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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC RI CR, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240003842079000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: TE
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, dopo aver presentato regolarmente la dichiarazione di successione il 27 febbraio 2023, in morte del padre Nominativo_2, ha ricevuto dall'Ufficio Territoriale di Luogo_1 un avviso di liquidazione per l'importo di 187.273,77 euro, al netto di quanto già versato in autoliquidazione.
L'avviso, notificato il 23 marzo 2023, conteneva una breve indicazione sulla possibilità di rateizzare il pagamento:
- Versamento di almeno il 20% dell'imposta entro sessanta giorni
- Dilazione del resto in un massimo di dodici rate trimestrali.
Il signor Ricorrente_1 ha effettuato puntualmente il versamento del 20% il 22 maggio 2023, pari a 37.454,75 euro, rimanendo poi in attesa di ricevere dall'Amministrazione una comunicazione formale sull'accoglimento della rateizzazione e soprattutto sul piano di ammortamento con le scadenze precise.
La comunicazione ufficiale però non è arrivata. Solo il 4 dicembre 2023, attraverso un colloquio informale del suo avvocato con l'Ufficio per altre questioni, il ricorrente viene a sapere che la rateizzazione era stata automaticamente concessa e che due rate erano già scadute il 31 agosto e il 30 novembre 2023. Immediatamente, il giorno successivo, il signor Ricorrente_1 versava 24.969,84 euro per coprire le rate scadute, ma ormai la decadenza dal beneficio, secondo l'Amministrazione, si sarebbe già consumata.
Il 19 aprile 2024, il contribuente effettuava un ulteriore versamento di 12.484,92 euro, dall'altro riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 063 2024 00038420 79 000, resa esecutiva il 01/02/2024 e notificata via PEC il 19/04/2024, per un totale di € 172.558,85 così suddiviso:
Imposta di successione (cod. 001T): € 124.849,18
Sanzione pecuniaria registro imp. succ. (cod. 001S): € 43.072,97
Interessi imposta di successione (cod. 001I): € 3.323,22
Interessi tasse ed imposte dirette (cod. 731T): € 1.313,48
A fronte di ciò il 17 giugno 2024, il ricorrente versava il saldo dell'imposta di successione per 112.364,26 euro, rimanendo così da pagare solo sanzioni ed interessi.
Le ragioni del ricorso
1) Invalidità della notificazione della cartella di pagamento, che presenta secondo il ricorrente due vizi :
è stata inviata a un indirizzo PEC intestato all'azienda agricola del padre (soggetto giuridico diverso dalla persona fisica destinataria) e il file allegato ha estensione .pdf invece del formato .p7m che, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe l'unico idoneo a garantire l'integrità del documento digitale.
2) Il secondo motivo riguarda la legittimità dell'intera procedura di recupero coattivo. Il ricorrente sostiene che l'avviso di liquidazione conteneva indicazioni troppo generiche sulla rateizzazione, senza specificare le norme di riferimento né i termini precisi di decorrenza, lasciando il contribuente nell'impossibilità di adempiere correttamente. La frase "le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre" viene considerata eccessivamente vaga, senza indicazione del trimestre di riferimento o della decorrenza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita respingendo punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
1) Sulla questione della notificazione, l'Ufficio chiarisce che la procedura è stata seguita correttamente utilizzando il registro INI-PEC, che associa automaticamente l'indirizzo PEC al codice fiscale del contribuente.
Anche ammettendo eventuali irregolarità, il vizio si sarebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha effettivamente ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato. Quanto al formato del file, l'Amministrazione cita la giurisprudenza più recente della Cassazione che ha chiarito l'equivalenza tra i formati .pdf e .p7m per le firme digitali, purché il documento sia sottoscritto digitalmente, come nel caso di specie.
2) Sul secondo motivo, L'Ufficio ricostruisce l'evoluzione normativa dell'articolo 38 del Testo Unico delle
Successioni, modificato dal decreto legislativo 159/2015. La riforma ha rivoluzionato completamente il sistema della rateizzazione, eliminando tutti gli adempimenti formali che caratterizzavano il regime previgente: non è più necessaria la richiesta del contribuente, non serve la concessione formale dell'Ufficio, non si deve stipulare alcun atto di dilazione, non occorre prestare garanzie. Il nuovo sistema è improntato all'automaticità: il contribuente che versa il 20% entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ottiene automaticamente il diritto alla rateizzazione e deve autonomamente calcolare e versare le rate successive, che scadono l'ultimo giorno di ogni trimestre a partire dal primo trimestre successivo al versamento dell'acconto. L'Amministrazione sottolinea che questa semplificazione procedurale trasferisce sul contribuente la responsabilità di gestire autonomamente la dilazione, senza più attendere comunicazioni o piani di ammortamento dall'Ufficio.Quanto alla buona fede del ricorrente che ha pagato l'intera imposta di successione, l'Amministrazione replica che l'ignoranza della legge non scusa e che la riforma del 2015 aveva proprio l'obiettivo di semplificare le procedure, rendendo il contribuente autonomo nella gestione della rateizzazione.L'Ufficio evidenzia inoltre che il contribuente non ha mai contattato l'Amministrazione per chiedere chiarimenti o il piano di ammortamento, limitandosi ad attendere passivamente comunicazioni che, secondo la nuova disciplina, non erano più dovute. Solo quando i termini erano ormai abbondantemente decorsi si è attivato per comprendere la situazione.
