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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 761/2023
Parte_1
/
[...]
NPL SRL Pt_2
Oggi 18 marzo 2025 alle ore 09:00, innanzi al giudice dott.ssa Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Raffaele Giammarino.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Alessandra Travaglini, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Raffaella Greco.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando ciascuno le proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 761/2023 R.G, introitata a sentenza all'odierna udienza previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive, promossa da c.f , con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Parte_1 C.F._1
Giammarino e Alessio Giammarino.
Attrice Opponente
Contro
.f. con sede in Conegliano Via V. Alfieri n. 1, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Raffaella Greco.
Convenuta Opposta
Oggetto. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 05/05/2023, spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 164/2023 del 06/03/2023, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di euro
12.079,24 oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, emesso in favore di
[...]
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli CP_1
Piceno in favore del Tribunale di Ancona;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la pagina 2 di 7 nullità, l'annullamento o la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, anche per carenza del mandato difensivo, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Ancona, la mancanza della procura alle liti, la carenza di legittimazione della cessionaria opposta.
Con ordinanza del 17/10/2023, constatata la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia della convenuta opposta, non costituitasi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2023, si costituiva in giudizio la convenuta opposta,
chiedendo preliminarmente la concessione dei termini per l'espletamento del tentativo Controparte_1 obbligatorio di conciliazione;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertarsi l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dall'opposta nei confronti della e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al Pt_1 pagamento dell'accertato credito, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, l'opposta deduceva l'infondatezza della eccezione di nullità della procura alle liti e dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva nonché dell'intera opposizione, insistendo per il relativo rigetto, previa la concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto.
Con ordinanza del 30/11/2023, il giudice rigettava sia l'eccezione di incompetenza territoriale per la qualità di consumatore dell'opponente, sia l'eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla opposta rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto Controparte_1
decreto, rilevando i presupposti del fumus boni iuris nei motivi opposizione, pur riservando ogni diversa statuizione, in sede decisionale;
mandava alla parte opposta per l'avvio della procedura di media-conciliazione, ex d.lgs. n. 28/2010 rinviando la causa alla successiva udienza per verificare gli esiti della procedura conciliativa.
La causa giungeva a decisione senza necessità di istruttoria, stante la natura squisitamente documentale e veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Ai fini che ci occupano è assorbente la questione sollevata dalla attrice opponente, circa la improcedibilità della domanda.
L'art. 4 comma 1 del d.lgs. n.28/2010, così come sostituito dall'art.84/1 lett. Ob) d.l. n.69/2013 e dall'art.7/1 lett.C n.1 d.lgs. n.149/2022, stabilisce che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice pagina 3 di 7 territorialmente competente per la controversia". Nel caso di più domande relative alla medesima controversia - continua ancora la norma - la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. E ancora: "per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito".
Il richiamo all'art. 2 e non all'art. 5 del decreto, rende evidente che la competenza territoriale dell'organismo presso il quale viene depositata la domanda di mediazione rileva per tutte le procedure di mediazione, ivi comprese quelle volontarie, e non solo quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, quali appunto quelle di cui all'art. 5 o quelle demandate dal giudice ex art. 5 quater.
La questione in esame è relativa alla istanza di mediazione depositata dinanzi un organismo territorialmente incompetente e alle relative conseguenze.
La risposta è stata fornita dalla giurisprudenza.
In tal senso, la riforma del Condominio, di cui alla l. n. 220/2012, sebbene espressamente riferita alle sole mediazioni in materia condominiale, è stata ritenuta utile dalla giurisprudenza ai fini interpretativi, ed in particolare all'individuazione delle conseguenze dell'incompetenza dell'organismo (cfr. Tribunale
Modena n. 405/2024). L'art. 71quater disp. att. c.c., modificato dalla citata riforma, prescriveva al 2° comma che "la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato", così evidenziando l'inammissibilità della domanda quale conseguenza del mancato rispetto del criterio della competenza.
La suddetta previsione è stata abrogata dalla Riforma IA (art. 2/2 lett. a d.lgs. n.149/2022) a decorrere dal 28/02/2023.
A tal proposito il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 405/2024, pur evidenziando come l'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 ometta di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio, evidenzia la necessità di "giurisdizionalizzazione della mediazione" che, sebbene non si identifichi con le regole processuali, non può tuttavia essere meramente casuale, anche avuto riguardo all'art. 25 della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, tale dovendosi intendere quello territorialmente competente, secondo le norme del codice di rito.
La previsione di cui all'art. 4 conferma la validità del suddetto costituzionale principio anche in caso di procedura alternativa al giudizio, quale è la mediazione.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n.77/2024, ha confermato la suddetta interpretazione, reputando applicabili alla mediazione i principi dettati dal codice per la competenza processuale, rilevando che pagina 4 di 7 consentire alla parte convenuta di partecipare alla mediazione senza oneri eccessivi sia una finalità della norma da ritenersi in coerenza con la finalità deflattiva della mediazione.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n.791 del 03/04/2023, ha ritenuto “ evidente che l'esigenza stabilita dall'art.4 comma 1 del d.lgs. 28/2010 è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento".
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 405/2024, ha ritenuto che "la novella intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva" ed ha aggiunto che la suddetta previsione normativa trova la sua ratio nella volontà di "evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi".
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 220 del 10/01/2023, in una controversia in materia bancaria, ha affermato il principio secondo cui "l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda".
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 245 del 06/03/2023, ha statuito che "la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto ... dev'essere considerata come non espletata".
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 28 del 30/01/2023, il Tribunale di Torino, con sentenza n.
2577/2022, e il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1831/2021, hanno seguito il suddetto indirizzo.
Il Tribunale di Modena, con la pronuncia citata, richiamando la giurisprudenza del Tribunale di
Milano e quella del Tribunale di Mantova, pur non condividendo la tesi dell'inefficacia della domanda di mediazione, ha sostenuto che "la domanda avanzata ad organismo incompetente deve ritenersi non priva di conseguenze giuridiche in quanto, non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art.5 D.Lgs. n.28".
La qualifica della mediazione svolta dinanzi ad un organismo incompetente, quindi, che la si definisca inefficace o inesistente (tamquam non esset), comporta in ogni caso l'inidoneità a soddisfare la condizione di procedibilità, requisito che rileva anche nell'ipotesi di incontri di mediazione svolti in modalità telematica, in quanto, come ravvisato dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 791/2023,
l'esigenza voluta dall'art.4 comma 1 del d.lgs. n.28/2010 è quella di consentire la comparizione personale delle parti, infatti il nuovo art.8b bis introdotto dalla Riforma IA, consente sempre a ciascuna parte di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza, ritenendo non utilmente esperita una mediazione effettuata in videoconferenza nel cui atto di convocazione alla parte invitata non era stata indicata una sede nel circondario del Tribunale
pagina 5 di 7 competente in cui avrebbe potuto presenziare. Pertanto, anche nel caso di mediazioni telematiche è imprescindibile che l'organismo adito abbia una sede operativa nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario competente per la relativa causa, pena l'inefficacia/inutilità della mediazione e l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale. E' concorde sul punto anche il Tribunale di
Catanzaro, con sentenza 19/06/2023.
Nel caso che ci occupa, la domanda di mediazione è stata presentata in data 13/12/2023 dinanzi all'organismo di mediazione con sede in Roma, pertanto presso un organismo territorialmente incompetente, ai sensi di quanto innanzi richiamato.
Né può essere condivisa l'argomentazione della parte convenuta opposta, circa lo svolgimento dell'incontro in videoconferenza, poiché il principio della competenza territoriale degli organismi di mediazione deve essere osservato a prescindere dal fatto che l'incontro dinanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza (cfr. Tribunale Napoli sent. n. 7753 del 10/09/2024), sicchè in virtù delle surrichiamate disposizioni, l'invito alla mediazione non può essere diretto ad un luogo diverso, in quanto la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo incompetente territorialmente non produce effetti, a nulla rilevando nemmeno che il suddetto organismo abbia una sede secondaria anche nel circondario del Tribunale ove l'incontro si sua svolto in videoconferenza avendo la parte volontariamente presentato l'istanza presso la sede incompetente per territorio.
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La fondatezza della questione di natura assorbente rende superfluo l'esame del merito della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 761/2023, vertenti tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo.
-condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice opponente che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 18/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:09
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 761/2023
Parte_1
/
[...]
