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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 899 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 26.9.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Paolini presso il cui studio sito a Pesaro (PU), Via Barignani n. 4, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 14
difesa dall'avv. Rossella Vele presso il cui studio sito a Pesaro Corso XI
settembre n. 129 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avvocati Marco Ambrosio, Claudio Labruna e Felice D'Acquisto, presso il cui studio sito a Milano Corso Magenta n. 84 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenute -
In punto a: vendita cose mobili.
Conclusioni
Per LA : Parte_1
“insiste in questa sede per l'ammissione dei mezzi istrutto-ri dedotti con le
memorie autorizzate ex art. 183, comma 6°), c.p.c. (ordi-ne di esibizione ex art.
210 c.p.c., interrogatorio formale e prova per te-stimoni). Si chiede pertanto che –
previa revoca e/o modifica dell'ordi-nanza di rigetto delle istanze istruttorie –
vengano ammessi i mezzi di prova richiesti e sia fissata udienza per l'assunzione
pagina 2 di 14 dei mezzi di prova che si auspica, medio tempore, possano essere ammessi in
quanto rilevan-ti ed ammissibili. In via di estremo subordine, Il Procuratore di
parte attrice, preso atto delle difese avversarie, che si contestano in toto, e
precisando di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni,
precisa come di seguito le proprie conclusioni Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo rituale
accertamento dei fatti di causa, per le specifiche causali di cui in atto di citazione
e nei successivi atti, e per quante altre è fatta riserva: 1) accertare e dichiarare la
Codice Fisc. e Partita IVA , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Milano (MI), Via G. Bensi n. 11, in persona del Legale
rappresentante p.t., tenuta al rimborso/ristoro, in favore del Sig. Parte_1
, ai sensi dell'art. 130 e/o 133 Codice del Consumo (D. Lgs. n.
[...]
206/2005) ovvero dell'art. 1492, comma 1°, c.c. (azione di riduzione del prezzo),
ovvero, in via alternativa o cumulativa, ex art. 1494 c.c. (azione per il risarcimento
del danno), ovvero in forza dell'obbligazione assunta mediante concessione di
garanzia convenzionale quinquennale di buon funzionamento, o di quella assunta
mediante riconoscimento del vizio, o comunque della normativa che sarà ritenuta
pagina 3 di 14 applicabile al caso di specie, dell'importo di Euro 6.640,50, ovvero della maggiore
o minor somma che risulterà ad istruttoria espletata, oltre interessi legali dal
giorno della notificazione al saldo e successive occorrende. 2) Piaccia altresì
all'Ecc.mo Tribunale adito, in via alternativa o cumulativa, accertare e dichiarare
la Codice Fisc. e Partita IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Pesaro (PU), Via Jesi n. 7, in persona del Legale rappresentante p.t.,
tenuta al ristoro, in favore del Sig. , ai sensi degli artt. 1655 e Parte_1
segg.ti c.c., ovvero ai sensi dell'art. 130 e/o 133 Codice del Consumo (D. Lgs. n.
206/2005), o in forza dell'obbligazione assunta mediante riconoscimento del vizio,
o in forza della normativa che sarà ritenuta applicabile al caso di specie,
dell'importo di Euro 6.640,50, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà
ad istruttoria espletata, oltre interessi legali dal giorno della notificazione al saldo
e successive occorrende. 3) Per l'effetto, piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto
condannare la Codice Fisc. e Partita IVA Controparte_2
, con sede legale in Milano (MI), Via G. Bensi n. 11, in persona del P.IVA_2
Legale rappresentante p.t., e/o la Codice Fisc. e Partita Controparte_1
IVA , con sede legale in Pesaro (PU), Via Jesi n. 7, in persona del P.IVA_1
pagina 4 di 14 Legale rappresentante p.t., ciascuna per quanto di propria competenza, al
pagamento, in favore del Sig. , del sopra indicato importo di Parte_1
Euro 6.640,50, ovvero della maggiore o minor somma che risulterà ad istruttoria
espletata, oltre interessi legali dal giorno della notificazione al saldo e successive
occorrende. 4) Piaccia altresì all'Ill.mo Tribunale adìto rigettare, siccome
infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni proposte da
entrambe le parti convenute. 5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
professionali di lite, e con condanna al rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento della CTU. 6) Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per Controparte_1
“Precisa pertanto le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e
successive memorie ex art. 183 c.p.c. alle quali si riporta integralmente
chiedendone l'integrale accoglimento”.
Per Controparte_2
“Si precisano quindi le conclusioni come già formulate sia nella comparsa di
costituzione che nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c. alle quali ci si riporta
integralmente chiedendone l'integrale accoglimento”
pagina 5 di 14 MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione in data 25.3.2020 conveniva in Parte_1
giudizio la e Controparte_1 Controparte_2
esponendo che l'autovettura DA 140 tg. EV640CZ, acquistata
[...]
presso la predetta concessionaria con garanzia quinquennale, era risultata affetta da vizi, consistenti in anomalo consumo del liquido refrigerante;
che i difetti,
nonostante un duplice intervento di sostituzione del motore e la regolare manutenzione, si erano nuovamente manifestati il 20.6.2019 determinando il grippaggio del motore;
che il mezzo era stato riparato a spese dello stesso attore.
Tanto premesso, domandava che la Concessionaria Controparte_1
e in solido o in via alternativa, fossero
[...] Controparte_2
condannate a rifondere allo stesso attore le spese sostenute in €.6.640,50 o nella diversa misura di giustizia quale riduzione del prezzo ovvero risarcimento del danno.
Si costituiva la la quale Controparte_1
contestava la domanda, eccependo che la citazione era nulla per difetto di indicazione della causa petendi; nel merito, che la garanzia convenzionale era pagina 6 di 14 scaduta il 31.1.2019; che l'attore era decaduto dalla garanzia legale per difetto di denuncia tempestiva ed era prescritto il relativo diritto;
che le prestazioni di riparazione erano state correttamente eseguite, né era ad essa imputabile il danno;
che dopo il tagliando del 25.3.2019 la vettura non era stata sottoposta alla prescritta verifica, da eseguirsi ogni trenta mila chilometri;
che il danno, eccessivo e non giustificato, eccedeva il valore del veicolo. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, la quale Controparte_2
contestava le domande, eccependo di non essere legittimata in quanto il veicolo era stato venduto dalla Concessionaria e non ricorrevano danni risarcibili per responsabilità del produttore;
che la garanzia convenzionale era scaduta;
che i vizi non erano provati;
che l'attore non aveva eseguito il tagliando di controllo dopo del marzo 2019; che il danno era eccessivo e non giustificato.
Esperita una consulenza tecnica, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 26.9.2024.
pagina 7 di 14 2 – L'eccezione di nullità della citazione è infondata, giacché l'atto espone sia la ragione della domanda, individuata nel contratto di compravendita e nei vizi del bene, sia l'articolato petitum con riferimento alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
3 – Nel merito, va in limine esaminata, per la sua priorità, l'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” sollevata da Hyundai, più correttamente, di titolarità del lato passivo del rapporto controverso, con il preliminare rilievo che la tardiva costituzione della stessa convenuta non preclude l'esame dell'eccezione,
avendo natura di mera difesa (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951).
La domanda viene proposta (nei confronti di entrambe le convenute)
deducendo la responsabilità ai sensi degli artt. 130 e 133 del codice del consumo
(d.lgs. n. 206 del 2005) in materia di responsabilità del venditore, ovvero quella del codice civile in materia di vendita (artt. 1492, 1494 c.c.), ovvero ancora in base alla garanzia convenzionale ovvero in ragione dell'obbligazione che le convenute avrebbero assunto “mediante riconoscimento del vizio”.
Le prime due fattispecie di responsabilità si riferiscono al venditore, e dunque attengono al contratto di compravendita che risulta concluso tra l'attore e pagina 8 di 14 la (v. doc. 1 attore). La DA è, dunque, estranea al Controparte_1
relativo rapporto e pertanto priva di legittimazione, come pure rispetto alla garanzia convenzionale sottoscritta dall'attore e dalla concessionaria (v. CP_1
doc. 2 attore)
Quanto alla responsabilità del produttore, quella delineata dal codice del consumo (artt. 114 ss. d.lgs. n. 205 del 206), non è applicabile per difetto nell'attore della qualità di consumatore in ragione della dichiarata finalità
dell'avvenuto acquisto dell'autovettura (per lo svolgimento della professione di agente di commercio: v. citazione pg. 4), sia per difetto di prova della qualità di produttore in capo alla convenuta oggetto di Controparte_2
specifica contestazione (v. comparsa di risposta pg. 8).