Nelle more del procedimento il Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 44 del D.Lgs. 546/1992 disciplina l'estinzione del processo tributario per rinuncia al ricorso, stabilendo che "Il processo si estingue per rinuncia al ricorso" e che "Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro".
La norma prevede inoltre che "La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo" e che "La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione".
Dall'esame degli atti risulta che in data 16 luglio 2025 il contribuente Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1 , ha depositato formale rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 546/92, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di giudizio.
L'atto di rinuncia risulta regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e depositato presso la segreteria della Commissione, in conformità alle prescrizioni normative.
Nel caso di specie, parte resistente non ha manifestato interesse alla prosecuzione del processo, né ha depositato opposizione alla rinuncia. Pertanto, la rinuncia produce i suoi effetti estintivi senza necessità di accettazione.
In tema di spese processuali conseguenti alla rinuncia al ricorso, l'art. 44, comma 2, D.Lgs. 546/92 stabilisce il principio generale secondo cui "Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro".Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che tale regola non opera automaticamente, dovendo il giudice valutare le specifiche circostanze del caso.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che le spese debbano essere compensate, in quanto la rinuncia non appare determinata da manifesta infondatezza del ricorso o da condotta processuale censurabile, ma costituisce legittimo esercizio del diritto di disposizione del rapporto processuale. Peraltro la compensazione delle spese appare proporzionata e ragionevole, evitando un aggravio economico al ricorrente in assenza di effettivo pregiudizio per le parti resistenti.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di estinzione con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Spese compensate.
Il Relatore MA IS UC
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC RI CR, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240003842079000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: TE
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, dopo aver presentato regolarmente la dichiarazione di successione il 27 febbraio 2023, in morte del padre Nominativo_2, ha ricevuto dall'Ufficio Territoriale di Luogo_1 un avviso di liquidazione per l'importo di 187.273,77 euro, al netto di quanto già versato in autoliquidazione.
L'avviso, notificato il 23 marzo 2023, conteneva una breve indicazione sulla possibilità di rateizzare il pagamento:
- Versamento di almeno il 20% dell'imposta entro sessanta giorni
- Dilazione del resto in un massimo di dodici rate trimestrali.
Il signor Ricorrente_1 ha effettuato puntualmente il versamento del 20% il 22 maggio 2023, pari a 37.454,75 euro, rimanendo poi in attesa di ricevere dall'Amministrazione una comunicazione formale sull'accoglimento della rateizzazione e soprattutto sul piano di ammortamento con le scadenze precise.
La comunicazione ufficiale però non è arrivata. Solo il 4 dicembre 2023, attraverso un colloquio informale del suo avvocato con l'Ufficio per altre questioni, il ricorrente viene a sapere che la rateizzazione era stata automaticamente concessa e che due rate erano già scadute il 31 agosto e il 30 novembre 2023. Immediatamente, il giorno successivo, il signor Ricorrente_1 versava 24.969,84 euro per coprire le rate scadute, ma ormai la decadenza dal beneficio, secondo l'Amministrazione, si sarebbe già consumata.
Il 19 aprile 2024, il contribuente effettuava un ulteriore versamento di 12.484,92 euro, dall'altro riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 063 2024 00038420 79 000, resa esecutiva il 01/02/2024 e notificata via PEC il 19/04/2024, per un totale di € 172.558,85 così suddiviso:
Imposta di successione (cod. 001T): € 124.849,18
Sanzione pecuniaria registro imp. succ. (cod. 001S): € 43.072,97
Interessi imposta di successione (cod. 001I): € 3.323,22
Interessi tasse ed imposte dirette (cod. 731T): € 1.313,48
A fronte di ciò il 17 giugno 2024, il ricorrente versava il saldo dell'imposta di successione per 112.364,26 euro, rimanendo così da pagare solo sanzioni ed interessi.
Le ragioni del ricorso
1) Invalidità della notificazione della cartella di pagamento, che presenta secondo il ricorrente due vizi :
è stata inviata a un indirizzo PEC intestato all'azienda agricola del padre (soggetto giuridico diverso dalla persona fisica destinataria) e il file allegato ha estensione .pdf invece del formato .p7m che, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe l'unico idoneo a garantire l'integrità del documento digitale.
2) Il secondo motivo riguarda la legittimità dell'intera procedura di recupero coattivo. Il ricorrente sostiene che l'avviso di liquidazione conteneva indicazioni troppo generiche sulla rateizzazione, senza specificare le norme di riferimento né i termini precisi di decorrenza, lasciando il contribuente nell'impossibilità di adempiere correttamente. La frase "le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre" viene considerata eccessivamente vaga, senza indicazione del trimestre di riferimento o della decorrenza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita respingendo punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
1) Sulla questione della notificazione, l'Ufficio chiarisce che la procedura è stata seguita correttamente utilizzando il registro INI-PEC, che associa automaticamente l'indirizzo PEC al codice fiscale del contribuente.
Anche ammettendo eventuali irregolarità, il vizio si sarebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha effettivamente ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato. Quanto al formato del file, l'Amministrazione cita la giurisprudenza più recente della Cassazione che ha chiarito l'equivalenza tra i formati .pdf e .p7m per le firme digitali, purché il documento sia sottoscritto digitalmente, come nel caso di specie.
2) Sul secondo motivo, L'Ufficio ricostruisce l'evoluzione normativa dell'articolo 38 del Testo Unico delle
Successioni, modificato dal decreto legislativo 159/2015. La riforma ha rivoluzionato completamente il sistema della rateizzazione, eliminando tutti gli adempimenti formali che caratterizzavano il regime previgente: non è più necessaria la richiesta del contribuente, non serve la concessione formale dell'Ufficio, non si deve stipulare alcun atto di dilazione, non occorre prestare garanzie. Il nuovo sistema è improntato all'automaticità: il contribuente che versa il 20% entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ottiene automaticamente il diritto alla rateizzazione e deve autonomamente calcolare e versare le rate successive, che scadono l'ultimo giorno di ogni trimestre a partire dal primo trimestre successivo al versamento dell'acconto. L'Amministrazione sottolinea che questa semplificazione procedurale trasferisce sul contribuente la responsabilità di gestire autonomamente la dilazione, senza più attendere comunicazioni o piani di ammortamento dall'Ufficio.Quanto alla buona fede del ricorrente che ha pagato l'intera imposta di successione, l'Amministrazione replica che l'ignoranza della legge non scusa e che la riforma del 2015 aveva proprio l'obiettivo di semplificare le procedure, rendendo il contribuente autonomo nella gestione della rateizzazione.L'Ufficio evidenzia inoltre che il contribuente non ha mai contattato l'Amministrazione per chiedere chiarimenti o il piano di ammortamento, limitandosi ad attendere passivamente comunicazioni che, secondo la nuova disciplina, non erano più dovute. Solo quando i termini erano ormai abbondantemente decorsi si è attivato per comprendere la situazione.
Nelle more del procedimento il Sig. Ricorrente_1 ha rinunciato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 44 del D.Lgs. 546/1992 disciplina l'estinzione del processo tributario per rinuncia al ricorso, stabilendo che "Il processo si estingue per rinuncia al ricorso" e che "Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro".
La norma prevede inoltre che "La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo" e che "La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione".
Dall'esame degli atti risulta che in data 16 luglio 2025 il contribuente Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1 , ha depositato formale rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. 546/92, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di giudizio.
L'atto di rinuncia risulta regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e depositato presso la segreteria della Commissione, in conformità alle prescrizioni normative.
Nel caso di specie, parte resistente non ha manifestato interesse alla prosecuzione del processo, né ha depositato opposizione alla rinuncia. Pertanto, la rinuncia produce i suoi effetti estintivi senza necessità di accettazione.
In tema di spese processuali conseguenti alla rinuncia al ricorso, l'art. 44, comma 2, D.Lgs. 546/92 stabilisce il principio generale secondo cui "Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro".Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che tale regola non opera automaticamente, dovendo il giudice valutare le specifiche circostanze del caso.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che le spese debbano essere compensate, in quanto la rinuncia non appare determinata da manifesta infondatezza del ricorso o da condotta processuale censurabile, ma costituisce legittimo esercizio del diritto di disposizione del rapporto processuale. Peraltro la compensazione delle spese appare proporzionata e ragionevole, evitando un aggravio economico al ricorrente in assenza di effettivo pregiudizio per le parti resistenti.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di estinzione con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Spese compensate.
Il Relatore MA IS UC
Il Presidente Leide Polci