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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8154/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Angelo DI FEDE, in sostituzione degli Avv.ti Marco ONORATO e
Silvia FARACI. per parte ricorrente e l'Avv. Luigi LA VALLE, in sostituzione dell'Avv.
Loredana DI SALVO, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________ ___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 8154 R.G. L.
F.A. _________________ F.A. _________________ 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Parte_1
Parte_2 ONORATO e Silvia FARACI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Onorato, in Palermo, Via Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Raffaello 9;
______________________
- Ricorrente -
______________________
CONTRO per ___________________
______________________
Controparte_2
CONTRO , rappresentato e difeso Controparte_3 Il Cancelliere dall'Avv. Loredana DI SALVO, giusta procura generale richiamata in
memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2024, , premesso di aver prestato Parte_1
la propria attività lavorativa alle dipendenze di diverse ditte facenti parte dell'indotto Fincantieri
dal 1980 al 2013, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, presso la sede di Palermo,
disimpegnando le mansioni di “marinaio di bordo e gruista” e che l' gli aveva riconosciuto CP_1
l'esposizione qualificata al rischio amianto per le mansioni dallo stesso svolte per il periodo dal 1980
al 1990 circa, convenne, in giudizio innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, l' per l'accertamento della malattia ad eziologia professionale e per il CP_1
riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente,
pari almeno al 20%, con condanna dell' alle spese di giudizio.. CP_1
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto, per assenza della malattia denunciata.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato, Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che è affetto da Parte_1
“broncopneumopatia cronica ostruttiva (classificata GOLD 2B) e con OSAS moderato, in trattamento con
CPAP notturna, cardiopatia ischemica con plurimi eventi acuti che hanno necessitato di interventi di
angioplastica coronarica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, carcinoma acinare della prostata, radiotrattato,
Esofago di Barrett, pregresso intervento per ernia jatale ed ernia inguinale” e ha concluso che “l'esame
dettagliato della documentazione sanitaria, di pertinenza pneumologica, permette di affermare che non sono
presenti lesioni della pleura e del polmone riferibili all'esposizione ad amianto e non sono rilevabili
le alterazioni funzionali respiratorie tipiche di una pneumoconiosi da asbesto.
Ha, altresì, precisato che “le affezioni di pertinenza cardiologica, urologica e gastroenterologica, non
hanno, in base alle attuali conoscenze scientifiche, relazione eziologica con l'esposizione ad amianto.
3 Gli esami TC del torace (10/15, 02/22, 01/23, 04/23 e 09/23) documentano la presenza di una lesione
nodulare, a carico del lobo superiore destro, di 5 mm di diametro (immodificata nel tempo, dal suo rilievo e fino
all'ultimo controllo – 19 mesi dopo), un quadro di enfisema polmonare, la presenza di alcune strie
disventilatorie e di bronchiectasie bilateralmente. Nulla è mai stato rilevato a carico delle pleure. I reperti
rilevati sono compatibili con una broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Da quanto sopra si può concludere che il quadro patologico presentato dal ricorrente è attribuibile ad
una broncopneumopatia cronica ostruttiva e non sono rilevabili i segni radiologici e funzionali di una
pneumoconiosi da asbesto.
Non sono rilevabili i segni e i sintomi di una pneumoconiosi da amianto.
Il quadro patologico, in capo al ricorrente, per quanto attiene l'apparato respiratorio è identificabile
come broncopneumopatia cronica ostruttiva che non ha relazione eziologica con l'esposizione ad amianto “.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è
pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 5/06/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8154/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Angelo DI FEDE, in sostituzione degli Avv.ti Marco ONORATO e
Silvia FARACI. per parte ricorrente e l'Avv. Luigi LA VALLE, in sostituzione dell'Avv.
Loredana DI SALVO, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.35 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________ ___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 8154 R.G. L.
F.A. _________________ F.A. _________________ 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Parte_1
Parte_2 ONORATO e Silvia FARACI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Onorato, in Palermo, Via Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Raffaello 9;
______________________
- Ricorrente -
______________________
CONTRO per ___________________
______________________
Controparte_2
CONTRO , rappresentato e difeso Controparte_3 Il Cancelliere dall'Avv. Loredana DI SALVO, giusta procura generale richiamata in
memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica espletata. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2024, , premesso di aver prestato Parte_1
la propria attività lavorativa alle dipendenze di diverse ditte facenti parte dell'indotto Fincantieri
dal 1980 al 2013, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, presso la sede di Palermo,
disimpegnando le mansioni di “marinaio di bordo e gruista” e che l' gli aveva riconosciuto CP_1
l'esposizione qualificata al rischio amianto per le mansioni dallo stesso svolte per il periodo dal 1980
al 1990 circa, convenne, in giudizio innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, l' per l'accertamento della malattia ad eziologia professionale e per il CP_1
riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente,
pari almeno al 20%, con condanna dell' alle spese di giudizio.. CP_1
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto, per assenza della malattia denunciata.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato, Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che è affetto da Parte_1
“broncopneumopatia cronica ostruttiva (classificata GOLD 2B) e con OSAS moderato, in trattamento con
CPAP notturna, cardiopatia ischemica con plurimi eventi acuti che hanno necessitato di interventi di
angioplastica coronarica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, carcinoma acinare della prostata, radiotrattato,
Esofago di Barrett, pregresso intervento per ernia jatale ed ernia inguinale” e ha concluso che “l'esame
dettagliato della documentazione sanitaria, di pertinenza pneumologica, permette di affermare che non sono
presenti lesioni della pleura e del polmone riferibili all'esposizione ad amianto e non sono rilevabili
le alterazioni funzionali respiratorie tipiche di una pneumoconiosi da asbesto.
Ha, altresì, precisato che “le affezioni di pertinenza cardiologica, urologica e gastroenterologica, non
hanno, in base alle attuali conoscenze scientifiche, relazione eziologica con l'esposizione ad amianto.
3 Gli esami TC del torace (10/15, 02/22, 01/23, 04/23 e 09/23) documentano la presenza di una lesione
nodulare, a carico del lobo superiore destro, di 5 mm di diametro (immodificata nel tempo, dal suo rilievo e fino
all'ultimo controllo – 19 mesi dopo), un quadro di enfisema polmonare, la presenza di alcune strie
disventilatorie e di bronchiectasie bilateralmente. Nulla è mai stato rilevato a carico delle pleure. I reperti
rilevati sono compatibili con una broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Da quanto sopra si può concludere che il quadro patologico presentato dal ricorrente è attribuibile ad
una broncopneumopatia cronica ostruttiva e non sono rilevabili i segni radiologici e funzionali di una
pneumoconiosi da asbesto.
Non sono rilevabili i segni e i sintomi di una pneumoconiosi da amianto.
Il quadro patologico, in capo al ricorrente, per quanto attiene l'apparato respiratorio è identificabile
come broncopneumopatia cronica ostruttiva che non ha relazione eziologica con l'esposizione ad amianto “.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è
pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 5/06/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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