggette a contribuzione e quelle, effettivamente, versate ai lavoratori da
[...]
e di cui risulta traccia nelle ricevute dei bonifici effettuati in loro favore, Parte_1 senza alcuna giustificazione a tal riguardo;
-che l'indicazione nelle ricevute dei bonifici della causale “rimborso spese” era comparsa solo dopo il luglio 2022 ed, in ogni caso non era dato comprendere quali importi fossero da attribuire a trasferte;
-che, quanto alla variazione dell'inquadramento aziendale dal settore Terziario al Parte settore Industria, non ha svolto alcuna contestazione;
quanto al secondo ricorso:
-la tardività dello stesso e quindi la decadenza dal poter far valere vizi formali (violazione del citato art. 24, comma 3); comunque la possibilità per l'ente di ottenere un accertamento positivo del proprio credito;
-la sussistenza del proprio credito.
Disposta la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, assunte le prove ammesse, all'udienza del 9 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento (negativo secondo le richieste della società, positivo per l' , delle somme indicate come dovute nel verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione del 15 luglio 2024 e poi richieste dall'ente con l'avviso di addebito 3192240002379758000.
In via preliminare, va ritenuta superata l'eccezione di tardività sollevata dall in CP_1 relazione al ricorso rubricato al n. di RG 14573/24 depositato l'11 dicembre 2024 e quindi entro i previsti 20 giorni dalla notifica dell'atto avvenuta il 21 novembre 2024.
La tempestività del ricorso rende ammissibile il motivo di opposizione fondato sul disposto dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/99. La norma recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
L'art. 30, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, specifica poi cosa si intenda per iscrizione al ruolo, prevedendo “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso , CP_1 CP_1 costituivo dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ciò premesso, non vi è dubbio che, alla data di notifica dell'avviso di addebito (21 novembre 2024), la società aveva già impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione (ricorso del 20 agosto 2024).
L'iniziativa assunta dall'opponente, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, precludeva all' di agire esecutivamente notificando l'avviso di addebito e CP_1 così iscrivendo a ruolo la pretesa.
La conseguenza è l'illegittimità dell'avviso di addebito.
Pur tuttavia, come richiesto dall' rimane ammissibile l'azione di accertamento CP_1 positivo della pretesa.
Prima di entrare nel merito della stessa, va precisato che, come osservato dall la CP_1 società non ha svolto alcuna contestazione in ordine al secondo rilievo mosso dagli Parte ispettori dell' ovvero il diverso inquadramento aziendale di da terziario ad CP_1
Industria che, quindi, non costituisce oggetto della presente analisi.
L'accertamento negativo o positivo della pretesa contributiva afferisce ad un unico tema, ovvero la possibilità di considerare nella base imponibile le somme elargite dalla società ai propri dipendenti delle quali non vi è traccia nelle buste paga, ma che risultano dai bonifici eseguiti in favore dei lavoratori.
In fatto la circostanza è pacifica. Parte
ammette, invero, di aver pagato ai propri dipendenti somme ulteriori rispetto a quelle registrate sul LUL.
Pur tuttavia, assume di non dover gravare tali importi del prelievo contributivo in quanto somme elargite a titolo di indennità di trasferta e, quindi, come tali esenti.
Aggiunge la società di non aver documenti a comprova delle trasferte che, comunque erano giustificate dal fatto che i dipendenti erano tutti assunti a Truccazzano, ma poi Contro per eseguire i lavori oggetto di appalto da , si recavano presso lo stabilimento di Cantù oppure presso i clienti finali. Parte Ai fini della prova di quanto dedotto, riconosce di essere onerata di dimostrare l'effettiva esecuzione delle trasferte, onere che da tempo la Suprema Corte ribadisce e che è ben delineato in una recente sentenza (Cass. N. 942/24):
“Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033). L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate CP_1 ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni mentre l' era tenuto solo ad allegare, e lo ha CP_1 fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte”.
La prova offerta dalla società ha fornito i seguenti contributi:
Testimone_1
“Sono dipendente della ricorrente dal febbraio 2023, sono impiegata di direzione amministrativa, mi occupo di fatturazione attiva e passiva e del personale.
Lavoro a Trucazzano. Ho sempre lavorato in tale sede.
Però mi è capitato, anche se non con una frequenza regolare, di dovermi recare a Cantù per confrontarmi con l'impiegata che si trova in tale sede.
Laddove vada in tale luogo vengo indennizzata con l'indennità di trasferta Italia.
Sono 44 euro per trasferta. Nell'ufficio segreteria di Trucazzano ci lavorano altre persone, due che si occupano della parte bancaria, poi vi sono altre due persone che si occupano delle gare di appalto.
Gli impiegati a Trucazzano sono in tutto cinque con me.
La mia collega che è all'interno dell'ufficio gare di appalto, siccome Testimone_2 si occupa anche di sicurezza, è capitato che andasse a fare sopralluoghi a Cantù. Lei Parte però non è dipendente , ma di Airoport Team.
Le altre persone che io sappia non hanno motivo di spostarsi da Trucazzano.
La mia collega di Cantù con la quale mi confronto, , è capitato che, per PEona_1 Parte le stesse ragioni, sia dovuta venire a Trucazzano. Anche lei non è dipendente di , ma di Testimone_3
Da agosto 2023, mi occupo anche della gestione del personale.
Io mi occupo delle trasferte, ma da dopo l'ispezione, per la parte precedente, non so di preciso come funzionasse il sistema.
