Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona ELla dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4013/2022 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
Partita I.V.A.: , in persona EL Presidente EL CdA Dr. Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, con sede legale in Avellino, Contrada ANtorelli - Controparte_1
Zona industriale Pianodardine -, elett.te domiciliata in Avellino, Via Partenio n. 12, nello Studio Frasca Avvocati, presso l'avv. Ferdinando Frasca (cod. fisc. , che la C.F._1 rappresenta e difende, in uno all'avv. Nicoletta Pescatore (cod. fisc. ), C.F._2 ognuno con pieni poteri anche disgiunti, in virtù di procura a lite e mandato allegati;
Attore- opponente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_2
c.f. ; nato a [...] il C.F._3 Controparte_3
26.01.1960 ed ivi residente a[...], c.f. ; C.F._4
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] ELle Pile, 26, c.f. ; nato a [...] il C.F._5 CP_5
02.06.1961 ed ivi resi-dente alla Via Matteotti, s.n., c.f. ; C.F._6 CP_6
, nato a [...] il [...] e residente a [...]G.co (FG) alla Via
[...]
Pietro Di Cato, 34, c.f. ; nato a [...] C.F._7 CP_7
(Germania) il 13.09.1970 e residente in [...] alla C.da Chianche Lisce, s.n.,
c.f. ; nato a [...] il C.F._8 Controparte_8
20.01.1957 ed ivi residente a[...], c.f. ; C.F._9
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. ;), tutti difesi dall'avv. Giuseppe Menichella C.F._10
(c.f. ) giusta mandati allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e tutti C.F._11 elettivamente domiciliati come in atti;
- Convenuti opposti
Conclusioni: per parte opponente “la comparente difesa rassegna le seguenti CONCLUSIONI:
“ voglia l'On.le Giudice adito, reietto e disatteso ogni avverso assunto ed eccezione, provvedere come segue: a) accogliere l' opposizione e dichiarare, per i motivi di cui all'atto di citazione ed ai verbali di causa, l'inesistenza, la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità, l'infondatezza EL ricorso monitorio de quo, con conseguente nullità, illegittimità, ingiustizia ed erroneità EL decreto ingiuntivo de quo e voglia dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, o comunque revocare, dichiarare inesistente/nullo o annullare il decreto ingiuntivo de quo, peri motivi innanzi detti;
b) pronunciare condanna a carico di controparte al pagamento ELle spese e competenze, oltre accessori, di causa, nonché ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, e comunque nei limiti di valore
1
ELla presente opposizione. Vittoria di spese, competenze ed accessori. Preliminarmente, chiede che l'On.le Giudicante voglia trattenere la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art 190 cpc. In via subordinata, il sottoscritto difensore chiede che l'On.le Giudicante voglia decidere la causa ai sensi ELl'art 281 sexies.”. Per parte opposta “lo scrivente procuratore chiede che la causa venga decisa e all'uopo si riporta, per mera brevità, al ricorso monitorio, alla memoria di costituzione nel presente processo di opposizione, alle note di trattazione scritta ELla prima udienza EL 22.02.2023, EL
24.05.2023 contenente le contestazioni alle avverse note di trattazione scritta ELla precedente udienza e ELle note ELl'udienza EL 09.11.2023, atti che per sola brevità si diano per qui ripetuti e trascritti, insistendo acché, in accoglimento di quanto dedotto nelle lettere A), B), C) e D) ELla narrativa ELl'atto di opposizione, questo On.le Tribunale voglia rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto monitorio opposto mediante accoglimento integrale ELle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione. In via gradata, qualora la causa necessiti di ulteriore rinvio chiede che l'On.le Giudicante procedente voglia disporre sulla provvisoria esecutività EL decreto opposto.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 21/10/2022, la società Parte_1 in persona EL suo legale rappresentante p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
