CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1892 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1830/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 9.3.2025 impugnava accertamenti per IMU e TASI 2019 in relazione a un immobile che egli assumeva costituire sua residenza anagrafica e dimora abituale e come tale esente dalle imposte accertate. Censurava gli accertamenti impugnati per 1) omesso contraddittorio procedimentale;
2) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Comune impositore. Richiamava precedente sentenza relativa ad altro anno di imposta (2017). Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 23.9.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Infondato è il motivo con cui si contesta la mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale atteso che il ricorrente non ha allegato e provato in questa sede circostanze che se dedotte in sede amministrativa avrebbero escluso l'emanazione degli accertamenti impugnati (c.d. prova di resistenza). Ed infatti, la circostanza dedotta dal Comune e non contestata dal ricorrente che questi non avesse contratti di fornitura di gas, energia elettrica ed acqua a sé intestati nell'anno oggetto di accertamento fa presumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non dimorasse stabilmente nel Comune di Porto Cesareo. Di contro, le prove addotte dal ricorrente, certificazioni anagrafiche e dichiarazioni rilasciate da associazioni e dal medico di base, costituiscono elementi meramente formali che non dimostrano la situazione reale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa avuto riguardo al precedente giudiziario di diverso esito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 646/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1892 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1830/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 9.3.2025 impugnava accertamenti per IMU e TASI 2019 in relazione a un immobile che egli assumeva costituire sua residenza anagrafica e dimora abituale e come tale esente dalle imposte accertate. Censurava gli accertamenti impugnati per 1) omesso contraddittorio procedimentale;
2) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Comune impositore. Richiamava precedente sentenza relativa ad altro anno di imposta (2017). Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 23.9.2025 si costituiva il Comune di Porto Cesareo replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Infondato è il motivo con cui si contesta la mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale atteso che il ricorrente non ha allegato e provato in questa sede circostanze che se dedotte in sede amministrativa avrebbero escluso l'emanazione degli accertamenti impugnati (c.d. prova di resistenza). Ed infatti, la circostanza dedotta dal Comune e non contestata dal ricorrente che questi non avesse contratti di fornitura di gas, energia elettrica ed acqua a sé intestati nell'anno oggetto di accertamento fa presumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non dimorasse stabilmente nel Comune di Porto Cesareo. Di contro, le prove addotte dal ricorrente, certificazioni anagrafiche e dichiarazioni rilasciate da associazioni e dal medico di base, costituiscono elementi meramente formali che non dimostrano la situazione reale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa avuto riguardo al precedente giudiziario di diverso esito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico