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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/04/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 541 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 22.06.2013 in Albisola Superiore (SV), trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Albisola Superiore al numero 7, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di seguito esposte:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
• Il signor trasferirà la propria residenza entro 15 giorni dall'omologa del verbale CP_1
nell'alloggio condotto in locazione.
• Il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento ai fini della Per_1
residenza, presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
• I coniugi concordano che il Sig. potrà tenere con sé il figlio minore secondo il CP_1
seguente calendario:
- quando fa il turno di lavoro dalle ore 6 alle ore 14: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15
alle ore 21; - quando fa il turno dalle ore 14 alle ore 22: dal sabato dalle ore 8,30 alla domenica alle ore 21;
Durante le vacanze estive, coincidenti con il calendario scolastico, i genitori manterranno il calendario di visite ordinario, salvo diverso accordo tra loro. Durante il periodo estivo, il figlio minore trascorrerà almeno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con il padre. Il periodo verrà
concordato entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno garantendo l'alternanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località in cui trascorrerà il periodo di vacanza con congruo anticipo salvo diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà in via alternata i periodi dal 24/12 al 31/12 con il Per_1
padre e dall'1/01 al 6/01 con la madre. Il figlio trascorrerà in via alternata il giorno del 25/12 con il genitore con cui non trascorre il periodo dal 24/12 al 31/12 salvo diversi accordi tra le parti.
Il figlio trascorrerà le festività di Pasqua (dal venerdì al lunedì compreso) in base al criterio Per_1
dell'alternanza; gli eventuali ulteriori giorni di vacanza del periodo pasquale saranno suddivisi compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro dei genitori.
Per quanto riguarda i “ponti” e gli altri periodi di chiusura della scuola nel corso dell'anno scolastico essi verranno trascorsi equamente con entrambi i genitori;
entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, o comunque non appena è reso disponibile il calendario scolastico, i genitori concorderanno tra loro quali periodi saranno trascorsi con un genitore e quali con l'altro.
Indipendentemente dai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, i coniugi concordano che, in caso di assenza di uno di loro che include uno o più pernottamenti fuori casa, sarà Per_1
affidato a terze persone (nonni parenti, etc.) solo ove l'altro genitore, previamente consultato, non possa tenerlo con sé.
In caso di malattia del figlio, il padre potrà/avrà il diritto di vederlo e trattenersi nell'abitazione materna per almeno due ore - consecutive o frazionate - nell'arco della giornata, previo accordo limitatamente all' orario, con la madre. I genitori si accordano sin d'ora che i giorni di affidamento qui stabiliti potranno comunque essere concordemente modificati stante eventuali impedimenti che dovessero sorgere (come, ad esempio,
per viaggi di lavoro).
Resta salva la facoltà del padre di far visita al figlio ogniqualvolta lo ritenesse opportuno, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze della madre e del minore.
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedano protagonisti il figlio minore, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza. Ciascun genitore s'impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici, in modo che l'altro possa parteciparvi.
• La casa coniugale di proprietà della Sig.ra sita in Albissola Marina (SV), Via Parte_1
Donnizzetti 17/3 sarà assegnata con tutto quanto l'arredamento alla Sig.ra che provvederà Pt_1
al pagamento integrale delle spese ordinarie e straordinarie.
• Il Sig. verserà un contributo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento del CP_1
figlio minore fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, somma da versarsi alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Pt_1 Org_1
(prima rivalutazione aprile 2025). Il contributo è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso inclusi, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, le ricariche telefoniche.
L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla OR , le detrazioni fiscali Parte_1
e del figlio verranno poste al 100% a favore della OR . Parte_1
• Ciascun genitore concorrerà al pagamento delle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50% come qui di seguito dettagliate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Organizzazione_2
[...]
d) i tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
. Organizzazione_2
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...]
ma effettuati privatamente;
Organizzazione_2
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamentoù
h) spese per mezzi di trasporto pubblico o l'abbonamento al trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche e universitarie imposte per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
ù
c) corsi di recupero e lezioni private;
Org d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) rette e tasse universitarie anche pubbliche, dopo il primo anno fuori corso spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, campi solari);
spese extrascolastiche (da documentare) che il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) spese di baby-sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o necessarie in caso di malattia dei minori e/o del genitore;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa la spesa dovrà inviare (a mezzo raccomandata o whatsapp o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
• I coniugi concordano e stabiliscono che l'indennità di invalidità civile di euro 343,66/mese
Org_ percepita da e versata dall' su un libretto postale intestato al minore verrà gestita Per_1
congiuntamente da entrambi i genitori e verrà utilizzata a copertura delle visite specialistiche ordinarie e straordinarie del minore e delle spese straordinarie di . Per_1
• Per ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi qui non menzionato, gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
• Le spese del presente procedimento rimangono tra le parti compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 9.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 541 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 22.06.2013 in Albisola Superiore (SV), trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Albisola Superiore al numero 7, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di seguito esposte:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
• Il signor trasferirà la propria residenza entro 15 giorni dall'omologa del verbale CP_1
nell'alloggio condotto in locazione.