Le domande nei confronti di vanno, dunque, Controparte_2
respinte con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
3 – Venendo alle domande proposte nei confronti del venditore
[...]
esclusa l'applicabilità della normativa del codice del consumo Controparte_1
per il già rilevato difetto della qualità di consumatore in capo all'attore, si rileva che la responsabilità del venditore non può trovare fondamento nella garanzia pagina 9 di 14 contrattuale (v. doc. 2 attore), in quanto pacificamente di durata quinquennale (v.
citazione pg. 1) e, dunque, divenuta inefficace (“scaduta”) il 31.1.2019 ben prima del guasto verificatosi nel giugno 2019.
Il agisce nondimeno sia sulla base garanzia legale (art. 1490 c.c.) – Pt_1
che, in difetto di indicazioni diverse, non è sostituita da quella convenzionale – sia assumendo il riconoscimento per facta concludentia del vizio (del sistema refrigerante) per effetto degli interventi di ripristino eseguiti nel settembre 2018
quale impegno convenzionale assunto dal venditore, ed accettato dallo stesso compratore, da cui deriverebbe il diritto soggetto alla prescrizione decennale alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno (v. citazione pg. 3).
All'indicata pretesa, parte convenuta ha (tempestivamente) opposto, prima di ogni altra difesa, la decadenza per mancata denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta del vizio, nonché la prescrizione dell'azione.
Quanto alla garanzia legale (art. 1490 c.c.), l'eccezione di prescrizione è
fondata.
La legge prevede che “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna” (art. 1495 comma 3 c.c.). Come ripetutamente affermato dalla pagina 10 di 14 giurisprudenza di legittimità "in tema di compravendita, l'azione del compratore
contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni
caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò
indipendentemente dalla scoperta del vizio "(Cass. 2017 n. 11037; Cass. 2023 n.
3926).
Nella specie, la consegna della vettura risulta incontestatamente avvenuta il 31.1.2014 (v. citazione pg. 1), talché l'azione proposta con citazione del
25.3.2020 è ampiamente fuori termine, a nulla rilevando la scoperta del vizio.
Identica conclusione si avrebbe laddove la consegna fosse da indentificarsi con quella avvenuta nell'agosto 2018, in esito al secondo intervento manutentivo,
come assume la convenuta (v. comparsa di risposta pg. 11), giacché la prima intimazione extragiudiziale del compratore – ancorché idonea all'effetto interruttivo (cfr. Cass. sez. un. 2019 n. 18672) – risulta intervenuta il 13.1.2020 (v.
doc. 35 attore), ben oltre il termine annuale.
Quanto all'obbligazione, soggetta alla prescrizione decennale, che il venditore avrebbe assunto con le prestazioni dirette all'eliminazione dei vizi,
eseguite nel settembre 2018, si rileva che l'asserto propugnato dall'attore,
pagina 11 di 14 secondo cui detto riconoscimento darebbe diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni, contrasta con l'orientamento di legittimità, che ha trovato suggello della decisione delle S.U. emessa il 13/11/2012 (la n. 19702), secondo il quale qualora il venditore si impegna ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi,
anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Ciò è a dirsi anche per l'azione di risarcimento del danno, dal momento che anche detta azione è soggetta alle condizioni ed ai termini previsti per le azioni edilizie (cfr. Cass. 2021 n. 36052, secondo cui “i termini di decadenza e di
prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al
pagina 12 di 14 compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa,
pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”).
Non si può dunque ritenere, come fa la difesa attrice, che il riconoscimento dei vizi giustifichi il superamento dei limiti temporali sanciti dall'art. 1495 c.c.
rispetto alle domande proposte di riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
Solo per incidens, si rileva che l'indicato riconoscimento, a tutto concedere circa la sua sussistenza, non potrebbe comunque riguardare i vizi manifestatisi successivamente alla vendita ed agli interventi di ripristino. Il c.t.u. ha, peraltro,
individuato la causa dell'avaria occorsa nel giugno 2019 non già in un difetto del sistema di raffredamento del veicolo, per rimediare al quale furono eseguiti i lavori di riparazione (v. citazione pg. 1, 2), ma ad una progressiva e prolungata perdita della capacità lubrificante del relativo circuito in più parte ostruito dai residui carboniosi presenti all'interno dell'olio motore.
Per quanto esposto, le domande devono essere respinte anche nei confronti di con aggravio di spese processuali, liquidate Controparte_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, che si liquidano, per
[...] Controparte_2
ciascuna delle parti convenute, in €.5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 20.8.2024,
definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso a Pesaro il 27.1.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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