NPL SRL Pt_2
Oggi 18 marzo 2025 alle ore 09:00, innanzi al giudice dott.ssa Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Raffaele Giammarino.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Alessandra Travaglini, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Raffaella Greco.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando ciascuno le proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 761/2023 R.G, introitata a sentenza all'odierna udienza previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive, promossa da c.f , con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Parte_1 C.F._1
Giammarino e Alessio Giammarino.
Attrice Opponente
Contro
.f. con sede in Conegliano Via V. Alfieri n. 1, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Raffaella Greco.
Convenuta Opposta
Oggetto. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 05/05/2023, spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 164/2023 del 06/03/2023, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di euro
12.079,24 oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, emesso in favore di
[...]
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli CP_1
Piceno in favore del Tribunale di Ancona;
nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la pagina 2 di 7 nullità, l'annullamento o la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, anche per carenza del mandato difensivo, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Ancona, la mancanza della procura alle liti, la carenza di legittimazione della cessionaria opposta.
Con ordinanza del 17/10/2023, constatata la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia della convenuta opposta, non costituitasi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione
Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2023, si costituiva in giudizio la convenuta opposta,
chiedendo preliminarmente la concessione dei termini per l'espletamento del tentativo Controparte_1 obbligatorio di conciliazione;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertarsi l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dall'opposta nei confronti della e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al Pt_1 pagamento dell'accertato credito, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, l'opposta deduceva l'infondatezza della eccezione di nullità della procura alle liti e dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva nonché dell'intera opposizione, insistendo per il relativo rigetto, previa la concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto.
Con ordinanza del 30/11/2023, il giudice rigettava sia l'eccezione di incompetenza territoriale per la qualità di consumatore dell'opponente, sia l'eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla opposta rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto Controparte_1
decreto, rilevando i presupposti del fumus boni iuris nei motivi opposizione, pur riservando ogni diversa statuizione, in sede decisionale;
mandava alla parte opposta per l'avvio della procedura di media-conciliazione, ex d.lgs. n. 28/2010 rinviando la causa alla successiva udienza per verificare gli esiti della procedura conciliativa.
La causa giungeva a decisione senza necessità di istruttoria, stante la natura squisitamente documentale e veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Ai fini che ci occupano è assorbente la questione sollevata dalla attrice opponente, circa la improcedibilità della domanda.
L'art. 4 comma 1 del d.lgs. n.28/2010, così come sostituito dall'art.84/1 lett. Ob) d.l. n.69/2013 e dall'art.7/1 lett.C n.1 d.lgs. n.149/2022, stabilisce che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice pagina 3 di 7 territorialmente competente per la controversia". Nel caso di più domande relative alla medesima controversia - continua ancora la norma - la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. E ancora: "per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito".
Il richiamo all'art. 2 e non all'art. 5 del decreto, rende evidente che la competenza territoriale dell'organismo presso il quale viene depositata la domanda di mediazione rileva per tutte le procedure di mediazione, ivi comprese quelle volontarie, e non solo quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, quali appunto quelle di cui all'art. 5 o quelle demandate dal giudice ex art. 5 quater.
La questione in esame è relativa alla istanza di mediazione depositata dinanzi un organismo territorialmente incompetente e alle relative conseguenze.
La risposta è stata fornita dalla giurisprudenza.
In tal senso, la riforma del Condominio, di cui alla l. n. 220/2012, sebbene espressamente riferita alle sole mediazioni in materia condominiale, è stata ritenuta utile dalla giurisprudenza ai fini interpretativi, ed in particolare all'individuazione delle conseguenze dell'incompetenza dell'organismo (cfr. Tribunale
Modena n. 405/2024). L'art. 71quater disp. att. c.c., modificato dalla citata riforma, prescriveva al 2° comma che "la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato", così evidenziando l'inammissibilità della domanda quale conseguenza del mancato rispetto del criterio della competenza.
La suddetta previsione è stata abrogata dalla Riforma IA (art. 2/2 lett. a d.lgs. n.149/2022) a decorrere dal 28/02/2023.
