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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R. G. 1458/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 1458/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dagli avv.ti Giuseppe Giunta e AN Giunta nell'interesse di Controparte_1
, in persona del l.r. pro tempore e dei Signori
[...] CP_1
e ; dall'avv. Tito Monterosso
[...] CP_1 CP_1 nell'interesse di sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_2 dell'udienza del 22.09.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14/07/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data), pronuncia la seguente SENTENZA tra Controparte_1
(C.F. e P. IVA ) con sede in
[...] P.IVA_1
Torregrotta (ME) alla Via Nino Martoglio n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Mela (ME) il 02 gennaio 1954 ed ivi residente in [...], in proprio;
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
ZZ (ME) il 24 luglio 1977 e residente a [...], in proprio, tutti elettivamente domiciliati in San Filippo del Mela (ME) alla Via Pier Santi Mattarella n. 2 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Giunta e dell'avvocato AN Giunta del foro di Barcellona Pozzo di Gotto dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti -Attori- Contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario CP_4
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iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3135.1, con sede legale in CP_2
Roma, alla via Alessandro Specchi n.16, (codice fiscale e partita I.V.A.
), società incorporante per fusione, tra le altre, P.IVA_2 Controparte_5
giusta atto Notaio
[...] Controparte_6 Controparte_7 di Torino in data 19/10/2010, rep. n.19430 rep. e racc. Persona_1
n.12674, rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso giusta procura generale alle liti rilasciata per atto 29/10/2010 in Notaio di Per_2
Bologna, n.115840 di rep. e n.33105 di racc., elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Roma n.204, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Imbruglia -convenuto- VELA 2023 SPV S.R.L. e per essa con sede legale in Controparte_8
Milano, Via Soperga n. 9, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di BR , R.E.A. P.IVA_3
MI-2507951, società intervenuta quale mandataria e per la Parte_1 gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti in atti, con atto a rogito Notaio Dott. Persona_3
notaio in Milano, dall'avv. Pierluigi Federici con Studio in Roma,
[...]
Via Barberini n. 86, ed elettivamente domiciliata come in atti
-parte interveniente-
avente ad oggetto: bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). -
In fatto ed in diritto
1. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione notificato in data 22/07/2016 da
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante sig. e dai sigg.ri Controparte_1 CP_1
ed , in proprio, con cui convenivano in giudizio,
[...] Controparte_1 innanzi a questo Tribunale, affermando che la società fosse titolare Controparte_3 di un rapporto di conto corrente n.462728, con apertura di credito, ed un conto anticipi n.1937456, sul quale sarebbero stati addebitati interessi ultralegali con capitalizzazione trimestrale, anche oltre soglia, e cms indeterminate.
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Gli attori così chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande: “Ø QUANTO AL CONTO CORRENTE APERCREDITO N. 462728 - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni e spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.; - accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di Commissione di per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, Parte_2 per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di indennità di sconfinamento, commissione utilizzo oltre disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e/o ogni altra commissione comunque denominata la cui applicazione sia intervenuta in violazione delle prescrizioni previste dal Decreto Legge n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), dal Decreto Legge n. 1/2012 (conv. in Legge 27/2012) ed altresì dall'art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni applicative. - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate in misura superiore eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per i motivi meglio esposti in narrativa, di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per CP_4 interessi, spese, commissioni e competenze pattuiti ed applicati in violazione della normativa in materia di usura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; - accertare e dichiarare che le modificazioni delle condizioni contrattuali originariamente convenute costituiscono nuove pattuizioni e, per l'effetto, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., la non dovutezza di competenze ed interessi trimestralmente addebitati in applicazione di pattuizioni aventi ad oggetto condizioni eccedenti il tasso soglia d'usura ratione temporis vigente;
- accertare e dichiarare lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente, con l'accertamento dei reali saldi periodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'illegittima appostazione), e conseguentemente - condannare la in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo attuale del rapporto di conto corrente de quo così come risultante dalla epurazione dagli effetti prodotti delle nullità contrattuali accertate, ed ordinare il ricalcolo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate. Ø QUANTO AL CONTO CORRENTE ANTICIPI N. 1937456 - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di Commissione di Pt_2
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Scoperto per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate in misura superiore eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per i motivi meglio esposti in narrativa, di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, CP_4 spese, commissioni e competenze pattuiti ed applicati in violazione della normativa in materia di usura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; - accertare e dichiarare che le modificazioni delle condizioni contrattuali originariamente convenute costituiscono nuove pattuizioni e, per l'effetto, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., la non dovutezza di competenze ed interessi trimestralmente addebitati in applicazione di pattuizioni aventi ad oggetto condizioni eccedenti il tasso soglia d'usura ratione temporis vigente;
- accertare e dichiarare lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente, con l'accertamento dei reali saldi periodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'illegittima appostazione), e conseguentemente - condannare la in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo attuale del rapporto di conto corrente de quo così come risultante dalla epurazione dagli effetti prodotti delle nullità contrattuali accertate, ed ordinare il ricalcolo sull'intero rapporto escludendo tutte le somme illegittimamente addebitate. Ø QUANTO A TUTTE LE POSIZIONI CONTESTATE - accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'applicazione di interessi e competenze illegittime da parte della e le segnalazioni Controparte_9 pregiudizievoli effettuate da quest'ultima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, e conseguentemente - accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, per le errate segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto - condannare la in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni causati agli odierni attori da dette illegittime segnalazioni. - ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche e integrazioni. - condannare la Società al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Ø IN OGNI CASO
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- condannare la Società al pagamento delle spese e competenze di giudizio, Controparte_3
IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva la convenuta con comparsa del 16/05/2017, che contestava CP_2 le domande attoree, rilevando la: “- inammissibilità della domanda per l'avvenuta transazione della esposizione debitoria del c/c n.300462728, avvenuta con contratto del 10/11/2015; - la validità dei tassi di interesse applicati dalla banca e regolarmente determinati nelle lettere contratto; la validità delle commissioni di massimo scoperto espressamente pattuite e predeterminate;
- l'assenza di alcuna usura nel rapporto di conto corrente e conto anticipi;
- la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- l'infondata ed emulativa richiesta di risarcimento del danno”. Depositato il verbale di mediazione conclusa con esito negativo, erano concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc, e così con ordinanza del 20/09/2021 era disposta CTU contabile. Successivamente la causa era assegnata allo scrivente magistrato e così era depositata, in data 27/11/2024, la relazione finale di ctu;
poi, il 16.12.2024, interveniva in giudizio e per essa con Controparte_10 Controparte_8 atto di costituzione ove, in quanto “ … nuovo titolare del credito…-ove faceva -… proprie, nessuna esclusa, tutte le richieste già prodotte dalla Cedente originaria CP_3
di cui non chiede l'estromissione…”.
[...]
Accadeva poi che, all'udienza dell'8/04/2025 insistesse nel richiamo del CP_2
CTU sostenendo che la relazione contabile fosse stata redatta senza tenere conto delle formule previste dai Decreti ministeriali di rilevazione dell'usura, dalle Istruzioni della Banca d'Italia e della giurisprudenza costante espressa dalle note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1630/2018 e n.19597/2020. Quindi, con Ordinanza del 21/05/2025 era richiamato il CTU perché riferisse se avesse dato riscontro nella relazione definitiva alle osservazioni delle parti. E così con nota del 04/06/2025 il perito informava che aveva riscontato nella relazione finale le osservazioni delle parti. Seguiva ordinanza del 09/06/2025 ove “… ritenuto che la causa possa essere decisa allo stato degli atti posto che le critiche alla CTU appaiono non fondate …” era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la udienza del 14/07/2025 e poi era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 22.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica
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dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
2. In applicazione del principio della ragione più liquida, verrà affrontata subito la questione nel merito della rideterminazione delle posizioni di “dare / avere” relativamente ai rapporti contrattuali in questione, previa verifica della sussistenza dei presupposti lamentati dagli attori, previo esame delle questioni ritenute preliminari. Quindi, occorre innanzitutto stabilire quali siano gli effetti sulla costituita
[...]
e per essa , in qualità di cessionaria del credito CP_10 Controparte_8 oggetto di causa. Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile. Sempre in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile essendo stato prodotto il verbale di mediazione, con esito negativo, del 27/09/2016. 3. Nel merito. Gli attori hanno contestato e lamentato la “… illegittima applicazione della capitalizzazione composta su interessi e competenze per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. …”, la “… illegittima pattuizione ed applicazione di interessi e competenze usurarie per
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violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. …” cui seguivano dei corollari specifici fra cui la “…rilevanza di tutti i costi collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del T.E.G.: rilevanza della CMS anche per i periodi anteriori al 31.12.2009…”, la “… irrilevanza e necessaria disapplicazione dell'art. 3 comma 2 dei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Istruzioni di Banca d'Italia ivi richiamate”, la “… quantificazione dell'usura oggettiva applicata…” oltre che la “…illegittima applicazione della Commissione di Massimo Scoperto per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. …-la-… illegittima applicazione di interessi in misura eccedente il tasso ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385…” lamentando infine “… che la Società ha applicato interessi e Controparte_3 competenze illegittime per un ammontare complessivo pari ad Euro 47.983,27=” ritenendo cosi di essere titolare del diritto ad “… ottenere l'integrale ristoro dei danni causati dalle sopra richiamate violazioni” svolgendo poi le conclusioni sopra riportate. A tali doglianze la banca convenuta ha contraddetto sostenendo, in merito al rapporto di c/c ordinario n. 159158, qui n. 300462728, che “…In data 10/11/2015 è stato sottoscritto dalla , in persona del legale rappresentante, nonchè Controparte_1 dai suoi fideiussori, e la un negozio di accertamento transattivo e di Controparte_3 riconoscimento di debito intitolato “Atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” (cfr. doc.7 – ns/ produzione)” e, quindi, “Con il predetto documento, la società correntista si è riconosciuta ad ogni effetto di legge debitrice nei confronti della della complessiva esposizione sul conto corrente n. 300462728, pari ad CP_4
€.49.823,07, riconoscendo espressamente…-fra l'altro- …che l'esposizione complessiva sul Conto corrente di Regolamento di cui sopra, derivante dagli utilizzi dell'Affidamento, risulta pari ad €.49.823,07… importo per il quale l'impresa si riconosce ad ogni effetto di legge debitore nei confronti della ogni eccezione e riserva rimossa…”. CP_4
Avuto riguardo, invece il conto corrente anticipi n. 101937546, che risulta essere estinto, la convenuta ha sostenuto che “…Contrariamente a quanto affermato da controparte, le parti hanno espressamente predeterminato, in modo analitico, tutte le condizioni economiche: il tasso di interesse debitore ultralegale, il tasso annuo creditore, la capitalizzazione reciproca degli interessi debitori e creditori, le spese di tenuta conto, i giorni di valuta su versamenti e prelevamenti, le spese sulle operazioni e/o disposizioni sul conto del correntista, ecc. (cfr. ns/produzione)…”. In diritto pertanto sosteneva che le domande fossero inammissibili “… per intervenuto riconoscimento di debito della esposizione debitoria di c/c n. 300462728 – esistenza negozio di accertamento transattivo con contratto del 10/11/2015 - effetti della definizione transattiva per il periodo antecedente Pagina
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al 10/11/2015”. La “…piena validita' delle condizioni economiche – non veridicita' della ricostruzione in punto di fatto e contabile offerta dall'attore rispetto alla documentazione contrattuale versata in atti – nullita' della citazione…”, la “…piena legittimita' delle c.m.s. espressamente pattuite e predeterminate” eccependo inoltre la inammissibilità della