Sono stata assunta a febbraio 2023, l'ispezione è iniziata a luglio di quell'anno, anche per i mesi precedenti, non mi sono occupata delle trasferte.
Per il periodo da febbraio a dicembre 2023, ho fatto delle trasferte su Cantu, mi viene detto che la differenza riscontrata dagli ispettori ammonta a circa 1700 euro, dovrebbero essere circa 40 volte e confermo che ciò può essere verosimile.
Mi viene chiesto come si possa provare che io ho fatto le trasferte, potrebbero esserci le ricevute del telepass dell'auto aziendale che però non era sempre la stessa, io mi coordinavo con la mia collega di Cantù per decidere quando andare, poi lo dicevo alla signora oppure al mio capo dott. Pt_2 Per_2
Alla fine del mese, la signora comunicava all'ufficio paghe i giorni nei quali CP_3 ero andata in trasferta.
Prendevo € 44 senza decurtazioni di spese perché non ne avevo.
Tra i dipendenti andavano in trasferta gli installatori e a volte gli informatici.
Non conosco la signora . Pt_3
Le pulizie degli ambienti di lavoro sono da sempre eseguite da impresa con la quale abbiamo un contratto.
Conosco tra i dipendenti di cui mi viene fatto il nome e che si dà atto essere quelli elencati alle pag. 7 e 8 del verbale , è un operaio installatore che faceva Tes_4 trasferte. addetta al back office, è capitato che si dovuta andare a Cantù; Per_3 Per_4
è un operaio generale, non so dire se sia andato in trasferta, è un disegnatore CP_4 lui ha sede a Cantù, a volte a venuto a Trucazzano;
è un operaio installatore, R_ si è recato spesso in trasferta per i montaggi, lo stesso;
è un Per_6 PEona_7 autista, anch'io l'ho mandato a volte a prendere del materiale in trasferta, CP_3 può essere che sia dovuta andare a Cantù, quanto poi a è un architetto, a è Per_8 capitato che sia dovuto andare a Cantù per fare dei controlli precedenti i montaggi”.
: Testimone_5
Parte
“Non sono dipendente di .
Sono designer e sono dipendente di Airport Team.
Parte Lavoro a Trucazzano, nell'ufficio in cui lavoro, ci sono dipendenti di . Parte In ufficio vi è unico dipendente di , gli altri disegnatori, credo Testimone_6 siano dipendenti di Airport Team.
Lavoro in questo ufficio dal 2007.
Mi vengono letti i nomi delle persone indicate alle pagg. 7 e 8 del verbale, tra queste conosco:
è un disegnatore, ma si è licenziato, lavorava a Trucazzano, non l'ho mai Per_9 visto andare in trasferta;
, è un operaio installatore, lui sì andava sempre in Tes_4 trasferta;
, era segretaria a Trucazzano, si è licenziata, non l'ho mia PEona_10 vista andare in trasferta, addetta al back office di Trucazzano, non l'ho Per_3 mai vista andare in trasferta;
è un operaio stava più spesso a Cantù, non l'ho mai visto andare in trasferta;
PE
, un disegnatore di Cantù, era sempre in ufficio, mi viene chiesto se CP_4 Tes_1
l'ho mai vista a Cantù presso l'ufficio della , non l'ho mai vista, mi viene chiesto Per_1 se io sia andato a Cantù tra il febbraio ed il dicembre 2023, non ci sono mai andato.
, è un disegnatore, era a Cantù, credo si sia licenziato, è venuto un paio di Per_6 volte a Trucazzano per un progetto che riguardava Ginevra;
era all'ufficio tecnico di Trucazzano, operatore BIM, non l'ho mai visto Per_12 lasciare l'ufficio; impiegata a Trucazzano, non l'ho mai vista andare in CP_3 trasferta, è designer del mio ufficio, è capitato che andasse dall'acciaista Per_8
Cosolandi, anche se da lui capitava più spesso che ci andassi io. , faceva Per_7
l'autista
Gli altri non li conosco.
Nulla so di come fosse organizzata e documentata la trasferta. Parte Non so rispondere alla domanda se facesse anche produzione;
per quanto io ne Parte sappia si occupava di installazione.
Parte Preciso che io tra di loro conosco come dipendenti di solo , e Per_9 Per_12
degli altri nulla posso dire. Per_8
Parte Preciso ancora che si occupa solo del montaggio presso i clienti finali, di tutto il resto, compreso il progetto e il montaggio di prova in azienda è fatto da noi dipendenti Parte di Airport team, oltre che dalle persone che ho nominato come dipendenti di .
Parte A Cantù che sappia io vi è l'attività di produzione ma questa non è svolta da ,a da Airport team.
Parte Preciso CCM è la società capogruppo di cui fanno parte sia che Airport team.
Parte Non ricordo l'indirizzo di Cantù, mi viene chiesto se so se a Cantù la ha una sede produttiva, non so rispondere.
Parte Nulla so di una sede di a Bergamo”.
: Testimone_7
“Sono dipendente della ATS s.r.l dal 2015, sono operaio. La mia sede di lavoro è Cantù.
A volte mi trasferisco a Trucazzano per dare una mano.
A Cantù facciamo il montaggio, poi se serve qualche modifica, mi trasferisco a
Trucazzano per farla.
