Decreto cautelare 10 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 05/12/2022, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 00017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento dirigenziale emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce, il 7-11 Ottobre 2021 prot. uscita -OMISSIS-, notificato in data 11 Ottobre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 29 Luglio 2020 dal datore di lavoro ricorrente in favore del cittadino extracomunitario Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) per un settore di attività di cui al comma 3 lett. a), con motivazione: “ -OMISSIS- - Parere negativo espresso dalla Questura di Lecce in quanto il cittadino straniero risulta positivo in Schengen con provvedimento inserito dalla Francia” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to M. D'Ambrosio;
Fatto e diritto.
E’ impugnato l’epigrafato provvedimento dirigenziale emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce, il 7-11 Ottobre 2021 prot. uscita -OMISSIS-, notificato in data 11 Ottobre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 29 Luglio 2020 dal datore di lavoro ricorrente in favore del cittadino tunisino extracomunitario Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), per un settore di attività di cui al comma 3 lett. a), con motivazione: “-OMISSIS- - Parere negativo espresso dalla Questura di Lecce in quanto il cittadino straniero risulta positivo in Schengen con provvedimento inserito dalla Francia”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1. Violazione dell’art. Art. 10 bis L. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. Carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Genericità del contenuto.
3. Violazione dell’art. 103 D.L. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020.
Il 10 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato.
Con ordinanza collegiale n.54/2022 pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022, questa Tribunale ha ritenuto necessario “ ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico del Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce resistente, ordinando l’esibizione di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che in particolare precisi e documenti l’effettiva sussistenza della segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato e motivo ostativo alla procedura di regolarizzazione previsto dall’art. 103 comma 10 lett. b) del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) e se la stessa (ove esistente) sia stata eventualmente effettuata solo per mero ingresso irregolare nello Stato segnalante (Francia)”.
Con successiva ordinanza collegiale n.121/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio dell’8 marzo 2022, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente in quanto “ premesso che, a seguito degli incombenti istruttori disposti da questa Sezione (con ordinanza n. 54/2022) a carico del Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce resistente - per accertare l’effettiva sussistenza della segnalazione Schengen a carico del cittadino extracomunitario Sig. -OMISSIS- ai fini della non ammissione del predetto nel territorio dello Stato, richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato e motivo ostativo alla procedura di regolarizzazione previsto dall’art. 103 comma 10 lett. b) del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), e se la stessa (ove esistente) sia stata eventualmente effettuata solo per mero ingresso irregolare nello Stato segnalante (Francia) - l’Amministrazione dell’Interno - Questura di Lecce, con l’esibita nota dirigenziale prot. -OMISSIS- del 4 Febbraio 2022, ha fatto presente “che attualmente da interrogazione dell’archivio elettronico non si rileva più la segnalazione Schengen-OMISSIS- che si era invece rilevata in precedenza….. e che sulla scorta dell’avvenuta cancellazione non ha potuto appurare le motivazioni dell’inserimento….”. Considerato, conseguentemente, che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, le principali censure formulate nel ricorso – allo stato – appaiono fondate, anche tenuto conto che il mero ingresso irregolare in Italia (e, quindi, anche negli altri paesi europei) non costituisce ostacolo alla regolarizzazione in questione. Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente” .
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha dichiarato che (nelle more del giudizio) è stata accolta l’istanza/dichiarazione di emersione in questione e rilasciato il permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione di merito e che, pertanto, è necessario acquisire a cura del Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore, una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, chiarisca se, a seguito della citata pronuncia cautelare di questa Sezione sia stata accolta, o meno, l’istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in data 29 Luglio 2020 dal datore di lavoro ricorrente in favore del cittadino tunisino extracomunitario Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) e se, in favore di quest’ultimo, sia stato rilasciato, o meno, il permesso di soggiorno.
Al predetto adempimento il Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà provvedere nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 4 aprile 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, ordina al Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. la relazione di chiarimenti indicata in parte motiva, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO