Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 225
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omesso contraddittorio procedimentale

    Il giudice ha rigettato il motivo ritenendo che il ricorrente non abbia fornito la prova di resistenza, ovvero non abbia allegato circostanze che, se considerate in fase amministrativa, avrebbero impedito l'emanazione degli atti.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento onere della prova da parte del Comune

    Il giudice ha ritenuto provato che il ricorrente non avesse contratti di fornitura di gas, energia elettrica e acqua intestati a suo nome nell'anno di accertamento, il che fa presumere che non dimorasse stabilmente nell'immobile. Le prove addotte dal ricorrente (certificazioni anagrafiche, dichiarazioni) sono state ritenute meramente formali e non dimostrative della situazione reale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 225
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo