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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte d' Appello di Palermo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato Nel procedimento camerale n. 211/2025 promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(avv. Laura Pavanello)
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato la seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato il giorno 21.05.2025 con il quale la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare di Parte_2
”, nella quale è stata coinvolta quale creditore ammesso al passivo, iscritta al n.
[...]
2950/2007 Reg. Fall. del Tribunale di Trapani e definita con decreto di chiusura del 07.02.2025 (v. doc. n. 8); precisato che dall'esame della documentazione depositata risulta che: 1. è stata ammessa al passivo per complessivi € Parte_1
20.618,11 (v. doc. n. 3 – posizione creditoria n. 3); rilevato che, nella specie, l'odierna istante ha documentato la partecipazione alla procedura dalla data di ammissione allo stato passivo del 02.04.2008, con la conseguenza che la procedura fallimentare si è protratta fino al 07.02.2025, data di deposito del decreto di chiusura, per anni 16, mesi 10 e giorni 5 arrotondati a 17 anni (computandosi le frazioni di anno superiori a mesi 6); il giudizio in esame, eccede, dunque, di anni 11 (17-6) per Parte_1 il termine stabilito dall'art. 2 della L.n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. 22/06/2012 n. 83 conv. in L. 7/08/2012 n.134; valutata ai fini della determinazione dell'indennizzo, la ordinaria complessità del procedimento fallimentare, sulla cui durata incidono significativamente le operazioni liquidatorie del patrimonio del fallito, tanto che la legge ne individua la ragionevole durata in un tempo (sei anni) pari al doppio di quello previsto per la definizione degli altri giudizi, nonché la posizione di sostanziale attesi dei creditori ammessi al passivo, che giustificano la liquidazione dell'indennizzo nella misura minima di € 400,00 per ogni anno di ritardo;
considerato che
, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. N. 25804/2015) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo, così come indicato in ricorso - (v. stato passivo allegato doc. n. 3); ritenuto che, in ragione degli interessi coinvolti e del valore della causa va riconosciuto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il seguente importo complessivo (€ 400,00 per ciascun anno di ritardo, eccedente la durata ragionevole del processo) a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, limitatamente al credito ammesso, di € 4.400,00 con gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo (v. doc. n.3): valutato che le spese del procedimento, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.147/2022 (tenuto conto dell'importo liquidato e della bassa complessità della presente procedura) per i procedimenti monitori – scaglione sino ad € 5.200,00 – vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), e con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso, che non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, è redatto con formule in larga parte generiche e di stile, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
-precisato che la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento, senza dilazione, della somma di € Controparte_1
4.400,00, oltre interessi, a favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore. Ingiunge, altresì', il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 237,00 per compensi, € 133,22 per esborsi documentati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Palermo, 10 giugno 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato Nel procedimento camerale n. 211/2025 promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(avv. Laura Pavanello)
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato la seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato il giorno 21.05.2025 con il quale la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare di Parte_2
”, nella quale è stata coinvolta quale creditore ammesso al passivo, iscritta al n.
[...]
2950/2007 Reg. Fall. del Tribunale di Trapani e definita con decreto di chiusura del 07.02.2025 (v. doc. n. 8); precisato che dall'esame della documentazione depositata risulta che: 1. è stata ammessa al passivo per complessivi € Parte_1
20.618,11 (v. doc. n. 3 – posizione creditoria n. 3); rilevato che, nella specie, l'odierna istante ha documentato la partecipazione alla procedura dalla data di ammissione allo stato passivo del 02.04.2008, con la conseguenza che la procedura fallimentare si è protratta fino al 07.02.2025, data di deposito del decreto di chiusura, per anni 16, mesi 10 e giorni 5 arrotondati a 17 anni (computandosi le frazioni di anno superiori a mesi 6); il giudizio in esame, eccede, dunque, di anni 11 (17-6) per Parte_1 il termine stabilito dall'art. 2 della L.n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. 22/06/2012 n. 83 conv. in L. 7/08/2012 n.134; valutata ai fini della determinazione dell'indennizzo, la ordinaria complessità del procedimento fallimentare, sulla cui durata incidono significativamente le operazioni liquidatorie del patrimonio del fallito, tanto che la legge ne individua la ragionevole durata in un tempo (sei anni) pari al doppio di quello previsto per la definizione degli altri giudizi, nonché la posizione di sostanziale attesi dei creditori ammessi al passivo, che giustificano la liquidazione dell'indennizzo nella misura minima di € 400,00 per ogni anno di ritardo;
considerato che
, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. N. 25804/2015) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo, così come indicato in ricorso - (v. stato passivo allegato doc. n. 3); ritenuto che, in ragione degli interessi coinvolti e del valore della causa va riconosciuto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il seguente importo complessivo (€ 400,00 per ciascun anno di ritardo, eccedente la durata ragionevole del processo) a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, limitatamente al credito ammesso, di € 4.400,00 con gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo (v. doc. n.3): valutato che le spese del procedimento, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.147/2022 (tenuto conto dell'importo liquidato e della bassa complessità della presente procedura) per i procedimenti monitori – scaglione sino ad € 5.200,00 – vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), e con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso, che non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, è redatto con formule in larga parte generiche e di stile, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
-precisato che la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento, senza dilazione, della somma di € Controparte_1
4.400,00, oltre interessi, a favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore. Ingiunge, altresì', il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 237,00 per compensi, € 133,22 per esborsi documentati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Palermo, 10 giugno 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo