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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28256/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G. MAMELI N. 20 20129 MILANO presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA CLAUDIA CP_1 C.F._1 e dell'avv. SMEDILE PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. MICHELA CLAUDIA
INTIMATA
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria
reietta,
in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso
abitativo sito in Milano, via Andrea Solari n. 40, assegnato in via temporanea alla
signora per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal CP_1
9.12.2020, e conseguentemente condannare la stessa al rilascio dell'immobile,
confermando l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa;
pagina 1 di 6 in ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese e accessori
di legge
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione, domanda e conclusione
disattesa,
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, revocare l'ordinanza provvisoria di
rilascio dell'immobile ovvero sospendere l'esecuzione sino alla scadenza naturale del
contratto prevista per il mese di dicembre 2026;
In via principale: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare che il contratto di
locazione in essere tra le parti ha una durata di anni 4 + 4 ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2 comma 1 L. 431/98, decorrenti dal mese di dicembre 2018 e scadente al mese di
dicembre 2026 pertanto pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza
successiva a quella intimata.
In ogni caso, respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate da Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi esposti in
narrativa.
Con il favore delle spese di lite del presente giudizio e della precedente fase a cognizione
sommaria.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno
004, assegnata in via temporanea alla intimata con contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R.
pagina 2 di 6 n. 1/2004, della durata contrattualmente convenuta in due anni senza possibilità di rinnovo, né obbligo di disdetta ex art. 2, scaduto il 9.12.2020.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
L'intimata si opponeva alla convalida, eccependo che il contratto riportava come data di scadenza quella del 2014, pur essendo il contratto stato sottoscritto nel 2018.
Il Giudice, con ordinanza del 30 luglio 2024, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, essendo la data del 2014 riportata solo nell'art. 2 del contratto, ove veniva altresì espresso che il contratto era stipulato per il periodo 2018-2020, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 30.08.2024 e disponendo il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 426 e 667
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 e assegnando termine per l'integrazione degli atti, deposito di memorie e documenti sino al 20.09.2024 alla parte intimante e sino al 20.10.2024 alla parte intimata.
Con memoria integrativa del 18.09.2024, la parte intimante evidenziava che la c.d. assegnazione temporanea di cui all'art. 15 del R.R. n. 1/2004 rappresentava una deroga al sistema ordinario di assegnazione – “b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia” – con durata legislativamente indicata per periodi determinati e contrattualmente convenuta in anni due, senza previsione di rinnovo né obbligo di disdetta (art. 2 contratto); che l'intimata aveva presentato domanda di assegnazione temporanea in deroga in data 12.08.2018 e che tale domanda era stata accolta, tanto che in data
10.12.2018 il contratto veniva sottoscritto e l'intimata riceveva tutta la documentazione tecnica e le chiavi dell'alloggio (doc. 08); che dunque il contratto era terminato in data 9.12.2020 e che la data riportata sul contratto, precedente alla sua stipula, era frutto di un mero errore materiale che non inficia alcunché automatico, né l'obbligo di disdetta (v. art. 2 contratto).
Con memoria integrativa datata 20 ottobre 2024, la parte intimata rilevava che il proprio nucleo familiare era composto da 5 persone, di cui tre minori, due dei quali con patologie accertate, ed il marito invalido civile e inabile al lavoro, con un reddito da nucleo familiare pari ad euro 1.500,00 mensili (composto in parte dallo stipendio dell'intimata ed in parte dall'indennità percepita dal marito); che tale situazione era attenzionata dai servizi sociali ed era stata il motivo per cui era stata richiesta ed ottenuta l'assegnazione dell'alloggio; che la situazione familiare e le condizioni economiche erano tali pagina 3 di 6 da far sì che l'intimata avesse diritto di ricevere l'assegnazione di un immobile sociale anche in deroga ai bandi comunali di assegnazione e che l'immobile già assegnato era adeguato in termini di dimensioni rapportate alla composizione del nucleo familiare. Eccepiva, altresì, che il contratto inter partes, della durata di due anni, violava quanto disposto dalla L. 431/98, in quanto i contratti temporanei, per come disciplinati, possono avere validità per soli 18 mesi e debbono contenere la specifica dichiarazione che individui l'esigenza della transitorietà, in assenza della quale il contratto deve ritenersi ricondotto a quanto previsto dall'art. 2 comma 1) L. 431/98 e quindi ad un periodo di 4 anni più 4, con scadenza dunque alla data di novembre 2026.
All'udienza del 19 novembre 2024, le parti chiedevano disporsi un rinvio per consentire la conclusione della mediazione;
la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti e davano atto della chiusura della mediazione con esito negativo;
la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione, mentre l'intimata insisteva, anche ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 431/98, nella richiesta di sospensione del provvedimento esecutivo, stante la grave situazione in cui versa il nucleo familiare e in particolare il marito della resistente, sig. Persona_1
soggetto con invalidità permanente, accertata da apposita commissione medica dell'INPS (cfr. ns. doc.4).
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15.4.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'intimante ha fornito prova documentale del contratto di assegnazione di alloggio di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con l'indicazione che “il contratto, per effetto del
Provvedimento del Comune di Milano emesso ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett b) R.R. 1/2004 avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato solo su disposizione del medesimo Comune”. La parte intimante ha altresì allegato la previsione di cui all'art. 2 del contratto, secondo cui “Il contratto è stipulato per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della firma del presente contratto ed alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria la disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 0 anni fino al 14.10.2014 fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore (…)”. L'intimante ha così assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il
pagina 4 di 6 creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
, peraltro solo nella presente fase (non già nella precedente fase sommaria) ha CP_1
invocato la riconducibilità del contratto stipulato a quello ordinario, essendo possibile la sola stipula di contratti transitori della durata di 18 mesi in presenza di comprovate esigenze, nel caso di specie non allegate.
Ora, deve escludersi che le parti abbiano stipulato un contratto di natura transitoria, avendo invece stipulato un contratto di assegnazione di alloggio, peraltro in seguito ad apposita istanza della stessa intimata.
Il contratto, dunque, è regolato dal Regolamento Regionale n. 1/2004 – tanto che gli alloggi possono essere concessi solo previa richiesta di soggetti aventi determinate caratteristiche - e rappresenta una deroga ai contratti di locazione, anche di natura transitoria, che sono invece regolati dall'art. 5 della legge n. 341/1998 e sono rimessi all'autonomia delle parti contrattuali.
Nel caso di specie, risulta che il contratto di assegnazione prevedesse una durata di anni 2 senza possibilità di rinnovo, tanto che nella parte legata al rinnovo viene indicato il numero zero, in relazione agli anni, e ciò a prescindere dall'errore materiale, già riconosciuto nel provvedimento di convalida, relativo all'indicazione della data del 2014).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve dichiararsi risolto per finita locazione il contratto di assegnazione relativo all'immobile alla scadenza naturale del 9 dicembre 2020 senza necessità di formale disdetta.
Pertanto, merita accoglimento anche la domanda di (conferma della) condanna al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Dichiara risolto il contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R. n. 1/2004 dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno
004 per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal 9.12.2020;
pagina 5 di 6 -Condanna la parte intimata al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Andrea Solari CP_1
n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno 004, confermando l'ordinanza del 30 luglio 2024;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si liquidano in € CP_1 Pt_1
76 per spese esenti, € 2127 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28256/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G. MAMELI N. 20 20129 MILANO presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA CLAUDIA CP_1 C.F._1 e dell'avv. SMEDILE PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. MICHELA CLAUDIA
INTIMATA
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria
reietta,
in via principale:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso
abitativo sito in Milano, via Andrea Solari n. 40, assegnato in via temporanea alla
signora per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal CP_1
9.12.2020, e conseguentemente condannare la stessa al rilascio dell'immobile,
confermando l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa;
pagina 1 di 6 in ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese e accessori
di legge
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione, domanda e conclusione
disattesa,
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, revocare l'ordinanza provvisoria di
rilascio dell'immobile ovvero sospendere l'esecuzione sino alla scadenza naturale del
contratto prevista per il mese di dicembre 2026;
In via principale: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare che il contratto di
locazione in essere tra le parti ha una durata di anni 4 + 4 ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2 comma 1 L. 431/98, decorrenti dal mese di dicembre 2018 e scadente al mese di
dicembre 2026 pertanto pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza
successiva a quella intimata.
In ogni caso, respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate da Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi esposti in
narrativa.
Con il favore delle spese di lite del presente giudizio e della precedente fase a cognizione
sommaria.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno
004, assegnata in via temporanea alla intimata con contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R.
pagina 2 di 6 n. 1/2004, della durata contrattualmente convenuta in due anni senza possibilità di rinnovo, né obbligo di disdetta ex art. 2, scaduto il 9.12.2020.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
L'intimata si opponeva alla convalida, eccependo che il contratto riportava come data di scadenza quella del 2014, pur essendo il contratto stato sottoscritto nel 2018.
Il Giudice, con ordinanza del 30 luglio 2024, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, essendo la data del 2014 riportata solo nell'art. 2 del contratto, ove veniva altresì espresso che il contratto era stipulato per il periodo 2018-2020, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 30.08.2024 e disponendo il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 426 e 667
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 e assegnando termine per l'integrazione degli atti, deposito di memorie e documenti sino al 20.09.2024 alla parte intimante e sino al 20.10.2024 alla parte intimata.
Con memoria integrativa del 18.09.2024, la parte intimante evidenziava che la c.d. assegnazione temporanea di cui all'art. 15 del R.R. n. 1/2004 rappresentava una deroga al sistema ordinario di assegnazione – “b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia” – con durata legislativamente indicata per periodi determinati e contrattualmente convenuta in anni due, senza previsione di rinnovo né obbligo di disdetta (art. 2 contratto); che l'intimata aveva presentato domanda di assegnazione temporanea in deroga in data 12.08.2018 e che tale domanda era stata accolta, tanto che in data
10.12.2018 il contratto veniva sottoscritto e l'intimata riceveva tutta la documentazione tecnica e le chiavi dell'alloggio (doc. 08); che dunque il contratto era terminato in data 9.12.2020 e che la data riportata sul contratto, precedente alla sua stipula, era frutto di un mero errore materiale che non inficia alcunché automatico, né l'obbligo di disdetta (v. art. 2 contratto).