Tra le persone che mi vengono lette, conosco: , lavorava a Trucazzano, poteva Per_9 capitare che andasse anche a Cantù; preciso a Cantù si fa la produzione, poi si spedisce tutto a Trucazzano, dove si procede con il carteggio, il montaggio delle parti di acciaio e delle parti elettriche, può quindi capitare che sia gli operai sia i disegnatori debbano recarsi presso una sede o l'altra a seconda dell'esigenze del lavoro che si sta facendo.
, operaio che andava in trasferta anche presso il cliente finale, pure è Tes_4 Per_13 una di quelli che si spostava di più ma solo tra Trucazzano e Cantù, , lavorava CP_4
a Cantù, ma anche lui si spostava;
Uguale sempre operaio Testimone_8 trasfertista;
so che lavora negli uffici di Trucazzano, l'ho vista lavorare anche Tes_1
a Cantù; è un operaio che andava in trasferta, lo stesso uguale R_ Per_14 PE
e;
è un autista di camion di grossa portata e si è sempre Per_6 Per_7 occupato del trasporto della merce;
è un operaio anche lui trasfertista, CP_5
impiegata sia a Cantù che a Truccazzano, un architetto che ho CP_3 Per_8 visto lavorare sia a Truccazzano che a Cantù. Gli spostamenti tra Truccazzano e Cantù potevano essere di andata a ritorno ogni giorno anche per periodo di un mese o più.
Lo stesso poi per il montaggio presso il cliente finale.
Non sono mai andato all'estero.
So però che chi andava presso il cliente finale poi stava in albergo.
Tra gli operai che ho nominato prima, quelli che andavano dai clienti finali e quindi quelli che poteva capitare stessero via anche per il pernottamento erano , R_
, e anche l'autista che rimane va lì per più giorni. Per_6 Tes_4 CP_5
Era il responsabile che di volta in volta, all'occorrenza, ci diceva dove andar nel senso se vi era necessità a Cantù piuttosto che a Trucazzano, non firmavamo né compilavamo alcun foglio, era tutto detto a voce.
Per le spese vive, anticipavamo noi di tasca nostra poi esibivamo lo scontrino per avere il rimborso.
Il rimborso era in busta paga.
Io ricevo solo il rimborso spese, non ricordo di aver ricevuto una indennità di trasferta, mi pagavano le ore in più impiegate per andare e tornare oltre il rimborso spese.
Non avevo voci di indennità, non leggevo con attenzione la busta paga”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la società, come detto a ciò gravata, non abbia adeguatamente assolto l'onere di prova;
la stessa non ha prodotto alcuna prova documentale per dimostrare gli spostamenti effettuati dai singoli lavoratori, in relazione a quali giornate, ai luoghi di lavoro raggiunti e ai chilometri percorsi.
I testi escussi non hanno reso deposizioni tra loro perfettamente sovrapponibili, salvo che per i lavoratori (operaio), (autista), (operaio) e Tes_4 Per_7 Per_6 Per_8
(impiegato).
Per_1 Per altri dipendenti , , , e ), le deposizioni Per_9 CP_4 Per_17 CP_3 confliggono.
Per altri ancora ( , ha riferito solo il teste escludendo che la lavoratrice, Tes_9 Tes_5 impiegata, sia mai andata in trasferta.
PE Quanto ai lavoratori , , ha riferito il teste Tes_8 R_ Per_14 CP_5 Tes_10 confermando di averli visti andare in trasferta.
Per il dipendente , il teste ha escluso sia andato in trasferta. Per_12 Tes_5 Le pulizie poi dei locali aziendali erano svolte da un'impresa (cfr. teste , sicchè Tes_1 non è dato sapere a quale pulizie fosse incaricata la dipendente Per_18
Quanto alla lavoratrice , per la quale la società ha dedotto essere stata assunta Pt_3 per la sede di Tempio-Olbia, le deduzioni relative alle possibili trasferte sono risultate oltremodo generiche e, per tale motivo, si è ritenuto di revocare la sua deposizione.
Anche a voler ritenere che per alcuni dipendenti sia stata provata l'effettuazione di trasferte, non di meno, ai fini dell'esonero contributivo sarebbe stato onere della società indicare giorni e luoghi al fine di verificare la congruità delle somme elargite a tal fine e sottratte dalla base imponibile.
Ed, invero, posto che la società ha dedotto che l'importo giornaliero corrisposto a titolo di indennità di trasferta era pari a € 44 per l'Italia e € 77 per l'estero, la società avrebbe dovuto dimostrare che gli importi pari alla differenza tra le buste paga e i bonifici fossero il risultato della moltiplicazione tra 44 o 77 ed i giorni in trasferta.
Solo così sarebbe stato possibile giustificare la mancata contribuzione.
In assenza di tale specifica deduzione e prova, non è possibile procedere ad alcun calcolo o ricalcolo (come ha chiesto in via subordinata la società) in quanto mancano i presupposti fattuali declinabili poi nell'operazione aritmetica.
Pertanto in assenza di prova certa correttamente sono state addebitate differenze retributive sui compensi denominati “rimborso spese” in ossequio al sopra riportato principio generale di cui al n. 1 dell'art 51 in base la quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Anche volendo ritenere che le somme erogate siano state pagate a titolo di trasferta, manca una puntuale dimostrazione dell'imputabilità degli importi a tale titolo.
La disciplina relativa alla trasferta si rinviene nell'art. 51, comma 5, DPR 917/86 che prevede che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le L. 90.000 al giorno, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000 elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, concorrono a formare reddito.
