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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9575/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rest est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/03/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 28/02/1985 a VERONA (VR) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]16 37024 NEGRAR ITALIA con l'Avv. GALLI MADDALENA elettivamente domiciliato VIA RUGABELLA, 1 20122
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) CP 1 data e luogo di nascita: 07/05/1983 a TREVISO (TV) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]53 20154 MILANO ITALIA con l'Avv. FORNESI ALESSANDRA elettivamente domiciliato VIA CERVA 22 MILANO
Parte convenuta con i seguenti figli: CP_2 nata il 10.7.2018
Con comunicazione all' Controparte_3 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VERONA il 18/07/2015 (anno 2015 atto n. 167 parte II serie A)
Dal matrimonio sono nati è nata CP_2 Inata il 10.7.2018
I coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita in data 25.09.2023 - RCNA 377/2023
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 26.09.2023, munito di autorizzazione del
Procuratore della Repubblica del 28.9.2023
Parte_2Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2025 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzando ulteriori domande con riferimento all'affidamento condiviso della figlia minore, all'esercizio del diritto di visita alla determinazione della misura della contribuzione al suo mantenimento e parte convenuta si è costituita in data 13.6.2025 concordando con la richiesta di divorzio avanzando ulteriori domande con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento della minore.
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice Delegato ha nominato un Curatore Speciale per la minore che si è ritualmente costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 24.6.2025, presenti entrambi i coniugi e il Curatore Speciale della minore, le parti assumevano accordi con riferimento alle imminenti vacanze estive nonché sulla individuazione, attraverso il Curatore Speciale della minore, di un professionista cui demandare l'approfondimento della problematica relativamente alla minore CP_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato GD ha rimesso la causa al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita in data 25.09.2023 -
RCNA 377/2023 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 26.09.23, munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 28.9.2023 ed il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 12/03/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.9575 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2 con rito concordatario in VERONA il 18/07/2015(anno[...] e CP_1 2015 atto n. 167 parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione al Comune di CASALE SUL SILE ove il matrimonio è altresì trascritto
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rest est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/03/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 28/02/1985 a VERONA (VR) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]16 37024 NEGRAR ITALIA con l'Avv. GALLI MADDALENA elettivamente domiciliato VIA RUGABELLA, 1 20122
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) CP 1 data e luogo di nascita: 07/05/1983 a TREVISO (TV) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]53 20154 MILANO ITALIA con l'Avv. FORNESI ALESSANDRA elettivamente domiciliato VIA CERVA 22 MILANO
Parte convenuta con i seguenti figli: CP_2 nata il 10.7.2018
Con comunicazione all' Controparte_3 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VERONA il 18/07/2015 (anno 2015 atto n. 167 parte II serie A)
Dal matrimonio sono nati è nata CP_2 Inata il 10.7.2018
I coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita in data 25.09.2023 - RCNA 377/2023
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 26.09.2023, munito di autorizzazione del
Procuratore della Repubblica del 28.9.2023
Parte_2Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2025 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzando ulteriori domande con riferimento all'affidamento condiviso della figlia minore, all'esercizio del diritto di visita alla determinazione della misura della contribuzione al suo mantenimento e parte convenuta si è costituita in data 13.6.2025 concordando con la richiesta di divorzio avanzando ulteriori domande con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento della minore.
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice Delegato ha nominato un Curatore Speciale per la minore che si è ritualmente costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 24.6.2025, presenti entrambi i coniugi e il Curatore Speciale della minore, le parti assumevano accordi con riferimento alle imminenti vacanze estive nonché sulla individuazione, attraverso il Curatore Speciale della minore, di un professionista cui demandare l'approfondimento della problematica relativamente alla minore CP_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato GD ha rimesso la causa al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita in data 25.09.2023 -
RCNA 377/2023 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 26.09.23, munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 28.9.2023 ed il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 12/03/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.9575 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_2 con rito concordatario in VERONA il 18/07/2015(anno[...] e CP_1 2015 atto n. 167 parte II serie A);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VERONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione al Comune di CASALE SUL SILE ove il matrimonio è altresì trascritto
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai