Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DIVORZIO nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1188 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili, instaurata da
- CF - nato ad [...] in data [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. GALLO CARMELA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
C.F._2
-Parte ricorrente- contro
- CF – nato in [...] ed in data 10/01/1968 e residente CP_1 C.F._3 in via Salita San Carlo n. 5 – 88042 – Falerna (CZ);
-Parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4 febbraio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo in atti, depositato in data 08/11/2024 - che i ricorrenti, in data 14/08/1990, contraevano matrimonio secondo il rito civile concordatario presso il Comune di Falerna, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n.
3, parte II, serie A, anno 1990, con unione dalla quale nascevano due figli, e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e autosufficienti;
che, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi rispetto reciproco: la sig.r continuerà Parte_1
a risiedere presso l'abitazione familiare, mentre il marito fisserà la propria residenza altrove;
2) I coniugi dando atto che non ci sono beni in comune da dividere, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e – quindi - di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
3) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. che, la separazione veniva omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto n. 6637/2018 del 20 luglio
2018 alle suddette condizioni come sopra appena indicate.
-che, ad oggi, erano trascorsi oltre 7 anni dalla data in cui i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale, senza che, nelle more, fosse mai intervenuta alcuna riconciliazione;
-che, tuttavia, le condizioni economiche della sig.ra erano nel frattempo totalmente cambiate, Pt_1 essendo la stessa disoccupata, nullatenente ed economicamente non autosufficiente.
Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di:
– pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.r ed il SI , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
– riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo Parte_1 di € 200,00 mensili, da porsi a carico del SI , con la previsione di adeguamento automatico CP_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.
– Con condanna al pagamento delle competenze professionali del presente procedimento.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, con decreto emesso in data 11 novembre 2024, nominava relatore della controversia in esame sé medesimo, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis.21 c.p.c., anche al fine della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al successivo art. 473-bis.22 c.p.c., con delega espressa per la trattazione del presente procedimento, fatta salva la pronuncia in merito ad eventuali richieste istruttorie, la predisposizione di un calendario processuale per l'assunzione di eventuali mezzi di prova, nonché l'attivazione dei poteri decisionali – eventualmente in tema di status – di cui all'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c. e fissava l'udienza del 4 febbraio 2025, per la comparizione delle parti IN PRESENZA dinanzi al Giudice Istruttore (individuato nella sua stessa persona), con la precisazione che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non dovevano intercorrere più di novanta giorni ed assegnando alla ricorrente termine fino al 3 dicembre 2024 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza a controparte;
precisava – altresì - che tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza doveva comunque trascorrere un termine non inferiore a o il termine superiore Controparte_2 previsto dall'art. 473 bis.14, comma 6°, c.p.c., concedendo termine per la costituzione del convenuto almeno
TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA come sopra indicata, restando salve le prerogative in termini di
“ulteriori difese”, previste – per la parte attrice come per la parte convenuta - dal disposto di cui all'art. 473- bis.17, c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto;
informava il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implicava – in ogni caso - le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato era nella specie obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, poteva comunque presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, informando le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;
avvertiva le parti, che, ai sensi dell'art. 473 3
bis.48, c.p.c., rubricato “produzioni documentali”, al ricorso ed alla comparsa di costituzione e risposta o degli atti similari comunque denominati dalle parti, doveva sempre essere allegata la documentazione prevista dall'art. 473 bis, 12, comma 3° e comma 4°, c.p.c., che così recitava: “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso (ed alla comparsa di costituzione, sono allegati: A) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: B) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
C) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali dalle vacanze normalmente godute”; invitava le parti – inoltre - a produrre, già in sede di udienza presidenziale, le dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi e ad aggiornare periodicamente tale produzione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
precisando che, ai sensi del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma 4°, c.p.c. e 473-bis,16, c.p.c., nei procedimenti relativi a MINORI – come sopra già precisato - entrambe le parti sono tenute ad allegare al ricorso ed alla memoria costitutiva un piano genitoriale, che deve contenere ed indicare “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute”, disponendo – infine – la comunicazione del provvedimento all'Ufficio del P.M. sede, per ogni successiva conseguenza di legge, sia in termini di comunicazione della pendenza del procedimento (sostitutivo della notifica nei suoi riguardi) che in relazione alla possibilità di esprimere sin da subito il relativo parere o visto, entro e non oltre il termine di giorni TRE antecedenti la data di fissazione della prima udienza di comparizione
(vedi decreto di fissazione udienza in atti).
All'udienza del 4 febbraio 2025, compariva la parte ricorrente, unitamente al proprio difensore e così anche la parte resistente personalmente, senza assistenza di difensore, non avendola unilateralmente ritenuta necessaria.
Introdotta preliminarmente la parte ricorrente, questa dichiarava espressamente di rinunciare alla domanda di assegno divorzile avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo – però – la conferma delle ormai datate condizioni della separazione consensuale.
A sua volta, parte resistente – come detto, una volta dopo aver ritenuto di non dover contattare un difensore in quanto d'accordo sulla domanda di divorzio – non si opponeva alla rinuncia all'assegno divorzile e si associava alla domanda avanzata nel resto dalla controparte, con conferma – di fatto – delle condizioni della pregressa separazione consensuale.
All'udienza in oggetto, il Presidente – nelle qualità sopra menzionate – sentite le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Falerna ed in data 14/08/1990, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio 4
del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio al n. 3, parte 2, serie A, uff. 0, anno
1990.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 215/2018 RG e che, in data 20 luglio 2018, il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione 20.07.2018; data di deposito del presente ricorso 08.11.2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 05/02/2025 e, in quella sede, chiedevano concordemente il divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti - esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle altre condizioni, stante la rinuncia alla domanda di assegno divorzile.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1188 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili, instaurata da - CF – nata Parte_1 C.F._1 ad ARONA (NO) in data 03/11/1970, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio
Legale dell'Avv. GALLO CARMELA - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al presente ricorso – parte ricorrente - e sig. - CF CP_1
- nato a [...] ed in data 10/01/1968 – parte resistente;
con l'intervento C.F._3 necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede;
5
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Falerna (CZ) ed in data 14/08/1990;
B) NULLA sulle altre condizioni
C) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Falerna (CZ) – atto n. 3, parte II, serie A, uff. 0, anno 1990 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)