784/2022 EL 15/07/2022, con cui era stato ad essa ingiunto di pagare, in favore di CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, e , l'importo di €30.109,60 per sorta CP_7 Controparte_8 Parte_2 capitale, oltre interessi e spese ELla procedura, come liquidati. L'opponente premetteva: che gli opposti avevano adito con ricorso monitorio il Tribunale sul presupposto di essere stati lavoratori dipendenti ELla società Controparte_9
[... e di vantare nei confronti di questa crediti scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro ed assumendo che, con il verbale di conciliazione EL 3.2.2021, sottoscritto dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione ELl'Ispettorato Territoriale EL Lavoro di Foggia, avente forza di titolo esecutivo, essi avevano transatto i propri crediti e la transazione aveva avuto ad oggetto la cessione dei crediti che vantava nei confronti di Controparte_9 terzi, tra cui essa opponente;
dal verbale risultava l'impegno EL datore di lavoro a cedere successivamente talune fatture insolute nonché i contratti da cui derivavano tali crediti, come poi accaduto;
con scrittura privata EL 9.2.2021 cedeva, pro solvendo, Controparte_9 agli opposti i crediti vantati nei confronti ELla contenuti nelle fatture emesse e Parte_1 non onorate, consegnando materialmente tali fatture e fornendo successivamente i contratti sovrastanti;
in data 24.6.2016 aveva sottoscritto un contratto per Controparte_9 adesione con avente ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza a far data Parte_1 dal 6.7.2016; tale attività si era svolta in quattro siti di proprietà di altra impresa mandante, la
Gasi, a sua volta esercente attività di tenuta parchi di impianti solari fotovoltaici, energia rinnovabile e simili, due di essi in agro di ANnicandro AN denominati “ANnicandro D” e “ANnicandro F” e altri due in agro di IN denominati “IN A” e “IN C”; il contratto prevedeva che il corrispettivo venisse erogato a entro 15 Controparte_9 giorni dalla fatturazione mensile posticipata;
assumevano ancora i ricorrenti che, nelle more, essa opponente si sarebbe resa inadempiente per taluni pagamenti per i quali la
[...] aveva prestato opera lavorativa e aveva poi emesso le fatture nei 15 giorni CP_9 successivi;
gli opposti elencavano trentadue fatture emesse da per un Controparte_9 totale di € 30.109,60. La proponeva, quindi, opposizione al decreto ingiuntivo n. 784/2022, Parte_1 contestando che il credito complessivamente vantato dagli ingiungenti fosse privo dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., richiesti quale condicio sine qua non per poter intraprendere il procedimento monitorio e che il decreto ingiuntivo fosse ingiusto in quanto fondato
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esclusivamente su unilaterali assunti degli opposti e quindi passibile di revoca poiché risultava evidente la mancata prova ELl'intero credito assunto dovuto dagli opposti, risultando questo solo da documenti predisposti unilateralmente dagli stessi;
in via subordinata, senza ammissione alcuna e con riserva di gravame, ove ritenuto certo, liquido ed esigibile il credito posto a fondamento ELla domanda monitoria, eccepiva la prescrizione EL credito azionato, atteso che le fatture risalivano all'anno 2016 e non esisteva alcun valido atto interruttivo ELla prescrizione inoltrato dal cedente;
ancora, in via subordinata, senza ammissione alcuna e con riserva di gravame, ove ritenuto certo, liquido ed esigibile il credito posto a fondamento ELla domanda monitoria, deduceva di non aver mai accettato la cessione EL credito, come da missiva allegata, e di non aver mai ammesso il credito oggetto di cessione, non sussisteva, pertanto, prova idonea, titolo e causale per azionare il credito oggetto EL procedimento monitorio. La parte opponente concludeva: “voglia l'On.le Giudice adito, reietto e disatteso ogni avverso assunto ed eccezione, rigettare la eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti e provvedere come segue: a) accogliere la presente opposizione e dichiarare, per i motivi sopra detti, l'inesistenza, la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità, l'infondatezza EL ricorso monitorio de quo, con conseguente nullità, illegittimità, ingiustizia ed erroneità EL decreto ingiuntivo de quo e voglia dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, o comunque revocare, dichiarare inesistente/nullo o annullare il decreto ingiuntivo de quo, peri motivi innanzi detti;
Voglia l'On.le Giudice pronunciare condanna a carico di controparte al pagamento ELle spese e competenze, oltre accessori, di causa, nonché ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, e comunque nei limiti di valore ELla presente opposizione. Vittoria di spese, competenze ed accessori”. In data 31/01/2023 si costituivano in giudizio gli opposti, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di opposizione ed eccependo: “A) SULLA
MANCANZA DELLA PROVA SCRITTA” facendo rilevare di non aver offerto al Tribunale in comunicazione solo le fatture, la scrittura privata e la lettera di diffida al pagamento, ma altresì l'originale EL contratto per adesione sottoscritto in data 24.06.2016 tra la la Pt_1
, con decorrenza dal 06.07.2016, da cui derivava il rapporto sottostante, gli Controparte_9 atti di transazione sottoscritti in data 03.02.2021 dinanzi all'Ispettorato EL Lavoro - ITL di Foggia, la copia conforme all'originale EL Registro Iva ELla allora Controparte_9 propria datrice di lavoro;
circa la certezza, liquidità e esigibilità EL credito, facendo rilevare che la somma ingiunta fosse mera espressione matematica ELla sommatoria ELle cifre contenute nelle fatture insolute;
“B) SULL'ECCEPITO MERO INDIZIO DEL RAPPORTO
SOTTOSTANTE COSTITUITO DALLE FATTURE NEL GIUDIZIO DI MERITO”, facendo rilevare che il rapporto sovrastante risultasse da prova scritta, costituita non solo dall'indizio dalle fatture, ma anche dal registro contabile di registrazione ELle stesse fatture regolarmente tenuto, dal contratto per adesione EL 24.06.2016 stipulato dalla stessa opponente con la e che faceva stato tra le parti, dalla corrispondenza intrattenuta tra Controparte_9
l'opponente e la riguardante la stipulazione e l'esecuzione EL suddetto Controparte_9 contratto, oltre che dalle transazioni concluse dinanzi alla Controparte_10
- Sede di Foggia con la , atto redatto da pubblico ufficiale, titolo
[...] Controparte_9 esecutivo a norma degli artt. 410 e 411 cpc, dalla cessione dei crediti che la Controparte_9 vantava da debitori, dall'atto di cessione dei crediti EL 09/02/2021 notificato in data 19- 24/02/2021; “C) SULL'ECCEPITA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO RISALENTE AL 2016”, facendo rilevare che il credito azionato soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale, non maturata;
“D) SULL'ECCEZIONE DELLA OPPONENTE COSMOPOL DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO TRA
E GLI 8 LAVORATORI”, richiamando l'articolo 1260 co. Controparte_9
1 e 2 c.c.; “E) SULLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO
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OPPOSTO”, evidenziando che sussistevano i presupposti per la concessione ELla provvisoria esecutività. Le parti opposte concludevano chiedendo: “a) in accoglimento di quanto istato nella lettera E) ELla sopra esposta narrativa, preliminarmente concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività al decreto monitorio opposto. b) In accoglimento di quanto dedotto nelle lettere A), B), C) e D) ELla sopra esposta narrativa, rigettare la spiegata opposizione e, in accoglimento EL presente atto, confermare il decreto monitorio opposto, a corredo EL quale v'è prova scritta che non necessita di ulteriore assunzione di prova orale, decidendo quindi la causa allo stato degli atti. c) In via subordinata, qualora l'On.le Tribunale ritenga non sufficienti gli atti a sostegno ELla pretesa degli odierni opposti, chiede che la causa approdi alla fase di istruzione, riservando di indicare e articolare prove orali con le note 183, 6° co, cpc. d) Chiede che la in persona EL suo rappresentante legale pro tempore, venga condannata Parte_1
a pagare le spese e competenze legali ELla fase monitoria come stabilito nel decreto ingiuntivo opposto, oltre che ELla presente fase di merito, distraendola in favore EL sottoscritto procuratore antistatario. e) Chiede di valutare la palese pretestuosità ELl'atto di opposizione ELla che, malgrado tenuta al pagamento EL debito sin dal 2016 (destinato alle Pt_1 retribuzioni degli 8 Lavoratori opposti e destinato all'esercizio ELl'impresa ELla
[...]
poi naufragata benché ad oggi non ancora dichiarata fallita), perpetua nel proprio CP_9 atteggiamento di negazione ELle sacrosante retribuzioni degli opposti, continuando ad abusare con dolo EL proprio diritto di difesa (peraltro chiedendo nel proprio atto che sia valutato l'abuso ELla pretesa dei lavoratori di ricevere le retribuzioni!) e pertanto condannare la Parte_1 ut supra al pagamento di una somma equitativamente stabilita in favore dei qui opposti a titolo di risarcimento EL danno”. Con Ordinanza EL 15/03/2023, il Tribunale, ritenuta la causa di pronta soluzione, la rinviava per la precisazione ELle conclusioni. Infine, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che lo rimetteva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. La disamina EL merito deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
“nel quale il giudice deve accertare la fondatezza ELla pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento ELla domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 EL 03/02/2006). Pertanto, per effetto ELl'opposizione, non si verifica alcuna inversione ELla posizione sostanziale ELle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi ELl'art. 2697 c.c. Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. Come sopra detto, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , e , Parte_3 CP_7 Controparte_8 Parte_2 lavoratori alle dipendenze ELla società hanno chiesto al Tribunale di Controparte_9 ingiungere alla il pagamento ELla somma di €30.109,60, sul presupposto di Parte_1 avere stipulato, in data 9/2/2021, con la società propria datrice di lavoro e per il recupero di crediti nei confronti di questa, un contratto di cessione di crediti insoluti da quest'ultima vantati verso terzi, tra cui la Parte_1
Analizzando la “scrittura privata per cessione di crediti” di cui trattasi (v. doc. 5 prod. opposta), è dato rilevarsi l'elencazione di una pluralità di fatture, tutte riferibili alla emittente con specificazione ELla numerazione progressiva, ELla data di Controparte_9
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emissione, EL debitore ceduto e ELl'importo da corrispondere. Per quel che specificamente qui interessa, risultano nell'elenco trentadue fatture, emesse nei confronti ELla società Parte_1
fattura 1602/2016 EL 31/7/2016 di euro 1.305,40; fattura 1603/2016 EL 31/7/2016 di euro
[...]