A tal proposito il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 405/2024, pur evidenziando come l'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 ometta di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio, evidenzia la necessità di "giurisdizionalizzazione della mediazione" che, sebbene non si identifichi con le regole processuali, non può tuttavia essere meramente casuale, anche avuto riguardo all'art. 25 della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, tale dovendosi intendere quello territorialmente competente, secondo le norme del codice di rito.
La previsione di cui all'art. 4 conferma la validità del suddetto costituzionale principio anche in caso di procedura alternativa al giudizio, quale è la mediazione.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n.77/2024, ha confermato la suddetta interpretazione, reputando applicabili alla mediazione i principi dettati dal codice per la competenza processuale, rilevando che pagina 4 di 7 consentire alla parte convenuta di partecipare alla mediazione senza oneri eccessivi sia una finalità della norma da ritenersi in coerenza con la finalità deflattiva della mediazione.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n.791 del 03/04/2023, ha ritenuto “ evidente che l'esigenza stabilita dall'art.4 comma 1 del d.lgs. 28/2010 è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento".
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 405/2024, ha ritenuto che "la novella intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva" ed ha aggiunto che la suddetta previsione normativa trova la sua ratio nella volontà di "evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi".
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 220 del 10/01/2023, in una controversia in materia bancaria, ha affermato il principio secondo cui "l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda".
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 245 del 06/03/2023, ha statuito che "la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto ... dev'essere considerata come non espletata".
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 28 del 30/01/2023, il Tribunale di Torino, con sentenza n.
2577/2022, e il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1831/2021, hanno seguito il suddetto indirizzo.
Il Tribunale di Modena, con la pronuncia citata, richiamando la giurisprudenza del Tribunale di
Milano e quella del Tribunale di Mantova, pur non condividendo la tesi dell'inefficacia della domanda di mediazione, ha sostenuto che "la domanda avanzata ad organismo incompetente deve ritenersi non priva di conseguenze giuridiche in quanto, non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art.5 D.Lgs. n.28".
La qualifica della mediazione svolta dinanzi ad un organismo incompetente, quindi, che la si definisca inefficace o inesistente (tamquam non esset), comporta in ogni caso l'inidoneità a soddisfare la condizione di procedibilità, requisito che rileva anche nell'ipotesi di incontri di mediazione svolti in modalità telematica, in quanto, come ravvisato dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 791/2023,
l'esigenza voluta dall'art.4 comma 1 del d.lgs. n.28/2010 è quella di consentire la comparizione personale delle parti, infatti il nuovo art.8b bis introdotto dalla Riforma IA, consente sempre a ciascuna parte di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza, ritenendo non utilmente esperita una mediazione effettuata in videoconferenza nel cui atto di convocazione alla parte invitata non era stata indicata una sede nel circondario del Tribunale
pagina 5 di 7 competente in cui avrebbe potuto presenziare. Pertanto, anche nel caso di mediazioni telematiche è imprescindibile che l'organismo adito abbia una sede operativa nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario competente per la relativa causa, pena l'inefficacia/inutilità della mediazione e l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale. E' concorde sul punto anche il Tribunale di
Catanzaro, con sentenza 19/06/2023.
Nel caso che ci occupa, la domanda di mediazione è stata presentata in data 13/12/2023 dinanzi all'organismo di mediazione con sede in Roma, pertanto presso un organismo territorialmente incompetente, ai sensi di quanto innanzi richiamato.
Né può essere condivisa l'argomentazione della parte convenuta opposta, circa lo svolgimento dell'incontro in videoconferenza, poiché il principio della competenza territoriale degli organismi di mediazione deve essere osservato a prescindere dal fatto che l'incontro dinanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza (cfr. Tribunale Napoli sent. n. 7753 del 10/09/2024), sicchè in virtù delle surrichiamate disposizioni, l'invito alla mediazione non può essere diretto ad un luogo diverso, in quanto la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo incompetente territorialmente non produce effetti, a nulla rilevando nemmeno che il suddetto organismo abbia una sede secondaria anche nel circondario del Tribunale ove l'incontro si sua svolto in videoconferenza avendo la parte volontariamente presentato l'istanza presso la sede incompetente per territorio.
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La fondatezza della questione di natura assorbente rende superfluo l'esame del merito della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 761/2023, vertenti tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo.
-condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice opponente che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 18/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:09
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