TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR CU, all'esito dell'udienza del
27.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4130/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prezzavento Maurizio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscere “il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità […] riconoscendole una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” .
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1 genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 27.10.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da
“Spondiloartrosi e tendinosi spalla sinistra a discreta incidenza funzionale, disturbo depressivo persistente e moderato deficit ventilatorio a patogenesi restrittiva.”, presentasse delle condizioni patologiche tali che “nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza, ma non determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, escludendo la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle sue effettive condizioni di salute e che non ne avrebbe valutato correttamente il complesso patologico.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, deducendo che “La perizianda, come da
2 documentazione medica prodotta, presenta un quadro di spondilodiscoartrosi diffusa con grave discopatia L5-S1 con disallineamento dei muri posteriori e instabilità loco regionale, come da certificato neurochirurgico. Presenta inoltre un quadro di tendinosi severa alle spalle, artrosi delle anche con una rotazione asimmetrica del bacino e dismetria degli arti inferiori (come da esami radiologici presenti in atti). Si ritiene pertanto che tale condizione clinica sia a grave incidenza funzionale. Presenta inoltre patologia polmonare certificata con quadro di pachipleurite diffusa e micronodulia polmonare;
alla spirometria si evidenzia un moderato deficit ventilatorio di tipo restrittivo e per tale motivo effettua terapia specialistica. Si associa inoltre quadro anemico cronico.
Da diversi anni affetta da depressione in trattamento farmacologico e presenta inoltre iniziale declino cognitivo. Per tali motivi è giusto ritenere che la sig. , bracciante agricolo, affetta Pt_1 da grave lombo sciatalgia in attesa di intervento di artrodesi in soggetto con concoxartrosi, gonartrosi bilaterale, artrosi alle spalle, enfisema, depressione in trattamento e iniziale declino cognitivo, ha diritto ad avere riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in quanto presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
La ricorrente si è in tal modo riportata alle osservazioni mosse alla bozza di consulenza di cui alla precedente fase di ATP, le quali tuttavia sono state oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione da parte del consulente nominato, il quale nella relazione definitiva ha valorizzato le risultanze della visita obiettiva posta in essere, evidenziando che “Come si evince dalla bozza, l'obiettività rilevata recita: “..Soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione della statura di cm 154 e del peso di kg 55 (BMI=23,2) . Cute e mucose visibili rosee, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Non edemi declivi agli arti inferiori. Limitati di oltre un terzo i movimenti dei vari segmenti. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Ridotti globalmente di circa un terzo i movimenti della spalla sinistra”. In merito alla patologia respiratoria, la certificazione prodotta recita: “.. Moderato deficit ventilatorio a patogenesi restrittiva. SpO2 99% in a.a. ..”, la saturazione
è decisamente buona. All'atto della visita la ricorrente si presentava orientata sui tre assi (MMSE
27/30), anche nella lettera di dimissioni dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina si fa riferimento a “.. Lieve ed isolato deficit della memoria verbale ..”.
A fronte di tale risultanza, parte ricorrente non ha mosso alcuna diversa o più specifica contestazione alle conclusioni del consulente tecnico nominato, limitandosi piuttosto a manifestare un giudizio di non condivisione delle conclusioni della CTU e a prospettare un avviso diverso, omettendo di indicare specifici errori logici o diagnostici tali da infirmare le conclusioni di cui alla relazione. Ciò si aggiunga che la documentazione sanitaria richiamata nel ricorso in opposizione è stata tutta compiutamente esaminata dal consulente in fase di operazioni peritali, come risultante dalla
3 relativa relazione. Difetta peraltro ulteriore documentazione medica successiva dalla quale poter desumere un diverso e più grave quadro clinico della ricorrente, non potendosi evincere un mutato quadro patologico dal verbale della commissione medica che ha accertato, ai fini della invalidità civile, una percentuale di invalidità pari al 74% e nel quale è riportata solo la seguente diagnosi:
“disturbo depressivo presente, discopatie in attesa di intervento”.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della qualità delle parti e della natura delle prestazioni oggetto di causa.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
9256/2024 R.G.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari data.
