Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo integrativo 22 aprile 1952 e l'accordo collettivo 10 maggio 1958, per i braccianti agricoli avventizi, gli accordi collettivi 25 maggio 1953 e 3 giugno 1954, per i braccianti agricoli addetti alla mietitura, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1951, per i salariati fissi, l'accordo collettivo 9 agosto 1956, per i lavoratori addetti alle opere di rimboschimento;
- per la provincia di Caltanissetta, il contratto collettivo integrativo 21 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 18 giugno 1959 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali, l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura meccanica, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi;
- per la provincia di Catania, il contratto collettivo 24 luglio 1954, l'allegato accordo collettivo 24 luglio 1954, e l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i salariati fissi, il contratto collettivo 3 settembre 1959, per i Braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 18 gennaio 1954, per i salariati fissi il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Ragusa, il patto collettivo integrativo 24 maggio 1954 e il contratto collettivo 24 maggio 1954, per i salariati fissi, il patto collettivo integrativo 17 maggio 1957 e il contratto collettivo 27 febbraio 1959, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 maggio 1959, per i lavori di falciatura fieno, mietitura grano e trebbiatura, l'accordo collettivo 12 settembre 1959, per i lavoratori addetti alla vendemmia;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 5 settembre 1957 e l'accordo collettivo 3 ottobre 1959, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 28 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla mietitura;
- per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1954, per i salariati fissi, il contratto collettivo 23 aprile 1957, per i braccianti agricoli;
sono regolati dia norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo integrativo 22 aprile 1952 e l'accordo collettivo 10 maggio 1958, per i braccianti agricoli avventizi, gli accordi collettivi 25 maggio 1953 e 3 giugno 1954, per i braccianti agricoli addetti alla mietitura, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1951, per i salariati fissi, l'accordo collettivo 9 agosto 1956, per i lavoratori addetti alle opere di rimboschimento;
- per la provincia di Caltanissetta, il contratto collettivo integrativo 21 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 18 giugno 1959 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali, l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura meccanica, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi;
- per la provincia di Catania, il contratto collettivo 24 luglio 1954, l'allegato accordo collettivo 24 luglio 1954, e l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i salariati fissi, il contratto collettivo 3 settembre 1959, per i Braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 18 gennaio 1954, per i salariati fissi il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Ragusa, il patto collettivo integrativo 24 maggio 1954 e il contratto collettivo 24 maggio 1954, per i salariati fissi, il patto collettivo integrativo 17 maggio 1957 e il contratto collettivo 27 febbraio 1959, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 maggio 1959, per i lavori di falciatura fieno, mietitura grano e trebbiatura, l'accordo collettivo 12 settembre 1959, per i lavoratori addetti alla vendemmia;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 5 settembre 1957 e l'accordo collettivo 3 ottobre 1959, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 28 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla mietitura;
- per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1954, per i salariati fissi, il contratto collettivo 23 aprile 1957, per i braccianti agricoli;
sono regolati dia norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.