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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3039/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
posta in decisione con ordinanza del 25/2/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Crispi n. 204/b, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/f, presso lo studio dell'avv. Gaetano Costa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Floridia, Via Francesco Crispi n. 204/b, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n.
199/c, presso lo studio dell'avv. Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e separatamente, giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 6/12/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25/2/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11/9/2024, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione dal marito, con il quale ha contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia il Controparte_1
16/4/2009 (Atto n. 6, Parte 2 Serie A, Anno 2009), e dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
(a Catania il 6/8/2009) e (a Siracusa, il 6/5/2013), entrambe minorenni.
[...] Persona_2
In particolare, la ricorrente - premesso lo stato di separazione di fatto dal marito – ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e contestualmente ha chiesto, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio - disponendo l'affido condiviso a entrambi i genitori delle minori con collocazione delle predette presso la madre nonché regolamentazione del diritto di visita padre e figlie.
In punto economico, la ricorrente ha chiesto disporsi in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento delle minori versando l'importo complessivo di €1.000,00 mensili (€500,00 per ciascuna figlia).
Con decreto del 19/9/2024, il Presidente ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in data
25/2/2025 assegnando alla parte attrice termine fino al 30/11/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed assegnando al convenuto termine di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
Con memoria difensiva, depositata in data 9/1/2025, si è costituito il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di separazione e a quella di divorzio ex adverso formulate aderendo altresì alle domande di affidamento e collocazione delle minori nonché alla regolarizzazione del suo diritto di visita alle figlie. Ha chiesto altresì il rigetto delle richieste svolte dalla ricorrente in punto economico.
Sul punto, si è reso disponibile a versare la somma di €400,00 (€200,00 per ciascuna figlia) a CP_1
titolo di mantenimento per le minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza del 25/2/2025, il giudice ha proceduto a sentire le parti separatamente ed all'esito ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti. Indi, ha disposto in conformità a titolo temporaneo ed urgente ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di seprazione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da anni.
pagina 2 di 4 La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice di seguito riportate:
“corresponsione ( ndr: da parte di ) dell'assegno di mantenimento per le figlie di € Parte_2
600 al mese da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre alle spese straordinarie al 50% ciascuno, all'affidamento condiviso delle minori, alla loro collocazione presso la madre, all'assegnazione alla madre della casa familiare, al diritto di visita del padre con tre volte alla settimana all'ora di pranzo, come al momento avviene, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, fermi liberi accordi tra le parti;
per le principali festività dell'anno le parti seguiranno il criterio dell'alternanza; per il periodo estivo come da ricorso.”
Dette condizioni rispettano le disposizioni normative in tema di famiglia e sono in concreto conformi all'interesse preminente della prole.
Considerata la conciliazione delle parti sulle condizioni della loro separazione e la contestuale domanda delle stesse di pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – venga trattata la domanda di divorzio.
Nulla sulle spese che vanno regolate in esito alla decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Floridia, il 16/4/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al
N. 6, Parte 2, Serie A, anno 2009), alle condizioni riportate in parte motiva;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la trattazione della domanda di divorzio;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 6/3/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3039/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
posta in decisione con ordinanza del 25/2/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Crispi n. 204/b, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/f, presso lo studio dell'avv. Gaetano Costa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Floridia, Via Francesco Crispi n. 204/b, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n.
199/c, presso lo studio dell'avv. Alessandro Greco e Giuseppe Canonico, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e separatamente, giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 6/12/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25/2/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11/9/2024, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione dal marito, con il quale ha contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia il Controparte_1
16/4/2009 (Atto n. 6, Parte 2 Serie A, Anno 2009), e dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
(a Catania il 6/8/2009) e (a Siracusa, il 6/5/2013), entrambe minorenni.
[...] Persona_2
In particolare, la ricorrente - premesso lo stato di separazione di fatto dal marito – ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi e contestualmente ha chiesto, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio - disponendo l'affido condiviso a entrambi i genitori delle minori con collocazione delle predette presso la madre nonché regolamentazione del diritto di visita padre e figlie.
In punto economico, la ricorrente ha chiesto disporsi in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento delle minori versando l'importo complessivo di €1.000,00 mensili (€500,00 per ciascuna figlia).
Con decreto del 19/9/2024, il Presidente ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in data
25/2/2025 assegnando alla parte attrice termine fino al 30/11/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed assegnando al convenuto termine di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
Con memoria difensiva, depositata in data 9/1/2025, si è costituito il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di separazione e a quella di divorzio ex adverso formulate aderendo altresì alle domande di affidamento e collocazione delle minori nonché alla regolarizzazione del suo diritto di visita alle figlie. Ha chiesto altresì il rigetto delle richieste svolte dalla ricorrente in punto economico.
Sul punto, si è reso disponibile a versare la somma di €400,00 (€200,00 per ciascuna figlia) a CP_1
titolo di mantenimento per le minori oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza del 25/2/2025, il giudice ha proceduto a sentire le parti separatamente ed all'esito ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti. Indi, ha disposto in conformità a titolo temporaneo ed urgente ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di seprazione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da anni.
pagina 2 di 4 La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle condizioni di cui alla proposta formulata dal giudice di seguito riportate:
“corresponsione ( ndr: da parte di ) dell'assegno di mantenimento per le figlie di € Parte_2
600 al mese da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre alle spese straordinarie al 50% ciascuno, all'affidamento condiviso delle minori, alla loro collocazione presso la madre, all'assegnazione alla madre della casa familiare, al diritto di visita del padre con tre volte alla settimana all'ora di pranzo, come al momento avviene, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, fermi liberi accordi tra le parti;
per le principali festività dell'anno le parti seguiranno il criterio dell'alternanza; per il periodo estivo come da ricorso.”
Dette condizioni rispettano le disposizioni normative in tema di famiglia e sono in concreto conformi all'interesse preminente della prole.
Considerata la conciliazione delle parti sulle condizioni della loro separazione e la contestuale domanda delle stesse di pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – venga trattata la domanda di divorzio.
Nulla sulle spese che vanno regolate in esito alla decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Floridia, il 16/4/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al
N. 6, Parte 2, Serie A, anno 2009), alle condizioni riportate in parte motiva;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la trattazione della domanda di divorzio;
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 6/3/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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