646,60; fattura 1604/2016 EL 31/7/2016 di euro 1.915,40; fattura 1605/2016 EL 31/7/2016 di euro 817,40; fattura 1724/2016 EL 31/8/2016 di euro 1.427,40; fattura 1725/2016 EL 31/8/2016 di euro 1.256,60; fattura 1726/2016 EL 31/8/2016 di euro 1.817,80; fattura 1727/2016 EL
31/8/2016 di euro 1.793,40; fattura 1843/2016 EL 30/9/2016 di euro 1.134,60; fattura
1844/2016 EL 30/9/2016 di euro 1.134,60; fattura 1845/2016 EL 30/9/2016 di euro 1.378,60; fattura 1846/2016 EL 30/9/2016 di euro 475,80; fattura 2082/2016 EL 31/10/2016 di euro
1.159,00; fattura 2083/2016 EL 31/10/2016 di euro 1.085,80; fattura 2084/2016 EL 31/10/2016 di euro 1.598,20; fattura 2085/2016 EL 31/10/2016 di euro 305,00; fattura 2203/2016 EL
30/11/2016 di euro 988,20; fattura 2204/2016 EL 30/11/2016 di euro 695,40; fattura 2205/2016 EL 30/11/2016 di euro 1.134,60; fattura 2206/2016 EL 30/11/2016 di euro 890,60; fattura 2323/2016 EL 31/12/2016 di euro 963,80; fattura 2324/2016 EL 31/12/2016 di euro 622,20; fattura 2325/2016 EL 31/12/2016 di euro 817,40; fattura 2326/2016 EL 31/12/2016 di euro
305,00; fattura 335/2017 EL 31/1/2017 di euro 915,00; fattura 336/2017 EL 31/1/2017 di euro
402,60; fattura 337/2017 EL 31/1/2017 di euro 597,80; fattura 338/2017 EL 31/1/2017 di euro
305,00; fattura 452/2017 EL 28/2/2017 di euro 915,00; fattura 453/2017 EL 28/2/2017 di euro 402,60; fattura 454/2017 EL 28/2/2017 di euro 597,80; fattura 455/2017 EL 28/2/2017 di euro
305,00. Tali fatture sono quelle allegate al ricorso monitorio e poste a base ELl'azionata pretesa creditoria. Altresì, a supporto dei propri assunti, la parte ricorrente in monitorio allegava: il contratto di cessione EL credito;
i verbali di conciliazione stesi dinanzi all'INL di Foggia recanti rep. da 92 a 99; n. 32 fatture emesse nei confronti di un estratto EL registro ELle Parte_1 fatture di vendita EL 2016; il contratto di affidamento EL servizio di vigilanza stipulato tra e la la corrispondenza scambiata tra le citate società (v. Controparte_9 Parte_1 prod. parte opposta).
Può, pertanto, dirsi, in forza di quanto sopra osservato, che la parte ricorrente in monitorio, odierna opposta, abbia offerto valida prova scritta ELla fonte EL credito. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere ELl'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi ELl'altrui pretesa. A ben vedere, l'opponente, in vero, ha lamentato che il ricorso fosse fondato esclusivamente su unilaterali assunti degli opposti, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione EL credito azionato, ancora, in via subordinata, ha dedotto di non aver mai accettato la cessione EL credito.
Preme precisare, a questo punto, come il thema decidendum vada ricondotto alle sopra riportate eccezioni e contestazioni, tempestivamente svolte, mentre il Tribunale non potrà tener conto di ulteriori questioni ed eccezioni introdotte dalla difesa opponente in epoca successiva al maturare ELle preclusioni assertive e di allegazione, ovvero quando la causa era già in fase di precisazione ELle conclusioni.
Ebbene, la prima doglianza si appalesa infondata.
Difatti, come sopra esposto, è evidente dalla disamina ELla produzione allegata che già in fase monitoria i ricorrenti non avessero prodotto solo le fatture, ma, prima di tutto, il contratto intercorso tra la società cedente e la EL 24/06/2016 (v. Controparte_9 Parte_1 doc. 6 alleg. prod. opposta). In particolare, è dato leggersi che oggetto EL contratto fosse l'attività di vigilanza, a far data dal 6.07.2016, da svolgersi in quattro siti di proprietà di altra impresa mandante, ovvero la Gasi, esercente attività di tenuta parchi di impianti solari fotovoltaici, energia rinnovabile e simili, due di essi in agro di ANnicandro AN (FG) denominati “ANnicandro D” e “ANnicandro F” e altri due in agro di IN (FG) denominati
“IN A” e “IN C”. Il contratto prevedeva, altresì, che il corrispettivo venisse erogato da a entro 15 giorni dalla fatturazione mensile posticipata, Parte_1 Controparte_9 nell'entità quantificata all'allegato B EL contratto medesimo.
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Pertanto, non è chi non veda come sussistesse sin dall'introduzione EL presente procedimento la prova scritta EL fatto costitutivo ELla pretesa creditoria, sicché, a fronte di questa ed in virtù dei noti principi che governano la ripartizione degli oneri probatori (v., per tutti, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533 “In tema di prova ELl'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento EL danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) EL suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione ELla circostanza ELl'inadempimento ELla controparte, mentre il debitore convenuto è gravato ELl'onere ELla prova EL fatto estintivo ELl'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”), sarebbe, dunque, spettato alla stessa dimostrare di aver adempiuto al predetto contratto Pt_1 originario, ovvero di aver corrisposto i corrispettivi dovuti o, in alternativa, la sua mancanza di colpa. Tale prova non è stata affatto fornita nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che le fatture elencate nel contratto di cessione EL credito e richiamate nell'estratto EL registro ELle fatture emesse dalla società cedente nell'anno 2016 si rivelano precisamente dettagliate quanto al tipo di prestazione effettuata per conto ELla
[...]
e le località interessate dal servizio svolto, così consentendo di ricondurre le stesse CP_9 alla prestazione EL servizio di vigilanza di cui all'invocato contratto (v. art. 2 EL contratto di affidamento EL servizio sottoscritto il 24/6/2016) verso i corrispettivi, da fatturare, di cui alle tariffe riportate nell'allegato C ELla scrittura privata e interessanti, tra gli altri, il servizio di pronto intervento e di tenuta chiavi pari ad euro 250, oltre Iva per singolo parco con n. 10 interventi in franchigia e gli interventi dopo il decimo pari a 20 euro, oltre Iva (cfr. il contenuto ELle fatture e l'allegato C EL contratto di affidamento EL 24/6/2016). Inoltre, l'allegato A EL contratto indicava i quattro luoghi ove sarebbe stato prestato il servizio di vigilanza, cioè in AN Nicandro alla località ANta Maria al Monte, in AN Nicandro alla località ANta Maria al
Monte/La Macina, in IN alla località Monte Vernone e in IN alla località AN Pietro, località corrispondenti a quelle indicate nelle trentadue fatture accluse al ricorso.
A fronte di tale precisa documentazione, alcuna dettagliata contestazione nel merito EL rapporto è stata adeguatamente proposta da parte opponente, la quale, come sopra rammentato, assume nel procedimento monitorio la posizione di convenuto in senso sostanziale. Deve, pertanto, trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115 c.p.c. sui fatti costitutivi EL diritto preteso, oggetto EL procedimento monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la negazione o modifica ELla pretesa, rilevante ai fini ELla determinazione ELl'oggetto EL giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità ELla contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda EL livello di conoscenza EL fatto da parte EL soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda ELla precisione EL fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere probandi” e di rendere i fatti allegati EL tutto pacifici” (v. Trib. Napoli, sez. XII, 01/12/2022, n. 10747), il quale trova fondamento e presupposto ELl'art. 115 cpc e nel più generale indirizzo secondo cui “Il convenuto, ai sensi ELl'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione EL principio di
"non contestazione" a seguito ELla modifica ELl'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento ELla propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento ELla domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 06/10/2015, n.19896). Come sopra detto, l'onere di specifica contestazione è applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema ELineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
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cui oggetto non è ristretto alla verifica ELle condizioni di ammissibilità e di validità EL decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento ELla pronuncia ELla sentenza (v., ex multis, Cass. 19.10.2006, n. 22489; Cass., sez. un., 07.07.1993, n. 7448). Per di più, secondo condivisibile giurisprudenza, l'onere di specifica contestazione trova applicazione anche per quanto concerne la correttezza ELla determinazione ELle somme dovute, avendo la contestazione ELl'esattezza EL calcolo EL credito maturato una sua funzione autonoma (v. Cass., 25.05.2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto ELle fatture poste a base ELla domanda) e considerato che, in