Con memoria integrativa datata 20 ottobre 2024, la parte intimata rilevava che il proprio nucleo familiare era composto da 5 persone, di cui tre minori, due dei quali con patologie accertate, ed il marito invalido civile e inabile al lavoro, con un reddito da nucleo familiare pari ad euro 1.500,00 mensili (composto in parte dallo stipendio dell'intimata ed in parte dall'indennità percepita dal marito); che tale situazione era attenzionata dai servizi sociali ed era stata il motivo per cui era stata richiesta ed ottenuta l'assegnazione dell'alloggio; che la situazione familiare e le condizioni economiche erano tali pagina 3 di 6 da far sì che l'intimata avesse diritto di ricevere l'assegnazione di un immobile sociale anche in deroga ai bandi comunali di assegnazione e che l'immobile già assegnato era adeguato in termini di dimensioni rapportate alla composizione del nucleo familiare. Eccepiva, altresì, che il contratto inter partes, della durata di due anni, violava quanto disposto dalla L. 431/98, in quanto i contratti temporanei, per come disciplinati, possono avere validità per soli 18 mesi e debbono contenere la specifica dichiarazione che individui l'esigenza della transitorietà, in assenza della quale il contratto deve ritenersi ricondotto a quanto previsto dall'art. 2 comma 1) L. 431/98 e quindi ad un periodo di 4 anni più 4, con scadenza dunque alla data di novembre 2026.
All'udienza del 19 novembre 2024, le parti chiedevano disporsi un rinvio per consentire la conclusione della mediazione;
la causa veniva rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti e davano atto della chiusura della mediazione con esito negativo;
la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione, mentre l'intimata insisteva, anche ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 431/98, nella richiesta di sospensione del provvedimento esecutivo, stante la grave situazione in cui versa il nucleo familiare e in particolare il marito della resistente, sig. Persona_1
soggetto con invalidità permanente, accertata da apposita commissione medica dell'INPS (cfr. ns. doc.4).
Il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 15.4.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
L'intimante ha fornito prova documentale del contratto di assegnazione di alloggio di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con l'indicazione che “il contratto, per effetto del
Provvedimento del Comune di Milano emesso ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett b) R.R. 1/2004 avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato solo su disposizione del medesimo Comune”. La parte intimante ha altresì allegato la previsione di cui all'art. 2 del contratto, secondo cui “Il contratto è stipulato per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della firma del presente contratto ed alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo e senza che sia necessaria la disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 0 anni fino al 14.10.2014 fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore (…)”. L'intimante ha così assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il
pagina 4 di 6 creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
, peraltro solo nella presente fase (non già nella precedente fase sommaria) ha CP_1
invocato la riconducibilità del contratto stipulato a quello ordinario, essendo possibile la sola stipula di contratti transitori della durata di 18 mesi in presenza di comprovate esigenze, nel caso di specie non allegate.
Ora, deve escludersi che le parti abbiano stipulato un contratto di natura transitoria, avendo invece stipulato un contratto di assegnazione di alloggio, peraltro in seguito ad apposita istanza della stessa intimata.
Il contratto, dunque, è regolato dal Regolamento Regionale n. 1/2004 – tanto che gli alloggi possono essere concessi solo previa richiesta di soggetti aventi determinate caratteristiche - e rappresenta una deroga ai contratti di locazione, anche di natura transitoria, che sono invece regolati dall'art. 5 della legge n. 341/1998 e sono rimessi all'autonomia delle parti contrattuali.
Nel caso di specie, risulta che il contratto di assegnazione prevedesse una durata di anni 2 senza possibilità di rinnovo, tanto che nella parte legata al rinnovo viene indicato il numero zero, in relazione agli anni, e ciò a prescindere dall'errore materiale, già riconosciuto nel provvedimento di convalida, relativo all'indicazione della data del 2014).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve dichiararsi risolto per finita locazione il contratto di assegnazione relativo all'immobile alla scadenza naturale del 9 dicembre 2020 senza necessità di formale disdetta.
Pertanto, merita accoglimento anche la domanda di (conferma della) condanna al rilascio dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-Dichiara risolto il contratto di assegnazione temporanea ex art. 15 R.R. n. 1/2004 dell'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, via Andrea Solari n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno
004 per intervenuta scadenza del contratto stesso a far data dal 9.12.2020;
pagina 5 di 6 -Condanna la parte intimata al rilascio dell'immobile sito in Milano, via Andrea Solari CP_1
n. 40, ed. 4, piano 2, scala 14, interno 004, confermando l'ordinanza del 30 luglio 2024;
-Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si liquidano in € CP_1 Pt_1
76 per spese esenti, € 2127 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6