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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1636/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 06.02.2025 e vertente
T R A
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Augusto Sinagra e dall'avv. Lorenzo Minisci
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 P.IVA_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Paolo Siniscalchi e dall'avv. Gianluigi Abbruzzese
APPELLATI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
Giacomo Gigliotti e dall'avv. Maurizio Feverati
APPELLATO
r.g. n. 1636/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 2869/2021 resa dal Tribunale di
Roma il 15.2.2021 e depositata in data 17.2.2021,
In via preliminare:
- in accoglimento dell'istanza di inibitoria, voler sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2869/2021 del Tribunale di Roma oggi impugnata, per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria:
- ex art. 356 c.p.c., ammettere la prova testimoniale così come richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio, con i capitoli ed
i testi ivi indicati, e quindi: da espletare con i Sigg. (nata a [...]_1
l'1.1.1934) e (nata a [...] il [...]) sui seguenti capitoli: Testimone_2
1) Vero che il Dott. nato a [...] il [...], è figlio del Sig. Parte_1 Per_1
nato a [...] (oggi Istanbul) il 28.9.1893 e deceduto il 6.7.1960?
[...]
2) Vero che il Sig. era fratello del Sig. nato a [...]_2
TI (oggi Istanbul) il 3.12.1882 e deceduto il 7.7.1970?
3) Vero che la Sig.ra nata a [...] il [...], era figlia del Sig. Testimone_3
Persona_2
4) Vero che il Dott. nato a [...] il [...], era cugino della Sig.ra Parte_1
Testimone_3
5) Vero che il Dott. e la Sig.ra in quanto cugini, si Parte_1 Testimone_3
frequentavano spesso?
Nel merito:
- accertare e dichiarare che la c.d. “copertina andata in onda Controparte_4
all'interno della trasmissione televisiva DiMartedì del 16.1.2018, con particolare riguardo alle affermazioni in essa presenti riguardanti la persona di per Parte_2
come qui rappresentate, ha avuto contenuto diffamatorio per aver ingiustificatamente accostato ad un maiale la persona di conseguentemente, Parte_2
- dichiarare, per gli accertati fatti, diretto responsabile per diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. il Sig. Controparte_3
r.g. n. 1636/2021 2 - dichiarare, per gli accertati fatti, la responsabilità di quale autore e Controparte_2
conduttore della trasmissione televisiva DiMartedì sia per diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. sia per omesso controllo;
- dichiarare la responsabilità dell'editore in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948, in relazione all'art. 2043 c.c., e, per
l'effetto,
- condannare i convenuti, in solido fra loro e/o per le rispettive responsabilità che saranno accertate, al risarcimento in favore del Dott. di tutti i danni che Parte_1
allo stesso sono derivati come conseguenza, diretta ed indiretta, delle affermazioni diffamatorie contenute nella c.d. “copertina andata in onda Controparte_4
all'interno della trasmissione televisiva DiMartedì del 16.1.2018, sia con riferimento al danno morale soggettivamente inteso, sia con riferimento alla figura del danno all'immagine, così come previsto dall'art. 2059 c.c., nella misura di euro 50.000,00
(cinquantamila/00), od in quella diversa che l'Ecc.ma Corte di appello riterrà di giustizia anche adottando, per le ragioni esposte in narrativa, il criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolarsi dal giorno del commesso fatto illecito sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Per La e CP_6 Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
preliminarmente dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la sentenza di primo grado per carenza della specificità dei motivi in Pt_1
violazione dell'art. 342 c.p.c..;
nel merito e in via principale, rigettare l'appello proposto dal signor nei Pt_1
confronti degli odierni esponenti perché infondato e indimostrato per i motivi che precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Per HI IO:
r.g. n. 1636/2021 3
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dal Sig. poiché lo stesso “non ha una ragionevole probabilità di essere Pt_1
accolto” per le ragioni su indicate;
2) in subordine, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante; Pt_1
3) in ulteriore subordine, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
In via principale:
4) rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in Pt_1
fatto ed in diritto per le ragioni su esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2869/2021 resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 15-17/02/2021;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva dinanzi il Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_3
Cont (in arte , e chiedendone la condanna al CP_4 Controparte_2
risarcimento dei danni morali (quantificati in € 50.000,00) subiti a causa delle dichiarazioni diffamatorie rese dal nella puntata del programma CP_3
televisivo “DiMartedì” andata in onda il 16.1.2018.