“…istanza di determinazione e verifica del teg ai fini della usura”. Sosteneva poi che ove fosse stato accertato “… il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto (ma ciò si nega, in quanto è stato documentato che la ha applicato tassi CP_4 sempre al di sotto della soglia), la conseguenza non potrebbe essere giammai l'esclusione tout court degli interessi per tutta la durata del rapporto, come infondatamente sostenuto da controparte”. Riteneva altresì valida la clausola reciproca di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed infondata oltre che “…emulativa richiesta di risarcimento del danno - onere della prova e nesso di causalità”. Detto che alla eccepita inammissibilità della domanda relativa al rapporto di conto corrente n. 300462728 per i periodi antecedenti il 10.11.2015, parte attrice ha controdedotto sostenendo invece che “…dalla lettura delle comunicazioni de quibus … non è dato rinvenire alcun elemento da cui poter validamente ricavare una presunta volontà delle parti di prevenire l'insorgenza di una lite”, sul punto si osserva. Le argomentazioni esposte dalla parte attrice a confutazione di quelle di parte convenuta, non appaiono convincenti ed in linea con la più recente giurisprudenza secondo cui gli atti di rimodulazione e rientro su affidamento bancario, contenenti il riconoscimento del debito da parte del correntista con rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e contestazione relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente e alle metodologie di liquidazione degli interessi, tassi e commissioni applicati, unitamente alla previsione di un piano di rientro dilazionato dell'esposizione debitoria, integrano gli estremi della transazione ex artt. 1965 ss. c.c., ricorrendo il presupposto delle reciproche concessioni e la finalità di prevenire la lite. In applicazione dell'art. 1972 c.c., la transazione è nulla solo quando l'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti del contratto a monte, emerga con evidenza, mentre l'invalidità di singole clausole contrattuali, che non risultino idonee a evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune né essenziali rispetto all'assetto di interessi programmato dalle parti, può comportare al più l'annullabilità della transazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, rilevabile su istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità.
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La Corte di Cassazione ha di fatto statuito che la disciplina dettata dall'art. 1972 c.c.
“distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2). […] L'invalidità di singole clausole contrattuali, a meno che non risultino idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune, è invece destinata a tradursi nella nullità dello intero contratto soltanto ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti, e comporta non già la nullità, ma l'annullabilità della transazione” (Cass. sent. 14647/2018 e, nello stesso senso, Cass. sent. 23064/2016; Trib. di Torino, ord. del 29/04/2022). Nel caso di specie, parte attrice nulla ha chiesto in merito alla citata transazione e, anche nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc, ove ha controdedotto alla eccezione di parte convenuta nulla ha domandato mantenendo e ribadendo le stesse domande di cui all'atto di citazione ed evidenziando solamente che non possano ritenersi legittime o comunque efficaci le clausole che comportino una rinuncia a qualsivoglia eccezione e/o contestazione avente ad oggetto le metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca, nonché i tassi e le commissioni applicate. Ma, innanzitutto va detto che, con riferimento alla transazione avente ad oggetto interessi asseritamente usurari, occorre distinguere tra usura originaria e usura sopravvenuta: mentre la determinazione ab initio di interessi in misura usuraria, incidendo sulla causa tipica del contratto, determina l'illiceità fin dal momento genetico del rapporto e la conseguente nullità dell'eventuale transazione ex art. 1972 comma 1 c.c., il superamento del tasso soglia in corso di rapporto per effetto della diminuzione dei tassi di interesse integra un'ipotesi di usura sopravvenuta che, non costituendo illecito, non determina la nullità della transazione ai sensi del primo comma dell'art. 1972 c.c., potendo al più rilevare ai fini dell'annullabilità ex comma 2 della medesima norma, se eccepita dalla parte che ignorava la causa di nullità in quanto, l'annullabilità prevista dall'art. 1972 comma 2 c.c., non è rilevabile d'ufficio dal giudice. Per cui la mancata proposizione di domanda di accertamento sul punto preclude ogni valutazione al riguardo. Inoltre anche i precedenti citati dalla parte attrice a supporto della propria tesi, pongono come limite della validità della transazione che “… non contrasti con norme
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imperative” (cfr.Decisione n. 2346 pronunciata dall'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Roma in data 14 aprile 2014); ed ancora “…In considerazione di ciò, “ai sensi dell'art. 1421 c.c. si rileva d'ufficio che, per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, il contratto di transazione stipulato tra le parti contraenti [...] è nullo …” (cfr. Decisione n. 3477 del 14 aprile 2016). Inoltre non appare convincente la tesi di parte attrice secondo cui l'atto in esame rientrerebbe nei negozi di accertamento e non sarebbe stata una transazione per configurare la quale è “…necessaria la contestuale sussistenza di due presupposti, ovvero a) l'esistenza di reciproche concessioni e b) l'esistenza, anche solo potenziale, di una lite, ossia di un conflitto giuridico suscettibile di evolversi - ovvero già sfociata - nell'attivazione di un procedimento giudiziale”. Come detto, l'accordo de quo, però, va qualificato come transazione poiché si riscontrano sia reciproche concessioni fra le parti sia la finalità di prevenire una lite e/o azioni giudiziarie. Ciò detto non appaiono sussistere motivi di nullità del contratto di transazione ai sensi del comma 1 dell'art. 1972 c. c. Ed infatti, anche agli esiti della ctu, parte attrice nelle note conclusive autorizzate rileva la nullità di singole clausole per “l'applicazione di competenze illegittime”, quali la “Illiceità della capitalizzazione degli interessi debitori applicata anteriormente al 22 febbraio 2012…”, la “violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. della capitalizzazione degli interessi debitori applicata successivamente al 1° gennaio 2014 …- per- …nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti a titolo di CMS …illegittimità degli addebiti applicati a titolo di commissioni sostitutive della CMS sino al IV trimestre 2011 … llegittimità degli addebiti intervenuti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità … illegittimità degli addebiti a titolo di CIV”; mentre avuto riguardo alla “violazione della normativa in materia di usura”, la stessa parte attrice evidenzia inoltre che dalla espletata ctu sia emerso che “ con riferimento al conto n. 1937546, il superamento delle soglie usurarie nel II, III e IV trimestre 2012, nel I, II, III e IV trimestre 2013, nel I, II, III e IV trimestre 2014 e nel I, II, III e IV trimestre 2015 (cfr. pag. 27 e 28 della Relazione di CTU); - con riferimento al conto n. 462728 (ex conto n. 159158), il superamento delle soglie usurarie nel I trimestre 2006, nel IV trimestre 2011, nel I, III e IV trimestre 2012, nel I, II, III e IV trimestre 2013, nel I, II, III e IV trimestre 2015 e nel I trimestre 2016 (cfr. pag. 28, 29, 30 e 31 della Relazione di CTU)”, concludendo che “Muovendo da questi presupposti, non resta che rilevare che al superamento della soglia usuraria consegua il diritto della
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correntista alla eliminazione degli effetti prodotti dell'integrale addebito delle competenze applicate nei trimestri testé menzionati”. Come accennato, però, la invalidità delle singole clausole contrattuali, che non risultino essenziali rispetto all'assetto degli interessi programmato dalle parti, ai sensi dell'art. 1972, co. 2, c.c., può al più comportare l'annullabilità della transazione solo se eccepita dalla parte che la ignorava. Consegue che non sussistendo evidenza né della illeceità della causa né della illiceità dei motivi comuni ad entrambi i contraenti, non può trovare applicazione la disciplina statuita dall'art. 1972, co. 1 c.c.; né quella del comma 2, in quanto la parte attrice non ha chiesto l'annullamento della transazione. Detto sugli effetti della rilevata usura sopravvenuta sia avuto riguardo al contratto bancario sia sulla transazione, occorre richiamare, sul punto la Corte di Cassazione che, pur avendo da ultimo ritenuto che sia contrario a buona fede domandare interessi che siano divenuti ultra-legali nel corso del rapporto (Cass.27545/23), ha mantenuto fino ad oggi fermo il principio per cui tali interessi non costituiscano illecito e dunque la clausola relativa non è sanzionata con la nullità (Cass. 24675/17), tanto che si ritengono comunque dovuti gli interessi sia pure ridotti nei limiti del tasso soglia, mentre, come è noto, nel caso di usura genetica non è dovuto alcun interesse. Di conseguenza ove gli interessi dovessero superare la soglia legale in corso di rapporto, giusto il rimando all'art. 644 c.p., all'art. 1815, co. 2, c.c. e alle norme di interpretazione autentica della l. 108/1996 dettate dall'art. 1 del d.l. n. 394/2000 conv. in L. 24/2001, si ritiene che non possa trovare applicazione la disciplina dettata dall'art 1972, co. 1, c.c. potendosi, al più, richiamare quella statuita dal suo primo capoverso se eccepita dalla parte che ignorava la causa di nullità. Come sopra riportato, anche agli esiti della ctu, che la stessa parte attrice ha sostanzialmente condiviso (cfr., pag. 17 delle note conclusive depositate il 19.09.2025 ove parte attrice < …Al riguardo, si segnala che all'interno della Relazione del CTU si legge quanto segue (cfr. pag. 39 della Relazione di CTU): “Sulla base della documentazione in atti come risultante dalla tabella 3 per entrambi i conti correnti si riscontra il superamento del TEG, si è proceduto al ricalcolo senza considerare alcun interesse o commissione di massimo scoperto come richiesto dal quesito contraddistinto dalla lettera b.”. Ed ancora, si evidenzia che dalla lettura delle tabelle 3 redatte dal CTU emerge: con riferimento al conto n. 1937546, il superamento delle soglie usurarie nel II, III e IV
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trimestre 2012, nel I, II, III e IV trimestre 2013, nel I, II, III e IV trimestre 2014 e nel I, II, III e IV trimestre 2015 (cfr. pag. 27 e 28 della Relazione di CTU); con riferimento al conto n. 462728 (ex conto n. 159158), il superamento delle soglie usurarie nel I trimestre 2006, nel IV trimestre 2011, nel I, III e IV trimestre 2012, nel I, II, III e IV trimestre 2013, nel I, II, III e IV trimestre 2015 e nel I trimestre 2016 (cfr. pag. 28, 29, 30 e 31 della Relazione di CTU)>>), hanno confermato la sussistenza di una ipotesi di usura sopravvenuta, temporalmente individuata in alcuni trimestri e non originaria. Muovendo da questi presupposti, non resta che rilevare che al superamento della soglia usuraria consegua il diritto della correntista alla eliminazione degli effetti prodotti dell'integrale addebito delle competenze applicate nei trimestri testé menzionati. Deriva la considerazione che non sia emersa alcuna causa di illeceità né della causa, né dei motivi comuni ad entrambi i contraenti determinando che alcuna nullità della transazione possa essere pronunciata ai sensi dell'art. 1972, co. 1, c.c.. Quindi l'atto transattivo stipulato dalle odierne parti risultando valido, determina la fondatezza della eccezione proposta dalla Banca ed il suo accoglimento. Quanto esposto peraltro appare perfettamente in linea con il citato precedente giurisprudenziale di questo tribunale indicato dalla parte attrice nelle richiamate note conclusive secondo cui <<…nell'ambito del summenzionato provvedimento si dà atto (in modo inevitabilmente corretto) del fatto che “per il combinato disposto degli artt. 1423 e 1972 c.c. la transazione non può tendere ad impedire l'accertamento della nullità del rapporto o di alcune delle sue clausole”>> (cfr. pag. 19 delle note conclusive di parte attrice ove si cita il <<…provvedimento adottato dalla Dott.ssa Elisa Di Giovanni in data 12 gennaio 2025…>>), in quanto si è verificata la nullità o meno del contratto che si sarebbe eventualmente riflessa sulla transazione ma essendo emersa, da tale verifica, solo la nullità di singole clausole non determinanti nullità del contratto medesimo, nessun rilievo trovano le argomentazioni di parte attrice relativamente alla transazione oggetto di contestazione. Ed in ogni caso, conclusivamente, si evidenzia -come già detto- che oggetto del giudizio non è la invocata transazione ma i rapporti bancari specificati in atti. L'atto di transazione, infatti, è stato posto solo come eccezione a seguito della quale nessuna domanda è stata espressa dagli attori che ivi hanno pattuito, fra l'altro, quanto segue: “…con la sottoscrizione del presente atto l'impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del
