TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 9 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1018 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...] Controparte_1
(Brasile) il 20.08.1987, per sé e – unitamente al coniuge Persona_1
– quale esercente la potestà
[...] Controparte_2 genitoriale sui figli minori:
2. , nato a Controparte_3
Curitiba (Brasile) il 21.12.2011 e
3. , nato a [...]- Controparte_4 sile) il 17.09.2015 e
4. NT , nato a [...] Controparte_2
(Brasile) il 18.12.2021;
5. , nato a [...] Persona_2
(Brasile) il 27.03.1991, per sé e – unitamente al coniuge
[...]
– quale esercente la potestà Controparte_5 genitoriale sulle figlie minori:
6. , nata a [...] il Controparte_6
27.02.2014 e
7. , nata a [...] il Controparte_7
16.12.2015;
8. , nata Controparte_8
a LI (Brasile) il 07.11.1959;
9. , nato a [...] il Controparte_9
28.09.1990;
10. , nato a [...] il Parte_1
30.08.1964; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe PINELLI ed eletti- vamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 25, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti-
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_10
p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_10 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra , nata il [...] nel Comune di Persona_3
Calvello (PZ), la quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadi- na brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposita- to in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi prova- ta la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_10 strettuale del lo Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedi- mento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe-
Pag. 3 di 9 cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro antenata era nata in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come que- sto venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezio- ne dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa¸ difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della cittadi- nanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948. Come difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricorren- ti, la cittadina italiana per nascita , mai naturaliz- Persona_3 zatasi brasiliana, il 09.04.1885 si era coniugata con il cittadino brasiliano dando poi alla luce la sig.ra Controparte_11 Per_4
nata il [...].
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostitu-
Pag. 4 di 9 zionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosci- mento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadi- nanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022 che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iu- re sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'ava degli odierni ricorrenti, abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizza- zione rilasciato dall'Ufficio Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dall'ava cittadina italiana con il sig. Parte_2
cittadino brasiliano, il 09 aprile 1885, ovvero in data anteriore
[...] all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, e la nascita, in Brasile, della figlia il 25.03.1895, eventi tutti verificatasi in data precedente Persona_5 alla vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dalla sig.ra , ava cittadina italiana, con il sig. Persona_3
cittadino brasiliano, il 09 aprile 1885, Controparte_11 ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, dando poi alla luce la figlia nata in [...] il [...], co- Persona_5 niugata nel 1914 con il cittadino straniero dalla Persona_6 cui unione, a sua volta, erano nati la figlia nata in Persona_7
Brasile nel 1931, e il figlio nato in [...] nel 1936, eventi Persona_8 tutti verificatisi in data precedente alla vigenza della Costituzione repubbli- cana.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigen- ti norme contenute: negli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 che prevede- vano, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>> (art. 14 codice civile del 1865); negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che preve- devano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso
Pag. 6 di 9 di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10 Legge
n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichia- rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dal- la volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima di- suguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno sta- to di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia citta- dino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giu- risprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore del- la Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati ante- riormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti
Pag. 7 di 9 da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabi- lito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudizia- ria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indi- cata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. L'interpretazione del Supre- mo Collegio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legit- timati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conse- guenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in con- siderazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al rico- noscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero, non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che è stato trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si de- ve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie in- terruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e di- sporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e del- le questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_10
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...] Controparte_1
(Brasile) il 20.08.1987;
2. , nato a Controparte_3
Curitiba (Brasile) il 21.12.2011;
3. , nato a [...]- Controparte_4 sile) il 17.09.2015;
4. NT , nato a [...] Controparte_2
(Brasile) il 18.12.2021;
5. , nato a [...] Persona_2
(Brasile) il 27.03.1991;
6. , nata a [...] il Controparte_6
27.02.2014;
7. , nata a [...] il Controparte_7
16.12.2015;
8. , nata Controparte_8
a LI (Brasile) il 07.11.1959;
9. , nato a [...] il Controparte_9
28.09.1990;
10. NT nato a [...] il Controparte_9
30.08.1964; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_10 dello stato civile del Comune di Calvello (PZ), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.02.2025 Il Giudice
dott. Filippo Palumbo Pag. 9 di 9
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281- sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 9 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1018 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...] Controparte_1
(Brasile) il 20.08.1987, per sé e – unitamente al coniuge Persona_1
– quale esercente la potestà
[...] Controparte_2 genitoriale sui figli minori:
2. , nato a Controparte_3
Curitiba (Brasile) il 21.12.2011 e
3. , nato a [...]- Controparte_4 sile) il 17.09.2015 e
4. NT , nato a [...] Controparte_2
(Brasile) il 18.12.2021;
5. , nato a [...] Persona_2
(Brasile) il 27.03.1991, per sé e – unitamente al coniuge
[...]
– quale esercente la potestà Controparte_5 genitoriale sulle figlie minori:
6. , nata a [...] il Controparte_6
27.02.2014 e
7. , nata a [...] il Controparte_7
16.12.2015;
8. , nata Controparte_8
a LI (Brasile) il 07.11.1959;
9. , nato a [...] il Controparte_9
28.09.1990;
10. , nato a [...] il Parte_1
30.08.1964; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe PINELLI ed eletti- vamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 25, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti-
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_10
p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_10 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra , nata il [...] nel Comune di Persona_3
Calvello (PZ), la quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadi- na brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di
Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposita- to in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotti e apostillati, tali da considerarsi prova- ta la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_10 strettuale del lo Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedi- mento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe-
Pag. 3 di 9 cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro antenata era nata in [...] che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come que- sto venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezio- ne dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa¸ difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della cittadi- nanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948. Come difatti meglio specificato in ricorso, l'ava degli odierni ricorren- ti, la cittadina italiana per nascita , mai naturaliz- Persona_3 zatasi brasiliana, il 09.04.1885 si era coniugata con il cittadino brasiliano dando poi alla luce la sig.ra Controparte_11 Per_4
nata il [...].
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostitu-
Pag. 4 di 9 zionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosci- mento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadi- nanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status ci- vitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022 che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iu- re sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'ava degli odierni ricorrenti, abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizza- zione rilasciato dall'Ufficio Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giu- stizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, sicché, alla luce di quanto si preciserà, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dall'ava cittadina italiana con il sig. Parte_2
cittadino brasiliano, il 09 aprile 1885, ovvero in data anteriore
[...] all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, e la nascita, in Brasile, della figlia il 25.03.1895, eventi tutti verificatasi in data precedente Persona_5 alla vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio con- tratto dalla sig.ra , ava cittadina italiana, con il sig. Persona_3
cittadino brasiliano, il 09 aprile 1885, Controparte_11 ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, dando poi alla luce la figlia nata in [...] il [...], co- Persona_5 niugata nel 1914 con il cittadino straniero dalla Persona_6 cui unione, a sua volta, erano nati la figlia nata in Persona_7
Brasile nel 1931, e il figlio nato in [...] nel 1936, eventi Persona_8 tutti verificatisi in data precedente alla vigenza della Costituzione repubbli- cana.
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigen- ti norme contenute: negli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 che prevede- vano, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>> (art. 14 codice civile del 1865); negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che preve- devano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso
Pag. 6 di 9 di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi>> (art. 10 Legge
n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichia- rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dal- la volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima di- suguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno sta- to di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia citta- dino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giu- risprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore del- la Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italia- na dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati ante- riormente al 1° gennaio 1948. Tale disparità di trattamento tra i discendenti
Pag. 7 di 9 da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabi- lito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudizia- ria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita sen- za la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indi- cata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. L'interpretazione del Supre- mo Collegio consente, così, di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legit- timati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conse- guenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in con- siderazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al rico- noscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017,
6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero, non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che è stato trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si de- ve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie in- terruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e di- sporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e del- le questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_10
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...] Controparte_1
(Brasile) il 20.08.1987;
2. , nato a Controparte_3
Curitiba (Brasile) il 21.12.2011;
3. , nato a [...]- Controparte_4 sile) il 17.09.2015;
4. NT , nato a [...] Controparte_2
(Brasile) il 18.12.2021;
5. , nato a [...] Persona_2
(Brasile) il 27.03.1991;
6. , nata a [...] il Controparte_6
27.02.2014;
7. , nata a [...] il Controparte_7
16.12.2015;
8. , nata Controparte_8
a LI (Brasile) il 07.11.1959;
9. , nato a [...] il Controparte_9
28.09.1990;
10. NT nato a [...] il Controparte_9
30.08.1964; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_10 dello stato civile del Comune di Calvello (PZ), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.02.2025 Il Giudice
dott. Filippo Palumbo Pag. 9 di 9