In particolare, in tale occasione, il riferendosi ad un maiale CP_3
immortalato mentre razzolava tra i rifiuti, affermava: “E' un maiale femmina, si chiama ; offendendo gravemente la memoria e la reputazione Parte_2
della defunta cugina dell'attore.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2869/2021, dichiarava l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione dell'attore.
Il tribunale riteneva che l'attore, a fronte della relativa eccezione sollevata dai convenuti, non avesse dimostrato l'effettività del rapporto di parentela con r.g. n. 1636/2021 4 atteso che non poteva tenersi conto dei documenti dallo stesso Parte_2
depositati con l'istanza del 27.02.2020, quando era ormai scaduto da alcuni mesi il secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c.. In ogni caso, dovendosi accertare via incidentale la sussistenza della fattispecie criminosa della diffamazione, per l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire si sarebbe dovuto fare riferimento alla nozione, richiamata dall'art. 597, co. 3 c.p., di “prossimo congiunto” contenuta nell'art. 307, co. 4 c.p., in cui non erano ricompresi i cugini.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1
impugnato la suddetta sentenza.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l'attore non avesse provato il rapporto di parentela con Il deduce che solo al termine di una lunga e Parte_2 Pt_1
complessa ricerca in Turchia (luogo di nascita del padre dell'appellante e del padre di , era stato possibile depositare in giudizio i documenti Testimone_3
necessari alla ricostruzione del rapporto di parentela tra l'attore e Testimone_3
(cfr., testo della Legge turca 5490 sui Servizi di popolazione, corrispondenza intercorsa con il Prof. Avv. Yuksel Ersoy di Ankara e con il Consolato Generale
d'Italia ad Istanbul, estratto dei registri consolari sulle nascite di cittadini italiani registrate nel 1895, estratto dell'atto di trascrizione della nascita di datato 12.3.1911). Inoltre, l'attore aveva comunque chiesto di Persona_1
provare il rapporto di parentela per testi, istanza istruttoria che erroneamente era stata rigettata dal tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale, non tenendo conto della natura risarcitoria del giudizio, ha adottato la nozione penalistica di prossimo congiunto e non quella civilistica di cui all'art. 77 c.c..
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e infondato.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che in riferimento all'art. 342 c.p.c. le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato che: "L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve
r.g. n. 1636/2021 5 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Nella fattispecie, l'atto di appello soddisfa i requisiti prescritti, giacché sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione.
4. L'appello è tuttavia infondato.
Dirimente è la questione dell'omessa dimostrazione da parte dell'appellante della sua qualità di cugino di Parte_2
Ed invero, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata il 04.09.2019
l'appellante si era limitato a produrre copia dell'atto di nascita di Testimone_3
(doc. 6) e l'atto di trascrizione del battesimo del padre della stessa (doc. 7).
Solo successivamente, in data 27.02.2020, l'attore depositava l'estratto per riassunto del proprio atto di nascita (doc. 11), copia dell'atto di trascrizione dell'atto di battesimo del padre (doc. 10) e la corrispondenza intercorsa Per_1
nel periodo gennaio – febbraio 2020 tra il difensore dell'attore e l'avvocato turco incaricato delle ricerche cui era allegato un estratto dei registri consolari relativo a (doc.9). Persona_1
Pacifico, pertanto, è che la produzione dei documenti che, secondo l'appellante, sarebbero stati idonei a provare l'asserito rapporto di parentela, sia avvenuta ben oltre la scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co.6 c.p.c.
Né sussistono i requisiti per l'ammissione della suddetta produzione tardiva, difettando la prova della non imputabilità del ritardo all'attore. Il Pt_1
infatti, contrariamente a quanto dedotto, non ha documentato di essersi attivato tempestivamente, atteso che anche il citato scambio di mail con il r.g. n. 1636/2021 6 corrispondente turco (all. 9), in cui si riferisce di difficoltà riscontrate nelle ricerche, risale al gennaio 2020 (in particolare, la prima richiesta inviata a mezzo posta elettronica all'avvocato turco Yuksel Ersoy reca la data del 23.01.2020), e le comunicazioni con il Consolato di Istanbul risalgono addirittura al febbraio
2020, mentre gli allegati 10 e 11, pur facilmente reperibili in quanto atti rilasciati da Roma Capitale, riportano le date del 18.09.2019 e del 04.02.2020, entrambe successive alla decorrenza del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.
(04.09.2019).
