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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/10/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 01.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuali di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta n.R.G.
652/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Giangiacomo (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. G. Miele (C.F.:
) C.F._3
Resistente/opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
105/2025 emesso dal Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 481/2025, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.424,86, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, deducendo l'insussistenza dei presupposti per agire in sede monitoria, nonché l'infondatezza del credito ingiunto, in ragione della sussistenza di un piano di rateizzazione già chiesto ed ottenuto dal debitore prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… - revocare il decreto ingiuntivo n. 105 emesso il 3.7.25 per le motivazioni di cui in narrativa - ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente alla resistente…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso in opposizione, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna del ricorrente al pagamento della somma ivi indicata. Il tutto, con vittoria si spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
Pag. 2 di 7 l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
A livello di onere di prova, il riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi.
Ciò posti, nel caso di specie, parte opposta – convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale, in quanto vantante il credito per cui è causa – ha assolto al proprio onere probatorio, considerato che, come non contestato in giudizio e finanche comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente/opponente e doc. nn. 7 e 8 fascicolo parte resistente/opposta), il ricorrente/opponente è risultato debitore nei confronti della resistente/opposta per una somma a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, riconoscendo il proprio debito per le prefate causali.
Pag. 3 di 7 Pertanto, in virtù del suddetto riconoscimento di debito, non è revocabile in dubbio, in astratto, la debenza di tali somme a titolo di contribuzione da parte ricorrente/opponente a parte resistente/opposta; né, al di là delle contestazioni mosse da parte ricorrente/opponente – di cui si dirà appresso – la debenza ed il calcolo di dette somme sono stati oggetto di specifica contestazione, di talché il diritto vantato dal creditore risulta acclarato nell'an e nel quantum.
Vendno, ora, alla dedotta sussistenza di un piano di rateizzazione che, in tesi, determinerebbe l'infondatezza della pretesa creditoria, va osservato che – pur essendo pacifica e documentata in atti la sottoscrizione di detto piano, oltre che il pagamento della prima rata di acconto (26.08.2024), come prevista dal piano medesimo (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente/opponente), il ricorrente/opponente risulta aver omesso di corrispondere le successive rate alle scadenze previste, di talché l'ente resistente/opposto provvedeva, in data 08.10.2024 a revocare il piano, ciò che ha rappresentato il presupposto per pretendere la corresponsione dell'intero debito (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente/opposta).
E tanto in omaggio a quanto concordato tra le parti nel più volte citato piano di rateizzazione – depositato in atti -, il quale, all'art. 3.2, così dispone: “Nel caso di mancato pagamento dell'acconto e/o di due rate, anche non consecutive, il sottoscritto dovrà intendersi decaduto dal beneficio di ogni termine concesso. Per
l'effetto, la potrà agire immediatamente per il recupero del proprio intero CP_1
credito, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto”.
In ragione di tanti, legittima è stata la condotta di parte resistente/opposta nel disporre la revoca del piano di rateizzazione e, per conseguenza, nel pretendere il pagamento dell'intera somma oggetto di debito, di talché la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio appare fondata.
Pag. 4 di 7 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 105/2025 emesso dal
Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G.
481/2025 - il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di €
12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio - ferme restando quelle già liquidate in fase monitoria - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 5 di 7 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n.
105/2025 emesso dal Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 481/2025 – dichiara il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 02.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 01.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuali di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta n.R.G.
652/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Giangiacomo (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. G. Miele (C.F.:
) C.F._3
Resistente/opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
105/2025 emesso dal Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 481/2025, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.424,86, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, deducendo l'insussistenza dei presupposti per agire in sede monitoria, nonché l'infondatezza del credito ingiunto, in ragione della sussistenza di un piano di rateizzazione già chiesto ed ottenuto dal debitore prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… - revocare il decreto ingiuntivo n. 105 emesso il 3.7.25 per le motivazioni di cui in narrativa - ritenere e dichiarare che nulla deve il ricorrente alla resistente…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso in opposizione, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna del ricorrente al pagamento della somma ivi indicata. Il tutto, con vittoria si spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
Pag. 2 di 7 l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
A livello di onere di prova, il riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi.
Ciò posti, nel caso di specie, parte opposta – convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale, in quanto vantante il credito per cui è causa – ha assolto al proprio onere probatorio, considerato che, come non contestato in giudizio e finanche comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente/opponente e doc. nn. 7 e 8 fascicolo parte resistente/opposta), il ricorrente/opponente è risultato debitore nei confronti della resistente/opposta per una somma a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, riconoscendo il proprio debito per le prefate causali.
Pag. 3 di 7 Pertanto, in virtù del suddetto riconoscimento di debito, non è revocabile in dubbio, in astratto, la debenza di tali somme a titolo di contribuzione da parte ricorrente/opponente a parte resistente/opposta; né, al di là delle contestazioni mosse da parte ricorrente/opponente – di cui si dirà appresso – la debenza ed il calcolo di dette somme sono stati oggetto di specifica contestazione, di talché il diritto vantato dal creditore risulta acclarato nell'an e nel quantum.
Vendno, ora, alla dedotta sussistenza di un piano di rateizzazione che, in tesi, determinerebbe l'infondatezza della pretesa creditoria, va osservato che – pur essendo pacifica e documentata in atti la sottoscrizione di detto piano, oltre che il pagamento della prima rata di acconto (26.08.2024), come prevista dal piano medesimo (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente/opponente), il ricorrente/opponente risulta aver omesso di corrispondere le successive rate alle scadenze previste, di talché l'ente resistente/opposto provvedeva, in data 08.10.2024 a revocare il piano, ciò che ha rappresentato il presupposto per pretendere la corresponsione dell'intero debito (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente/opposta).
E tanto in omaggio a quanto concordato tra le parti nel più volte citato piano di rateizzazione – depositato in atti -, il quale, all'art. 3.2, così dispone: “Nel caso di mancato pagamento dell'acconto e/o di due rate, anche non consecutive, il sottoscritto dovrà intendersi decaduto dal beneficio di ogni termine concesso. Per
l'effetto, la potrà agire immediatamente per il recupero del proprio intero CP_1
credito, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto”.
In ragione di tanti, legittima è stata la condotta di parte resistente/opposta nel disporre la revoca del piano di rateizzazione e, per conseguenza, nel pretendere il pagamento dell'intera somma oggetto di debito, di talché la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio appare fondata.
Pag. 4 di 7 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 105/2025 emesso dal
Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G.
481/2025 - il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di €
12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio - ferme restando quelle già liquidate in fase monitoria - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 5 di 7 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n.
105/2025 emesso dal Tribunale di Vasto in data 03.07.2025 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 481/2025 – dichiara il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 12.424,86, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 1 del regolamento sulla contribuzione per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 02.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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