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rapporto di conto corrente derivane dal contratto di affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione del rapporto di affidamento ai tassi e commissioni molti in volta applicati che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto due delle premesse come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”, il che conferma la inammissibilità della domanda relativamente al rapporto contraddistinto con il n. 462728. Sul rapporto contrattuale di cui al conto corrente n. 101937546. Non si possono che recepire le conclusioni del CTU che ha operato correttamente con scrupolo e approfondimento delle argomentazioni poste ad oggetto dei quesiti formulati con la ordinanza del 18-20/09/2021. Ed infatti anche le risposte fornite ai rilievi delle parti appaiono sufficienti a suffragare le conclusioni svolte nella relazione finale ove ha concluso che “… Sulla base della documentazione in atti si è riscontrata capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese sia sul conto corrente 159158 che sul 101937546; il CTU come da mandato ha proceduto al riconteggio dell'ammontare dare/avere così come richiesto dal Giudice a far data dal 01/01/2014, l'analisi termina prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 03 Agosto 2016”; mentre, riguardo il quesito b (Determinare il tasso effettivo globale (T.E.G.) trimestralmente applicato dalla banca e, qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale ( T.E.G.) pattutito nei contratti di conto corrente oggetto di causa, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con DM corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato o commissione di massimo scoperto) “… Sulla base della documentazione in atti come risultante dalla tabella 3 per entrambi i conti correnti si riscontra il superamento del TEG, si è proceduto al ricalcolo senza considerare alcun interesse o commissione di massimo scoperto…”. E così “… Alla luce di quanto esposto l'esatto dare avere tra le parti è: relativamente al rapporto di c/c n.000101937546, che originariamente aveva un saldo di euro -10.059,20 dopo il riconteggio il saldo è pari ad euro -7.742,79 con una differenza a favore dell'attore
di Parte_3 euro 2.316,41 …” in risposta al quesito c che chiedeva al ctu il “… ricalcolo del dare/avere, in caso di accertata discordanza fra la somma corrisposta e quella dovuta, indichi il CTU la parte a cui favore va attribuita l'eventuale differenza”. Pagina
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Sulla domanda risarcitoria. La domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il risarcimento non è, infatti, una conseguenza automatica del comportamento ritenuto illegittimo, richiedendosi che sia allegata e provata dal danneggiato, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento e la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento e della colpa o del dolo dell'autore del fatto. Nel caso di specie, fermo restando quanto accertato in corso di causa, resta privo di prova il danno asseritamente subito mancando la prova concreta del danno economico come effetto dell'illecito e, quindi, restando indimostrato anche il nesso causale fra il lamentato danno e l'inadempimento della banca. Consegue il rigetto della domanda. Sulle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
ma l'accoglimento parziale delle domande di parte attrice induce a compensarle nella misura di 2/3 e liquidare il restante terzo in dispositivo determinandolo in tal misura secondo i parametri medi del DM 147/2022, dello scaglione di riferimento individuato, sulla base di quanto accertato in corso di causa in quello fino a €. 26000. Le spese di CTU sono infine a carico di tutte le parti in solido e, fra esse, in parti uguali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 1458/2016, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande di parte attrice aventi ad oggetto il conto corrente n. 462728 (già n. 159158), in quanto inammissibili;
2. Accoglie tutte le domande di parte attrice relativamente al conto corrente n. 1937546;
3. Condanna, per l'effetto, la Società in persona del legale Controparte_3
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rappresentante pro tempore, a rettificare il saldo attuale del rapporto di conto corrente de quo così come risultante dalla CTU da €. -10.059,20 ad
€. -7.742,79;
4. Rigetta le residue domande, in esse compresa quella risarcitoria;
5. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e per essa ai procuratori antistatari avv.ti Giuseppe e AN Giunta, di un terzo delle spese di giudizio quantificando i compensi, in tal misura e secondo i criteri indicati, in €. 1.693,00 compensando i residui due terzi, oltre le spese esenti per €. 237,00, spese generali e oneri fiscali di legge;
6. Pone a carico delle parti in solito -e fra esse in parti uguali- le spese di
CTU.
Barcellona P. G. 23.10.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
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