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello deve essere pertanto respinto, restando assorbiti i restanti motivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite da queste anticipate, che liquida in Euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti vittoriose.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, l'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1636/2021 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 06.02.2025 e vertente
T R A
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Augusto Sinagra e dall'avv. Lorenzo Minisci
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 P.IVA_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Paolo Siniscalchi e dall'avv. Gianluigi Abbruzzese
APPELLATI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3
Giacomo Gigliotti e dall'avv. Maurizio Feverati
APPELLATO
r.g. n. 1636/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 2869/2021 resa dal Tribunale di
Roma il 15.2.2021 e depositata in data 17.2.2021,
In via preliminare:
- in accoglimento dell'istanza di inibitoria, voler sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2869/2021 del Tribunale di Roma oggi impugnata, per tutti i motivi esposti;
In via istruttoria:
- ex art. 356 c.p.c., ammettere la prova testimoniale così come richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio, con i capitoli ed
i testi ivi indicati, e quindi: da espletare con i Sigg. (nata a [...]_1
l'1.1.1934) e (nata a [...] il [...]) sui seguenti capitoli: Testimone_2
1) Vero che il Dott. nato a [...] il [...], è figlio del Sig. Parte_1 Per_1
nato a [...] (oggi Istanbul) il 28.9.1893 e deceduto il 6.7.1960?
[...]
2) Vero che il Sig. era fratello del Sig. nato a [...]_2
TI (oggi Istanbul) il 3.12.1882 e deceduto il 7.7.1970?
3) Vero che la Sig.ra nata a [...] il [...], era figlia del Sig. Testimone_3
Persona_2
4) Vero che il Dott. nato a [...] il [...], era cugino della Sig.ra Parte_1
Testimone_3
5) Vero che il Dott. e la Sig.ra in quanto cugini, si Parte_1 Testimone_3
frequentavano spesso?
Nel merito:
- accertare e dichiarare che la c.d. “copertina andata in onda Controparte_4
all'interno della trasmissione televisiva DiMartedì del 16.1.2018, con particolare riguardo alle affermazioni in essa presenti riguardanti la persona di per Parte_2
come qui rappresentate, ha avuto contenuto diffamatorio per aver ingiustificatamente accostato ad un maiale la persona di conseguentemente, Parte_2
- dichiarare, per gli accertati fatti, diretto responsabile per diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. il Sig. Controparte_3
r.g. n. 1636/2021 2 - dichiarare, per gli accertati fatti, la responsabilità di quale autore e Controparte_2
conduttore della trasmissione televisiva DiMartedì sia per diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. sia per omesso controllo;
- dichiarare la responsabilità dell'editore in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948, in relazione all'art. 2043 c.c., e, per
l'effetto,
- condannare i convenuti, in solido fra loro e/o per le rispettive responsabilità che saranno accertate, al risarcimento in favore del Dott. di tutti i danni che Parte_1
allo stesso sono derivati come conseguenza, diretta ed indiretta, delle affermazioni diffamatorie contenute nella c.d. “copertina andata in onda Controparte_4
all'interno della trasmissione televisiva DiMartedì del 16.1.2018, sia con riferimento al danno morale soggettivamente inteso, sia con riferimento alla figura del danno all'immagine, così come previsto dall'art. 2059 c.c., nella misura di euro 50.000,00
(cinquantamila/00), od in quella diversa che l'Ecc.ma Corte di appello riterrà di giustizia anche adottando, per le ragioni esposte in narrativa, il criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolarsi dal giorno del commesso fatto illecito sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Per La e CP_6 Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
preliminarmente dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor avverso la sentenza di primo grado per carenza della specificità dei motivi in Pt_1
violazione dell'art. 342 c.p.c..;
nel merito e in via principale, rigettare l'appello proposto dal signor nei Pt_1
confronti degli odierni esponenti perché infondato e indimostrato per i motivi che precedono;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.”
Per HI IO:
r.g. n. 1636/2021 3
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dal Sig. poiché lo stesso “non ha una ragionevole probabilità di essere Pt_1
accolto” per le ragioni su indicate;
2) in subordine, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante; Pt_1
3) in ulteriore subordine, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
In via principale:
4) rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in Pt_1
fatto ed in diritto per le ragioni su esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2869/2021 resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 15-17/02/2021;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva dinanzi il Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_3
Cont (in arte , e chiedendone la condanna al CP_4 Controparte_2
risarcimento dei danni morali (quantificati in € 50.000,00) subiti a causa delle dichiarazioni diffamatorie rese dal nella puntata del programma CP_3
televisivo “DiMartedì” andata in onda il 16.1.2018.