Come ha illustrato l nella propria memoria, la trasferta può essere compensata CP_1 attraverso tre modi:
1. con un rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore;
2. con importo forfetario;
3. con un sistema misto.
1)In caso di rimborsi analitici, occorre distinguere tra trasferte e missioni fuori del territorio comunale da quelle nel comune della sede di lavoro. Nel primo caso, i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio e viaggio non contribuiscono a determinare l'imponibile, ugualmente altre spese non documentabili (ad esempio mance, telefono, lavanderia etc), purchè analiticamente attestate dal dipendente, e fino ad un importo giornaliero di E. 15,49. Nel secondo caso, i rimborsi per trasferte nell'ambito del territorio comunale, i rimborsi spese concorrono a formare il reddito imponibile, tranne i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore.
I rimborsi effettuati a piè di lista per trasporto, vitto e alloggio che siano documentati non costituiscono reddito e non sono oggetto di prelievo contributivo se comprovate da documentazione.
2 ) Nell'ipotesi di indennità forfetaria, qualora la trasferta o missione avvenga fuori del territorio comunale, la relativa indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente E. 46,48 al giorno al netto delle spese di viaggio e trasporto da documentare comprese le indennità chilometriche.
In caso di rimborso di spese di alloggio o di vitto, ovvero di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite forfettario è diminuito di un terzo (E. 30,99). Il limite è ridotto di due terzi ( E. 15,49) in caso di rimborso di spese sia di alloggio sia di vitto.
Nell'ipotesi di trasferta o missione nel territorio del comune sede di lavoro, l'indennità per vitto e alloggio è interamente imponibile, mentre le spese di trasporto non formano reddito imponibile solo se documentate.
3)Nell'ipotesi di compenso misto,
a) in caso di missione o trasferta fuori del territorio comunale l'indennità è esente sino ad E. 30,99 in caso di rimborso analitico o fornitura gratuita di vitto o alloggio, il limite è ridotto ad E. 15,49 nell'ipotesi di fornitura gratuita sia di vitto che di alloggio. Nell'ipotesi di trasferta fuori del territorio comunale, le spese di trasporto contribuiscono a formare reddito per la parte eccedenti E. 30,99.
b)Nell'ipotesi di trasferta o missione nell'ambito del territorio del comune, sono esenti solo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore.
Nella specie, la società si è limitata a riferire che erogava ai dipendenti € 44 al giorno in caso di trasferte in Italia e € 77 per le trasferte all'estero, importi che venivano moltiplicati per i giorni di trasferte.
Null'altro è stato indicato: non i giorni di effettiva trasferta di ogni lavoratore che ha beneficiato delle somme aggiuntive, non l'indicazione dei luoghi nei quali le trasferte sono avvenute.
Tali mancanze in uno con le prove testimoniali non sufficientemente precise, impedisce di ritenere l'onere probatorio sufficientemente ed idoneamente assolto.
Né può essere accolta la domanda subordinata volta ad ottenere la quantificazione dell'esatto importo dovuto, accertamento che, ancora una volta è impedito dalla mancanza di prova di quali dovrebbero essere le somme pagate ed imputabili a trasferta, quindi sottraibili dalla base imponibile.
Per tali ragioni, i ricorsi vanno rigettati con la sola eccezione relativa all'illegittimità dell'avviso di addebito che, per le ragioni sopra illustrate, va dichiarato, ma che non impedisce l'accertamento positivo delle pretese contributive portate dall'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso rubricato al numero di RG 10089/24;
-a parziale accoglimento del ricorso avente numero di RG 14573/24, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
-accerta e dichiara comunque il credito contributivo portato dall'avviso suindicato e la debenza delle somme da parte della società opponente;
-condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 4500 oltre accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi, poi riuniti, depositati, rispettivamente in data 20 agosto e 11 dicembre 2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Parte_2 rappresentata e difesa, per procura su foglio separato, dagli avvocati Arturo Amore e
Federica Pedone, elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, 2 presso lo studio dell'avv.to Pedone ricorrente contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli con domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1 convenuta
OGGETTO: previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso, depositato il 20 agosto 2024, la società si è Parte_1 rivolta all'intestato Tribunale proponendo azione di accertamento negativo volta ad accertare che nulla fosse, dalla stessa dovuto, in forza del verbale di accertamento e notificazione n. 2024-COLCSO-00001116 del 15 luglio 2024. In subordine, chiede che venisse accertata la somma dovuta.
Esponeva la società:
-che, con il verbale impugnato, gli Ispettori dell' avevano contestato alla società CP_1
l'omessa registrazione, nel libro unico del lavoro, delle retribuzioni effettivamente erogate ai dipendenti, il non corretto inquadramento ai fini previdenziali.
-che alla società, con sede legale a Bergamo e sede operativa a Cantù, in forza di un contratto quadro sottoscritto con la società CCM il 15 febbraio 2018, è stata, negli anni affidata l'attività di esecuzione delle opere e dei servizi funzionali alla realizzazione del prodotto e alla fornitura di arredi aeroportuali;
Parte
-che l'attività dei dipendenti di , in esecuzione del predetto appalto, si è sempre svolta, quanto al taglio, pre-assemblaggio e termoforazione, costruzione dello scheletro dei banchi areoportuali a Cantù, mentre quanto all'assemblaggio ed installazione a Truccazzano presso la sede operativa di CMM;
-che, in quanto l'attività degli addetti all'appalto si è sempre svolta anche fuori dalla Parte sede di Cantù, ha sempre pagato ai propri dipendenti l'indennità di trasferta nella misura di € 44 per ogni giornata in Italia e € 77 per ogni giornata all'estero, somme non indicate in busta paga, ma nella causale del bonifico sotto la voce “stipendio e rimborso spese”.
-che gli ispettori dell hanno, invece, ritenuto che le somme corrisposte a titolo di CP_1 rimborso spese non fossero giustificate e, quindi, andassero considerate quale retribuzione con conseguente obbligo contributivo quantificato nella misura di
€161.914,96 per contributi oltre € 98.755,53 per somme aggiuntive per un totale di € 260.670,49.
Con il predetto ricorso, contesta le conclusioni alle quali sono Parte_1 pervenuti gli Ispettori, ovvero che le somme pagate in più oltre agli importi riportati nelle buste paga andassero a remunerare il lavoro straordinario e ribadisce che, per la tipologia di lavoro che i dipendenti debbono eseguire in esecuzione del contratto di appalto con CMM, sono spesso chiamati a lavorare presso la sede della committente oppure presso i fornitori.
Parte Con il secondo ricorso, depositato l'11 dicembre 2024, la società ha impugnato l'avviso di addebito n. 31920240002379758000 notificatole dall' il 21 novembre CP_1
2024 con il quale è stato ingiunto il pagamento delle somme oggetto dell'accertamento ispettivo. Riproponendo le medesime argomentazioni e, quindi, negando di dovere alcunchè, ha altresì eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/99.
Si è costituito l' deducendo ed illustrando: CP_1
quanto al primo ricorso:
-che la pretesa contributiva è sorta dalle differenze tra le somme registrate nel LUL e soggette a contribuzione e quelle, effettivamente, versate ai lavoratori da
[...]
e di cui risulta traccia nelle ricevute dei bonifici effettuati in loro favore, Parte_1 senza alcuna giustificazione a tal riguardo;
-che l'indicazione nelle ricevute dei bonifici della causale “rimborso spese” era comparsa solo dopo il luglio 2022 ed, in ogni caso non era dato comprendere quali importi fossero da attribuire a trasferte;
-che, quanto alla variazione dell'inquadramento aziendale dal settore Terziario al Parte settore Industria, non ha svolto alcuna contestazione;
quanto al secondo ricorso:
-la tardività dello stesso e quindi la decadenza dal poter far valere vizi formali (violazione del citato art. 24, comma 3); comunque la possibilità per l'ente di ottenere un accertamento positivo del proprio credito;
-la sussistenza del proprio credito.
Disposta la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, assunte le prove ammesse, all'udienza del 9 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento (negativo secondo le richieste della società, positivo per l' , delle somme indicate come dovute nel verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione del 15 luglio 2024 e poi richieste dall'ente con l'avviso di addebito 3192240002379758000.
In via preliminare, va ritenuta superata l'eccezione di tardività sollevata dall in CP_1 relazione al ricorso rubricato al n. di RG 14573/24 depositato l'11 dicembre 2024 e quindi entro i previsti 20 giorni dalla notifica dell'atto avvenuta il 21 novembre 2024.
La tempestività del ricorso rende ammissibile il motivo di opposizione fondato sul disposto dell'art. 24, comma 3, dlgs 46/99. La norma recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
L'art. 30, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, specifica poi cosa si intenda per iscrizione al ruolo, prevedendo “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso , CP_1 CP_1 costituivo dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ciò premesso, non vi è dubbio che, alla data di notifica dell'avviso di addebito (21 novembre 2024), la società aveva già impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione (ricorso del 20 agosto 2024).
L'iniziativa assunta dall'opponente, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, precludeva all' di agire esecutivamente notificando l'avviso di addebito e CP_1 così iscrivendo a ruolo la pretesa.
La conseguenza è l'illegittimità dell'avviso di addebito.
Pur tuttavia, come richiesto dall' rimane ammissibile l'azione di accertamento CP_1 positivo della pretesa.
Prima di entrare nel merito della stessa, va precisato che, come osservato dall la CP_1 società non ha svolto alcuna contestazione in ordine al secondo rilievo mosso dagli Parte ispettori dell' ovvero il diverso inquadramento aziendale di da terziario ad CP_1
Industria che, quindi, non costituisce oggetto della presente analisi.
L'accertamento negativo o positivo della pretesa contributiva afferisce ad un unico tema, ovvero la possibilità di considerare nella base imponibile le somme elargite dalla società ai propri dipendenti delle quali non vi è traccia nelle buste paga, ma che risultano dai bonifici eseguiti in favore dei lavoratori.
In fatto la circostanza è pacifica. Parte
ammette, invero, di aver pagato ai propri dipendenti somme ulteriori rispetto a quelle registrate sul LUL.
Pur tuttavia, assume di non dover gravare tali importi del prelievo contributivo in quanto somme elargite a titolo di indennità di trasferta e, quindi, come tali esenti.
Aggiunge la società di non aver documenti a comprova delle trasferte che, comunque erano giustificate dal fatto che i dipendenti erano tutti assunti a Truccazzano, ma poi Contro per eseguire i lavori oggetto di appalto da , si recavano presso lo stabilimento di Cantù oppure presso i clienti finali. Parte Ai fini della prova di quanto dedotto, riconosce di essere onerata di dimostrare l'effettiva esecuzione delle trasferte, onere che da tempo la Suprema Corte ribadisce e che è ben delineato in una recente sentenza (Cass. N. 942/24):
“Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033). L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate CP_1 ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.). Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del
1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni mentre l' era tenuto solo ad allegare, e lo ha CP_1 fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte”.
La prova offerta dalla società ha fornito i seguenti contributi:
Testimone_1
“Sono dipendente della ricorrente dal febbraio 2023, sono impiegata di direzione amministrativa, mi occupo di fatturazione attiva e passiva e del personale.
Lavoro a Trucazzano. Ho sempre lavorato in tale sede.
Però mi è capitato, anche se non con una frequenza regolare, di dovermi recare a Cantù per confrontarmi con l'impiegata che si trova in tale sede.
Laddove vada in tale luogo vengo indennizzata con l'indennità di trasferta Italia.
Sono 44 euro per trasferta. Nell'ufficio segreteria di Trucazzano ci lavorano altre persone, due che si occupano della parte bancaria, poi vi sono altre due persone che si occupano delle gare di appalto.
Gli impiegati a Trucazzano sono in tutto cinque con me.
La mia collega che è all'interno dell'ufficio gare di appalto, siccome Testimone_2 si occupa anche di sicurezza, è capitato che andasse a fare sopralluoghi a Cantù. Lei Parte però non è dipendente , ma di Airoport Team.
Le altre persone che io sappia non hanno motivo di spostarsi da Trucazzano.
La mia collega di Cantù con la quale mi confronto, , è capitato che, per PEona_1 Parte le stesse ragioni, sia dovuta venire a Trucazzano. Anche lei non è dipendente di , ma di Testimone_3
Da agosto 2023, mi occupo anche della gestione del personale.
Io mi occupo delle trasferte, ma da dopo l'ispezione, per la parte precedente, non so di preciso come funzionasse il sistema.
Sono stata assunta a febbraio 2023, l'ispezione è iniziata a luglio di quell'anno, anche per i mesi precedenti, non mi sono occupata delle trasferte.
Per il periodo da febbraio a dicembre 2023, ho fatto delle trasferte su Cantu, mi viene detto che la differenza riscontrata dagli ispettori ammonta a circa 1700 euro, dovrebbero essere circa 40 volte e confermo che ciò può essere verosimile.
Mi viene chiesto come si possa provare che io ho fatto le trasferte, potrebbero esserci le ricevute del telepass dell'auto aziendale che però non era sempre la stessa, io mi coordinavo con la mia collega di Cantù per decidere quando andare, poi lo dicevo alla signora oppure al mio capo dott. Pt_2 Per_2
Alla fine del mese, la signora comunicava all'ufficio paghe i giorni nei quali CP_3 ero andata in trasferta.
Prendevo € 44 senza decurtazioni di spese perché non ne avevo.
Tra i dipendenti andavano in trasferta gli installatori e a volte gli informatici.
Non conosco la signora . Pt_3
Le pulizie degli ambienti di lavoro sono da sempre eseguite da impresa con la quale abbiamo un contratto.
Conosco tra i dipendenti di cui mi viene fatto il nome e che si dà atto essere quelli elencati alle pag. 7 e 8 del verbale , è un operaio installatore che faceva Tes_4 trasferte. addetta al back office, è capitato che si dovuta andare a Cantù; Per_3 Per_4
è un operaio generale, non so dire se sia andato in trasferta, è un disegnatore CP_4 lui ha sede a Cantù, a volte a venuto a Trucazzano;
è un operaio installatore, R_ si è recato spesso in trasferta per i montaggi, lo stesso;
è un Per_6 PEona_7 autista, anch'io l'ho mandato a volte a prendere del materiale in trasferta, CP_3 può essere che sia dovuta andare a Cantù, quanto poi a è un architetto, a è Per_8 capitato che sia dovuto andare a Cantù per fare dei controlli precedenti i montaggi”.
: Testimone_5
Parte
“Non sono dipendente di .
Sono designer e sono dipendente di Airport Team.
Parte Lavoro a Trucazzano, nell'ufficio in cui lavoro, ci sono dipendenti di . Parte In ufficio vi è unico dipendente di , gli altri disegnatori, credo Testimone_6 siano dipendenti di Airport Team.
Lavoro in questo ufficio dal 2007.
Mi vengono letti i nomi delle persone indicate alle pagg. 7 e 8 del verbale, tra queste conosco:
è un disegnatore, ma si è licenziato, lavorava a Trucazzano, non l'ho mai Per_9 visto andare in trasferta;
, è un operaio installatore, lui sì andava sempre in Tes_4 trasferta;
, era segretaria a Trucazzano, si è licenziata, non l'ho mia PEona_10 vista andare in trasferta, addetta al back office di Trucazzano, non l'ho Per_3 mai vista andare in trasferta;
è un operaio stava più spesso a Cantù, non l'ho mai visto andare in trasferta;
PE
, un disegnatore di Cantù, era sempre in ufficio, mi viene chiesto se CP_4 Tes_1
l'ho mai vista a Cantù presso l'ufficio della , non l'ho mai vista, mi viene chiesto Per_1 se io sia andato a Cantù tra il febbraio ed il dicembre 2023, non ci sono mai andato.
, è un disegnatore, era a Cantù, credo si sia licenziato, è venuto un paio di Per_6 volte a Trucazzano per un progetto che riguardava Ginevra;
era all'ufficio tecnico di Trucazzano, operatore BIM, non l'ho mai visto Per_12 lasciare l'ufficio; impiegata a Trucazzano, non l'ho mai vista andare in CP_3 trasferta, è designer del mio ufficio, è capitato che andasse dall'acciaista Per_8
Cosolandi, anche se da lui capitava più spesso che ci andassi io. , faceva Per_7
l'autista
Gli altri non li conosco.
