Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento in data 18 maggio 2021 e notificato in data 10 marzo 2025, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno ordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di-OMISSIS-, in data 18 maggio 2021, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a lui rilasciato.
2. In fatto, egli ha riferito di vivere stabilmente in Italia da oltre vent’anni con la moglie e i tre figli minori — di cui due affetti da -OMISSIS- — e di essere stabilmente inserito nel tessuto socio-lavorativo.
3. La revoca è dipesa dalla condanna riportata dal ricorrente per il reato di cui all’art. 379 c.p., commesso tra il 2016 e il 2017 e ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, nonché indicativo, secondo l’Amministrazione, della pericolosità sociale del ricorrente.
4. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo la violazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento del fatto, nonché la violazione dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, non avendo l’Amministrazione intimata valutato la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- in data 4 giugno 2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare nei soli limiti del riesame del diniego del permesso di soggiorno ordinario, rilevando che il provvedimento non dava conto degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 (durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché inserimento sociale, familiare e lavorativo del cittadino extracomunitario).
7. Con memoria depositata il 9 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato che in data 15 novembre 2025 la Questura di -OMISSIS- gli ha rilasciato il permesso di soggiorno, allegandolo in atti, e ha conseguentemente dichiarato di rinunciare agli atti del procedimento in ragione dell’intervenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale.
8. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La rinuncia depositata dalla parte ricorrente non è stata notificata all’Amministrazione resistente e non consente, pertanto, di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84, co. 3, c.p.a.
Tuttavia, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e, in particolare, la prova dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno oggetto della domanda giudiziale - consente di ritenere che sia venuto meno l’interesse al ricorso.
Del resto, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può dichiarare l’improcedibilità quando risulta dagli atti che il ricorrente non ha più interesse alla decisione, anche in caso di rinuncia irrituale, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2617).
10. Stante la definizione in rito della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR DO, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | AR DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.