Art. 3. Popolamento 1. Per le patenti nautiche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il popolamento dell'anagrafe nazionale con i dati di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, avviene in modalita' dinamica con la loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati a cura delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che le hanno rilasciate, quando viene richiesto il rinnovo o il duplicato della patente nautica o e' disposta la sua sospensione, revoca o revisione.
2. Quando si verificano i casi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all' articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell'anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all' articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , l'avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell'anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell'anagrafe nazionale.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all' articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 :
«Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. Quando si verificano i casi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all' articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell'anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all' articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , l'avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell'anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell'anagrafe nazionale.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all' articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 :
«Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».