Nulla so di come fosse organizzata e documentata la trasferta. Parte Non so rispondere alla domanda se facesse anche produzione;
per quanto io ne Parte sappia si occupava di installazione.
Parte Preciso che io tra di loro conosco come dipendenti di solo , e Per_9 Per_12
degli altri nulla posso dire. Per_8
Parte Preciso ancora che si occupa solo del montaggio presso i clienti finali, di tutto il resto, compreso il progetto e il montaggio di prova in azienda è fatto da noi dipendenti Parte di Airport team, oltre che dalle persone che ho nominato come dipendenti di .
Parte A Cantù che sappia io vi è l'attività di produzione ma questa non è svolta da ,a da Airport team.
Parte Preciso CCM è la società capogruppo di cui fanno parte sia che Airport team.
Parte Non ricordo l'indirizzo di Cantù, mi viene chiesto se so se a Cantù la ha una sede produttiva, non so rispondere.
Parte Nulla so di una sede di a Bergamo”.
: Testimone_7
“Sono dipendente della ATS s.r.l dal 2015, sono operaio. La mia sede di lavoro è Cantù.
A volte mi trasferisco a Trucazzano per dare una mano.
A Cantù facciamo il montaggio, poi se serve qualche modifica, mi trasferisco a
Trucazzano per farla.
Tra le persone che mi vengono lette, conosco: , lavorava a Trucazzano, poteva Per_9 capitare che andasse anche a Cantù; preciso a Cantù si fa la produzione, poi si spedisce tutto a Trucazzano, dove si procede con il carteggio, il montaggio delle parti di acciaio e delle parti elettriche, può quindi capitare che sia gli operai sia i disegnatori debbano recarsi presso una sede o l'altra a seconda dell'esigenze del lavoro che si sta facendo.
, operaio che andava in trasferta anche presso il cliente finale, pure è Tes_4 Per_13 una di quelli che si spostava di più ma solo tra Trucazzano e Cantù, , lavorava CP_4
a Cantù, ma anche lui si spostava;
Uguale sempre operaio Testimone_8 trasfertista;
so che lavora negli uffici di Trucazzano, l'ho vista lavorare anche Tes_1
a Cantù; è un operaio che andava in trasferta, lo stesso uguale R_ Per_14 PE
e;
è un autista di camion di grossa portata e si è sempre Per_6 Per_7 occupato del trasporto della merce;
è un operaio anche lui trasfertista, CP_5
impiegata sia a Cantù che a Truccazzano, un architetto che ho CP_3 Per_8 visto lavorare sia a Truccazzano che a Cantù. Gli spostamenti tra Truccazzano e Cantù potevano essere di andata a ritorno ogni giorno anche per periodo di un mese o più.
Lo stesso poi per il montaggio presso il cliente finale.
Non sono mai andato all'estero.
So però che chi andava presso il cliente finale poi stava in albergo.
Tra gli operai che ho nominato prima, quelli che andavano dai clienti finali e quindi quelli che poteva capitare stessero via anche per il pernottamento erano , R_
, e anche l'autista che rimane va lì per più giorni. Per_6 Tes_4 CP_5
Era il responsabile che di volta in volta, all'occorrenza, ci diceva dove andar nel senso se vi era necessità a Cantù piuttosto che a Trucazzano, non firmavamo né compilavamo alcun foglio, era tutto detto a voce.
Per le spese vive, anticipavamo noi di tasca nostra poi esibivamo lo scontrino per avere il rimborso.
Il rimborso era in busta paga.
Io ricevo solo il rimborso spese, non ricordo di aver ricevuto una indennità di trasferta, mi pagavano le ore in più impiegate per andare e tornare oltre il rimborso spese.
Non avevo voci di indennità, non leggevo con attenzione la busta paga”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la società, come detto a ciò gravata, non abbia adeguatamente assolto l'onere di prova;
la stessa non ha prodotto alcuna prova documentale per dimostrare gli spostamenti effettuati dai singoli lavoratori, in relazione a quali giornate, ai luoghi di lavoro raggiunti e ai chilometri percorsi.
I testi escussi non hanno reso deposizioni tra loro perfettamente sovrapponibili, salvo che per i lavoratori (operaio), (autista), (operaio) e Tes_4 Per_7 Per_6 Per_8
(impiegato).
Per_1 Per altri dipendenti , , , e ), le deposizioni Per_9 CP_4 Per_17 CP_3 confliggono.
Per altri ancora ( , ha riferito solo il teste escludendo che la lavoratrice, Tes_9 Tes_5 impiegata, sia mai andata in trasferta.
PE Quanto ai lavoratori , , ha riferito il teste Tes_8 R_ Per_14 CP_5 Tes_10 confermando di averli visti andare in trasferta.
Per il dipendente , il teste ha escluso sia andato in trasferta. Per_12 Tes_5 Le pulizie poi dei locali aziendali erano svolte da un'impresa (cfr. teste , sicchè Tes_1 non è dato sapere a quale pulizie fosse incaricata la dipendente Per_18
Quanto alla lavoratrice , per la quale la società ha dedotto essere stata assunta Pt_3 per la sede di Tempio-Olbia, le deduzioni relative alle possibili trasferte sono risultate oltremodo generiche e, per tale motivo, si è ritenuto di revocare la sua deposizione.