In particolare, in tale occasione, il riferendosi ad un maiale CP_3
immortalato mentre razzolava tra i rifiuti, affermava: “E' un maiale femmina, si chiama ; offendendo gravemente la memoria e la reputazione Parte_2
della defunta cugina dell'attore.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2869/2021, dichiarava l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione dell'attore.
Il tribunale riteneva che l'attore, a fronte della relativa eccezione sollevata dai convenuti, non avesse dimostrato l'effettività del rapporto di parentela con r.g. n. 1636/2021 4 atteso che non poteva tenersi conto dei documenti dallo stesso Parte_2
depositati con l'istanza del 27.02.2020, quando era ormai scaduto da alcuni mesi il secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c.. In ogni caso, dovendosi accertare via incidentale la sussistenza della fattispecie criminosa della diffamazione, per l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire si sarebbe dovuto fare riferimento alla nozione, richiamata dall'art. 597, co. 3 c.p., di “prossimo congiunto” contenuta nell'art. 307, co. 4 c.p., in cui non erano ricompresi i cugini.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1
impugnato la suddetta sentenza.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l'attore non avesse provato il rapporto di parentela con Il deduce che solo al termine di una lunga e Parte_2 Pt_1
complessa ricerca in Turchia (luogo di nascita del padre dell'appellante e del padre di , era stato possibile depositare in giudizio i documenti Testimone_3
necessari alla ricostruzione del rapporto di parentela tra l'attore e Testimone_3
(cfr., testo della Legge turca 5490 sui Servizi di popolazione, corrispondenza intercorsa con il Prof. Avv. Yuksel Ersoy di Ankara e con il Consolato Generale
d'Italia ad Istanbul, estratto dei registri consolari sulle nascite di cittadini italiani registrate nel 1895, estratto dell'atto di trascrizione della nascita di datato 12.3.1911). Inoltre, l'attore aveva comunque chiesto di Persona_1
provare il rapporto di parentela per testi, istanza istruttoria che erroneamente era stata rigettata dal tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale, non tenendo conto della natura risarcitoria del giudizio, ha adottato la nozione penalistica di prossimo congiunto e non quella civilistica di cui all'art. 77 c.c..
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e infondato.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che in riferimento all'art. 342 c.p.c. le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199 del 2017 hanno affermato che: "L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve
r.g. n. 1636/2021 5 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Nella fattispecie, l'atto di appello soddisfa i requisiti prescritti, giacché sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione.
4. L'appello è tuttavia infondato.
Dirimente è la questione dell'omessa dimostrazione da parte dell'appellante della sua qualità di cugino di Parte_2
Ed invero, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata il 04.09.2019
l'appellante si era limitato a produrre copia dell'atto di nascita di Testimone_3
(doc. 6) e l'atto di trascrizione del battesimo del padre della stessa (doc. 7).
Solo successivamente, in data 27.02.2020, l'attore depositava l'estratto per riassunto del proprio atto di nascita (doc. 11), copia dell'atto di trascrizione dell'atto di battesimo del padre (doc. 10) e la corrispondenza intercorsa Per_1
nel periodo gennaio – febbraio 2020 tra il difensore dell'attore e l'avvocato turco incaricato delle ricerche cui era allegato un estratto dei registri consolari relativo a (doc.9). Persona_1
Pacifico, pertanto, è che la produzione dei documenti che, secondo l'appellante, sarebbero stati idonei a provare l'asserito rapporto di parentela, sia avvenuta ben oltre la scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co.6 c.p.c.
Né sussistono i requisiti per l'ammissione della suddetta produzione tardiva, difettando la prova della non imputabilità del ritardo all'attore. Il Pt_1
infatti, contrariamente a quanto dedotto, non ha documentato di essersi attivato tempestivamente, atteso che anche il citato scambio di mail con il r.g. n. 1636/2021 6 corrispondente turco (all. 9), in cui si riferisce di difficoltà riscontrate nelle ricerche, risale al gennaio 2020 (in particolare, la prima richiesta inviata a mezzo posta elettronica all'avvocato turco Yuksel Ersoy reca la data del 23.01.2020), e le comunicazioni con il Consolato di Istanbul risalgono addirittura al febbraio
2020, mentre gli allegati 10 e 11, pur facilmente reperibili in quanto atti rilasciati da Roma Capitale, riportano le date del 18.09.2019 e del 04.02.2020, entrambe successive alla decorrenza del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.
(04.09.2019).
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello deve essere pertanto respinto, restando assorbiti i restanti motivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite da queste anticipate, che liquida in Euro 5.211,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti vittoriose.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, l'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1636/2021 7