• Il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento ai fini della Per_1
residenza, presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
• I coniugi concordano che il Sig. potrà tenere con sé il figlio minore secondo il CP_1
seguente calendario:
- quando fa il turno di lavoro dalle ore 6 alle ore 14: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15
alle ore 21; - quando fa il turno dalle ore 14 alle ore 22: dal sabato dalle ore 8,30 alla domenica alle ore 21;
Durante le vacanze estive, coincidenti con il calendario scolastico, i genitori manterranno il calendario di visite ordinario, salvo diverso accordo tra loro. Durante il periodo estivo, il figlio minore trascorrerà almeno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con il padre. Il periodo verrà
concordato entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno garantendo l'alternanza. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località in cui trascorrerà il periodo di vacanza con congruo anticipo salvo diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà in via alternata i periodi dal 24/12 al 31/12 con il Per_1
padre e dall'1/01 al 6/01 con la madre. Il figlio trascorrerà in via alternata il giorno del 25/12 con il genitore con cui non trascorre il periodo dal 24/12 al 31/12 salvo diversi accordi tra le parti.
Il figlio trascorrerà le festività di Pasqua (dal venerdì al lunedì compreso) in base al criterio Per_1
dell'alternanza; gli eventuali ulteriori giorni di vacanza del periodo pasquale saranno suddivisi compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro dei genitori.
Per quanto riguarda i “ponti” e gli altri periodi di chiusura della scuola nel corso dell'anno scolastico essi verranno trascorsi equamente con entrambi i genitori;
entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, o comunque non appena è reso disponibile il calendario scolastico, i genitori concorderanno tra loro quali periodi saranno trascorsi con un genitore e quali con l'altro.
Indipendentemente dai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, i coniugi concordano che, in caso di assenza di uno di loro che include uno o più pernottamenti fuori casa, sarà Per_1
affidato a terze persone (nonni parenti, etc.) solo ove l'altro genitore, previamente consultato, non possa tenerlo con sé.
In caso di malattia del figlio, il padre potrà/avrà il diritto di vederlo e trattenersi nell'abitazione materna per almeno due ore - consecutive o frazionate - nell'arco della giornata, previo accordo limitatamente all' orario, con la madre. I genitori si accordano sin d'ora che i giorni di affidamento qui stabiliti potranno comunque essere concordemente modificati stante eventuali impedimenti che dovessero sorgere (come, ad esempio,
per viaggi di lavoro).
Resta salva la facoltà del padre di far visita al figlio ogniqualvolta lo ritenesse opportuno, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze della madre e del minore.
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedano protagonisti il figlio minore, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di loro spettanza. Ciascun genitore s'impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici, in modo che l'altro possa parteciparvi.
• La casa coniugale di proprietà della Sig.ra sita in Albissola Marina (SV), Via Parte_1
Donnizzetti 17/3 sarà assegnata con tutto quanto l'arredamento alla Sig.ra che provvederà Pt_1
al pagamento integrale delle spese ordinarie e straordinarie.
• Il Sig. verserà un contributo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento del CP_1
figlio minore fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, somma da versarsi alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Pt_1 Org_1
(prima rivalutazione aprile 2025). Il contributo è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso inclusi, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, le ricariche telefoniche.
L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla OR , le detrazioni fiscali Parte_1
e del figlio verranno poste al 100% a favore della OR . Parte_1
• Ciascun genitore concorrerà al pagamento delle spese straordinarie del figlio minore nella misura del 50% come qui di seguito dettagliate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Organizzazione_2
[...]
d) i tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
. Organizzazione_2
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...]
ma effettuati privatamente;
Organizzazione_2
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamentoù
h) spese per mezzi di trasporto pubblico o l'abbonamento al trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche e universitarie imposte per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
ù
c) corsi di recupero e lezioni private;
Org d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) rette e tasse universitarie anche pubbliche, dopo il primo anno fuori corso spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, campi solari);
spese extrascolastiche (da documentare) che il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) spese di baby-sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o necessarie in caso di malattia dei minori e/o del genitore;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticipa la spesa dovrà inviare (a mezzo raccomandata o whatsapp o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
• I coniugi concordano e stabiliscono che l'indennità di invalidità civile di euro 343,66/mese
Org_ percepita da e versata dall' su un libretto postale intestato al minore verrà gestita Per_1
congiuntamente da entrambi i genitori e verrà utilizzata a copertura delle visite specialistiche ordinarie e straordinarie del minore e delle spese straordinarie di . Per_1
• Per ogni altro aspetto patrimoniale tra i coniugi qui non menzionato, gli stessi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
• Le spese del presente procedimento rimangono tra le parti compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 9.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)