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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 507/2024 R.G. e vertente
fra
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Crudele e elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Venosa via Appia 13, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via CP_2
Pretoria n. 263, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Dinoia giusta procura per notaio in Per_1
Roma;
- - RESISTENTE –
Oggetto: 75% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 23.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento sanitario della Commissione INPS in data
23.8.2023 con il quale lo ha riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, con percentuale pari al 67% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), con decorrenza dal 09.06.2023, senza, tuttavia, riconoscerlo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari ad almeno il 75%.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, adiva il giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio denegato nella fase amministrativa, con vittoria di spese e onorari di lite.
Con memoria, depositata il 20.9.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Per quanto attiene il merito in discussione con l' , la causa è stata istruita a mezzo ctu affidata CP_2 alla d.ssa la quale all'esito dell'attività svolta ha così concluso“ Le patologie di cui è affetto Per_2 il ricorrente erano in parte già presenti all'epoca della valutazione medico legale effettuata dalla
Commissione Medica di Potenza in data 23.08.2023. Allo stato attuale si riscontra un ulteriore CP_2 peggioramento di tali patologie e il sopraggiungere di altre (quali la cardiopatia ipertensiva NYHA classe I-II, l'encefalopatia vascolare con segni di parkinsonismo vascolare in angiosclerotico con decadimento delle funzioni cognitive superiori e le vertigini posizionali). In base alle considerazioni svolte, si ritiene di valutare il suddetto complesso morboso nella misura del % (%) secondo il sistema scalare di Balthazard. A tal proposito si valuta il sig. invalido all'80% Parte_1
(OTTANTA%) con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13
L.118/71 e art.9 DL 509/88) a far data da Gennaio 2025 (v. punti n.13 e 14). Pertanto, il sig.
a diritto all'assegno mensile di invalidità civile a far data da Gennaio 2025.”. Parte_1
Il CTU ha ritenuto quindi che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 80% e quindi contrastando la precedente valutazione medico legale della commissione . CP_2 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
Pertanto, il ricorso va accolto con riconoscimento da gennaio 2025 data della visita del ctu.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' alle CP_2 spese di lite liquidate in base al protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, con compensazione per 4/5 atteso lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa e alla visita della commissione , e condanna dell'istituto per il rimanente 1/5. CP_2
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 80% dalla data di gennaio 2025, pertanto dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto ai soli fini della contribuzione figurativa;
b) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro 539,40 CP_2 per spese di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_2
Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla