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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17 ottobre 2025, celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1
Schianchi, presso il cui Studio in Collecchio è elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- convenuto contumace avente ad oggetto: rilascio immobile concesso in comodato.
Conclusioni: per la ricorrente, come da note scritte depositate telematicamente il 14.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 12.9.2024, la Parte_1
chiedeva la condanna del sig. al rilascio dell'immobile sito in via
[...] Controparte_1
Nazionale n. 78 frazione Gaiano di Collecchio, concessa in comodato.
La Parrocchia produceva contratto stipulato il 19.9.2017, con durata da settembre 2017 a settembre
2018, l'accordo debitamente sottoscritto, Controparte_2 Parte_2 contenente la formalizzazione degli impegni assunti a seguito dell'incontro avvenuto il 13.9.2017 presso la di Gaiano, nonché la raccomandata a/r inviata dal procuratore della Parte_3 ricorrente di richiesta di restituzione dell'immobile per il giorno 30 ottobre 2023, pervenuta al pagina 1 di 3 convenuto l'11.10.2023. La Parrocchia documentava anche l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione del convenuto all'incontro del
22.7.2024.
All'udienza del 3.12.2024 veniva rilevata la mancata registrazione del contratto e, a scioglimento della riserva, veniva disposta la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2024, veniva dichiarata la contumacia del sig.
e, ribadita la nullità del contratto non registrato, veniva fissata udienza di discussione, CP_1
disponendone la celebrazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'acquisizione delle note depositate da parte ricorrente, veniva emessa la presente decisione.
§§§
La ha chiesto la condanna del sig. al rilascio dell'immobile concesso in Parte_1 Controparte_1 comodato con contratto sottoscritto il 19.9.2017, avente scadenza “a settembre 2018” (punto d).
La richiesta di restituzione, formalizzata con raccomandata a/r, non aveva sortito effetto, così come l'invito alla mediazione.
Il contratto in questione non risultava registrato: il comodato costituisce un diritto relativo di godimento in capo al comodatario ed è pertanto assoggettato all'obbligo di registrazione a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1 comma 346 L. 311/2004 (Cass., n. 29942/2019).
Unitamente alle note sostitutive dell'udienza, la Parrocchia ha depositato la ricevuta di registrazione effettuata il 14.10.2025, richiamando il principio secondo cui la registrazione tardiva sana retroattivamente il vizio originario, rendendo il contratto valido ab origine.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento che può definirsi ormai granitico, ha riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile, affermando che tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, ciò che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto. Tale conseguenza viene ricollegata al fatto che una sanatoria per adempimento è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità
(funzionale) per inadempimento all'obbligo di registrazione. In particolare, è stato sostenuto che tali principi non trovano ostacolo nel fatto che la registrazione tardiva sia stata effettuata successivamente alla data di risoluzione del contratto (Cass., n. 16742/2021).
Ritenuto pertanto che il contratto inter partes, tardivamente registrato, sia stato sanato con effetto retroattivo, ritenuto altresì che tale contratto prevedeva la scadenza del rapporto nel mese di settembre
2018, può senz'altro dichiararsi che lo stesso si è risolto per scadenza del termine il 30.9.2018.
pagina 2 di 3 Ne consegue la condanna del sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in via Controparte_1
Nazionale n. 78 (nel contratto il civico è indicato come 78/A) frazione Gaiano di Collecchio, libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. e del valore dichiarato dalla ricorrente (fino ad € 1.100,00) e, comunque, tenuto conto della natura documentale, della semplicità delle questioni e dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile concesso in comodato, scaduto il 30.9.2018, sito in via Nazionale n. 78 frazione Gaiano di Collecchio, meglio descritto nel contratto stipulato il 19.9.2017, in favore della ricorrente, libero e vuoto da persone e cose;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
662,00 per compensi ed € 70,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 20 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Federica Marconi, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17 ottobre 2025, celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Parte_1
Schianchi, presso il cui Studio in Collecchio è elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- convenuto contumace avente ad oggetto: rilascio immobile concesso in comodato.
Conclusioni: per la ricorrente, come da note scritte depositate telematicamente il 14.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato telematicamente il 12.9.2024, la Parte_1
chiedeva la condanna del sig. al rilascio dell'immobile sito in via
[...] Controparte_1
Nazionale n. 78 frazione Gaiano di Collecchio, concessa in comodato.
La Parrocchia produceva contratto stipulato il 19.9.2017, con durata da settembre 2017 a settembre
2018, l'accordo debitamente sottoscritto, Controparte_2 Parte_2 contenente la formalizzazione degli impegni assunti a seguito dell'incontro avvenuto il 13.9.2017 presso la di Gaiano, nonché la raccomandata a/r inviata dal procuratore della Parte_3 ricorrente di richiesta di restituzione dell'immobile per il giorno 30 ottobre 2023, pervenuta al pagina 1 di 3 convenuto l'11.10.2023. La Parrocchia documentava anche l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione del convenuto all'incontro del
22.7.2024.
All'udienza del 3.12.2024 veniva rilevata la mancata registrazione del contratto e, a scioglimento della riserva, veniva disposta la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2024, veniva dichiarata la contumacia del sig.
e, ribadita la nullità del contratto non registrato, veniva fissata udienza di discussione, CP_1
disponendone la celebrazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'acquisizione delle note depositate da parte ricorrente, veniva emessa la presente decisione.
§§§
La ha chiesto la condanna del sig. al rilascio dell'immobile concesso in Parte_1 Controparte_1 comodato con contratto sottoscritto il 19.9.2017, avente scadenza “a settembre 2018” (punto d).
La richiesta di restituzione, formalizzata con raccomandata a/r, non aveva sortito effetto, così come l'invito alla mediazione.
Il contratto in questione non risultava registrato: il comodato costituisce un diritto relativo di godimento in capo al comodatario ed è pertanto assoggettato all'obbligo di registrazione a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1 comma 346 L. 311/2004 (Cass., n. 29942/2019).
Unitamente alle note sostitutive dell'udienza, la Parrocchia ha depositato la ricevuta di registrazione effettuata il 14.10.2025, richiamando il principio secondo cui la registrazione tardiva sana retroattivamente il vizio originario, rendendo il contratto valido ab origine.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento che può definirsi ormai granitico, ha riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile, affermando che tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, ciò che consente di stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto. Tale conseguenza viene ricollegata al fatto che una sanatoria per adempimento è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità
(funzionale) per inadempimento all'obbligo di registrazione. In particolare, è stato sostenuto che tali principi non trovano ostacolo nel fatto che la registrazione tardiva sia stata effettuata successivamente alla data di risoluzione del contratto (Cass., n. 16742/2021).
Ritenuto pertanto che il contratto inter partes, tardivamente registrato, sia stato sanato con effetto retroattivo, ritenuto altresì che tale contratto prevedeva la scadenza del rapporto nel mese di settembre
2018, può senz'altro dichiararsi che lo stesso si è risolto per scadenza del termine il 30.9.2018.
pagina 2 di 3 Ne consegue la condanna del sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in via Controparte_1
Nazionale n. 78 (nel contratto il civico è indicato come 78/A) frazione Gaiano di Collecchio, libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i. e del valore dichiarato dalla ricorrente (fino ad € 1.100,00) e, comunque, tenuto conto della natura documentale, della semplicità delle questioni e dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile concesso in comodato, scaduto il 30.9.2018, sito in via Nazionale n. 78 frazione Gaiano di Collecchio, meglio descritto nel contratto stipulato il 19.9.2017, in favore della ricorrente, libero e vuoto da persone e cose;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
662,00 per compensi ed € 70,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 20 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Federica Marconi
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