caso di non contestazione EL rapporto, la fattura può assumere valore di elemento di prova ELle prestazioni e EL relativo ammontare (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23499 EL 17/12/2004 “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, al fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.”). Nel caso di specie, deve, in modo assorbente e decisivo, ribadirsi come dalla lettura ELl'atto di opposizione non sia dato evincersi alcuna precisa, dettagliata e circostanziata contestazione o negazione circa l'esistenza EL rapporto con la e circa Controparte_9 l'espletamento da parte di questa ELle prestazioni cui la stessa si era obbligata con l'intercorso contratto EL 24.06.2016 e da cui derivavano i crediti portati dalle fatture allegate al ricorso monitorio e circa la corretta quantificazione dei medesimi crediti. L'opponente ha piuttosto mosso dei rilievi generici e come tali non sufficienti ad integrare fatti modificativi o estintivi EL credito azionato in sede monitoria. Deriva allora da quanto osservato che la natura indiziante ELle fatture, in ragione EL loro contenuto, e ELl'estratto EL registro ELle fatture, in uno al rapporto fondamentale, fatto costitutivo EL credito azionato correttamente allegato e documentato dagli opposti, ossia il contratto di affidamento EL servizio di vigilanza stipulato tra e consentano di ritenere provata la pretesa azionata, sia Pt_1 Controparte_9 sotto il profilo ELl'an, che EL quantum debeatur. Priva di pregio è, inoltre, l'eccepita prescrizione EL credito azionato. Sul punto è sufficiente osservare come vengano in rilievo crediti derivanti da prestazioni contrattuali e crediti commerciali per l'acquisto di servizi forniti da un'impresa commerciale, che soggiacciono al termine di prescrizione ordinario e quindi decennale. Pertanto, considerando che è pacifico e documentato che il contratto fosse stato stipulato tra Pt_1
in data 24.06.2016 e rilevato che gli opposti risultano avere provveduto Controparte_9 alla trasmissione di una diffida di messa in mora e pagamento nei confronti ELla ia Pt_1 pec, ricevuta dalla stessa in data 12.5.2021 e poi alla notifica EL ricorso e decreto ingiuntivo in data 13.09.2022, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Infondata parimenti è la eccezione di non aver accettato la cessione dei crediti.
A tale espresso riguardo, giova ricordare che la cessione EL credito si perfezioni in forza EL solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio ELl'efficacia traslativa EL consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza ELla notificazione ELl'intervenuta cessione EL credito al ceduto, ELl'accettazione dallo stesso o ELla sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria EL pagamento fatto al cedente. Pertanto, la notifica o l'accettazione ELla cessione EL credito ad opera EL debitore ceduto non costituiscono un elemento strutturale ovvero una condizione di efficacia EL contratto, bensì uno strumento volto a tutelare la buona fede EL debitore ceduto. E' stato, inoltre, ben chiarito dalla giurisprudenza che, in tema di cessione EL credito, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento EL debitore è tenuto a dare la prova EL negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito ELla cessione stessa ovvero dagli
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scopi perseguiti, ma non anche a dimostrare la causa ELla cessione o il corrispettivo per essa pattuito (Cassazione civile sez. III, 30/07/2004, n.14610). Nel caso di specie, l'esistenza ELl'atto di cessione è documentata e lo stesso è stato notificato al debitore ceduto in data 24/02/2021 (v. doc. 5 prod. opposti), sicché da tale momento la cessione di credito produceva pieni effetti nei confronti EL ceduto, mentre EL tutto irrilevante era l'accettazione.
Con riguardo poi al profilo ELla incedibilità EL credito, si osserva che effettivamente l'articolo 9 EL contratto di affidamento EL servizio di vigilanza menzionasse la clausola di incedibilità dei crediti relativi all'incarico affidato. Occorre, tuttavia, considerare come il consolidato orientamento giurisprudenziale sia fermo nel sostenere che “Il patto che esclude la cedibilità EL credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio ELl'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, comma 1, c.c., e ELl'efficacia EL contratto soltanto tra le parti sancito dall'art. 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi ELl'art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza EL patto al tempo ELla cessione” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 5129 EL 26/2/2020; Cass. civile sez. III, 20/01/2015, (ud. 28/10/2014, dep. 20/01/2015), n.825).
Invero, diversamente da quanto pare ritenere la difesa opponente, sarebbe stato suo onere dimostrare l'effettiva conoscenza in capo ai cessionari EL patto di non cedibilità (v. in tema Cass. n. 825/15 cit. secondo cui “Per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole fondamentali. La prima deriva dall'art. 1260 c.c., comma 1, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti ELla legge speciale qui ininfluenti, quello ELla libera cedibilità dei crediti;
si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario
l'affidamento di normale cedibilità EL credito e, pertanto, di legittimità e regolarità ELla cessione operata a suo favore. La seconda è desumibile dall'art. 13727 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
ed è EL tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto. La terza deriva dall'art. 1260
c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere EL cedente o EL ceduto) che questi ne era a conoscenza. La corte di merito ha fatto corretta applicazione di questa disciplina normativa, là dove ha ritenuto che fosse onere EL debitore ceduto - che aveva pagato Controparte_11
a CDA dopo aver ricevuto la notifica ELla cessione a favore ELla banca - provare che quest'ultima si trovasse in una condizione, non già di mera conoscibilità EL divieto, ma di sua effettiva conoscenza. Ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche (certezza ELla circolazione dei crediti) e logico-sistematiche
(massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti EL contratto a chi non ne sia stato parte) inducono ad una interpretazione restrittiva ELl'art. 1260 c.c., comma 2; così da ritenere necessario diversamente da quanto accade in contesti tutt'affatto diversi, quale quello ELla conoscenza-conoscibilità ELlo stato di insolvenza nella revocatoria L. Fall., ex art. 67 - che la prova verta non già sulla mera conoscibilità EL divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo ELla cessione. Non varrebbe obiettare, con la ricorrente, che il cessionario sarebbe sempre in condizione di conoscere il divieto di cessione, sol che eserciti il suo diritto di pretendere dal cedente la consegna dei documenti probatori EL credito, così come previsto dal primo comma ELl'art. 1262 c.c.. Questa tesi forza oltre il limite consentito la disciplina normativa e, come si suoi dire, finisce con il "provare troppo".).
Ebbene, in corso di causa, non è stata fornita alcuna prova che gli opposti fossero a conoscenza, al momento ELla cessione EL credito, ELl'esistenza EL patto di incedibilità, dal momento che nell'atto di cessione veniva riprodotto esclusivamente l'elenco ELle fatture insolute emesse nei confronti di diversi debitori, tra cui ed avendo al riguardo la Parte_1 difesa opponente proposto mere ed astratte deduzioni.
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In conclusione, sulla scorta EL sin qui detto e di tutto quanto osservato e rilevato, l'opposizione di va rigettata per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale ELl'opposizione, le spese EL giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ed esse si liquidano, in favore ELla parte opposta, come in dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto EL valore ELla controversia (€30.109,60), ELl'oggetto, ELla non particolare complessità ELle questioni affrontate in fatto ed in diritto e ELle attività processuali effettivamente espletate, in particolare ELla semplicità ELl'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite.
Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza dei presupposti di responsabilità processuale aggravata in capo alla parte opponente e di condotte connotate da dolo o colpa grave.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
784/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 15/07/2022 e per l'effetto conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo. 2. Condanna parte opponente, in persona EL legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore degli opposti, ELle spese di lite, che si liquidano in
€3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre CPA e IVA se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura EL 15% EL compenso, con attribuzione in favore ELl'Avv. Giuseppe Menichella, per dichiarato anticipo.
Così deciso in data 28 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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