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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 409/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 05/11/2025, davanti al Giudice dott. LA LU, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. GIACOMETTI MONICA;
per parte convenuta, l'avv. MELFI DANIELA.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti e alle conclusioni e acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
LA LU
N. 409/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA LU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 409/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. e p. iva ) con sede in Bologna, Parte_1 P.IVA_1
via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Monica Giacometti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Milano via P. Colletta 7, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._1
e residente in Verbania via Privata Girasole, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Melfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania via Caravaggio 24, come da delega in atti
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
“NEL MERITO: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito in capo a
[...] pari ad Euro 90.341,21 per i titoli di cui in narrativa a carico di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare a pagare Parte_3 Parte_3
l'importo di Euro 90.341,21 oltre ad interessi, anche ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria, o della diversa somma risultante in corso di causa, in favore di
[...]
Parte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri e accessori di legge, oltre al rimborso per le spese generali dovuto ex. l. 31.12.2012 n. 247”.
Parte resistente:
“Voglia il Sig. Giudice, rigettata ogni diversa istanza e conclusione, respingere la domanda della ricorrente, così come formulata in ricorso, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, la chiedeva la Parte_1 condanna di , quale suo Agente mandatario dell'Agenzia Parte_3
di Assicurazione di Gravellona Toce, al pagamento dell'importo di € 90.341,21, contestando al medesimo di aver incassato ma non versato alla Compagnia premi assicurativi relativi alle polizze assicurative intestate a: (Polizza Vita n. 92984.62); Persona_1 Parte_4
(polizza nr. 000087468.61) e (polizza n. 000087476.63); Controparte_1 Parte_5
(polizza n. 889000072162). Costituitosi tardivamente il convenuto per resistere al ricorso, superate le questioni relative al tempestivo deposito dei documenti allegati al ricorso, la causa, istruita documentalmente,
è stata decisa, a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento. Parte_3
E' incontroverso e documentalmente provato che:
- in data 1.6.2007 la (ora Controparte_2 Controparte_3
conferiva a mandato di Agenzia per la Provincia del
[...] Parte_3
NO CU SS (doc. 1 parte ricorrente);
- successivamente, in data 15 marzo 2014, sottoscriveva con Parte_1 un contratto con il quale si obbligava a cedere a quest'ultima un ramo di CP_4
azienda assicurativo comprendente un certo numero di agenzie e il relativo portafoglio, ad eccezione del Ramo vita e Cauzioni;
- poiché l'Agenzia del resistente risultava interessata dalla predetta cessione, in data
11.06.2014 sottoscriveva con la ricorrente un contratto denominato Parte_3
“mandato di gestione agenziale di scopo” con il quale l'agente prendeva atto ed accettava l'avvenuto trasferimento delle polizze dallo stesso gestite ad con l'eccezione CP_4
delle polizze del ramo vita e del ramo cauzioni che rimanevano in capo ad
[...]
(doc. 3 parte ricorrente); Parte_1
- il rapporto di agenzia proseguiva sino al 16.06.2020, allorché il Signor Parte_3
rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di agenzia (Mandato di gestione aziendale di scopo) intercorrente con (doc. 4 parte ricorrente). Parte_1
Ora parte ricorrente lamenta che nello svolgimento del suo mandato di Parte_3 agenzia non abbia rimesso all'impresa mandante parte dei premi incassati in relazione alle polizze assicurative intestate a (Polizza Vita n. 92984.62), Persona_1 Parte_4
(Polizza nr. 000087468.61) e (Polizza n. 000087476.63), Controparte_1 Parte_5
(Polizza n. 889000072162).
I versamenti da parte degli assicurati dei premi oggetto della domanda è provato documentalmente e, invero, neppure contestato.
In particolare: - in relazione Polizza Vita nr. 92984.62 (doc. 6), la contraente assicurata, , risulta Persona_1
avere versato a mezzo di assegno bancario, in data 4.9.2014, la somma di € 50.000 poi incassata mediante accredito del titolo sul conto corrente intestato all'agente Parte_3
(doc. 7 e 8 bis parte ricorrente), con emissione da parte del medesimo agente anche di regolare “appendice di versamento aggiuntivo” da lui sottoscritta (doc. 8);
- in relazione alla polizza nr. 000087468.61 e alla polizza nr. 000087467.63 (doc. 10 – 10 bis), polizze che prevedevano il versamento di un premio annuale di € 5.000 per singola polizza, sono in atti le ricevute di versamento tramite bonifico (ciascuno di € 10.000) a favore dell'agenzia di dei premi per gli anni 2015-2016-2017 (doc. 11) per Parte_3
l'ammontare complessivo di € 30.000,00;
- in relazione alla polizza nr. 889000072162, è parimenti documentato, tramite le ricevute di bonifico, il versamento da parte dell'assicurato di un serie di somme:
Euro 2.043,00 - 05.04.2013
Euro 2.025,55 – 27.07.2013
Euro 2.089,00 – 16.07.2014
Euro 2.099,20 – 23.12.2014
Euro 2.098,00 – 20.05.2015
Euro 2.015,00 – 19.11.2015 per un totale Euro 12.369,75.
Parte resistente nei propri atti non ha contestato specificamente l'avvenuto incasso dei premi, circostanza che deve dunque ritenersi ammessa ex art. 115 c.p.c.; non è dubbio neppure che i versamenti si riferissero a rapporti assicurativi effettivamente sussistenti e attivi sicché ne derivava l'operatività delle clausole contrattuali in tema di incassi.
In particolare, il contratto di agenzia sottoscritto, nel prevedere che l'agente avrebbe provveduto alla riscossione dei premi dovuti dai contraenti assicurati, specificava che le somme erano di esclusiva proprietà della società: “pertanto l'agente ne è il semplice depositario
a titolo gratuito e sarà tenuto a custodirle anche se incassate da subagenti o da qualsiasi altro collaboratore ed a rimetterle direttamente alla Società, od alla prima richiesta da parte della medesima, previa detrazione degli importi provvigionali spettantegli (…)” – art. 14 contratto di agenzia -; il successivo art. 17 ribadiva il medesimo obbligo di versare immediatamente alla Società ed a semplice richiesta ogni importo di spettanza. Ebbene, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in relazione all'adempimento del proprio dovere contrattuale avente ad oggetto la rimessa dei premi in parola alla
Compagnia, laddove, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, era pacificamente suo onere provare l'avvenuta puntuale ed integrale trasmissione del complessivo importo dei premi incassati per conto della Compagnia preponente.
Pertanto, in assenza di prova da parte del resistente dell'adempimento dell'obbligo contrattuale rispetto ai versamenti degli assicurati sopra elencati, la domanda di parte ricorrente non può che essere accolta.
Il conteggio del dovuto è stato dettagliato dalla parte ricorrente in allegato alla lettera di diffida e messa in mora (doc. 16 di parte ricorrente) inviata al resistente in data 1.8.2023 (e restituita al mittente per assenza del destinatario in data 3.8.2023): non avendo parte convenuta mosso alcuna osservazione rispetto a detto conteggio, non v'è ragione di discostarsene.
In definitiva, a fronte dell'appurata appropriazione dei premi che dovevano essere riversati alla Compagnia, parte resistente deve essere condannata a pagare alla ricorrente, come da questa richiesto, la somma di € 90.341,21, oltre interessi legali dalla mora al saldo.
Deve ritenersi inammissibile, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, posto che la costituzione è avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., e quindi il resistente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio (“Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” - Cass. civ. sez. lavoro. ord.
n. 17643 del 25/08/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta nel corso del giudizio e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 409/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, condanna a pagare a favore Parte_3 di la somma di € 90.341,21, oltre interessi legali dalla Parte_1
mora al saldo. Condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese Parte_3
di lite, che liquida in € 6.210 per competenze ed € 786 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 5.11.2025
Il Giudice LA LU
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 05/11/2025, davanti al Giudice dott. LA LU, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. GIACOMETTI MONICA;
per parte convenuta, l'avv. MELFI DANIELA.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti e alle conclusioni e acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
LA LU
N. 409/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA LU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 409/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. e p. iva ) con sede in Bologna, Parte_1 P.IVA_1
via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Monica Giacometti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Milano via P. Colletta 7, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O (c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._1
e residente in Verbania via Privata Girasole, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Melfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania via Caravaggio 24, come da delega in atti
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
“NEL MERITO: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito in capo a
[...] pari ad Euro 90.341,21 per i titoli di cui in narrativa a carico di Parte_1 [...]
e per l'effetto condannare a pagare Parte_3 Parte_3
l'importo di Euro 90.341,21 oltre ad interessi, anche ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria, o della diversa somma risultante in corso di causa, in favore di
[...]
Parte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri e accessori di legge, oltre al rimborso per le spese generali dovuto ex. l. 31.12.2012 n. 247”.
Parte resistente:
“Voglia il Sig. Giudice, rigettata ogni diversa istanza e conclusione, respingere la domanda della ricorrente, così come formulata in ricorso, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, la chiedeva la Parte_1 condanna di , quale suo Agente mandatario dell'Agenzia Parte_3
di Assicurazione di Gravellona Toce, al pagamento dell'importo di € 90.341,21, contestando al medesimo di aver incassato ma non versato alla Compagnia premi assicurativi relativi alle polizze assicurative intestate a: (Polizza Vita n. 92984.62); Persona_1 Parte_4
(polizza nr. 000087468.61) e (polizza n. 000087476.63); Controparte_1 Parte_5
(polizza n. 889000072162). Costituitosi tardivamente il convenuto per resistere al ricorso, superate le questioni relative al tempestivo deposito dei documenti allegati al ricorso, la causa, istruita documentalmente,
è stata decisa, a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento. Parte_3
E' incontroverso e documentalmente provato che:
- in data 1.6.2007 la (ora Controparte_2 Controparte_3
conferiva a mandato di Agenzia per la Provincia del
[...] Parte_3
NO CU SS (doc. 1 parte ricorrente);
- successivamente, in data 15 marzo 2014, sottoscriveva con Parte_1 un contratto con il quale si obbligava a cedere a quest'ultima un ramo di CP_4
azienda assicurativo comprendente un certo numero di agenzie e il relativo portafoglio, ad eccezione del Ramo vita e Cauzioni;
- poiché l'Agenzia del resistente risultava interessata dalla predetta cessione, in data
11.06.2014 sottoscriveva con la ricorrente un contratto denominato Parte_3
“mandato di gestione agenziale di scopo” con il quale l'agente prendeva atto ed accettava l'avvenuto trasferimento delle polizze dallo stesso gestite ad con l'eccezione CP_4
delle polizze del ramo vita e del ramo cauzioni che rimanevano in capo ad
[...]
(doc. 3 parte ricorrente); Parte_1
- il rapporto di agenzia proseguiva sino al 16.06.2020, allorché il Signor Parte_3
rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di agenzia (Mandato di gestione aziendale di scopo) intercorrente con (doc. 4 parte ricorrente). Parte_1
Ora parte ricorrente lamenta che nello svolgimento del suo mandato di Parte_3 agenzia non abbia rimesso all'impresa mandante parte dei premi incassati in relazione alle polizze assicurative intestate a (Polizza Vita n. 92984.62), Persona_1 Parte_4
(Polizza nr. 000087468.61) e (Polizza n. 000087476.63), Controparte_1 Parte_5
(Polizza n. 889000072162).
I versamenti da parte degli assicurati dei premi oggetto della domanda è provato documentalmente e, invero, neppure contestato.
In particolare: - in relazione Polizza Vita nr. 92984.62 (doc. 6), la contraente assicurata, , risulta Persona_1
avere versato a mezzo di assegno bancario, in data 4.9.2014, la somma di € 50.000 poi incassata mediante accredito del titolo sul conto corrente intestato all'agente Parte_3
(doc. 7 e 8 bis parte ricorrente), con emissione da parte del medesimo agente anche di regolare “appendice di versamento aggiuntivo” da lui sottoscritta (doc. 8);
- in relazione alla polizza nr. 000087468.61 e alla polizza nr. 000087467.63 (doc. 10 – 10 bis), polizze che prevedevano il versamento di un premio annuale di € 5.000 per singola polizza, sono in atti le ricevute di versamento tramite bonifico (ciascuno di € 10.000) a favore dell'agenzia di dei premi per gli anni 2015-2016-2017 (doc. 11) per Parte_3
l'ammontare complessivo di € 30.000,00;
- in relazione alla polizza nr. 889000072162, è parimenti documentato, tramite le ricevute di bonifico, il versamento da parte dell'assicurato di un serie di somme:
Euro 2.043,00 - 05.04.2013
Euro 2.025,55 – 27.07.2013
Euro 2.089,00 – 16.07.2014
Euro 2.099,20 – 23.12.2014
Euro 2.098,00 – 20.05.2015
Euro 2.015,00 – 19.11.2015 per un totale Euro 12.369,75.
Parte resistente nei propri atti non ha contestato specificamente l'avvenuto incasso dei premi, circostanza che deve dunque ritenersi ammessa ex art. 115 c.p.c.; non è dubbio neppure che i versamenti si riferissero a rapporti assicurativi effettivamente sussistenti e attivi sicché ne derivava l'operatività delle clausole contrattuali in tema di incassi.
In particolare, il contratto di agenzia sottoscritto, nel prevedere che l'agente avrebbe provveduto alla riscossione dei premi dovuti dai contraenti assicurati, specificava che le somme erano di esclusiva proprietà della società: “pertanto l'agente ne è il semplice depositario
a titolo gratuito e sarà tenuto a custodirle anche se incassate da subagenti o da qualsiasi altro collaboratore ed a rimetterle direttamente alla Società, od alla prima richiesta da parte della medesima, previa detrazione degli importi provvigionali spettantegli (…)” – art. 14 contratto di agenzia -; il successivo art. 17 ribadiva il medesimo obbligo di versare immediatamente alla Società ed a semplice richiesta ogni importo di spettanza. Ebbene, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in relazione all'adempimento del proprio dovere contrattuale avente ad oggetto la rimessa dei premi in parola alla
Compagnia, laddove, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, era pacificamente suo onere provare l'avvenuta puntuale ed integrale trasmissione del complessivo importo dei premi incassati per conto della Compagnia preponente.
Pertanto, in assenza di prova da parte del resistente dell'adempimento dell'obbligo contrattuale rispetto ai versamenti degli assicurati sopra elencati, la domanda di parte ricorrente non può che essere accolta.
Il conteggio del dovuto è stato dettagliato dalla parte ricorrente in allegato alla lettera di diffida e messa in mora (doc. 16 di parte ricorrente) inviata al resistente in data 1.8.2023 (e restituita al mittente per assenza del destinatario in data 3.8.2023): non avendo parte convenuta mosso alcuna osservazione rispetto a detto conteggio, non v'è ragione di discostarsene.
In definitiva, a fronte dell'appurata appropriazione dei premi che dovevano essere riversati alla Compagnia, parte resistente deve essere condannata a pagare alla ricorrente, come da questa richiesto, la somma di € 90.341,21, oltre interessi legali dalla mora al saldo.
Deve ritenersi inammissibile, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, posto che la costituzione è avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., e quindi il resistente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio (“Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” - Cass. civ. sez. lavoro. ord.
n. 17643 del 25/08/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta nel corso del giudizio e la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 409/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, condanna a pagare a favore Parte_3 di la somma di € 90.341,21, oltre interessi legali dalla Parte_1
mora al saldo. Condanna a rifondere a favore di parte ricorrente le spese Parte_3
di lite, che liquida in € 6.210 per competenze ed € 786 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 5.11.2025
Il Giudice LA LU