Catania, 28/10/2025
La giudice del lavoro
AR CU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR CU, all'esito dell'udienza del
27.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4130/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prezzavento Maurizio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscere “il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità […] riconoscendole una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali” .
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1 genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 27.10.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da
“Spondiloartrosi e tendinosi spalla sinistra a discreta incidenza funzionale, disturbo depressivo persistente e moderato deficit ventilatorio a patogenesi restrittiva.”, presentasse delle condizioni patologiche tali che “nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza, ma non determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, escludendo la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle sue effettive condizioni di salute e che non ne avrebbe valutato correttamente il complesso patologico.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, deducendo che “La perizianda, come da
2 documentazione medica prodotta, presenta un quadro di spondilodiscoartrosi diffusa con grave discopatia L5-S1 con disallineamento dei muri posteriori e instabilità loco regionale, come da certificato neurochirurgico. Presenta inoltre un quadro di tendinosi severa alle spalle, artrosi delle anche con una rotazione asimmetrica del bacino e dismetria degli arti inferiori (come da esami radiologici presenti in atti). Si ritiene pertanto che tale condizione clinica sia a grave incidenza funzionale. Presenta inoltre patologia polmonare certificata con quadro di pachipleurite diffusa e micronodulia polmonare;
alla spirometria si evidenzia un moderato deficit ventilatorio di tipo restrittivo e per tale motivo effettua terapia specialistica. Si associa inoltre quadro anemico cronico.
Da diversi anni affetta da depressione in trattamento farmacologico e presenta inoltre iniziale declino cognitivo. Per tali motivi è giusto ritenere che la sig. , bracciante agricolo, affetta Pt_1 da grave lombo sciatalgia in attesa di intervento di artrodesi in soggetto con concoxartrosi, gonartrosi bilaterale, artrosi alle spalle, enfisema, depressione in trattamento e iniziale declino cognitivo, ha diritto ad avere riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in quanto presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
La ricorrente si è in tal modo riportata alle osservazioni mosse alla bozza di consulenza di cui alla precedente fase di ATP, le quali tuttavia sono state oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione da parte del consulente nominato, il quale nella relazione definitiva ha valorizzato le risultanze della visita obiettiva posta in essere, evidenziando che “Come si evince dalla bozza, l'obiettività rilevata recita: “..Soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione della statura di cm 154 e del peso di kg 55 (BMI=23,2) . Cute e mucose visibili rosee, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Non edemi declivi agli arti inferiori. Limitati di oltre un terzo i movimenti dei vari segmenti. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Ridotti globalmente di circa un terzo i movimenti della spalla sinistra”. In merito alla patologia respiratoria, la certificazione prodotta recita: “.. Moderato deficit ventilatorio a patogenesi restrittiva. SpO2 99% in a.a. ..”, la saturazione
è decisamente buona. All'atto della visita la ricorrente si presentava orientata sui tre assi (MMSE
27/30), anche nella lettera di dimissioni dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina si fa riferimento a “.. Lieve ed isolato deficit della memoria verbale ..”.
A fronte di tale risultanza, parte ricorrente non ha mosso alcuna diversa o più specifica contestazione alle conclusioni del consulente tecnico nominato, limitandosi piuttosto a manifestare un giudizio di non condivisione delle conclusioni della CTU e a prospettare un avviso diverso, omettendo di indicare specifici errori logici o diagnostici tali da infirmare le conclusioni di cui alla relazione. Ciò si aggiunga che la documentazione sanitaria richiamata nel ricorso in opposizione è stata tutta compiutamente esaminata dal consulente in fase di operazioni peritali, come risultante dalla
3 relativa relazione. Difetta peraltro ulteriore documentazione medica successiva dalla quale poter desumere un diverso e più grave quadro clinico della ricorrente, non potendosi evincere un mutato quadro patologico dal verbale della commissione medica che ha accertato, ai fini della invalidità civile, una percentuale di invalidità pari al 74% e nel quale è riportata solo la seguente diagnosi:
“disturbo depressivo presente, discopatie in attesa di intervento”.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della qualità delle parti e della natura delle prestazioni oggetto di causa.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
9256/2024 R.G.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari data.
Catania, 28/10/2025
La giudice del lavoro
AR CU
4