Anche a voler ritenere che per alcuni dipendenti sia stata provata l'effettuazione di trasferte, non di meno, ai fini dell'esonero contributivo sarebbe stato onere della società indicare giorni e luoghi al fine di verificare la congruità delle somme elargite a tal fine e sottratte dalla base imponibile.
Ed, invero, posto che la società ha dedotto che l'importo giornaliero corrisposto a titolo di indennità di trasferta era pari a € 44 per l'Italia e € 77 per l'estero, la società avrebbe dovuto dimostrare che gli importi pari alla differenza tra le buste paga e i bonifici fossero il risultato della moltiplicazione tra 44 o 77 ed i giorni in trasferta.
Solo così sarebbe stato possibile giustificare la mancata contribuzione.
In assenza di tale specifica deduzione e prova, non è possibile procedere ad alcun calcolo o ricalcolo (come ha chiesto in via subordinata la società) in quanto mancano i presupposti fattuali declinabili poi nell'operazione aritmetica.
Pertanto in assenza di prova certa correttamente sono state addebitate differenze retributive sui compensi denominati “rimborso spese” in ossequio al sopra riportato principio generale di cui al n. 1 dell'art 51 in base la quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Anche volendo ritenere che le somme erogate siano state pagate a titolo di trasferta, manca una puntuale dimostrazione dell'imputabilità degli importi a tale titolo.
La disciplina relativa alla trasferta si rinviene nell'art. 51, comma 5, DPR 917/86 che prevede che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le L. 90.000 al giorno, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000 elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, concorrono a formare reddito.
Come ha illustrato l nella propria memoria, la trasferta può essere compensata CP_1 attraverso tre modi:
1. con un rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore;
2. con importo forfetario;
3. con un sistema misto.
1)In caso di rimborsi analitici, occorre distinguere tra trasferte e missioni fuori del territorio comunale da quelle nel comune della sede di lavoro. Nel primo caso, i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio e viaggio non contribuiscono a determinare l'imponibile, ugualmente altre spese non documentabili (ad esempio mance, telefono, lavanderia etc), purchè analiticamente attestate dal dipendente, e fino ad un importo giornaliero di E. 15,49. Nel secondo caso, i rimborsi per trasferte nell'ambito del territorio comunale, i rimborsi spese concorrono a formare il reddito imponibile, tranne i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore.
I rimborsi effettuati a piè di lista per trasporto, vitto e alloggio che siano documentati non costituiscono reddito e non sono oggetto di prelievo contributivo se comprovate da documentazione.
2 ) Nell'ipotesi di indennità forfetaria, qualora la trasferta o missione avvenga fuori del territorio comunale, la relativa indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente E. 46,48 al giorno al netto delle spese di viaggio e trasporto da documentare comprese le indennità chilometriche.
In caso di rimborso di spese di alloggio o di vitto, ovvero di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite forfettario è diminuito di un terzo (E. 30,99). Il limite è ridotto di due terzi ( E. 15,49) in caso di rimborso di spese sia di alloggio sia di vitto.
Nell'ipotesi di trasferta o missione nel territorio del comune sede di lavoro, l'indennità per vitto e alloggio è interamente imponibile, mentre le spese di trasporto non formano reddito imponibile solo se documentate.
3)Nell'ipotesi di compenso misto,
a) in caso di missione o trasferta fuori del territorio comunale l'indennità è esente sino ad E. 30,99 in caso di rimborso analitico o fornitura gratuita di vitto o alloggio, il limite è ridotto ad E. 15,49 nell'ipotesi di fornitura gratuita sia di vitto che di alloggio. Nell'ipotesi di trasferta fuori del territorio comunale, le spese di trasporto contribuiscono a formare reddito per la parte eccedenti E. 30,99.
b)Nell'ipotesi di trasferta o missione nell'ambito del territorio del comune, sono esenti solo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore.
Nella specie, la società si è limitata a riferire che erogava ai dipendenti € 44 al giorno in caso di trasferte in Italia e € 77 per le trasferte all'estero, importi che venivano moltiplicati per i giorni di trasferte.
Null'altro è stato indicato: non i giorni di effettiva trasferta di ogni lavoratore che ha beneficiato delle somme aggiuntive, non l'indicazione dei luoghi nei quali le trasferte sono avvenute.
Tali mancanze in uno con le prove testimoniali non sufficientemente precise, impedisce di ritenere l'onere probatorio sufficientemente ed idoneamente assolto.
Né può essere accolta la domanda subordinata volta ad ottenere la quantificazione dell'esatto importo dovuto, accertamento che, ancora una volta è impedito dalla mancanza di prova di quali dovrebbero essere le somme pagate ed imputabili a trasferta, quindi sottraibili dalla base imponibile.
Per tali ragioni, i ricorsi vanno rigettati con la sola eccezione relativa all'illegittimità dell'avviso di addebito che, per le ragioni sopra illustrate, va dichiarato, ma che non impedisce l'accertamento positivo delle pretese contributive portate dall'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso rubricato al numero di RG 10089/24;
-a parziale accoglimento del ricorso avente numero di RG 14573/24, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
-accerta e dichiara comunque il credito contributivo portato dall'avviso suindicato e la debenza delle somme da parte della società opponente;
-condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 4500 oltre accessori di legge.
Milano, 9 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia