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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12171 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 6381/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente rel.;
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 6381/2021 r.g.a.c. (alla quale è riunita la causa n. 10278/2021 r.g.a.c.), assegnata in decisione all'udienza del 29
maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025,
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1966, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Valadier, n. 43,
presso lo studio dell'Avv.ti Giovanni Battista Cosimini (c.f.:
[...]
) e (c.f.: ), dai quali C.F._2 Controparte_1 CodiceFiscale_3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione nel primo giudizio ed alla comparsa di costituzione nel secondo
- ATTRICE nel giudizio n. 6381/2021 r.g.
- CONVENUTA nel giudizio n. 10278/2021 r.g.
E
Pag. 1 c.f.: , nata a Controparte_2 CodiceFiscale_4
AS (FR) il 23.09.1961, residente in [...], al Corso Vittorio EM,
n. 87, ed ivi elettivamente domiciliata, per il giudizio n. 6381/2021 r.g., alla
Via C. Carelli, n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Triunfo (c.f.:
) e (c.f.: ), CodiceFiscale_5 Parte_2 CodiceFiscale_6
dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta, invece, nel giudizio n. 10278/2021, in
LI alla Via Rodi, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Barbara Gambardella
(c.f.: , dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
procura in calce all'atto di citazione
- CONVENUTA nel giudizio n. 6381/2021 r.g.
- ATTRICE nel giudizio n. 10278/2021 r.g.
E
c.f.: , nata a [...] Controparte_3 C.F._8
(FR) il 23.09.1961, residente al 5, Avenue Joliot Curie, 91590 La Ferté Alais
(Francia), elettivamente domiciliata in LI, alla Via Rodi, n 4, presso lo studio dell'Avv. Barbara Gambardella (c.f.: ), dal CodiceFiscale_7
quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA nel giudizio n. 6381/2021 r.g
E
c.f.: , nato a Controparte_4 CodiceFiscale_9
LI il 25.02.1964 ed ivi residente, al Corso Vittorio EM, n. 122,
elettivamente domiciliato in LI, alla Via Giordano Bruno, n. 169, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Rotoli (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_10
Pag. 2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO nel giudizio n. 6381/2021 r.g
Oggetto: azione di riduzione, collazione, scioglimento della comunione ereditaria, rendiconto.
Conclusioni: nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 29 maggio 2025
le parti hanno concluso nei termini che seguono:
per parte attrice “si precisano le conclusioni relative alla emananda
sentenza parziale, riportandosi a quelle rese nell'atto di citazione e
precisamente si insiste per l'accoglimento della domanda di accertamento
delle donazioni concesse dalla de cuius ai germani dell'attrice in proprio
danno, ivi dettagliata alla p. 20, oltre al suo capo b) in p. 25, e B) in p. 40,
dichiarandone l'esistenza nella seguente misura: in denaro e titoli, alla Sig.ra
€ 768.167,46; in denaro e titoli, alla Sig.ra € CP_3 CP_2
2.988.414,82; in denaro, al Sig. € 18.500,00; tutto come Controparte_4
documentalmente provato... All'esito, rimettersi la causa per il prosieguo e
per la decisione delle ulteriori e residue domande, ed in accoglimento della
nostra istanza del 21/10/24, disporsi la rinnovazione di entrambe le CTU con
la nomina di nuovi e diversi ausiliari... Con i termini per le comparse
conclusionali e repliche.”;
la convenuta nel primo giudizio, nel Controparte_2
condividere le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. contabile dott.
[...]
ha chiesto “l'integrale rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice, Per_1
con vittoria di compensi e spese di giudizio”; la difesa della medesima
[...]
attrice nel giudizio riunito, ha concluso per “l'integrale Controparte_2
Pag. 3 accoglimento dell'azione incardinata dalla… di cui Controparte_2
al procedimento con r.g. 10278/2021 riunito alla procedura di divisione.
Inoltre, alla luce dell'elaborato peritale che conferma appieno il diritto
della… al rimborso della cifra anticipata nei Controparte_2
confronti della LA formula richiesta di emissione di ingiunzione Pt_3
ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. nei confronti della… unica Parte_1
erede inadempiente, chiedendo la condanna in favore dell'anticipataria della
somma di € 5.966,55 in uno al pagamento delle ultronee spese sostenute e
delle competenze legali. In subordine, si conclude per l'accoglimento della
domanda formulata, chiedendo la decisione del giudizio”;
la convenuta ha concluso chiedendo Controparte_3
“l'accoglimento di tutte le istanze e eccezioni formulate nei propri scritti
difensivi, nonché il rigetto della domanda attorea nei confronti della signora
come da risultanze dell'elaborato peritale, che si Controparte_3
impugna parzialmente nella parte in cui non si riconoscono le anticipazioni di
spese sostenute dalla convenuta stessa e non dal coniuge per le proprietà
francesi, confidando nella decisione oculata e nel superiore interesse della
parte rappresentata”.
il convenuto “si riporta ai precedenti Controparte_4
scritti difensivi, richiamando le conclusioni ivi formulate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio i propri fratelli e CP_2 CP_3 CP_4
per l'udienza del 20 settembre 2021 affinché, previa collazione e
[...]
riduzione ereditarie, fosse dichiarato lo scioglimento della comunione tra esse
Pag. 4 parti con conseguente liquidazione della propria quota e quant'altro ad essa spettante.
A tal fine ha esposto:
- che l'8.06.2019 in LI decedeva la madre (vedova Persona_2
di , lasciando quali eredi superstiti essa istante e i suoi Persona_3
tre fratelli, attuali convenuti, così aprendosi la sua successione ereditaria ab
intestato;
- che l'asse ereditario era composto dai seguenti cespiti, come individuati nel primo inventario redatto dal notaio in LI il Persona_4
2.09.2019 (Rep. n. 2392 - Racc. n. 1601):
IMMOBILI
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, alla Via Francesco Petrarca n. 45, contraddistinto con il
numero interno 3 (tre) con pertinenziale cantinola al piano terra, riportato
nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 36,
part.975, sub.4, zona cens, 10, cat.A/2, cl.9, vani 9, superficie catastale totale
180 mq. (totale escluse aree scoperte 172 mq.), R.C. Euro 2.998,03, Via
Francesco Petrarca n.45, piano 2, interno 3, la cui planimetria catastale è
stata depositata nel suddetto catasto in data 26 febbraio 1960 con scheda n.
G0264353;
** diritti pari ad 1/7 (un settimo) di piena proprietà del garage al piano terra
di circa 204 (duecentoquattro) mq. facente parte dell'immobile in LI alla
Via Francesco Petrarca, n. 45, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune
di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 36, part.975, sub.1, zona cens. 10, cat.
C/6, cl. 6, cons. 204 mq., superficie catastale totale 230 mq., R.C. Euro
Pag. 5 874,46, Via Francesco Petrarca n. 45, piano T, la cui planimetria catastale è
stata depositata nel suddetto catasto in data 26 febbraio 1960 con scheda
n.G0264348;
** intera piena proprietà dell'appartamento sito in LI alla Via Terracina
n. 345, posto al secondo piano della scala A, contraddistinto con il numero
interno 5 (cinque), riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI
alla Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 308, sub.6, zona cens. 10A, cat. A/2, cl.6,
vani 4, superficie catastale totale 90 mq., (totale escluse aree scoperte 85
mq.), RC. Euro 578,43, Via Terracina n. 345, piano 2, interno 5, scala A, la
cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data 26
gennaio1970, giusta ispezione n.T136984 del 29 agosto 2019;
** intera piena proprietà del garage al piano seminterrato sito in LI alla
Via Terracina n. 345, di circa 12 (dodici) mq., contraddistinto con il numero
interno 6 (sei), riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 309, sub.23, zona cens. 10A, cat. C/6, cl. 7,
cons.12 mq., superficie catastale totale 14 mq., R.C. Euro 60,12, Via
Terracina n. 345, piano S1, interno 6, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 26 gennaio 1970, giusta ispezione n.
T136987 del 29 agosto 2019;
- diritti pari ai 13/1000 (tredici millesimi) di piena proprietà della seguente
consistenza immobiliare sita in LI alla Via Terracina n. 345 e
precisamente:
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.101, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno B;
Pag. 6 ** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part.311, sub.103, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno D;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part.311, sub.104, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno E;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.105, area urbana, Via Terracina
n.345,piano T, interno F;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.106, area urbana, Via Terracina
n.345, piano T, interno G;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.107, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno H;
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 38, part.13,
sub.9, zona cens. 10, cat. A/7, cl.2, vani 6,5, superficie catastale totale 138
mq. (totale escluse aree scoperte 136 mq.), R.C. Euro 1.846,33, Corso
Vittorio EM n.87, piano 2, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1° dicembre 1989 con protocollo
n.B13529;
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, riportato nel Catasto
Pag. 7 Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 38, part.13,
sub.11, zona cens. 10, cat. A/7, cl. 2, vani 4,5, superficie catastale totale 123
mq.(totale escluse aree scoperte 123 mq.,), R.C. Euro 1.278,23, Corso
Vittorio EM n. 87, piano 2, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1 dicembre 1989 con protocollo n.
B13529;
** intera piena proprietà dell'appartamento sviluppantesi tra piano terra e
primo del fabbricato sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb, CHI,
foglio 38, part. 340, zona cens. 10, cat. A/4, cl.5, vani 4,5, superficie catastale
totale 96 mq, (totale escluse aree scoperte 89 mq.), R.C. Euro 546,15, Corso
Vittorio EM n.87, piano T-1, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1 dicembre 1989 con protocollo n.
B13522;
** locale commerciale al piano terra del fabbricato sito in LI, alla Via
della Cavallerizza n. 17 B, di circa 21 (ventuno) mq., riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 16, part. 99, sub.
2, zona cens. 11, cat. C/1, cl. 7, cons. 21 mq., superficie catastale totale 29
mq., R.C. Euro 971,77, Via della Cavallerizza n.17 B, piano T, la cui
planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data 18
dicembre 1939 che scheda n. 2272848;
- intera piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Teano
(CE) e precisamente:
* terreno di circa 2.720 (duemilasettecentoventi) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part.188, semin arbor, cl. 2,
Pag. 8 ha 00.27.20, R.D. Euro 21,07, R.A. Euro 13,35;
** terreno di circa 768 (settecentosessantotto) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.1, bosco ceduo, cl.1, ha
00.07.68, R.D, Euro 2,38, R.A. Euro 0,24;
** terreno di circa 12.729 (dodicimilasettecentoventinove) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part. 5019, uliveto,
cl.2, ha 01.27.29, R.D. Euro 62,45, R.A. Euro 23,01;
** terreno di circa 353 (trecentocinquantatré) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part. 5020, uliveto, cl. 2, ha
00.03.53, R.D. Euro 1,73, R.A. Euro 0,64;
** terreno di circa 3.990 (tremilanovecentonovanta) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.141, semin
arbor, cl.3, ha 00.39.90, R.D. Euro 26,79, R.A. Euro 17,52;
** terreno di circa 3.050 (tremilacinquanta) mq,, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 4, semin arbor, cl. 2,
ha 00.30.50, R.D. Euro 23,63, R.A. Euro 14,96;
** terreno di circa 286 (duecentottantasei) mq., riportato nel Catasto Terreni
del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 130, semin arbor, cl.2,ha
00.02.86, R.D. Euro 2,22, R.A. Euro 140;
** fabbricato rurale riportato nel Catasto Terreni del Comune di Teano
(CE)al foglio 104, part. 3, fabb rurale, ha 00.01.62;
** terreno di circa 8.685 (ottomilaseicentottantacinque) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 137, semin
arbor, cl. 2, ha 00.86.85, R.D. Euro 67,28, R.A. Euro 42,61;
** terreno di circa 1.743 (millesettecentoquarantatré) mq., riportato nel
Pag. 9 Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.131, semin
arbor, cl.2, ha 00.17.43, R.D. Euro 13,50, R.A. Euro 8,55;
** terreno di circa 3.030 (tremilatrenta) mq., riportato nel Catasto Terreni
del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 17, seminativo, cl.2, ha
00.30.30, R.D, Euro 17,21, R.A. Euro 10,17;
** terreno di circa 7.431 (settemilaquattrocentotrentuno) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.16, semin
arbor, cl.2, ha 00.74.31, R.D. Euro 57,57, R.A. Euro 36,46;
** locale deposito al piano terra del fabbricato sito alla Via Barile n.25, di
circa 113 (centotredici) mq., riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Teano (CE) al foglio 104, part. 5029, sub.2, cat. C/2, cl.1, cons. 113 mq.,
superficie catastale totale 132 mq., R.C. Euro 198,42, Via Barile n. 25, piano
T, la cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data
8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455851;
** appartamento al primo piano del fabbricato sito alla Via Barile n.25,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teano (CE) al foglio 104,
part. 5029, sub. 3, cat. A/3, cl.3, vani 3, superficie catastale totale 90 mg.
(totale escluse aree scoperte 80 mq.), R.C. Euro 153,39, Via Barile n.25,
piano cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data
8 ot-tobre 2007 con protocollo n. CE0455851;
** appartamento al piano terra del fabbricato sito alla Via Barile n. 25,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teano (CE) al foglio 104,
part. 5028, sub.1, cat. A/2, cl.3, vani 5, superficie catastale totale 156 mq.
(totale escluse aree scoperte 130 mq.), R.C. Euro 309,87, Via Barile n.25,
piano T, la cui planimetria catastale é stata depositata nel suddetto catasto in
Pag. 10 data 8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455879;
** locale deposito al piano seminterrato del fabbricato sito alla Via Barile
n.25, di circa 112 (centododici) mq., riportato nel Catasto Fabbricati del Co
mune di Teano (CE) al foglio 104, part. 5028, sub. 2, cat. C/2, cl.1, cons. 112
mq., superficie catastale totale 130 mq., R.C. Euro 196,67, Via Barile n.25,
piano S1, la cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto
in data 8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455879;
** terreno di circa 3.001 (tremilauno) mq., riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.18, vigneto, cl.2, ha 00.30.01, R.D.
Euro 43,40, R.A. Euro 21,70;
** terreno di circa 1,860 (milleottocentosessanta) mq,, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.132, bosco ceduo, cl.2,
ha 00.18.60, R.D. Euro 5,28, R.A. Euro 0,48;
** terreno di circa 2.158 (duemilacentocinquantotto) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.139,
seminativo, cl.3, ha 00.21.58, R.D. Euro 10,03, R.A. Euro 6,69;
** terreno di circa 2.580 (duemilacinquecentottanta) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 21, bosco
ceduo, cl.2, ha 00.25.80, R.D. Euro 7,33, R.A. Euro 0,67;
** terreno di circa 2.324 (duemilatrecentoventiquattro) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 71,
seminativo, ha 00.23.24, R.D. Euro 10,80, R.A. Euro 7,20;
** terreno di circa 5.803 (cinquemilaottocentotré) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 73, semin arbor, cl.3,
ha 00.58.03, R.D. Euro 38,96, R.A. Euro 25,47;
Pag. 11 ** terreno di circa 2.712 (duemilasettecentododici) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.133, bosco ceduo, cl.2,
ha 00.27.12, R.D. Euro 7,70, R.A. Euro 0,70;
** terreno di circa 1.416 (millequattrocentosedici) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.140, seminativo, cl.3,
ha 00.14.16, R.D. Euro 6,58, R.A. Euro 4,39;
** terreno di circa 3.056 (tremilacinquantasei) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 162, seminativo, cl. 2,
ha 100.30.56, R.D, Euro 17,36, R.A. Euro 10,26;
** terreno di circa 3.061 (tremilasessantuno) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.163, seminativo, cl.2,
ha 00.30.61, R.D. Euro 17,39, R.A. Euro 10,28;
** terreno di circa 3.909 (tremilanovecentonove) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.5030, uliveto, cl.2, ha
00.39.09, R.D. Euro 19,18, R.A. Euro 7,07;
- diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà del terreno di circa 615
(seicentoquindici) mq., riportato nel Catasto Terreni del Comune di Teano
(CE) al foglio 104, part.157, seminativo, cl.4, ha 00.06.15, R.D. Euro 2,22,
R.A. Euro 1,75. –
DISPONIBILITA' FINANZIARE
- conto corrente n.600007399 intrattenuto presso la filiale di LI Chiaia
7583 risulta un saldo attivo di Euro 125.993,09 (Euro
centoventicinquemilanovecentonovantatré e nove centesimi) alla data del
decesso;
- libretto di risparmio n. 25136478 intrattenuto presso la filiale di LI
Pag. 12 risulta un saldo attivo di Euro 1.525,97 (Euro CP_5
millecinquecentoventicinque e novantasette centesimi);
- deposito titoli 10287790 intrattenuto presso la filiale di LI CP_6
602 risulta vuoto.
- che dal secondo inventario redatto sempre dal notaio Persona_4
in LI del 16.10.2019 (Rep. n. 2529 - Racc. n.1682) emergono ancora:
IMMOBILI
In CH (NA)
** intera piena proprietà della consistenza immobiliare sita alla Via Pontano
n.72, posta al secondo piano e contraddistinta con il numero interno 6 (sei),
attualmente riportata in Catasto al foglio 9, part. 66, sub.7, zona cens.1, cat.
C/2, cl.1, cons. 76 mq., superficie catastale totale 104 mq., R.C. Euro 498,48,
Via Pontano n. 72, piano 2, interno 6; pervenuta con atto di divisione
ricevuta dal Notaio in data 17 novembre 1986, registrato nei Persona_5
termini e trascritto a LI 2 il 29 novembre 1986 ai nn. 27880/21795,
all'epoca cosi descritta: "tettoia e terrazzo al secondo piano, distinto col
numero interno sei (lato Ponte) confinante con la via Pontano ed altri beni
dei condividenti;
in catasto, distaccata in conformità della summenzionata
scheda di variazione di consistenza coi seguenti dati: foglio 9 mappale 66/7;
[omissis].Resta in particolare convenuto che il terrazzo di copertura del vano
scala del fabbricato in CH alla via Pontano n.72 viene attribuito ai
condividenti e , in due parti di eguale superficie, restando Per_2 CP_7
attribuita la parte di levante alla signora e la parte di ponente al Per_2
signor . Tale terrazzo non risulta essere accatastato;
CP_7
** intera piena proprietà del terreno di circa 2765
Pag. 13 (duemilasettecentosessantacinque) mgq,, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di CH (NA) al foglio 9, part. 697, bosco alto, cl. U, ha 00.28.64,
R.D. Euro 2,22, R.A. Euro 0,89, pervenuto con verbale di estrazione a sorte
ricevuto dal Notaio in data 23 luglio 2018, registrato a Persona_6
LI 1 il 30 luglio 2018al n. 16054/1T;
** diritti pari ad 1/5 (un quinto) sul giardino, riportato in catasto con i seguenti dati catastali:
- foglio 9, part.103, vigneto, cl. 4, ha 00.27.57, R.D. Euro 17,80, R.A. Euro
29,19;
- foglio 9, part. 634, bosco alto, cl. U, ha 00.82.17, R.D. Euro 6,37, R.A. Euro
2,55;
- foglio 9, part. 632, vigneto, cl. 4, ha 00.12.19, R.D. Euro 7,87, R.A. Euro
12,91;
* diritti pari ad 1/5 (un quinto) sul fabbricato alla via Pontano riportato in
Catasto al foglio 9, part.132 sub. 21, zona cens.1, cat. A/4, cl.5, vani 5, Sup.
Cat. 112 m.q, Escluse le Aree scoperte 112 mq, R.C. Euro 418,33, Via
Pontano, piano 1, interno 9.
In Francia
** intera piena proprietà della villetta unifamiliare con circostante terreno
posta nel comune di Apt (Vaucluse, Soussigne), al Boulevard La Rochade
Nord 126, riportata in Catasto alla Sezione F, numero 741, con ampiezza di
19 Are e 07 centiare circa, acquistata con atto del Notaio di Persona_7
Apt, in data 13 aprile 2010;
** intera piena proprietà del complesso immobiliare, attualmente diruto, con
pertinente terreno, posto nel Comune di La Jummelliere (Maine et Loire),
Pag. 14 riportata in Catasto alla Sezione E, numero 865 con ampiezza di 68 Are e 22
centiare e numero 1130 con ampiezza di 17 Are e 97 Centiare circa,
acquistato con atto del Notaio di Clemenceau (Angers). Persona_8
PASSIVITA'
** Lavoratori dipendenti (cinque unita): Euro 47.000,00 (Euro
quarantasettemila e zero centesimi) circa, relativi a stipendi non corrisposti,
trattamenti di fine rapporto ed oneri previdenziali;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 9.902,50 (Euro
novemilanovecentodue e cinquanta centesimi), relativi all'immobile di CH
(NA), come da richiesta avanzata dall'amministratore del condomino "Villa
Villari', per il tramite dell'avv. De Rosa in data 30 agosto 2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 1.600,00 (Euro
milleseicento e zero centesimi) come da comunicazioni dell'amministratore
del Condominio "Villino Vesuvio", alla via Petrarca n. 45, in data 10 ottobre
2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 5.295,00 (Euro
cinquemiladuecentonovantacinque e zero centesimi) come da comunicazioni
dell'amministratore del Condominio del Parco Pacifico di Via Terracina n.
345, in data 8 ottobre 2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 781,67 (Euro
settecentottantuno e sessantasette centesimi) come da comunicazione
dell'amministratore del Condominio "Villa Flora" al Corso Vittorio
EM n. 87, in data 11 ottobre 2019;
** con sede in Benevento alla Contrada San Vitale snc per CP_8
complessivi Euro 6.097,69 (Euro seimilanovantasette e sessantanove
Pag. 15 centesimi), come da Decreto Ingiuntivo in data 29 aprile 2019;
* con sede in Teano alla Via XXVI ottobre, per Controparte_9
complessivi Euro 1.105,57 (Euro millecentocinque e cinquantasette
centesimi), come da fatture numeri 215/2018 e 9/2019;
* Anticipazione dell'erede , per Controparte_4
l'acquisto di mangime per animali di proprietà della defunta per complessivi
Euro 1.326,50 (Euro milletrecentoventisei e cinquanta centesimi);
** Anticipazione dell'erede , per l'acquisto Controparte_2
di mangime per animali di proprietà della defunta, smaltimento carcasse e
fornitura energia elettrica, per complessivi Euro 2.579,26 (Euro duemilacin
quecentosettantanove e ventisei centesimi);
* Conguaglio divisionale per complessivi Euro 17.184,00 (Euro
diciassettemilacentottantaquattro e zero centesimi) da corrispondersi in virtù
della divisione giudiziale di parte dei terreni in CH (NA), in virtù della
quale stata attribuita alla signora la particella 697 di cui Persona_2
sopra.
* Euro 2.672,69 (Euro duemilaseicentosettantadue e sessantanove centesimi)
da parte del Servizio di Tesoreria del Comune di Apt per fornitura di acqua;
- che, nell'asse ereditario, ai fini della collazione, devono ricomprendersi anche quanto donato dalla de cuius alla germana , CP_3
ossia:
1) € 223.220,04 elargiti a mezzo bonifici bancari in atti;
2) € 1.089.894,84 elargiti tramite la cointestazione di conto titoli
(saldo del 31/12/08, presso Unicredit rapporto n. 10288028), avendo così
realizzato altra donazione di € 544.947,42 (ovvero il 50% del sopra
Pag. 16 menzionato importo);
3) quanto derivato dall'indebito ed arbitrario utilizzo delle porzioni immobiliari francesi provenzali di cui al dettaglio notarile, di cui godeva in via esclusiva sin dal loro acquisto compiuto dalla de cuius tra il 2002 ed il
2004 e il cui uso le aveva sempre negato pur pretendendo il proprio contributo economico necessario al mantenimento in buono stato di conservazione della proprietà;
- che in collazione dovevano essere portate, altresì, le ancor maggiori liberalità di cui aveva beneficiato la germana ricevute da parte CP_2
della madre:
1) quella realizzata attraverso la cointestazione del primario rapporto di c/c bancario della de cuius (Banco LI CH Porto - NA n. 27/006444
inizialmente intestato solamente alla fu che in quel contesto Per_2
all'11.10.1994 aveva saldo attivo di vecchie Lire di 8.418.008.948 (pari agli attuali € 4.347.538,80), ponendo in essere così una donazione per €
2.173.274,00 (la metà del menzionato rapporto bancario);
2) una ulteriore donazione attraverso altra cointestazione di conto titoli legato e derivato dal c/c appena sopra menzionato, dal cui estratto conto (doc.
4, qui sopra, in sua parte finale) si evince documentalmente l'acquisto di effetti bancari pari a Lire 1.315.000.000 ovvero di equivalenti € 679.140,82 di cui era entrata in possesso ed aveva nuovamente goduto, poiché donatile;
3) € 136.000,00 ricevuti in ulteriore donazione a mezzo assegni (doc.
5) firmati dalla de cuius;
4) quanto derivato dall'arbitrario utilizzo della porzione immobiliare in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, di cui all'inventario, di cui
Pag. 17 godeva in via esclusiva sin dal suo acquisto compiuto dalla de cuius, il cui uso
è parimenti sempre stato negato all'attrice pur richiedendole il contributo economico necessario alle spese di gestione;
- che, infine, dovevano essere conferite alla massa ereditaria, sempre al fine della collazione, anche le donazioni ricevute dal germano CP_4
:
[...]
1) totali € 18.500,00 ricevuti dalla madre a mezzo assegni (doc. 6);
2) quanto derivato dall'indebito e arbitrario utilizzo di altra porzione immobiliare in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, di cui al dettaglio notarile riportato, di cui godeva in via esclusiva sin dal suo acquisto compiuto dalla de cuius. il cui uso anch'esso le aveva sempre negato pretendendo comunque la quota economica per le spese di gestione;
- che, ricapitolando le donazioni:
A) in denaro e titoli ricevute dalla germana ammontavano CP_3
ad € 768.167,46;
B) in denaro e titoli ricevute dalla germana CP_2
ammontavano ad € 2.988.414,82;
C) in (solo) denaro ricevute dal germano Controparte_4
ammontavano ad € 18.500,00;
D) mentre in (solo) denaro ricevuto da essa attrice Pt_1
ammontavano a soli € 60.000,00, da imputare nel presente giudizio ai fini della espletanda azione di riduzione.
- che, quindi, la defunta aveva disposto per donazione Persona_2
diretta o indiretta in favore dei figli e come esposto della complessiva somma di € 3.835.082,28;
Pag. 18 - che, in relazione agli immobili entrati a far parte della comunione, in seguito alla dipartita della de cuius, richiamando la citate relazioni notarili il compendio, nella sola città di LI la de cuius aveva lasciato in eredità i seguenti immobili ivi siti: 1) Via Petrarca 45 con annesso garage del valore di
€ 1.000.000,00; 2) Via Terracina 345 con annesso garage ed area urbana del valore di € 230.000,00; 3) Corso V. EM n. 87, sub. 9 del valore di €
650.000,00; 4) Corso V. EM n. 87, sub. 11 del valore di € 700.000,00;
5) Corso V. EM n. 87, piano terra e primo del valore di € 250.000,00;
6) locale commerciale alla Via della Cavallerizza n. 17/B del valore di €
230.000,00: il tutto come stimato in base a quotazione mediana del borsino immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (doc. 7);
- che la de cuius aveva lasciato, inoltre:
1) un'ampia e varia consistenza immobiliare di terreni e fabbricati
(come inventariati nel dettaglio notarile) in Teano (CE) quantificabile prudenzialmente in € 400.000,00;
2) e 3) due immobili in CH (NA), alla Via Pontano n. 6, con giardino, oltre ivi terreno a bosco alto del valore attribuito di € 800.000,00;
4) e 5) le consistenze francesi e, cioè, una villetta unifamiliare con terreno in Apt (Provenza) del valore di € 350.000,00 circa e un complesso immobiliare con terreno in La Jummelliere (area della Loira),
il tutto, per un totale pari ad € 4.610.000,00, salvo diversa valutazione di C.T.U. a nominare;
- che, pertanto, allo stato, l'asse ereditario era come di seguìto
composto:
A) Relictum:
Pag. 19 1. diritto di proprietà pro quota del compendio immobiliare come descritto e dettagliato nell'inventario notarile, stimato in € 4.610.000,00;
2. € 145.000,00 totali versati presso istituti bancari in LI, come da dettaglio notarile che qui si richiama nella sua pag. 5 (fine p. 6 ed inizio p. 7
del presente atto), aggiornata al tempo odierno nel suo maggior valore, poiché
integrata dai versamenti proventi della locazione del locale commerciale in
LI, alla Via Cavallerizza n. 17/B che ivi proseguono ad essere accreditati;
B) Donatum: complessiva somma di € 3.835.082,28, come descritta;
C) Passività gravanti sull'eredità nella misura di € 10.000,00 come appena sopra indicate;
- che al compendio, dunque, si addiceva il complessivo valore stimato in € 8.580.082,28, che suddiviso in quattro uguali quote rendeva €
2.145.020,57 per ciascuno dei coeredi (o la maggiore o minore somma resa in sede peritale), ciò ai fini della collazione e successiva divisione, previa la prossima espletanda ed eventualmente vittoriosa azione di riduzione con essa concorrente;
- che, ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante legalmente ai legittimari, la de cuius aveva lasciato quali eredi i soli quattro figli, parti in causa, e, pertanto, la quota di cui ella avrebbe potuto disporre era pari ad 1/3 del patrimonio, mentre la quota legalmente riservata ai legittimari era pari a 2/3 divisa in quattro quote e, dunque, vi era stata un'evidente lesione della quota di riserva spettante a essa istante, in quanto, a differenza dei germani, aveva ricevuto dalla madre, allorquando la stessa era ancora in vita e a mezzo assegni bancari e bonifici, liberalità, da mettere eventualmente in conto alla quota di legittima, pari a soli € 60.000,00, di imputare ex se ai
Pag. 20 fini del calcolo della propria lesione;
- che, in definitiva, la quota disponibile (1/3) della de cuius era pari ad
€ 2.860.027,43, mentre quella legittima (2/3) era pari a ad € 5.720.054,85 (che pro quota tra i 4 germani rende € 1.430.013,71 ciascuno), in tal modo realizzando una lesione di legittima che pro quota ammontava ad €
243.763,71 (€ 3.835.082,28 - € 2.860.027,43 : € 4 eredi = € 243.763,71), di cui essa istante intendeva rientrare in possesso per vederla accresciuta alla propria quota di relictum (calcolata nell'equivalente di € 1.186.250,00) sino alla soddisfazione della propria legittima di € 1.430.013,71 per cui essa svolgeva azione di riduzione e reintegra;
- che quindi, per ottenere il valore necessario (€ 243.763,71) alla reintegrazione della propria legittima (€ 1.430.013,71), in ordine cronologico ascendente, devono essere ridotte le donazioni più recenti, via via sino alle più
datate, secondo il seguente ordine:
1) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073248-02 di € 2.000,00 in data 17/10/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
2) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073245-12 di € 2.500,00 in data 15/09/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
3) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073243-10 di € 10.000,00 in data 02/09/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
4) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073242-09 di € 10.000,00 in data 02/09/11 tratto su Unicredit, a AR
Pag. 21 Controparte_2
5) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073209-02 di € 10.000,00 in data 25/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
6) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073208-01 di € 10.000,00 in data 25/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
7) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073207-00 di € 10.000,00 in data 16/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
8) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073206-12 di € 10.000,00 in data 15/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
9) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073205-11 di € 2.000,00 in data 06/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
10) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073203-09 di € 10.000,00 in data 16/06/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
11) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073202-08 di € 10.000,00 in data 16/06/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
12) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601072509-04 di € 10.000,00 in data 25/05/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
Pag. 22 13) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601072505-00 di € 2.000,00 in data 30/03/11 tratto su Unicredit, a CP_4
Controparte_4
14) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
21022830350-01 di € 12.000,00 in data 08/11/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
15) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280349-00 di € 10.000,00 in data 06/10/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
16) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280348-12 di € 12.000,00 in data 06/10/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
17) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280347-11 di € 2.500,00 in data 20/09/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
18) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280342-06 di € 10.000,00 in data 24/06/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
19) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2101812017-06 di € 2.500,00 in data 26/04/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
20) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2101812014-03 di € 2.500,00 in data 26/03/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
per un totale complessivo di € 154.636,00, a fronte della maggiore pari
Pag. 23 ad € 243.763,71 necessaria al reintegro della legittima lesa (che ammonta in totale ad € 1.430.013,719 e che in parte di € 1.186.250 resta già soddisfatta a essa istante dalla quota di relictum), così dovendosi aggredire ulteriore attribuzione patrimoniale di importo pari alla somma mancante di € 89.127,71
e cioè:
21) donazione della de cuius a mezzo bonifico di € 91.584,38 in data
10/01/07 tratto su Unicredit, a con ciò riducendola Controparte_3
fino ad ottenere il valore di € 89.127,71 e rimanendo altresì valida la rimanenza;
- che, quindi, tutte le suesposte donazioni della de cuius dovranno essere ridotte nei confronti di , e Controparte_4 CP_2 CP_3
ciascuno per la propria spettanza, in guisa tale che sia attribuita e
[...]
restituita a essa attrice la menzionata quota di € 243.763,71 necessaria al raggiungimento di quella pari ad 1/4 dei 2/3 del patrimonio relitto,
corrispondente alla sua legittima;
- che riguardo agli immobili da essa istante mai goduti, nonostante ne fosse legittima comproprietaria, poiché caduti in successione andava considerato:
- che per l'appartamento in LI, al Corso V. EM n. 87
occupato da ab origine dell'acquisto, sine titulo, e CP_2
successivamente causa comodato (doc. 8) sottoscritto dalla medesima stessa con la defunta madre, a far data dalla sua registrazione (marzo 2007) con scadenza a 4 anni e cioè marzo 2011, era prevista una penale in caso di mancata restituzione, pari ad € 250,00 giornaliere, mai reclamate dalla de
cuius, per cui dall'apertura della successione (8.06.2019) essendo tale diritto
Pag. 24 traslato in capo agli altre tre coeredi, essa istante richiedeva alla germana occupante la propria parte pari ad € 37.812,50 quale quarta CP_2
quota parte della totale somma di € 151.250,00 (ossia € 91.250,00 dal
08/06/19 al 08/06/20, oltre € 60.000,00 dal 08/07/20 al 08/02/21), ovvero nella ipotesi che C.T.U. a nominare ne quantificasse, per l'intero periodo,
l'ammontare a titolo di indennità di occupazione, richiedeva alla germana occupante il pagamento nella misura della quarta quota parte di € 8.500,00,
quale risultante dalla somma stimata di € 1.700,00 mensili (per 20 mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a. – anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che per le porzioni immobiliari francesi occupate senza il proprio consenso dalla germana far data dal giugno 2004 (data di acquisto CP_3
da parte della defunta madre e come da rogito notarile), anche tale uso dall'apertura della successione doveva essere quantificato da C.T.U. e nel caso di qualificazione di indennità di occupazione richiedeva alla germana occupante il pagamento nella misura della quarta quota parte per € CP_3
7.500,00, quale risultante dalla somma stimata di € 1.500,00 mensili (per 20
mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a.- anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che per l'altro appartamento in LI, al Corso Vittorio EM,
sempre al n. 87, detenuto dal fratello contra legem per Controparte_4
sentenza giudicata del marzo 2014 AR LI (doc. 9) che gliene intimava il rilascio, finora mai eseguito - rimasto assegnato in sede di separazione alla sua ex moglie - e il quale prima della separazione coniugale CP_10
ne disponeva a titolo di contratto di comodato (la cui produzione agli atti a
Pag. 25 ordinarglisi) stipulato con la defunta madre, esattamente come descritto per la germana e con le stesse modalità e penali e al quale essa attrice CP_2
richiedeva il pagamento di € 37.812,50 quale quarta sua quota parte della totale somma di € 151.250,00 (ovvero € 91.250,00 dal 08/06/19 al 08/06/20,
oltre € 60.000,00 dal 08/07/20 al 08/02/21), ovvero nella ipotesi in cui C.T.U.
ne quantificasse l'ammontare a guisa di indennità di occupazione – ma per identico periodo - il pagamento nella misura della quarta quota parte per €
8.500,00, quale risultante dalla somma stimata di € 1.700,00 mensili (per 20
mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a. – anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che condizionatamente all'accoglimento dell'azione di riduzione e di reintegra nella propria quota di legittima era proprio interesse procedere alla divisione della comunione ereditaria a costituire sul patrimonio relitto della de
cuius, atteso che la non fluidità dei rapporti tra essi germani rendeva estremamente difficoltosa la gestione, l'amministrazione e il godimento dei beni caduti in successione, tant'è che l'espletato tentativo di mediazione obbligatoria aveva dato risultato negativo;
- che, in definitiva, da essa istante spettavano:
- € 1.430.013,71 all'esito dell'azione di riduzione delle disposizioni della de cuius e della reintegra nella propria quota ereditaria di legittima;
- € 410.006,51, quale quarta parte del relictum conferito dagli altri tre eredi (complessivi € 3.104.973,96);
- € 37.812,50 quale quarta parte della totale somma di € 151.250,00
(ovvero € 91.250,00 dal 08/06/19 al 08/06/20 oltre € 60.000,00 dal 08/07/20
al 08/02/21) dovutale dalla LA per l'utilizzo indebito CP_2
Pag. 26 dell'immobile in precedenza indicato, ovvero quantomeno della minor somma di € 8.500,00;
- € 7.500,00 dovutale da per l'utilizzo indebito CP_3
dell'immobile in precedenza indicato;
- € 37.812,50 quale quarta propria parte della totale somma di € 151.250,00
dovutale dal germano per l'indebito uso dell'immobile in Controparte_4
precedenza descritto ovvero quantomeno della minor somma di € 8.500,00.
Il tutto, per l'importo complessivo di € 2.228.145.57 o quantomeno quello di € 2.169.520,57 oppure di quello quantificato dal Tribunale, oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio.
L'attrice ha, dunque concluso in citazione chiedendo:
A) … dichiarare che è legittimaria della madre… Parte_1
deceduta a LI il 08/06/19; Persona_2
B) “… dichiarare, previa determinazione dell'asse ereditario
all'apertura della successione, che gli atti dispositivi eseguiti dalla de cuius
… nei confronti dei figli ora coeredi costituiscono donazioni lesive della
quota di legittima dell'attrice (segnatamente quelle dai nn. 1 a 21 indicate alle pagg. 26-29 della citazione e sopra menzionate “ (1) donazione della de
cuius… a mezzo assegno di propria firma n. 7601073248-02 di € 2.000,00 in
data 17/10/11 tratto su Unicredit, a 2)….).” e, Controparte_4
per l'effetto, ridurle in proprio favore, reintegrando la propria quota di legittima previa sua determinazione… nei limiti del valore complessivo della medesima pari ad € 1.430.013,71 e sino alla sua concorrenza rispetto alla propria quota di relictum, della somma di € 243.763,71 già detratto il valore di quanto ricevuto a seguito di imputazione ex se (€ 60.000,00) o della
Pag. 27 maggiore o minore somma che il tribunale vorrà stabilire;
C) “disporre la collazione delle donazioni tutte, consolidato l'asse
ereditario complessivo (relictum, donatum, passività) e previo loro
accertamento e determinazione, disposte dalla de cuius… in favore dei
germani coeredi, ed in conseguenza ordinare loro di conferire fittiziamente i
seguenti importi all'asse ereditario, prelevandoli dal valore dei beni che gli
saranno assegnati in sede di divisione, e segnatamente:… CP_3
il complessivo importo di € 768.167,46;…
[...] CP_2
il complessivo importo di € 2.988.414,82;… il
[...] Controparte_4
complessivo importo di € 18.500…”;
D) “condannare… a versare a… Controparte_2 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobile caduto in successione di Corso Vittorio EM, 87, in
LI, da determinarsi nella misura di € 37.812,50 quale quarta sua parte
della totale somma di € 151.250,00… ovvero quantomeno di € 8.500,00 che
andrà detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile alla menzionata
germana coerede, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione da condursi in via
equitativa;
- condannare… a versare a… Controparte_3 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobili caduti in successione da determinarsi nella misura di €
7.500,00… che andrà detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile
Pag. 28 alla menzionata germana coerede;
- condannare… a versare a… Controparte_4 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobile caduto in successione di Corso Vittorio EM, 87, in
LI, da determinarsi nella misura di € 37.812,50 quale quarta sua parte
della totale somma di € 151.250 ovvero quantomeno di € 8.500,00 che andrà
detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile alla menzionata germana
coerede, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
di giustizia, anche all'esito di valutazione da condursi in via equitativa”;
E) “dichiarare lo scioglimento per divisione della comunione
ereditaria tra… Parte_1 Controparte_3 CP_2
e e procedere alla divisione
[...] Controparte_4
giudiziale del compendio secondo la stima in equivalente monetario delle
quote… descritte, da attribuirsi loro a seguito della vendita degli immobili in
caso di accertata loro indivisibilità, o per assegnazione delle inventariate
unità sino alla concorrenza dei valori calcolati a seguito della riduzione e
collazione, e così in particolare riconoscere” a essa istante “la somma
complessiva di € 2.228.145.57 o quantomeno quello di € 2.169.520,57 oppure
ancora altro quale verrà quantificato dal tribunale nella maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, ovvero in equivalente della uguale misura
stimata in sede di valutazione per ciascun immobile da vedersi attribuire sino
alla concorrenza di detta somma, disponendo, se del caso, le compensazioni
monetarie tra le parti.”
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Pag. 29 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28
luglio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità dell'azione di riduzione che, ai sensi dell'art. 5 co.
1-bis del d. lgs. n. 28/2010 doveva essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria aggiungendo, inoltre, che nell'azione di riduzione confluivano altre pretese, ciascuna delle quali doveva essere preceduta da un tentativo di mediazione affinché si verificasse legittimamente la condizione preliminare di procedibilità, per cui la procedura esperita, non avendo avuto oggetto omnicomprensivo delle doglianze tutte da far valere nel presente giudizio, era da considerarsi nulla ed improduttiva di effetti , malgrado, anche in sede del presente giudizio restava ferma la propria volontà di definire bonariamente la lite con l'adesione alla proposta avanzata dal fratello in sede di mediazione e/o alle indicazioni formulati nella corrispondenza agli atti, laddove si prediligeva la scelta di un immobile per coerede e la vendita del restante cespite immobiliare (All. B Corrispondenza
mail).
Sempre in via preliminare, la convenuta ha opposto l'inammissibilità
delle pretese di collazione dell'asse ereditario e di riduzione di legittima per l'indeterminatezza dei cespiti giacché basati su un inventario parziale, sospeso come rilevato dallo stesso notaio (pag. 3 del secondo inventario) e non idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale, nonché l'irreclamabilità dei beni ante mortem, in quanto nell'atto introduttivo era stata fatta una elencazione arbitraria definendo alcune presunte movimentazioni di danaro della de cuius come “donazioni” ignorando che per identificare la fattispecie
“donazione” si esige, a pena di nullità, la forma solenne dell'atto pubblico ad
Pag. 30 substantiam da cui deve comunque emergere l'esplicitazione dell'animus
donandi e lo scopo di liberalità: presupposti non rinvenibili nelle movimentazioni di denaro fatte in vita dalla defunta e, pertanto, non Per_2
ripetibili da parte di nessun erede essendo molto datate, di modico valore e mai contraddistinte da uno spirito di liberalità da parte della de cuius, ma dai suoi interessi personali. Di conseguenza, l'erede/attrice poteva reclamare con
l'hereditatis petitio soltanto i beni nei quali essa era succeduta mortis causa
alla defunta, ossia i beni che al tempo dell'apertura della successione erano compresi nell'asse ereditario.
Nel merito, ha addotto che tutti i movimenti dei Controparte_3
depositi e dei conti bancari cointestati erano stati ordinati esclusivamente dalla de cuius, la quale si serviva dei figli, più vicini e disponibili, ossia di e per le proprietà in Italia e di per Controparte_4 CP_2 CP_3
le proprietà francesi, per facilitare l'amministrazione del suo patrimonio, né,
d'altra parte, la “cointestazione” di un conto bancario faceva automaticamente presupporre un'unica alimentazione dello stesso e per di più in beneficio del cointestatario. Del resto, anche un conto titoli cointestato non poteva configurare di per sé una donazione nemmeno indiretta, specialmente nella fattispecie, in cui le somme ricevute tramite bonifici rappresentavano il rimborso per le anticipate spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e ristrutturazione delle proprietà oggetto di procura da affrontare per conto della madre.
Quanto, invece, ai movimenti titoli, la cointestazione di un Conto titoli presso Unicredit, di cui l'attrice aveva depositato solamente la prima pagina,
che non ha alcun valore probatorio, non costituiva altre prodigalità a proprio
Pag. 31 favore: i movimenti non configuravano ipotesi di collazione e dai documenti allegati si evincevano investimenti per titoli e fondi esclusivamente effettuati dalla de cuius, la quale risultava unica investitrice “DINAMICA” (All. 5-6-7)
con il supporto del figlio;
mentre essa cointestataria Controparte_4
convenuta non aveva mai effettuato investimenti. In sostanza, per tutto il tempo in cui il conto-deposito stato attivo - fatta eccezione per una brevissima prima fase relativa ai due anni iniziali, in cui l'animazione dei "sotto depositi"
intestati ai quattro figli era mossa da per conto della madre - Controparte_4
tutte le operazioni in entrata e in uscita ivi contabilizzate avevano riguardato esclusivamente il "sotto deposito” intestato alla sola de cuius.
Circa il presunto uso indebito delle proprietà francesi, la convenuta ha dedotto che, giusta procure generali sottoscrittegli, Controparte_3
era stata delegata dalla madre, la quale dall'Italia indirizzava sul da farsi almeno fino al 2007 (All.
7-8 Procure e All. 1, 2, 3, 4), a occuparsene poiché
era l'unica residente in [...]e, quindi, quanto aveva ricevuto dalla de cuius
costituiva il rimborso di anticipi di spese che aveva effettuato e continuato a sostenere in epoca recente in costanza di Amministrazione di sostegno e dopo la morte della madre, senza averne più la restituzione: difatti, aveva pagato importi maturati sino al 2017 pari a € 35.202,17 (taxes foncières - tasse sul suolo - relative alle proprietà di Apt e;
polizze assicurative Parte_4
proprietà de;
lavori straordinari e necessari realizzati per Parte_4
entrambi i beni nel corso degli anni) a cui erano da aggiungere gli importi di €
1.943,43 e di € 1.964,46 versati a fronte di due ingiunzioni giudiziarie, con vincolo sui beni, a causa di notevoli infiltrazioni d'acqua per la rottura di tubi nella proprietà di Apt, nonchè il saldo degli arretrati per le taxes foncières
Pag. 32 relative alla proprietà per il 2019-2020, pari a € 1.141,00 per un Parte_4
totale di € 40.251,06 (all. E ricevute pagamenti francesi).
Inoltre, la convenuta ha rappresentato che entrambe le proprietà
francesi erano state riacquistate dalla madre fra il 2002 e il 2004 dai precedenti proprietari, che erano proprio essa convenuta e il CP_3
proprio coniuge , lasciando, per praticità, alle amministrazioni Persona_9
francesi i nominativi precedenti come destinatari di posta, bollette e tasse con intesa di restituire quanto versato da essi intestatari, cosa onorata puntualmente sino al 2007. Tuttavia, successivamente, allorquando per la de
cuius veniva disposta un'Amministrazione di Sostegno, in quanto capace di intendere ma non più di volere, , penalizzato dai mancati rimborsi, Persona_9
era stato destinatario di ingiunzioni e minacce contro i propri beni rivoltegli direttamente dagli Enti francesi per delle proprietà non più sue ed all'attualità
era ancora in attesa della restituzione dell'indebito quale creditore dell'asse ereditario unitamente alla moglie per una somma pari a € 40.251,06 che,
quindi, dovrà essere imputata al passivo della massa ereditaria.
La convenuta ha, poi negato, che l'attrice abbia mai partecipato alle spese di gestione, mentre essi coniugi avevano continuare a Persona_10
pagare le taxes habitation per la dimora estiva sita nel Comune di Atp, seppur non più proprietàri né occupanti e in dimora estiva in uso a tutti di famiglia,
mentre, invece, la proprietà di CH (NA), era ugualmente a disposizioni di tutti meno che di essa convenuta mentre una delle due porzioni immobiliari
“La Jumellier” non era mai stata fruibile essendo stato acquistato come rudere di campagna non più ristrutturato. In definitiva, le proprietà francesi erano sempre state a disposizione di tutti i germani senza alcuna limitazione, per cui
Pag. 33 infondata risultava essere qualsiasi richiesta di pagamento di indennità di occupazione nei propri confronti, ancorché essa e il marito avevano abitato in
Atp solo nel periodo in cui erano i proprietari.
Quanto ai rimanenti cespiti ha assunto che, a Controparte_3
conti fatti, le uniche liquidità da imputare all'asse ereditario, e dunque da dividere, erano quelle depositate su un conto corrente presso CP_11
n. 000600007399 ad oggi bloccate a causa del comportamento ostruzionistico dell'attrice che si rifiutava di sottoscrivere l'accredito pro quota impedendone i movimenti anche a scopo di verifica del saldo e/o di pagamento delle imposte e dei debiti al fine di evitarne le ingenti more maturate e maturande.
In ordine alla lesione di legittima la convenuta ha ribadito che la domanda di riduzione avanzata è infondata non essendo configurabili presunte liberalità a proprio vantaggio e che, in buona sostanza, la divisione giudiziale poteva essere realizzata esclusivamente sulla base del determinando asse ereditario attivo allo stato attuale, costituito da liquidità e beni immobili da cui sottrarsi le passività maturate e maturande ivi compresi gli anticipi sborsati da taluni dei coeredi.
ha, quindi, concluso chiedendo, in via Controparte_3
preliminare:
- di dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ex d. lgs. n. 28/2010
- di dichiararsi l'inammissibilità della domanda;
- adottarsi, per ragioni di necessità e di urgenza, tutti i provvedimenti del caso anche e soprattutto per lo svincolo del c.c. bloccato presso l'istituto bancario Unicredit;
Nel merito:
Pag. 34 - di rigettare la domanda, infondata in fatto ed in diritto, per quanto riguardante le richieste di collazione delle presunte donazioni e della consequenziale riduzione delle quote ereditarie.
- di dichiararsi lo scioglimento della comunione, procedendo alla divisione giudiziale dell'asse ereditario esistente al momento della morte della
de cuius, previa valutazione dello stesso con determinazione delle quote pro
capite degli eredi sottratte le cifre a debito di ciascuno;
- di dichiararsi la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni maturati e maturandi,
da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
In data 30 luglio 2025, si è costituito in giudizio anche
[...]
il quale ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di Controparte_4
divisione della comunione ereditaria costituitasi a seguito della scomparsa della propria genitrice, aderendo, pertanto alla domanda di scioglimento e di collazione, ma di ritenere errata la ricostruzione offerta dalla germana attrice nella determinazione del valore della massa ereditaria caduta in successione,
sollevando osservazioni sulle presunte donazioni ricevute dalle germana e sul suo uso esclusivo e illegittimo delle proprietà francesi, CP_3
nonché sulle presunte donazioni in favore della germana e a sé CP_2
stesso.
In ordine al primo punto, sostanzialmente aderendo alla difesa della
LA, il convenuto ha addotto che i bonifici eseguiti dalla de cuius in favore della stessa non rappresentavano donazioni, ma semplicemente rimborsi spese per lavori eseguiti nelle proprietà francesi dalla medesima anticipati, come da
Pag. 35 accordi intervenuti fra essa e la de cuius, la quale le aveva rilasciato due procure speciali a operare – in suo nome e per conto - rispettivamente su ognuna delle due proprietà in Francia. Procure in possesso della stessa e comunque disponibile presso i notai in Apt ed CP_3 Persona_7
di Persona_11 Persona_12
Quanto al conto titoli 288021-001 cointestato fra la de cuius ed essa
, il convenuto ha dedotto che questo era collegato esclusivamente CP_3
al c/c 16508/31 intrattenuto dalla de cuius presso la stessa Filiale della Banca
di Roma (Unicredit) ed era sempre stato intestato solo ed esclusivamente alla comune madre almeno fino all'anno 2012. Pertanto, qualsiasi operazione di smobilizzo degli investimenti aveva comportato che il controvalore venisse accreditato su un conto corrente di fatto inaccessibile alla detta germana,
poiché intestato alla sola de cuius, con la evidente conseguenza che nessun beneficio la coerede aveva conseguito dalla cointestazione dei CP_3
rapporti bancari.
Circa la mancata concessione da parte di essa agli altri CP_3
germani dell'uso delle proprietà francesi ha sostenuto che, Controparte_4
come conseguenza dei dissapori nati dall'acquisto di alcuni beni immobili in
LI, di cui due dati anticipatamente in comodato d'uso (uno ad egli stesso ed uno all'altra LA convenuta , la de cuius Controparte_2
dall'anno 2000 aveva cominciato a ristorare le figlie e con CP_3 Pt_1
il versamento di importi a loro favore quale equo compenso per il mancato uso di un immobile di proprietà di essa loro madre, ristoro che si era interrotto per a seguito dell'acquisto della proprietà in Apt di cui aveva CP_3
goduto, così come nel caso della Jumelliere, di diritti d'uso pressoché
Pag. 36 esclusivo. Invece, per l'attrice, , tali elargizioni erano durate almeno Pt_1
fino all'anno 2012 attraverso modalità indirette, in quanto il defunto padre di essi germani, aveva provveduto al pagamento in suo Persona_3
favore dell'importo da lui dovuto alla de cuius come canone di locazione dell'immobile sito in LI, alla Via Terracina n. 345.
Quanto alle donazioni che avrebbe ricevuto la LA , CP_2
ha rappresentato che il Comune di CH (NA) il 28.09.1994 Controparte_4
aveva emesso un mandato di pagamento a favore dei germani (germani Per_2
della de cuius) e di (madre di quest'ultima). A fronte di Persona_13
tale cumulativo mandato di pagamento la de cuius aveva ricevuto sul proprio c/c n. 27/6444 l'accredito n. 0122785, in data 11.10.1994, della somma di
Lire 8.418.008.948. Come ben evidente nell'estratto conto versato in atti,
dopo pochi giorni circa Lire 7.160.000.000 venivano spostati dal conto di
CH (NA) e trasferiti sul conto nr. 16508/31 presso la filiale della Banca di
Roma. Da quel momento sul conto di CH (NA) non si erano mai più avute giacenze superiori all'importo che compare nel giorno del trasferimento
26.10.1994 e la de cuius aveva voluto che il conto di CH (NA) fosse cointestato con la figlia , solo perché riteneva che, in caso di una CP_2
sua prematura e/o improvvisa scomparsa, quest'ultima sarebbe stata l'unica fra i suoi figli a prendersi cura dei suoi numerosi cani. Pertanto, risultava palesemente strumentale sommare le consistenze del conto corrente a quelle del portafoglio titoli, laddove i soldi investiti erano sempre e solo quelli che rivenivano dall'impiego in prodotti finanziari della liquidità originariamente presente sul conto corrente. Invero, almeno fino al mese di febbraio 2012, nel portafoglio titoli di CH (NA) risultavano esserci delle azioni societarie (n.
Pag. 37 800 azioni ALCATEL, prezzo d'acquisto E. 60,37; n. 6000 azioni KPN,
prezzo d'acquisto E. 15,76; n. 5970 azioni TELEFONICA, prezzo d'acquisto
E.17,14; n. 76 azioni Antena 3 e n. 7500 azioni ELCOTEQ, prezzo d'acquisto
E. 13,99) per un valore di investimento pari a circa € 350.000,00, conto scarsamente movimentato nel corso degli stessi diciotto anni, la cui residua e minore consistenza era dovuta ad acquisti immobiliari, ristrutturazioni, spese per il canile di Teano (CE), spese correnti, etc. sostenute dalla madre prima del 2002, laddove le movimentazioni avvenute negli anni 2009-2010 erano state dettate dalla necessità di fornire liquidità alla germana per CP_2
pagare la maggior parte delle spese per le ristrutturazioni effettuate in quegli anni nelle proprietà del Corso Vittorio EM in LI e a Via Pontano in
CH (NA).
Quanto, infine, alle presunte donazioni di cui avrebbe goduto egli stesso, il convenuto ha assunto che gli assegni ricevuti dalla madre avevano ad oggetto i fondi necessari per le spese effettuate nella vasta proprietà di
Teano (CE), dove vi è ancora un ampio canile (un esempio per tutti, spese per gli operai pagati in contanti e con regolare busta paga mensile) e che, in ogni caso, seppur tali assegni dovessero essere considerati “donazioni”, data la loro modica entità non superiore a € 2.000,00, non avevano alcuna rilevanza ai fini ereditari considerata l'entità del patrimonio della defunta.
In pari data 30 luglio 2025 si è costituita in giudizio anche la terza convenuta, la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione in mancanza di accettazione da parte di tutti i coeredi, riguardo cui nulla era documentato
Nel merito, ha dedotto l'errata ricostruzione dell'asse ereditario con
Pag. 38 particolare riferimento al presunto donatum di cui avrebbe beneficiato,
consistente secondo l'assunto dell'attrice, nella donazione di £ 4.209.004.474
(pari ad € 2.173.274,00), che sarebbe stata realizzata attraverso la cointestazione del conto corrente Banco LI n. 27/006444; nella donazione di € 679.140,82, realizzata attraverso la cointestazione di un conto titoli derivato dal predetto rapporto bancario della consistenza di € 679.140,82 e in quella di € 136.000,00 realizzata mediante rilascio di assegni .
Quanto alle prime due, ha opposto che la Controparte_2
cointestazione di un rapporto bancario non integrava una donazione indiretta,
in quanto, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi,
rappresentava una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente,
ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, è una forma di cessione del credito, che il correntista ha verso la banca, e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario, che non era mai sussistito.
Per il resto, sul punto la convenuta ha spiegato le stesse difese del fratello e, ciò anche in ordine agli assegni ricevuti per € 136.000,00: tali risorse costituivano i fondi per pagare i lavori di ristrutturazione della proprietà esclusiva della de cuius in CH (NA), dei quali si era, invece,
avvantaggiata l'attrice avendolo avuto in comodato dalla madre, nonché del rimborso, da parte della madre, di spese anticipate per i lavori di ristrutturazione di un immobile sempre di proprietà della madre sito in LI
al Coro Vittorio EM (chiamato in famiglia “casetta”). In buona
Pag. 39 sostanza, non sussisteva alcun atto di liberalità a proprio favore, né mai si era verificato un proprio arricchimento a fronte di un impoverimento della madre,
la quale, mai pervasa da un animus donandi nei confronti di nessuno, aveva sempre mantenuto nelle sue mani l'intero suo patrimonio che aveva utilizzato e impegnato interamente nel canile di sua proprietà in Teano (NA) e nell'acquisto di parte del patrimonio immobiliare che oggi costituisce il
relictum immobiliare.
Pertanto, per quanto ineriva alla propria posizione, la convenuta ha sostenuto che l'attrice alcuna lesione di legittima poteva lamentare dovendosi tutt'al più considerare, nell'operare la riunione fittizia del patrimonio ereditario, le sole liberalità, sempreché dimostrate, ricevute dagli altri tre fratelli: per complessivi € 768.167,46; per € CP_3 Persona_14
60.000,00 e per € 18.500,00, per complessivi € 846.667,46, Controparte_4
costituenti l'intero donatum.
ha, di poi, dedotto l'erronea richiesta di Controparte_2
riduzione delle liberalità, riduzione che in ogni caso non poteva essere accolta, perché anche nella confutata ipotesi di sussistenza della lesione della legittima vi era un relictum di consistenza tale da soddisfare pienamente la quota di legittima dell'attrice, in quanto la riduzione si sarebbe dovuta operare sul relictum e non già sulle donazioni.
Con riguardo alla divisione giudiziale avanzata dall'istante, la convenuta ha contestato gli importi richiesti: in particolare, se come sosteneva l'attrice vi erano state donazioni fatte in vita dalla de cuius, che avevano superato la disponibile, la successione legittima richiesta doveva avere luogo sui 2/3 indisponibili dell'asse ereditario – e non sull'intero asse come invece
Pag. 40 chiedeva - e, quindi, sull'asse ereditario ricostruito mediante la collazione, ma al netto della parte della quota disponibile della quale la de cuius aveva disposto in vita. Tuttavia, poiché che non vi era stata alcuna lesione di legittima, ciascuno dei donatari poteva trattenere le donazioni ricevute e accertate da C.T.U., e sul residuo aprire così la successione legittima con divisione in quote del patrimonio e con le successive vendite in caso di indivisibilità.
La convenuta ha, infine, impugnato la richiesta di pagamento di penali o di indennità di occupazione adducendo che, successivamente alla scadenza del contratto di comodato depositato dall'attrice, in data 20.2.2015 la stessa e la madre avevano stipulato un nuovo comodato che non prevedeva alcuna penale, precisando che analoghi e novelli contratti di comodati la de cuius li aveva stipulati, in data 4.6.2015, anche con essa attrice ad oggetto la proprietà
in CH (NA) e per la proprietà di Via Terracina, nonché col germano per l'immobile al Corso Vittorio EM (all'attualità Controparte_4
abitato dalla ex moglie) mentre alla germana aveva conferito CP_3
procura speciale per la gestione delle proprietà in Francia: il tutto, per trattare i suoi quattro figli allo stesso modo, compensando i vantaggi dell'uno con quelli degli altri, pur non avendo mai inteso regalare niente a nessuno di loro figli, eccettuate donazioni di modico valore nei confronti di tutti.
ha, quindi, chiesto: Controparte_2
- di rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti e da parte attrice, e da parte degli atri due germani;
con condanna dell'attrice, o di chi di dovere, alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.;
Pag. 41 - di ridurre l'importo della penale richiesta nella ipotesi di un suo accoglimento;
- nella ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione, di accertare e di condannare l'attrice al pagamento della stessa indennità da essa dovuta per l'occupazione degli immobili dalla stessa occupati;
- di accogliere la domanda di divisione come avanzata da essa convenuta, con obbligo di rendiconto da parte dell'attrice per i beni dalla medesima posseduti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20 settembre 2021,
l'originario istruttore, rilevato che la convenuta aveva Controparte_3
eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda, deducendo che la mediazione esperita non aveva riguardato tutte le domande del presente giudizio;
che dalla lettura del verbale di mediazione si evinceva che oggetto dell'istanza di mediazione era stata la sola “divisione ereditaria”; che la domanda di mediazione doveva essere presentata su tutte le domande successivamente proposte nel processo e che, nel caso di specie, l'azione di riduzione delle donazioni indicate nell'atto di citazione era una domanda diversa da quella di divisione giudiziale e, perciò, non passata dal filtro della mediazione obbligatoria dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione su tutte le domande proposte. Mediazione proposta dall'attrice che sortiva effetto negativo, come da verbale in atti del 13.12.2021.
Alla successiva del 31 marzo 2022, l'istruttore ha disposto la riunione al presente giudizio di altra controversia avente n. 10278/2021 r.g.a.c.
Pag. 42 promosso da nei confronti della sola Controparte_2 [...]
per chiedere il pagamento della quota di quest'ultima, pari ad euro Parte_1
6.163,21, per le imposte e spese relative alla denuncia di successione della madre. In questo giudizio si costituiva la convenuta Parte_1
eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e contestando nel merito la pretesa. In questo secondo giudizio il giudice aveva, quindi, disposto la mediazione, obbligatoria in materia successoria, ed è agli atti il verbale negativo del 28 ottobre 2021.
Nei giudizi riuniti sono stati successivamente concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, veniva disposta
C.T.U. tecnica con la nomina dell'Ing. – incarico poi Persona_15
revocato con ordinanza resa il 9.07.2024 – e C.T.U. contabile con nomina del dott. che depositava il proprio elaborato in data 20.06.2024. Persona_16
Con ordinanza del 9 luglio 2024 il precedente istruttore, “ritenuto che
va decisa, in via preliminare, la domanda di esistenza o meno delle donazioni
indicate al capo B) dell'atto di citazione”, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopodiché, alla udienza del 29 maggio 2025, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e l'istruttore ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 28.07.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
Oggetto della presente decisione non definitiva è, quindi,
l'accertamento delle donazioni che la de cuius avrebbe effettuato in favore dei figli e che secondo l'attrice sono riportate nell'elenco sub B) dell'atto di
Pag. 43 citazione (e della prima memoria istruttoria), donazioni di cui tener conto sia ai fini della domanda di riduzione delle stesse per la reintegrazione della quota di riserva dell'attrice, che la stessa assume lesa, sia ai fini della collazione in sede di operazioni divisionali. Tuttavia, ai sensi dell'art. 189
c.p.c. la rimessione investe, sempre, il collegio di tutta la causa.
Preliminarmente si osserva che, nonostante i ripetuti inviti del precedente istruttore indirizzati a parte attrice per rendere conforme l'atto di citazione alle prescrizioni del PCT e segnatamente di quelle di cui all'art. 11
DM 44/2011 e dell'art. 12 delle richiamate specifiche tecniche (in particolare:
“L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: c) è
ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni
per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la
scansione di immagini”), la stessa non vi ha provveduto senza neppure giustificarsi. Sebbene al giudizio in esame non si applichi ratione temporis il disposto del nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., si potrà tenere conto di questo comportamento nella liquidazione delle spese di lite sotto il profilo del parametro generale del pregio dell'attività prestata nella fase introduttiva del giudizio considerato che gran parte delle immagini riproducenti documenti bancari, sono illeggibili.
Ciò evidenziato, occorre rilevare che le domande proposte nel presente giudizio (ed in quello riunito) sono procedibili essendo stato esperito il procedimento di mediazione (per la precisione, due procedimenti, uno prima ed uno in corso di giudizio, per la causa più antica ed una, in corso di causa,
per quello riunito) previsto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e succ.ve modifiche
Pag. 44 ed obbligatorio in materia successoria.
Ancora, si osserva che con l'ordinanza del 9 luglio 2024 il precedente istruttore ha revocato il mandato unicamente all'Ing. (“revoca Per_15
l'ordinanza dell'1.12.2022 relativamente al quesito posto al CTU ”) Per_15
e non anche al dottore commercialista che, peraltro, a tale data aveva Per_1
già depositato il suo elaborato e che ha ricevuto anche la liquidazione del compenso.
Pertanto, se pur si condivide anche in questa sede il principio che l'accertamento dell'esistenza di donazioni è questione prettamente giuridica e non demandabile al CTU, gli accertamenti in fatto in ordine ai movimenti contabili eseguiti dal CTU dott. sono sicuramente utilizzabili in questa Per_1
sede.
L'attrice al capo B) delle conclusioni dell'atto di citazione (e della prima memoria istruttoria) ha chiesto accertarsi che i 21 assegni emessi in favore dei convenuti, elencati partendo dal più recente, costituiscono altrettante donazioni da ridurre per reintegrare la quota di legittima dell'attrice.
Al successivo capo C) delle conclusioni sempre l'attrice, che ha riconosciuto di avere ricevuto in donazione dalla madre l'importo di euro
60.000,00, ha chiesto accertarsi che le elargizioni in denaro e titoli alla figlia ammontanti ad € 768.167,46, in denaro e titoli alla figlia CP_3 CP_2
ammontanti ad € 2.988.414,82 ed in solo denaro al figlio
[...] CP_4
per € 18.500,00 costituiscono donazioni e ciò al fine di determinare il
[...]
cd. “donatum” sia ai fini dell'azione di riduzione (per la cd. riunione fittizia)
sia per procedere alle operazioni divisionali.
Pag. 45 Partendo dalla convenuta l'attrice contesta alla LA di CP_3
avere ricevuto dalla madre la donazione di denaro attraverso quattro bonifici eseguiti sul c/c n. 16508-31 della Banca di Roma Spa intestato alla de cuius e,
precisamente:
- Bonifico del 18/12/2002 per € 17.278,36;
- Bonifico del 31/05/2005 per € 41.220,62;
- Bonifico del 26/05/2006 per € 73.136,66;
- Bonifico del 10/01/2007 per € 91.584,38.
Il CTU, il dott. esaminando la documentazione versata Persona_17
in atti dalle parti e, in particolare, da quella della convenuta dove emerge anche la causale, ha potuto verificare che il bonifico del 18.12.2002 è stato accreditato sul conto della figlia con la causale “Lavori di CP_3
ristrutturazione casa”. Non vi sono, quindi, elementi che consentano di ritenere che si tratti di un'elargizione perché la causale indica che si tratta della restituzione di somme anticipate dalla figlia per lavori di ristrutturazione in una proprietà della de cuius. Pur non essendo chiaro di quale casa si trattasse, se della de cuius o, invece, della figlia, spettava all'attrice fornire prova che si trattasse di una donazione della madre in favore della LA per consentire di sostenere lavori nella casa di quest'ultima, prova che non è stata fornita.
Più chiara è la causa del secondo bonifico, quello del 31/05/2005 per €
41.220,62, per il quale si riscontra l'accredito sul c/c intestato a CP_3
in data 02/06/2005 con causale “Rimborsi per anticipi APT”. Si
[...]
tratta, quindi, della restituzione di spese sostenute dalla convenuta per lavori nella casa francese della madre.
Pag. 46 Con riguardo al terzo bonifico, quello di euro 73.136,66, l'accredito sul c/c intestato a in data 30/05/2006 riporta la causale Controparte_3
“Rimborsi per tuoi anticipi”. Anche in questo caso non si riscontra un intento di liberalità da parte della bonificante.
Per l'ultimo dei quattro bonifici sopra elencati, la causale è anche qui
“Rimborsi per tuoi anticipi per lavori”. Anche in questo caso non vi è prova che si tratti di una donazione.
Sempre nei riguardi della convenuta , l'attrice sostiene che CP_3
la madre avrebbe donato alla LA la metà del valore (€ 1.089.894,84 / 2 =
544.947,42) del conto titoli n. 10288028 attraverso la cointestazione in data
31/12/2008.
Al riguardo occorre evidenziare che l'attrice sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. sezioni unite, 18725/2017), che in questo caso ricorrerebbe un'ipotesi di donazione indiretta. Tuttavia, per configurarsi una donazione, sia diretta sia indiretta, occorre, comunque, provare che il trasferimento patrimoniale sia motivato da un intento di liberalità da parte del disponente. Invero, “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità
disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che
risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato
come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus
donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della
liberalità” (Cass. 4682/2018; Cass. 10991/2013 e Cass. 26983/2008). In
mancanza, trova applicazione la disposizione del secondo comma dell'art.
Pag. 47 le parti di ciascuno si presumono uguali, “se non risulta diversamente” e nella fattispecie non è contestato da nessuna delle parti in causa che quei valori appartenessero esclusivamente alla de cuius.
La prova dell'esistenza dello “animus donandi” spetta a chi deduce che queste cointestazioni configurino una donazione. Era l'attrice , Pt_1
quindi, che doveva fornire la prova perché l'unico intento della era Per_2
appunto quello di donare alla figlia metà del valore del conto titoli.
Il CTU ha rilevato al riguardo che il documento che l'attrice ha allegato alla citazione al n. 3 (pag. 19) e che dimostra la cointestazione è
datato 30/09/2013 mentre si assume che si tratterebbe di una donazione che risalirebbe al 2008. Il consulente di ufficio ha verificato, inoltre, che il conto titoli è collegato al conto ordinario n. 600007399 intestato unicamente a
. Inoltre, esaminando la documentazione prodotta in giudizio Persona_2
dalla convenuta il CTU ha rilevato che l'intera Controparte_3
consistenza di obbligazioni ed azioni erano intestati esclusivamente alla de
cuius. Questi sono i meri dati contrattuali e contabili dai quali non emergono,
neppure a livello indiziario, elementi sulla base dei quali poter ritenere che la cointestazione del conto titoli costituisse una donazione indiretta fatta dalla madre alla figlia sorretta in via esclusiva dall'intenzione della CP_3
prima di arricchire la seconda con il depauperamento del proprio patrimonio attraverso il trasferimento della metà del valore dei titoli in depositi.
L'attrice assume, inoltre, che la madre avrebbe donato, sempre attraverso la cointestazione, all'altra LA, la convenuta CP_2
il 50% del saldo del del c/c n. 27/006444 del Banco di LI alla
[...]
data dell'11 ottobre 1994 e cioè € (4.347.538,80 / 2 =) 2.173.769,40.
Pag. 48 Il CTU ha rilevato che in data 26 ottobre 1994 quando vengono accreditati sul conto lire 7.500.000.000 il conto era intestato alla sola Per_2
La cointestazione del conto avviene solo in data 29/11/1994 come da documento a pag. 31 della relazione del CTU. A quest'ultima data il saldo del c/c era pari solo a lire 54.294.681, pari ad euro 28.040,86. Non vi sono anche qui elementi per ritenere che la madre abbia voluto elargire con spirito di liberalità la metà di quest'ultimo impori pari ad euro 14.020,43 alla figlia
. CP_2
Sempre nei confronti di l'attrice sostiene che la madre CP_2
avrebbe donato a quest'ultima, e sempre tramite la cointestazione, il 50% del valore di Lire 1.315.000.000 del conto titoli n.102/p/677 collegato al c/c n.
27/6444 del Banco LI cointestato, come appena visto dal 29/11/1994, tra la de cuius e la figlia . CP_2
Il dott. comm. Ossani ha verificato, innanzitutto, che il 30 novembre
1994 furono acquistati titoli per Lire 1.215.000.000 pari ad un importo di €
627.495,13 di cui il 50% è pari ad € 313.747,56. Seguivano vendite di questi titoli nell'anno 2000 per un importo di euro 170.251,67 bonificati per euro
1650.104,74 sul contro n. 1650831 del banco di Roma intestato alla sola
Analoga operazione fu effettuata in data 26/04/2000, in relazione a tre Per_2
operazioni relative alla vendita titoli per complessive Lire 397.229.063 (€
205.151,69) e contestuale bonifico per un importo di Lire 380.000.000 (€
196.253,62) sul c/corrente n. 1650831 del Banco di Roma, intestato esclusivamente ad Persona_2
Nel 2001, come da documentazione allegata alla produzione di parte convenuta, sul conto titoli di riferimento al c/c cointestato n. 27/006444,
Pag. 49 furono effettuate vendite per complessive € 254.632,32 (Lire 493.036.922)
che confluirono sul c/c collegato e cointestato a madre e figlia. Tuttavia, In
data 30/11/2001 viene documentato con certezza che per un importo di €
184.256,00 il conto deposito di riferimento al c/c cointestato n. 27/6444 è
intestato alla sola in quanto con la vendita dei titoli di Stato Persona_2
furono acquistate azioni nominative. Infine, nel maggio 2011 il conto depositi risultava composto esclusivamente da azioni intestate alla sola de cuius.
In quest'ultimo caso difetta non solo la prova dell'animus donandi ma anche dello stesso spostamento patrimoniale da madre a figlia.
Occorre ora passare all'esame delle donazioni dirette di denaro di cui avrebbero beneficiato , e tramite CP_3 CP_2 Controparte_4
assegni bancari emessi dalla madre.
In particolare, in citazione e nell'allegato 5 sono elencati 13 assegni bancari emessi a firma della madre in favore di per l'importo CP_2
complessivo di euro 136.000,00 e tratti dal conto Unicredit S.p.A. ed emessi nel corso degli anni 2010/2011.
Il CTU ha verificato che l'importo complessivo di euro 126.000,00 è
stato depositato da sul conto cointestato con la madre CP_2 Per_2
del Banco di LI n. 27/6444 tranne l'assegno n. 2102280342 del
[...]
24/06/2010 per un importo di € 10.000,00 versato sul c/c personale di
. Controparte_2
Gli assegni per euro 126.000,00 non costituiscono, neppure per la metà
dell'importo, donazioni della madre alla figlia perché, se fosse stato questo l'intento della prima, la figlia non li avrebbe depositati sul conto cointestato con la madre ma su quello proprio ed esclusivo. Pertanto, risulta irrilevante,
Pag. 50 come invece ha fatto il CTU, analizzare le uscite di quel periodo dal conto cointestato.
Restano euro 10.000,00 dell'assegno n. 2102280342 del 24/06/2010
che in comparsa di costituzione e risposta assume che “si CP_2
trattava, infatti, del rimborso, da parte della madre, di spese anticipate dalla
figlia per i lavori di ristrutturazione della casetta (così CP_2
chiamata in famiglia) della sig.ra al Corso V.E.”. Per_2
In base ai principi generali in ordine all'onere della prova, competeva all'attrice, che sostiene che questo versamento avesse una specifica causa,
quella donativa, fornire la prova che la somma portata dall'assegno fosse effettivamente una donazione in favore della figlia e non un rimborso come questa sostiene.
Si osserva che questo onere probatorio sarebbe gravato sull'attrice anche nel caso avesse dedotto l'assenza di una causa o avesse eccepito la nullità della donazione perché non di modico valore e, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito alla massa perché
“qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal
solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad
invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di
dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente
indicata dal convenuto” (Cass. 14788/2024).
Si aggiunga che nella fattispecie non vi sono neppure elementi gravi,
precisi e concordanti che consentano di presumere che i 10.000,00 euro di questo assegno siano una donazione perché, atteso l'elevatissimo numero delle proprietà dell'anziana madre ed i suoi interessi (il canile), le dazioni di
Pag. 51 denaro da madre a figlia ben si possono giustificare e, come visto, si giustificano per la maggior parte degli analoghi casi dedotti in lite, con il rimborso di spese sostenute dalla seconda per conto e nell'interesse della prima.
Lo stesso ragionamento vale per l'importo complessivo di € 18.500,00
relativo ad assegni emessi dalla madre in favore del figlio e Controparte_4
tratti sul conto Unicredit di seguito elencati mantenendo la numerazione di cui all'atto di citazione:
1) assegno n. 7601073248-02 di € 2.000,00 in data 17/10/11 tratto su
Unicredit;
2) assegno n. 7601073245-12 di € 2.500,00 in data 15/09/11 tratto su
Unicredit;
9) assegno n. 7601073205-11 di € 2.000,00 in data 06/07/11 tratto su
Unicredit;
13) assegno n. 7601072505-00 di € 2.000,00 in data 30/03/11 tratto su
Unicredit;
17) assegno n. 2102280347-11 di € 2.500,00 in data 20/09/10 tratto su
Unicredit;
19) assegno n. 2101812017-06 di € 2.500,00 in data 26/04/10 tratto su
Unicredit;
20) assegno n. 2101812014-03 di € 2.500,00 in data 26/03/10 tratto su
Unicredit.
Sul punto il convenuto si è così difeso: “Gli assegni intestati al sig.
avevano ad oggetto i fondi necessari per le spese Controparte_4
effettuate nella vasta proprietà di Teano, dove vi è ancora un ampio canile.
Pag. 52 A titolo esemplificativo si trattava di spese per gli operai, che in
campagna venivano pagati in contanti, per i quali si dispone di note
settimanali, e ovviamente ai contanti fa riscontro la busta paga mensile che è
sempre stata elaborata dallo studio SADA in Teano.
In ogni caso, considerato l'esiguo importo degli assegni in favore del
comparente, tali elargizioni, seppure dovessero essere considerate
“donazioni”, data la modica entità in quanto non superano euro 2.000,00
ciascuna, non hanno alcuna rilevanza ai fini ereditari considerata l'entità del
patrimonio della defunta”.
Occorre osservare, innanzitutto, che sommando i quattro assegni di euro 2.500,00 l'uno ed i tre di euro 2.000,00 l'uno indicati nell'elenco si perviene ad un totale di euro 16.000,00 e non di euro 18.500,00. In effetti nell'elencazione della citazione manca l'assegno di euro 2.500,00 del
25.05.11 che si rinviene, invece, nell'allegato all'atto di citazione ma che non viene menzionato negli atti processuali.
Il convenuto ha anche prodotto dei conteggi per le spese sostenute per la gestione della proprietà nell'anno 2010 e 2011 in cui alcuni di questi assegni vengono imputati specificamente al pagamento delle spese della proprietà di Teano ove veniva gestito anche un canile. Si tratta, tuttavia, di un documento di parte che non ha rilievo a fini probatori in mancanza di documentazione commerciale o fiscale di riscontro.
Comunque, si tratta di un'allegazione difensiva che si sostanzia nella deduzione di una diversa causa, rispetto a quella dedotta dall'attrice, del trasferimento del denaro da madre a figlio che imponeva pur sempre a
[...]
attrice, di provare, per le finalità rappresentate in lite - azione di Parte_1
Pag. 53 riduzione delle donazioni e collazione delle medesime - di fornire la prova degli elementi costitutivi della donazione per ognuno di questi spostamenti di denaro.
Anche in questo caso non sussistono elementi per presumere che si trattasse di donazione sia perché la periodicità di questi versamenti di somme di importo modesto ed omogeneo ben si sposa con il pagamento di spese ricorrenti sia perché non si comprende – non essendo stato allegato uno stato di necessità di che giustificasse elargizioni periodiche da Controparte_4
parte della madre – perché queste donazioni di importi, si ripete, modesti per le disponibilità della de cuius, non sono avvenute in un'unica soluzione.
In conclusione, quanto alla domanda sub A) delle conclusioni dell'atto di citazione, deve essere dichiarata aperta la successione “ab intestato” di nata a [...] il [...] e deceduta ivi l'8 giugno 2019, Persona_2
codice fiscale , vedova di e CodiceFiscale_11 Persona_18
dichiara eredi i suoi quattro figli , , e Pt_1 CP_3 CP_2 CP_4
che hanno accettato tacitamente l'eredità materna promuovendo e
[...]
costituendosi nei due giudizi riuniti, spendendo la loro qualità di eredi della madre e compiendo, quindi, un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (Cass. 24006/2025).
Le domande sub B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione con le quali si chiede l'accertamento delle donazioni disposte dalla madre in favore dei convenuti , e , come in epigrafe CP_3 CP_2 Controparte_4
generalizzati, devono essere rigettate.
Conseguentemente devono essere rigettate perché infondate, per l'accertata inesistenza di donazioni di cui dover tener conto, anche le
Pag. 54 domande, sempre ricomprese sub B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria, con le quali, rispettivamente,
l'attrice ha proposto azione di riduzione di donazioni, che tali non sono, per reintegrare la sua quota di legittima ed ha chiesto la collazione delle stesse in sede di operazioni divisionali.
La causa, unitamente a quella riunita, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, ottava sezione civile, in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nella causa n. 6381/2021 r.g.a.c.
(alla quale è riunita la causa n. 10278/2021 r.g.a.c.) promossa da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
così provvede:
[...]
1) dichiara aperta la successione “ab intestato” di nata a Persona_2
LI il 9 giugno 1933 e deceduta ivi l'8 giugno 2019, codice fiscale
[...]
, vedova di e dichiara eredi i suoi C.F._11 Persona_3
quattro figli , , e Pt_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
come in epigrafe generalizzati;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
convenuti ed avente ad oggetto la riduzione delle donazioni di cui al capo B)
delle conclusioni dell'atto di citazione;
3) rigetta la domanda di nei confronti dei convenuti Parte_1
con la quale si chiede la collazione delle donazioni di cui al capo C) delle conclusioni dell'atto di citazione;
Pag. 55 4) dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande;
5) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1298 c.c. secondo cui, nei rapporti tra cointestatari (nei confronti della banca),
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LI, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente rel.;
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 6381/2021 r.g.a.c. (alla quale è riunita la causa n. 10278/2021 r.g.a.c.), assegnata in decisione all'udienza del 29
maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025,
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.01.1966, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Valadier, n. 43,
presso lo studio dell'Avv.ti Giovanni Battista Cosimini (c.f.:
[...]
) e (c.f.: ), dai quali C.F._2 Controparte_1 CodiceFiscale_3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione nel primo giudizio ed alla comparsa di costituzione nel secondo
- ATTRICE nel giudizio n. 6381/2021 r.g.
- CONVENUTA nel giudizio n. 10278/2021 r.g.
E
Pag. 1 c.f.: , nata a Controparte_2 CodiceFiscale_4
AS (FR) il 23.09.1961, residente in [...], al Corso Vittorio EM,
n. 87, ed ivi elettivamente domiciliata, per il giudizio n. 6381/2021 r.g., alla
Via C. Carelli, n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Triunfo (c.f.:
) e (c.f.: ), CodiceFiscale_5 Parte_2 CodiceFiscale_6
dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta, invece, nel giudizio n. 10278/2021, in
LI alla Via Rodi, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Barbara Gambardella
(c.f.: , dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
procura in calce all'atto di citazione
- CONVENUTA nel giudizio n. 6381/2021 r.g.
- ATTRICE nel giudizio n. 10278/2021 r.g.
E
c.f.: , nata a [...] Controparte_3 C.F._8
(FR) il 23.09.1961, residente al 5, Avenue Joliot Curie, 91590 La Ferté Alais
(Francia), elettivamente domiciliata in LI, alla Via Rodi, n 4, presso lo studio dell'Avv. Barbara Gambardella (c.f.: ), dal CodiceFiscale_7
quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA nel giudizio n. 6381/2021 r.g
E
c.f.: , nato a Controparte_4 CodiceFiscale_9
LI il 25.02.1964 ed ivi residente, al Corso Vittorio EM, n. 122,
elettivamente domiciliato in LI, alla Via Giordano Bruno, n. 169, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Rotoli (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_10
Pag. 2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO nel giudizio n. 6381/2021 r.g
Oggetto: azione di riduzione, collazione, scioglimento della comunione ereditaria, rendiconto.
Conclusioni: nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 29 maggio 2025
le parti hanno concluso nei termini che seguono:
per parte attrice “si precisano le conclusioni relative alla emananda
sentenza parziale, riportandosi a quelle rese nell'atto di citazione e
precisamente si insiste per l'accoglimento della domanda di accertamento
delle donazioni concesse dalla de cuius ai germani dell'attrice in proprio
danno, ivi dettagliata alla p. 20, oltre al suo capo b) in p. 25, e B) in p. 40,
dichiarandone l'esistenza nella seguente misura: in denaro e titoli, alla Sig.ra
€ 768.167,46; in denaro e titoli, alla Sig.ra € CP_3 CP_2
2.988.414,82; in denaro, al Sig. € 18.500,00; tutto come Controparte_4
documentalmente provato... All'esito, rimettersi la causa per il prosieguo e
per la decisione delle ulteriori e residue domande, ed in accoglimento della
nostra istanza del 21/10/24, disporsi la rinnovazione di entrambe le CTU con
la nomina di nuovi e diversi ausiliari... Con i termini per le comparse
conclusionali e repliche.”;
la convenuta nel primo giudizio, nel Controparte_2
condividere le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. contabile dott.
[...]
ha chiesto “l'integrale rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice, Per_1
con vittoria di compensi e spese di giudizio”; la difesa della medesima
[...]
attrice nel giudizio riunito, ha concluso per “l'integrale Controparte_2
Pag. 3 accoglimento dell'azione incardinata dalla… di cui Controparte_2
al procedimento con r.g. 10278/2021 riunito alla procedura di divisione.
Inoltre, alla luce dell'elaborato peritale che conferma appieno il diritto
della… al rimborso della cifra anticipata nei Controparte_2
confronti della LA formula richiesta di emissione di ingiunzione Pt_3
ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. nei confronti della… unica Parte_1
erede inadempiente, chiedendo la condanna in favore dell'anticipataria della
somma di € 5.966,55 in uno al pagamento delle ultronee spese sostenute e
delle competenze legali. In subordine, si conclude per l'accoglimento della
domanda formulata, chiedendo la decisione del giudizio”;
la convenuta ha concluso chiedendo Controparte_3
“l'accoglimento di tutte le istanze e eccezioni formulate nei propri scritti
difensivi, nonché il rigetto della domanda attorea nei confronti della signora
come da risultanze dell'elaborato peritale, che si Controparte_3
impugna parzialmente nella parte in cui non si riconoscono le anticipazioni di
spese sostenute dalla convenuta stessa e non dal coniuge per le proprietà
francesi, confidando nella decisione oculata e nel superiore interesse della
parte rappresentata”.
il convenuto “si riporta ai precedenti Controparte_4
scritti difensivi, richiamando le conclusioni ivi formulate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio i propri fratelli e CP_2 CP_3 CP_4
per l'udienza del 20 settembre 2021 affinché, previa collazione e
[...]
riduzione ereditarie, fosse dichiarato lo scioglimento della comunione tra esse
Pag. 4 parti con conseguente liquidazione della propria quota e quant'altro ad essa spettante.
A tal fine ha esposto:
- che l'8.06.2019 in LI decedeva la madre (vedova Persona_2
di , lasciando quali eredi superstiti essa istante e i suoi Persona_3
tre fratelli, attuali convenuti, così aprendosi la sua successione ereditaria ab
intestato;
- che l'asse ereditario era composto dai seguenti cespiti, come individuati nel primo inventario redatto dal notaio in LI il Persona_4
2.09.2019 (Rep. n. 2392 - Racc. n. 1601):
IMMOBILI
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, alla Via Francesco Petrarca n. 45, contraddistinto con il
numero interno 3 (tre) con pertinenziale cantinola al piano terra, riportato
nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 36,
part.975, sub.4, zona cens, 10, cat.A/2, cl.9, vani 9, superficie catastale totale
180 mq. (totale escluse aree scoperte 172 mq.), R.C. Euro 2.998,03, Via
Francesco Petrarca n.45, piano 2, interno 3, la cui planimetria catastale è
stata depositata nel suddetto catasto in data 26 febbraio 1960 con scheda n.
G0264353;
** diritti pari ad 1/7 (un settimo) di piena proprietà del garage al piano terra
di circa 204 (duecentoquattro) mq. facente parte dell'immobile in LI alla
Via Francesco Petrarca, n. 45, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune
di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 36, part.975, sub.1, zona cens. 10, cat.
C/6, cl. 6, cons. 204 mq., superficie catastale totale 230 mq., R.C. Euro
Pag. 5 874,46, Via Francesco Petrarca n. 45, piano T, la cui planimetria catastale è
stata depositata nel suddetto catasto in data 26 febbraio 1960 con scheda
n.G0264348;
** intera piena proprietà dell'appartamento sito in LI alla Via Terracina
n. 345, posto al secondo piano della scala A, contraddistinto con il numero
interno 5 (cinque), riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI
alla Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 308, sub.6, zona cens. 10A, cat. A/2, cl.6,
vani 4, superficie catastale totale 90 mq., (totale escluse aree scoperte 85
mq.), RC. Euro 578,43, Via Terracina n. 345, piano 2, interno 5, scala A, la
cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data 26
gennaio1970, giusta ispezione n.T136984 del 29 agosto 2019;
** intera piena proprietà del garage al piano seminterrato sito in LI alla
Via Terracina n. 345, di circa 12 (dodici) mq., contraddistinto con il numero
interno 6 (sei), riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 309, sub.23, zona cens. 10A, cat. C/6, cl. 7,
cons.12 mq., superficie catastale totale 14 mq., R.C. Euro 60,12, Via
Terracina n. 345, piano S1, interno 6, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 26 gennaio 1970, giusta ispezione n.
T136987 del 29 agosto 2019;
- diritti pari ai 13/1000 (tredici millesimi) di piena proprietà della seguente
consistenza immobiliare sita in LI alla Via Terracina n. 345 e
precisamente:
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.101, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno B;
Pag. 6 ** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part.311, sub.103, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno D;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part.311, sub.104, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno E;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.105, area urbana, Via Terracina
n.345,piano T, interno F;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.106, area urbana, Via Terracina
n.345, piano T, interno G;
** area urbana riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla
Sez. Urb. CHI, foglio 6, part. 311, sub.107, area urbana, Via Terracina n.
345, piano T, interno H;
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 38, part.13,
sub.9, zona cens. 10, cat. A/7, cl.2, vani 6,5, superficie catastale totale 138
mq. (totale escluse aree scoperte 136 mq.), R.C. Euro 1.846,33, Corso
Vittorio EM n.87, piano 2, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1° dicembre 1989 con protocollo
n.B13529;
** intera piena proprietà dell'appartamento al secondo piano del fabbricato
sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, riportato nel Catasto
Pag. 7 Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 38, part.13,
sub.11, zona cens. 10, cat. A/7, cl. 2, vani 4,5, superficie catastale totale 123
mq.(totale escluse aree scoperte 123 mq.,), R.C. Euro 1.278,23, Corso
Vittorio EM n. 87, piano 2, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1 dicembre 1989 con protocollo n.
B13529;
** intera piena proprietà dell'appartamento sviluppantesi tra piano terra e
primo del fabbricato sito in LI, al Corso Vittorio EM n. 87,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb, CHI,
foglio 38, part. 340, zona cens. 10, cat. A/4, cl.5, vani 4,5, superficie catastale
totale 96 mq, (totale escluse aree scoperte 89 mq.), R.C. Euro 546,15, Corso
Vittorio EM n.87, piano T-1, la cui planimetria catastale è stata
depositata nel suddetto catasto in data 1 dicembre 1989 con protocollo n.
B13522;
** locale commerciale al piano terra del fabbricato sito in LI, alla Via
della Cavallerizza n. 17 B, di circa 21 (ventuno) mq., riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di LI alla Sez. Urb. CHI, foglio 16, part. 99, sub.
2, zona cens. 11, cat. C/1, cl. 7, cons. 21 mq., superficie catastale totale 29
mq., R.C. Euro 971,77, Via della Cavallerizza n.17 B, piano T, la cui
planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data 18
dicembre 1939 che scheda n. 2272848;
- intera piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Teano
(CE) e precisamente:
* terreno di circa 2.720 (duemilasettecentoventi) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part.188, semin arbor, cl. 2,
Pag. 8 ha 00.27.20, R.D. Euro 21,07, R.A. Euro 13,35;
** terreno di circa 768 (settecentosessantotto) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.1, bosco ceduo, cl.1, ha
00.07.68, R.D, Euro 2,38, R.A. Euro 0,24;
** terreno di circa 12.729 (dodicimilasettecentoventinove) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part. 5019, uliveto,
cl.2, ha 01.27.29, R.D. Euro 62,45, R.A. Euro 23,01;
** terreno di circa 353 (trecentocinquantatré) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 89, part. 5020, uliveto, cl. 2, ha
00.03.53, R.D. Euro 1,73, R.A. Euro 0,64;
** terreno di circa 3.990 (tremilanovecentonovanta) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.141, semin
arbor, cl.3, ha 00.39.90, R.D. Euro 26,79, R.A. Euro 17,52;
** terreno di circa 3.050 (tremilacinquanta) mq,, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 4, semin arbor, cl. 2,
ha 00.30.50, R.D. Euro 23,63, R.A. Euro 14,96;
** terreno di circa 286 (duecentottantasei) mq., riportato nel Catasto Terreni
del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 130, semin arbor, cl.2,ha
00.02.86, R.D. Euro 2,22, R.A. Euro 140;
** fabbricato rurale riportato nel Catasto Terreni del Comune di Teano
(CE)al foglio 104, part. 3, fabb rurale, ha 00.01.62;
** terreno di circa 8.685 (ottomilaseicentottantacinque) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 137, semin
arbor, cl. 2, ha 00.86.85, R.D. Euro 67,28, R.A. Euro 42,61;
** terreno di circa 1.743 (millesettecentoquarantatré) mq., riportato nel
Pag. 9 Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.131, semin
arbor, cl.2, ha 00.17.43, R.D. Euro 13,50, R.A. Euro 8,55;
** terreno di circa 3.030 (tremilatrenta) mq., riportato nel Catasto Terreni
del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 17, seminativo, cl.2, ha
00.30.30, R.D, Euro 17,21, R.A. Euro 10,17;
** terreno di circa 7.431 (settemilaquattrocentotrentuno) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.16, semin
arbor, cl.2, ha 00.74.31, R.D. Euro 57,57, R.A. Euro 36,46;
** locale deposito al piano terra del fabbricato sito alla Via Barile n.25, di
circa 113 (centotredici) mq., riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Teano (CE) al foglio 104, part. 5029, sub.2, cat. C/2, cl.1, cons. 113 mq.,
superficie catastale totale 132 mq., R.C. Euro 198,42, Via Barile n. 25, piano
T, la cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data
8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455851;
** appartamento al primo piano del fabbricato sito alla Via Barile n.25,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teano (CE) al foglio 104,
part. 5029, sub. 3, cat. A/3, cl.3, vani 3, superficie catastale totale 90 mg.
(totale escluse aree scoperte 80 mq.), R.C. Euro 153,39, Via Barile n.25,
piano cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto in data
8 ot-tobre 2007 con protocollo n. CE0455851;
** appartamento al piano terra del fabbricato sito alla Via Barile n. 25,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teano (CE) al foglio 104,
part. 5028, sub.1, cat. A/2, cl.3, vani 5, superficie catastale totale 156 mq.
(totale escluse aree scoperte 130 mq.), R.C. Euro 309,87, Via Barile n.25,
piano T, la cui planimetria catastale é stata depositata nel suddetto catasto in
Pag. 10 data 8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455879;
** locale deposito al piano seminterrato del fabbricato sito alla Via Barile
n.25, di circa 112 (centododici) mq., riportato nel Catasto Fabbricati del Co
mune di Teano (CE) al foglio 104, part. 5028, sub. 2, cat. C/2, cl.1, cons. 112
mq., superficie catastale totale 130 mq., R.C. Euro 196,67, Via Barile n.25,
piano S1, la cui planimetria catastale è stata depositata nel suddetto catasto
in data 8 ottobre 2007 con protocollo n. CE0455879;
** terreno di circa 3.001 (tremilauno) mq., riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.18, vigneto, cl.2, ha 00.30.01, R.D.
Euro 43,40, R.A. Euro 21,70;
** terreno di circa 1,860 (milleottocentosessanta) mq,, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.132, bosco ceduo, cl.2,
ha 00.18.60, R.D. Euro 5,28, R.A. Euro 0,48;
** terreno di circa 2.158 (duemilacentocinquantotto) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.139,
seminativo, cl.3, ha 00.21.58, R.D. Euro 10,03, R.A. Euro 6,69;
** terreno di circa 2.580 (duemilacinquecentottanta) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 21, bosco
ceduo, cl.2, ha 00.25.80, R.D. Euro 7,33, R.A. Euro 0,67;
** terreno di circa 2.324 (duemilatrecentoventiquattro) mq., riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 71,
seminativo, ha 00.23.24, R.D. Euro 10,80, R.A. Euro 7,20;
** terreno di circa 5.803 (cinquemilaottocentotré) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 73, semin arbor, cl.3,
ha 00.58.03, R.D. Euro 38,96, R.A. Euro 25,47;
Pag. 11 ** terreno di circa 2.712 (duemilasettecentododici) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.133, bosco ceduo, cl.2,
ha 00.27.12, R.D. Euro 7,70, R.A. Euro 0,70;
** terreno di circa 1.416 (millequattrocentosedici) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.140, seminativo, cl.3,
ha 00.14.16, R.D. Euro 6,58, R.A. Euro 4,39;
** terreno di circa 3.056 (tremilacinquantasei) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part. 162, seminativo, cl. 2,
ha 100.30.56, R.D, Euro 17,36, R.A. Euro 10,26;
** terreno di circa 3.061 (tremilasessantuno) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.163, seminativo, cl.2,
ha 00.30.61, R.D. Euro 17,39, R.A. Euro 10,28;
** terreno di circa 3.909 (tremilanovecentonove) mq., riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Teano (CE) al foglio 104, part.5030, uliveto, cl.2, ha
00.39.09, R.D. Euro 19,18, R.A. Euro 7,07;
- diritti pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà del terreno di circa 615
(seicentoquindici) mq., riportato nel Catasto Terreni del Comune di Teano
(CE) al foglio 104, part.157, seminativo, cl.4, ha 00.06.15, R.D. Euro 2,22,
R.A. Euro 1,75. –
DISPONIBILITA' FINANZIARE
- conto corrente n.600007399 intrattenuto presso la filiale di LI Chiaia
7583 risulta un saldo attivo di Euro 125.993,09 (Euro
centoventicinquemilanovecentonovantatré e nove centesimi) alla data del
decesso;
- libretto di risparmio n. 25136478 intrattenuto presso la filiale di LI
Pag. 12 risulta un saldo attivo di Euro 1.525,97 (Euro CP_5
millecinquecentoventicinque e novantasette centesimi);
- deposito titoli 10287790 intrattenuto presso la filiale di LI CP_6
602 risulta vuoto.
