Art. 2.
L' articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e' sostituito dal seguente.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sano dichiarati urgenti ed indifferibili.
Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ".
L' articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e' sostituito dal seguente.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sano dichiarati urgenti ed indifferibili.
Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ".