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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1213 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
- , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Michele all'Adige (TN) (c.f. ); C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...]di Castellaneta (TA) (c.f. ); nato a [...] il C.F._2 Parte_3
9.5.1983 e residente in [...]di Castellaneta (TA) (c.f. ; ved. nata a [...] C.F._3 CP_1 Pt_1 il 6.6.1954 e residente in [...]di Castellaneta (TA) (c.f.
in proprio e quali eredi di C.F._4 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Maria FRANCO, giusti mandati in atti,
- opponenti –
e
- residente in [...](c.f. , CP_2 C.F._5 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Iolis e Gennaro Gisonna, giusta mandato in atti
- opposta –
1 ******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 8 ottobre 2024 ritenuta la causa matura per la decisione la si rinviava alla udienza odierna a termini dell'art. 281sexies c.p.c. per la definitiva precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Dopo che le parti hanno odiernamente precisato le conclusioni e discusso la causa questa è stata riservata nella Camera di Consiglio per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con unico atto di opposizione i , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 tutti quali eredi di opponevano il CP_1 Persona_1 decreto ingiuntivo n.309/2024, datato 15 marzo 2024, emesso dal Tribunale di TO (dott.ssa Stefania D'ERRICO) il 18.3.2024 nel procedimento iscritto al n. 1213 RG 2024, notificato ai vari destinatari per mezzo servizio postale in date 28.3, 3.4 e 8.4.2024, reso ad istanza di pel pagamento dello assegno bancario datato CP_2
18.6.1985, e dunque per il pagamento in solido della somma di €. 15.493,71, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla data dell'assegno al soddisfo, ed alle spese e competenze del procedimento monitorio, chiedendo a loro volta accogliersi le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Tribunale adito: a) accogliere la proposta opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 309/2024 del Tribunale di TO opposto e dichiarare inammissibile ovvero infondata e comunque rigettare la domanda della ricorrente;
b) condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Gli opponenti hanno dedotto l'eccezione pregiudiziale di merito concernente la prescrizione del diritto di credito incorporato nel
2 titolo, hanno eccepito, altresì, la inesistenza di una solidarietà passiva dovendo rispondere, ciascun erede, solo pro quota (art. 752 c.c.), e la inammissibilità della richiesta degli interessi moratori di cui gli interessi ex Dlgs 231/2002 validi per le sole transazioni commerciali.
Si costituiva, oltre il settantesimo giorno antecedente l'udienza indicata, la , replicando unicamente alla eccezione CP_2 pregiudiziale di merito, opponendo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito conseguente il promuovimento del giudizio espropriativo.
La causa è stata giudicata matura per la decisione sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.
La domanda monitoria è infondata e pertanto deve essere accolta la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione quale eccezione pregiudiziale di merito è risultata fondata ed idonea a definire il presente giudizio.
Si evidenzia che in ragione della circostanza per cui l'assegno bancario posto a base dell'ingiunzione è datato 18.6.1985, fatta applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione (Cass. Civ. n. 6653/2009), il credito in esso consacrato si sarebbe prescritto il 18.6.1995.
La circostanza per cui in forza dello stesso titolo venne promosso dalla opposta un atto di pignoramento ed iscritta la procedura espropriativa mobiliare n. 243/1985, ha effetto interruttivo istantaneo quando la procedura risulti essere stata chiusa a termini degli articoli 629 e segg. c.p.c., nel qual caso, si ribadisce l'effetto interruttivo del pignoramento è meramente istantaneo a norma dell'art. 2945 comma III c.c.
Tanto è desumibile incontrovertibilmente dal tenore del verbale di udienza del 15.11.2018 relativo al procedimento esecutivo n. 243/1985 , ove si legge che la procedura è stata dichiarata estinta proprio per inattività della , odierna opposta, di guisa CP_2
3 che anche considerando l'effetto interruttivo del giudizio espropriativo, il termine di prescrizione ulteriormente decorso è irrimediabilmente scaduto al più tardi il 31.12.1995.
Pertinente e puntuale s'apprezza, a tal proposito, il richiamo ai principi espressi dalla S.C. nella ordinanza n. 8217/2021, ed ancor prima nella sentenza n. 12239/2019, ed ai precedenti giurisprudenziali delle corti di merito di RR NN (Sez. III, sent. 13/04/2023, n. 1071) e Tribunale di Cassino (sent. 05/05/2021, n. 667) tutte noti e condivisi da questo Magistrato.
Per siffatta ragione alla data del sollecito di pagamento inoltrato dalla con la raccomandata del 28.8.2023, il credito era già CP_2 prescritto come ebbe ad eccepire il procuratore degli opponenti nella replica del 13.9.2023.
L'accoglimento della eccezione pregiudiziale di merito, quanto alla prescrizione del credito azionato in via monitoria, costituisce la decisiva ragione liquida che consente al Magistrato di decidere il presente giudizio accogliendo l'opposizione, senza dover scrutinare le ulteriori allegazioni e deduzioni degli opponenti quand'anche non contestate dalla opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della ridottissima attività processuale svolta nella misura di € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di TO in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo le opposizioni riunite proposte da Parte_1
, e tutti quali eredi di Pt_2 Pt_3 CP_1 Persona_1 nei confronti di così provvede: CP_2
1. Accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Pt_2
e tutti quali eredi di Pt_3 CP_1 Persona_1
4 per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.309/2024, datato 15 marzo 2024, emesso dal Tribunale di TO (dott.ssa Stefania D'ERRICO) il 18.3.2024 nel procedimento iscritto al n. 1213 RG 2024; 2. Condanna a rimborsare a , CP_2 Parte_1
, e tutti quali eredi di Pt_2 Pt_3 CP_1 [...]
e tutti in solido tra di loro, le spese del presente Per_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, e gli accessori come per legge. Così deciso in TO, e letto all'udienza odierna del 1 aprile 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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