- che dal secondo inventario redatto sempre dal notaio Persona_4
in LI del 16.10.2019 (Rep. n. 2529 - Racc. n.1682) emergono ancora:
IMMOBILI
In CH (NA)
** intera piena proprietà della consistenza immobiliare sita alla Via Pontano
n.72, posta al secondo piano e contraddistinta con il numero interno 6 (sei),
attualmente riportata in Catasto al foglio 9, part. 66, sub.7, zona cens.1, cat.
C/2, cl.1, cons. 76 mq., superficie catastale totale 104 mq., R.C. Euro 498,48,
Via Pontano n. 72, piano 2, interno 6; pervenuta con atto di divisione
ricevuta dal Notaio in data 17 novembre 1986, registrato nei Persona_5
termini e trascritto a LI 2 il 29 novembre 1986 ai nn. 27880/21795,
all'epoca cosi descritta: "tettoia e terrazzo al secondo piano, distinto col
numero interno sei (lato Ponte) confinante con la via Pontano ed altri beni
dei condividenti;
in catasto, distaccata in conformità della summenzionata
scheda di variazione di consistenza coi seguenti dati: foglio 9 mappale 66/7;
[omissis].Resta in particolare convenuto che il terrazzo di copertura del vano
scala del fabbricato in CH alla via Pontano n.72 viene attribuito ai
condividenti e , in due parti di eguale superficie, restando Per_2 CP_7
attribuita la parte di levante alla signora e la parte di ponente al Per_2
signor . Tale terrazzo non risulta essere accatastato;
CP_7
** intera piena proprietà del terreno di circa 2765
Pag. 13 (duemilasettecentosessantacinque) mgq,, riportato nel Catasto Terreni del
Comune di CH (NA) al foglio 9, part. 697, bosco alto, cl. U, ha 00.28.64,
R.D. Euro 2,22, R.A. Euro 0,89, pervenuto con verbale di estrazione a sorte
ricevuto dal Notaio in data 23 luglio 2018, registrato a Persona_6
LI 1 il 30 luglio 2018al n. 16054/1T;
** diritti pari ad 1/5 (un quinto) sul giardino, riportato in catasto con i seguenti dati catastali:
- foglio 9, part.103, vigneto, cl. 4, ha 00.27.57, R.D. Euro 17,80, R.A. Euro
29,19;
- foglio 9, part. 634, bosco alto, cl. U, ha 00.82.17, R.D. Euro 6,37, R.A. Euro
2,55;
- foglio 9, part. 632, vigneto, cl. 4, ha 00.12.19, R.D. Euro 7,87, R.A. Euro
12,91;
* diritti pari ad 1/5 (un quinto) sul fabbricato alla via Pontano riportato in
Catasto al foglio 9, part.132 sub. 21, zona cens.1, cat. A/4, cl.5, vani 5, Sup.
Cat. 112 m.q, Escluse le Aree scoperte 112 mq, R.C. Euro 418,33, Via
Pontano, piano 1, interno 9.
In Francia
** intera piena proprietà della villetta unifamiliare con circostante terreno
posta nel comune di Apt (Vaucluse, Soussigne), al Boulevard La Rochade
Nord 126, riportata in Catasto alla Sezione F, numero 741, con ampiezza di
19 Are e 07 centiare circa, acquistata con atto del Notaio di Persona_7
Apt, in data 13 aprile 2010;
** intera piena proprietà del complesso immobiliare, attualmente diruto, con
pertinente terreno, posto nel Comune di La Jummelliere (Maine et Loire),
Pag. 14 riportata in Catasto alla Sezione E, numero 865 con ampiezza di 68 Are e 22
centiare e numero 1130 con ampiezza di 17 Are e 97 Centiare circa,
acquistato con atto del Notaio di Clemenceau (Angers). Persona_8
PASSIVITA'
** Lavoratori dipendenti (cinque unita): Euro 47.000,00 (Euro
quarantasettemila e zero centesimi) circa, relativi a stipendi non corrisposti,
trattamenti di fine rapporto ed oneri previdenziali;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 9.902,50 (Euro
novemilanovecentodue e cinquanta centesimi), relativi all'immobile di CH
(NA), come da richiesta avanzata dall'amministratore del condomino "Villa
Villari', per il tramite dell'avv. De Rosa in data 30 agosto 2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 1.600,00 (Euro
milleseicento e zero centesimi) come da comunicazioni dell'amministratore
del Condominio "Villino Vesuvio", alla via Petrarca n. 45, in data 10 ottobre
2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 5.295,00 (Euro
cinquemiladuecentonovantacinque e zero centesimi) come da comunicazioni
dell'amministratore del Condominio del Parco Pacifico di Via Terracina n.
345, in data 8 ottobre 2019;
** Oneri condominiali ed altre spese per complessivi Euro 781,67 (Euro
settecentottantuno e sessantasette centesimi) come da comunicazione
dell'amministratore del Condominio "Villa Flora" al Corso Vittorio
EM n. 87, in data 11 ottobre 2019;
** con sede in Benevento alla Contrada San Vitale snc per CP_8
complessivi Euro 6.097,69 (Euro seimilanovantasette e sessantanove
Pag. 15 centesimi), come da Decreto Ingiuntivo in data 29 aprile 2019;
* con sede in Teano alla Via XXVI ottobre, per Controparte_9
complessivi Euro 1.105,57 (Euro millecentocinque e cinquantasette
centesimi), come da fatture numeri 215/2018 e 9/2019;
* Anticipazione dell'erede , per Controparte_4
l'acquisto di mangime per animali di proprietà della defunta per complessivi
Euro 1.326,50 (Euro milletrecentoventisei e cinquanta centesimi);
** Anticipazione dell'erede , per l'acquisto Controparte_2
di mangime per animali di proprietà della defunta, smaltimento carcasse e
fornitura energia elettrica, per complessivi Euro 2.579,26 (Euro duemilacin
quecentosettantanove e ventisei centesimi);
* Conguaglio divisionale per complessivi Euro 17.184,00 (Euro
diciassettemilacentottantaquattro e zero centesimi) da corrispondersi in virtù
della divisione giudiziale di parte dei terreni in CH (NA), in virtù della
quale stata attribuita alla signora la particella 697 di cui Persona_2
sopra.
* Euro 2.672,69 (Euro duemilaseicentosettantadue e sessantanove centesimi)
da parte del Servizio di Tesoreria del Comune di Apt per fornitura di acqua;
- che, nell'asse ereditario, ai fini della collazione, devono ricomprendersi anche quanto donato dalla de cuius alla germana , CP_3
ossia:
1) € 223.220,04 elargiti a mezzo bonifici bancari in atti;
2) € 1.089.894,84 elargiti tramite la cointestazione di conto titoli
(saldo del 31/12/08, presso Unicredit rapporto n. 10288028), avendo così
realizzato altra donazione di € 544.947,42 (ovvero il 50% del sopra
Pag. 16 menzionato importo);
3) quanto derivato dall'indebito ed arbitrario utilizzo delle porzioni immobiliari francesi provenzali di cui al dettaglio notarile, di cui godeva in via esclusiva sin dal loro acquisto compiuto dalla de cuius tra il 2002 ed il
2004 e il cui uso le aveva sempre negato pur pretendendo il proprio contributo economico necessario al mantenimento in buono stato di conservazione della proprietà;
- che in collazione dovevano essere portate, altresì, le ancor maggiori liberalità di cui aveva beneficiato la germana ricevute da parte CP_2
della madre:
1) quella realizzata attraverso la cointestazione del primario rapporto di c/c bancario della de cuius (Banco LI CH Porto - NA n. 27/006444
inizialmente intestato solamente alla fu che in quel contesto Per_2
all'11.10.1994 aveva saldo attivo di vecchie Lire di 8.418.008.948 (pari agli attuali € 4.347.538,80), ponendo in essere così una donazione per €
2.173.274,00 (la metà del menzionato rapporto bancario);
2) una ulteriore donazione attraverso altra cointestazione di conto titoli legato e derivato dal c/c appena sopra menzionato, dal cui estratto conto (doc.
4, qui sopra, in sua parte finale) si evince documentalmente l'acquisto di effetti bancari pari a Lire 1.315.000.000 ovvero di equivalenti € 679.140,82 di cui era entrata in possesso ed aveva nuovamente goduto, poiché donatile;
3) € 136.000,00 ricevuti in ulteriore donazione a mezzo assegni (doc.
5) firmati dalla de cuius;
4) quanto derivato dall'arbitrario utilizzo della porzione immobiliare in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, di cui all'inventario, di cui
Pag. 17 godeva in via esclusiva sin dal suo acquisto compiuto dalla de cuius, il cui uso
è parimenti sempre stato negato all'attrice pur richiedendole il contributo economico necessario alle spese di gestione;
- che, infine, dovevano essere conferite alla massa ereditaria, sempre al fine della collazione, anche le donazioni ricevute dal germano CP_4
:
[...]
1) totali € 18.500,00 ricevuti dalla madre a mezzo assegni (doc. 6);
2) quanto derivato dall'indebito e arbitrario utilizzo di altra porzione immobiliare in LI, al Corso Vittorio EM n. 87, di cui al dettaglio notarile riportato, di cui godeva in via esclusiva sin dal suo acquisto compiuto dalla de cuius. il cui uso anch'esso le aveva sempre negato pretendendo comunque la quota economica per le spese di gestione;
- che, ricapitolando le donazioni:
A) in denaro e titoli ricevute dalla germana ammontavano CP_3
ad € 768.167,46;
B) in denaro e titoli ricevute dalla germana CP_2
ammontavano ad € 2.988.414,82;
C) in (solo) denaro ricevute dal germano Controparte_4
ammontavano ad € 18.500,00;
D) mentre in (solo) denaro ricevuto da essa attrice Pt_1
ammontavano a soli € 60.000,00, da imputare nel presente giudizio ai fini della espletanda azione di riduzione.
- che, quindi, la defunta aveva disposto per donazione Persona_2
diretta o indiretta in favore dei figli e come esposto della complessiva somma di € 3.835.082,28;
Pag. 18 - che, in relazione agli immobili entrati a far parte della comunione, in seguito alla dipartita della de cuius, richiamando la citate relazioni notarili il compendio, nella sola città di LI la de cuius aveva lasciato in eredità i seguenti immobili ivi siti: 1) Via Petrarca 45 con annesso garage del valore di
€ 1.000.000,00; 2) Via Terracina 345 con annesso garage ed area urbana del valore di € 230.000,00; 3) Corso V. EM n. 87, sub. 9 del valore di €
650.000,00; 4) Corso V. EM n. 87, sub. 11 del valore di € 700.000,00;
5) Corso V. EM n. 87, piano terra e primo del valore di € 250.000,00;
6) locale commerciale alla Via della Cavallerizza n. 17/B del valore di €
230.000,00: il tutto come stimato in base a quotazione mediana del borsino immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (doc. 7);
- che la de cuius aveva lasciato, inoltre:
1) un'ampia e varia consistenza immobiliare di terreni e fabbricati
(come inventariati nel dettaglio notarile) in Teano (CE) quantificabile prudenzialmente in € 400.000,00;
2) e 3) due immobili in CH (NA), alla Via Pontano n. 6, con giardino, oltre ivi terreno a bosco alto del valore attribuito di € 800.000,00;
4) e 5) le consistenze francesi e, cioè, una villetta unifamiliare con terreno in Apt (Provenza) del valore di € 350.000,00 circa e un complesso immobiliare con terreno in La Jummelliere (area della Loira),
il tutto, per un totale pari ad € 4.610.000,00, salvo diversa valutazione di C.T.U. a nominare;
- che, pertanto, allo stato, l'asse ereditario era come di seguìto
composto:
A) Relictum:
Pag. 19 1. diritto di proprietà pro quota del compendio immobiliare come descritto e dettagliato nell'inventario notarile, stimato in € 4.610.000,00;
2. € 145.000,00 totali versati presso istituti bancari in LI, come da dettaglio notarile che qui si richiama nella sua pag. 5 (fine p. 6 ed inizio p. 7
del presente atto), aggiornata al tempo odierno nel suo maggior valore, poiché
integrata dai versamenti proventi della locazione del locale commerciale in
LI, alla Via Cavallerizza n. 17/B che ivi proseguono ad essere accreditati;
B) Donatum: complessiva somma di € 3.835.082,28, come descritta;
C) Passività gravanti sull'eredità nella misura di € 10.000,00 come appena sopra indicate;
- che al compendio, dunque, si addiceva il complessivo valore stimato in € 8.580.082,28, che suddiviso in quattro uguali quote rendeva €
2.145.020,57 per ciascuno dei coeredi (o la maggiore o minore somma resa in sede peritale), ciò ai fini della collazione e successiva divisione, previa la prossima espletanda ed eventualmente vittoriosa azione di riduzione con essa concorrente;
- che, ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante legalmente ai legittimari, la de cuius aveva lasciato quali eredi i soli quattro figli, parti in causa, e, pertanto, la quota di cui ella avrebbe potuto disporre era pari ad 1/3 del patrimonio, mentre la quota legalmente riservata ai legittimari era pari a 2/3 divisa in quattro quote e, dunque, vi era stata un'evidente lesione della quota di riserva spettante a essa istante, in quanto, a differenza dei germani, aveva ricevuto dalla madre, allorquando la stessa era ancora in vita e a mezzo assegni bancari e bonifici, liberalità, da mettere eventualmente in conto alla quota di legittima, pari a soli € 60.000,00, di imputare ex se ai
Pag. 20 fini del calcolo della propria lesione;
- che, in definitiva, la quota disponibile (1/3) della de cuius era pari ad
€ 2.860.027,43, mentre quella legittima (2/3) era pari a ad € 5.720.054,85 (che pro quota tra i 4 germani rende € 1.430.013,71 ciascuno), in tal modo realizzando una lesione di legittima che pro quota ammontava ad €
243.763,71 (€ 3.835.082,28 - € 2.860.027,43 : € 4 eredi = € 243.763,71), di cui essa istante intendeva rientrare in possesso per vederla accresciuta alla propria quota di relictum (calcolata nell'equivalente di € 1.186.250,00) sino alla soddisfazione della propria legittima di € 1.430.013,71 per cui essa svolgeva azione di riduzione e reintegra;
- che quindi, per ottenere il valore necessario (€ 243.763,71) alla reintegrazione della propria legittima (€ 1.430.013,71), in ordine cronologico ascendente, devono essere ridotte le donazioni più recenti, via via sino alle più
datate, secondo il seguente ordine:
1) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073248-02 di € 2.000,00 in data 17/10/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
2) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073245-12 di € 2.500,00 in data 15/09/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
3) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073243-10 di € 10.000,00 in data 02/09/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
4) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073242-09 di € 10.000,00 in data 02/09/11 tratto su Unicredit, a AR
Pag. 21 Controparte_2
5) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073209-02 di € 10.000,00 in data 25/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
6) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073208-01 di € 10.000,00 in data 25/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
7) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073207-00 di € 10.000,00 in data 16/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
8) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073206-12 di € 10.000,00 in data 15/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
9) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073205-11 di € 2.000,00 in data 06/07/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
10) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073203-09 di € 10.000,00 in data 16/06/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
11) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601073202-08 di € 10.000,00 in data 16/06/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
12) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601072509-04 di € 10.000,00 in data 25/05/11 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
Pag. 22 13) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
7601072505-00 di € 2.000,00 in data 30/03/11 tratto su Unicredit, a CP_4
Controparte_4
14) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
21022830350-01 di € 12.000,00 in data 08/11/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
15) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280349-00 di € 10.000,00 in data 06/10/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
16) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280348-12 di € 12.000,00 in data 06/10/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
17) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280347-11 di € 2.500,00 in data 20/09/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
18) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2102280342-06 di € 10.000,00 in data 24/06/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_2
19) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2101812017-06 di € 2.500,00 in data 26/04/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
20) donazione della de cuius a mezzo assegno di propria firma n.
2101812014-03 di € 2.500,00 in data 26/03/10 tratto su Unicredit, a
[...]
Controparte_4
per un totale complessivo di € 154.636,00, a fronte della maggiore pari
Pag. 23 ad € 243.763,71 necessaria al reintegro della legittima lesa (che ammonta in totale ad € 1.430.013,719 e che in parte di € 1.186.250 resta già soddisfatta a essa istante dalla quota di relictum), così dovendosi aggredire ulteriore attribuzione patrimoniale di importo pari alla somma mancante di € 89.127,71
e cioè:
21) donazione della de cuius a mezzo bonifico di € 91.584,38 in data
10/01/07 tratto su Unicredit, a con ciò riducendola Controparte_3
fino ad ottenere il valore di € 89.127,71 e rimanendo altresì valida la rimanenza;
- che, quindi, tutte le suesposte donazioni della de cuius dovranno essere ridotte nei confronti di , e Controparte_4 CP_2 CP_3
ciascuno per la propria spettanza, in guisa tale che sia attribuita e
[...]
restituita a essa attrice la menzionata quota di € 243.763,71 necessaria al raggiungimento di quella pari ad 1/4 dei 2/3 del patrimonio relitto,
corrispondente alla sua legittima;
- che riguardo agli immobili da essa istante mai goduti, nonostante ne fosse legittima comproprietaria, poiché caduti in successione andava considerato:
- che per l'appartamento in LI, al Corso V. EM n. 87
occupato da ab origine dell'acquisto, sine titulo, e CP_2
successivamente causa comodato (doc. 8) sottoscritto dalla medesima stessa con la defunta madre, a far data dalla sua registrazione (marzo 2007) con scadenza a 4 anni e cioè marzo 2011, era prevista una penale in caso di mancata restituzione, pari ad € 250,00 giornaliere, mai reclamate dalla de
cuius, per cui dall'apertura della successione (8.06.2019) essendo tale diritto
Pag. 24 traslato in capo agli altre tre coeredi, essa istante richiedeva alla germana occupante la propria parte pari ad € 37.812,50 quale quarta CP_2
quota parte della totale somma di € 151.250,00 (ossia € 91.250,00 dal
08/06/19 al 08/06/20, oltre € 60.000,00 dal 08/07/20 al 08/02/21), ovvero nella ipotesi che C.T.U. a nominare ne quantificasse, per l'intero periodo,
l'ammontare a titolo di indennità di occupazione, richiedeva alla germana occupante il pagamento nella misura della quarta quota parte di € 8.500,00,
quale risultante dalla somma stimata di € 1.700,00 mensili (per 20 mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a. – anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che per le porzioni immobiliari francesi occupate senza il proprio consenso dalla germana far data dal giugno 2004 (data di acquisto CP_3
da parte della defunta madre e come da rogito notarile), anche tale uso dall'apertura della successione doveva essere quantificato da C.T.U. e nel caso di qualificazione di indennità di occupazione richiedeva alla germana occupante il pagamento nella misura della quarta quota parte per € CP_3
7.500,00, quale risultante dalla somma stimata di € 1.500,00 mensili (per 20
mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a.- anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che per l'altro appartamento in LI, al Corso Vittorio EM,
sempre al n. 87, detenuto dal fratello contra legem per Controparte_4
sentenza giudicata del marzo 2014 AR LI (doc. 9) che gliene intimava il rilascio, finora mai eseguito - rimasto assegnato in sede di separazione alla sua ex moglie - e il quale prima della separazione coniugale CP_10
ne disponeva a titolo di contratto di comodato (la cui produzione agli atti a
Pag. 25 ordinarglisi) stipulato con la defunta madre, esattamente come descritto per la germana e con le stesse modalità e penali e al quale essa attrice CP_2
richiedeva il pagamento di € 37.812,50 quale quarta sua quota parte della totale somma di € 151.250,00 (ovvero € 91.250,00 dal 08/06/19 al 08/06/20,
oltre € 60.000,00 dal 08/07/20 al 08/02/21), ovvero nella ipotesi in cui C.T.U.
ne quantificasse l'ammontare a guisa di indennità di occupazione – ma per identico periodo - il pagamento nella misura della quarta quota parte per €
8.500,00, quale risultante dalla somma stimata di € 1.700,00 mensili (per 20
mesi dall'apertura della successione al febbraio c.a. – anno 2021), oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio;
- che condizionatamente all'accoglimento dell'azione di riduzione e di reintegra nella propria quota di legittima era proprio interesse procedere alla divisione della comunione ereditaria a costituire sul patrimonio relitto della de
cuius, atteso che la non fluidità dei rapporti tra essi germani rendeva estremamente difficoltosa la gestione, l'amministrazione e il godimento dei beni caduti in successione, tant'è che l'espletato tentativo di mediazione obbligatoria aveva dato risultato negativo;
- che, in definitiva, da essa istante spettavano:
- € 1.430.013,71 all'esito dell'azione di riduzione delle disposizioni della de cuius e della reintegra nella propria quota ereditaria di legittima;
- € 410.006,51, quale quarta parte del relictum conferito dagli altri tre eredi (complessivi € 3.104.973,96);
- € 37.812,50 quale quarta parte della totale somma di € 151.250,00
(ovvero € 91.250,00 dal 08/06/19 al 08/06/20 oltre € 60.000,00 dal 08/07/20
al 08/02/21) dovutale dalla LA per l'utilizzo indebito CP_2
Pag. 26 dell'immobile in precedenza indicato, ovvero quantomeno della minor somma di € 8.500,00;
- € 7.500,00 dovutale da per l'utilizzo indebito CP_3
dell'immobile in precedenza indicato;
- € 37.812,50 quale quarta propria parte della totale somma di € 151.250,00
dovutale dal germano per l'indebito uso dell'immobile in Controparte_4
precedenza descritto ovvero quantomeno della minor somma di € 8.500,00.
Il tutto, per l'importo complessivo di € 2.228.145.57 o quantomeno quello di € 2.169.520,57 oppure di quello quantificato dal Tribunale, oltre quanto scadendo e scaduto alla data della sentenza del presente giudizio.
L'attrice ha, dunque concluso in citazione chiedendo:
A) … dichiarare che è legittimaria della madre… Parte_1
deceduta a LI il 08/06/19; Persona_2
B) “… dichiarare, previa determinazione dell'asse ereditario
all'apertura della successione, che gli atti dispositivi eseguiti dalla de cuius
… nei confronti dei figli ora coeredi costituiscono donazioni lesive della
quota di legittima dell'attrice (segnatamente quelle dai nn. 1 a 21 indicate alle pagg. 26-29 della citazione e sopra menzionate “ (1) donazione della de
cuius… a mezzo assegno di propria firma n. 7601073248-02 di € 2.000,00 in
data 17/10/11 tratto su Unicredit, a 2)….).” e, Controparte_4
per l'effetto, ridurle in proprio favore, reintegrando la propria quota di legittima previa sua determinazione… nei limiti del valore complessivo della medesima pari ad € 1.430.013,71 e sino alla sua concorrenza rispetto alla propria quota di relictum, della somma di € 243.763,71 già detratto il valore di quanto ricevuto a seguito di imputazione ex se (€ 60.000,00) o della
Pag. 27 maggiore o minore somma che il tribunale vorrà stabilire;
C) “disporre la collazione delle donazioni tutte, consolidato l'asse
ereditario complessivo (relictum, donatum, passività) e previo loro
accertamento e determinazione, disposte dalla de cuius… in favore dei
germani coeredi, ed in conseguenza ordinare loro di conferire fittiziamente i
seguenti importi all'asse ereditario, prelevandoli dal valore dei beni che gli
saranno assegnati in sede di divisione, e segnatamente:… CP_3
il complessivo importo di € 768.167,46;…
[...] CP_2
il complessivo importo di € 2.988.414,82;… il
[...] Controparte_4
complessivo importo di € 18.500…”;
D) “condannare… a versare a… Controparte_2 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobile caduto in successione di Corso Vittorio EM, 87, in
LI, da determinarsi nella misura di € 37.812,50 quale quarta sua parte
della totale somma di € 151.250,00… ovvero quantomeno di € 8.500,00 che
andrà detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile alla menzionata
germana coerede, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, anche all'esito di valutazione da condursi in via
equitativa;
- condannare… a versare a… Controparte_3 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobili caduti in successione da determinarsi nella misura di €
7.500,00… che andrà detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile
Pag. 28 alla menzionata germana coerede;
- condannare… a versare a… Controparte_4 [...]
a decorrere dalla data di apertura della successione della de Parte_1
cuius, l'indennità mensile per l'occupazione ed il godimento esclusivi
dell'immobile caduto in successione di Corso Vittorio EM, 87, in
LI, da determinarsi nella misura di € 37.812,50 quale quarta sua parte
della totale somma di € 151.250 ovvero quantomeno di € 8.500,00 che andrà
detratta dal sopra detto totale dividendo attribuibile alla menzionata germana
coerede, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
di giustizia, anche all'esito di valutazione da condursi in via equitativa”;
E) “dichiarare lo scioglimento per divisione della comunione
ereditaria tra… Parte_1 Controparte_3 CP_2
e e procedere alla divisione
[...] Controparte_4
giudiziale del compendio secondo la stima in equivalente monetario delle
quote… descritte, da attribuirsi loro a seguito della vendita degli immobili in
caso di accertata loro indivisibilità, o per assegnazione delle inventariate
unità sino alla concorrenza dei valori calcolati a seguito della riduzione e
collazione, e così in particolare riconoscere” a essa istante “la somma
complessiva di € 2.228.145.57 o quantomeno quello di € 2.169.520,57 oppure
ancora altro quale verrà quantificato dal tribunale nella maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, ovvero in equivalente della uguale misura
stimata in sede di valutazione per ciascun immobile da vedersi attribuire sino
alla concorrenza di detta somma, disponendo, se del caso, le compensazioni
monetarie tra le parti.”
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Pag. 29 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28
luglio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità dell'azione di riduzione che, ai sensi dell'art. 5 co.
1-bis del d. lgs. n. 28/2010 doveva essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria aggiungendo, inoltre, che nell'azione di riduzione confluivano altre pretese, ciascuna delle quali doveva essere preceduta da un tentativo di mediazione affinché si verificasse legittimamente la condizione preliminare di procedibilità, per cui la procedura esperita, non avendo avuto oggetto omnicomprensivo delle doglianze tutte da far valere nel presente giudizio, era da considerarsi nulla ed improduttiva di effetti , malgrado, anche in sede del presente giudizio restava ferma la propria volontà di definire bonariamente la lite con l'adesione alla proposta avanzata dal fratello in sede di mediazione e/o alle indicazioni formulati nella corrispondenza agli atti, laddove si prediligeva la scelta di un immobile per coerede e la vendita del restante cespite immobiliare (All. B Corrispondenza
mail).
Sempre in via preliminare, la convenuta ha opposto l'inammissibilità
delle pretese di collazione dell'asse ereditario e di riduzione di legittima per l'indeterminatezza dei cespiti giacché basati su un inventario parziale, sospeso come rilevato dallo stesso notaio (pag. 3 del secondo inventario) e non idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale, nonché l'irreclamabilità dei beni ante mortem, in quanto nell'atto introduttivo era stata fatta una elencazione arbitraria definendo alcune presunte movimentazioni di danaro della de cuius come “donazioni” ignorando che per identificare la fattispecie
“donazione” si esige, a pena di nullità, la forma solenne dell'atto pubblico ad
Pag. 30 substantiam da cui deve comunque emergere l'esplicitazione dell'animus
donandi e lo scopo di liberalità: presupposti non rinvenibili nelle movimentazioni di denaro fatte in vita dalla defunta e, pertanto, non Per_2
ripetibili da parte di nessun erede essendo molto datate, di modico valore e mai contraddistinte da uno spirito di liberalità da parte della de cuius, ma dai suoi interessi personali. Di conseguenza, l'erede/attrice poteva reclamare con
l'hereditatis petitio soltanto i beni nei quali essa era succeduta mortis causa
alla defunta, ossia i beni che al tempo dell'apertura della successione erano compresi nell'asse ereditario.
Nel merito, ha addotto che tutti i movimenti dei Controparte_3
depositi e dei conti bancari cointestati erano stati ordinati esclusivamente dalla de cuius, la quale si serviva dei figli, più vicini e disponibili, ossia di e per le proprietà in Italia e di per Controparte_4 CP_2 CP_3
le proprietà francesi, per facilitare l'amministrazione del suo patrimonio, né,
d'altra parte, la “cointestazione” di un conto bancario faceva automaticamente presupporre un'unica alimentazione dello stesso e per di più in beneficio del cointestatario. Del resto, anche un conto titoli cointestato non poteva configurare di per sé una donazione nemmeno indiretta, specialmente nella fattispecie, in cui le somme ricevute tramite bonifici rappresentavano il rimborso per le anticipate spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e ristrutturazione delle proprietà oggetto di procura da affrontare per conto della madre.
Quanto, invece, ai movimenti titoli, la cointestazione di un Conto titoli presso Unicredit, di cui l'attrice aveva depositato solamente la prima pagina,
che non ha alcun valore probatorio, non costituiva altre prodigalità a proprio
Pag. 31 favore: i movimenti non configuravano ipotesi di collazione e dai documenti allegati si evincevano investimenti per titoli e fondi esclusivamente effettuati dalla de cuius, la quale risultava unica investitrice “DINAMICA” (All. 5-6-7)
con il supporto del figlio;
mentre essa cointestataria Controparte_4
convenuta non aveva mai effettuato investimenti. In sostanza, per tutto il tempo in cui il conto-deposito stato attivo - fatta eccezione per una brevissima prima fase relativa ai due anni iniziali, in cui l'animazione dei "sotto depositi"
intestati ai quattro figli era mossa da per conto della madre - Controparte_4
tutte le operazioni in entrata e in uscita ivi contabilizzate avevano riguardato esclusivamente il "sotto deposito” intestato alla sola de cuius.
Circa il presunto uso indebito delle proprietà francesi, la convenuta ha dedotto che, giusta procure generali sottoscrittegli, Controparte_3
era stata delegata dalla madre, la quale dall'Italia indirizzava sul da farsi almeno fino al 2007 (All.
7-8 Procure e All. 1, 2, 3, 4), a occuparsene poiché
era l'unica residente in [...]e, quindi, quanto aveva ricevuto dalla de cuius
costituiva il rimborso di anticipi di spese che aveva effettuato e continuato a sostenere in epoca recente in costanza di Amministrazione di sostegno e dopo la morte della madre, senza averne più la restituzione: difatti, aveva pagato importi maturati sino al 2017 pari a € 35.202,17 (taxes foncières - tasse sul suolo - relative alle proprietà di Apt e;
polizze assicurative Parte_4
proprietà de;
lavori straordinari e necessari realizzati per Parte_4
entrambi i beni nel corso degli anni) a cui erano da aggiungere gli importi di €
1.943,43 e di € 1.964,46 versati a fronte di due ingiunzioni giudiziarie, con vincolo sui beni, a causa di notevoli infiltrazioni d'acqua per la rottura di tubi nella proprietà di Apt, nonchè il saldo degli arretrati per le taxes foncières
Pag. 32 relative alla proprietà per il 2019-2020, pari a € 1.141,00 per un Parte_4
totale di € 40.251,06 (all. E ricevute pagamenti francesi).
Inoltre, la convenuta ha rappresentato che entrambe le proprietà
francesi erano state riacquistate dalla madre fra il 2002 e il 2004 dai precedenti proprietari, che erano proprio essa convenuta e il CP_3
proprio coniuge , lasciando, per praticità, alle amministrazioni Persona_9
francesi i nominativi precedenti come destinatari di posta, bollette e tasse con intesa di restituire quanto versato da essi intestatari, cosa onorata puntualmente sino al 2007. Tuttavia, successivamente, allorquando per la de
cuius veniva disposta un'Amministrazione di Sostegno, in quanto capace di intendere ma non più di volere, , penalizzato dai mancati rimborsi, Persona_9
era stato destinatario di ingiunzioni e minacce contro i propri beni rivoltegli direttamente dagli Enti francesi per delle proprietà non più sue ed all'attualità
era ancora in attesa della restituzione dell'indebito quale creditore dell'asse ereditario unitamente alla moglie per una somma pari a € 40.251,06 che,
quindi, dovrà essere imputata al passivo della massa ereditaria.
La convenuta ha, poi negato, che l'attrice abbia mai partecipato alle spese di gestione, mentre essi coniugi avevano continuare a Persona_10
pagare le taxes habitation per la dimora estiva sita nel Comune di Atp, seppur non più proprietàri né occupanti e in dimora estiva in uso a tutti di famiglia,
mentre, invece, la proprietà di CH (NA), era ugualmente a disposizioni di tutti meno che di essa convenuta mentre una delle due porzioni immobiliari
“La Jumellier” non era mai stata fruibile essendo stato acquistato come rudere di campagna non più ristrutturato. In definitiva, le proprietà francesi erano sempre state a disposizione di tutti i germani senza alcuna limitazione, per cui
Pag. 33 infondata risultava essere qualsiasi richiesta di pagamento di indennità di occupazione nei propri confronti, ancorché essa e il marito avevano abitato in
Atp solo nel periodo in cui erano i proprietari.
Quanto ai rimanenti cespiti ha assunto che, a Controparte_3
conti fatti, le uniche liquidità da imputare all'asse ereditario, e dunque da dividere, erano quelle depositate su un conto corrente presso CP_11
n. 000600007399 ad oggi bloccate a causa del comportamento ostruzionistico dell'attrice che si rifiutava di sottoscrivere l'accredito pro quota impedendone i movimenti anche a scopo di verifica del saldo e/o di pagamento delle imposte e dei debiti al fine di evitarne le ingenti more maturate e maturande.
In ordine alla lesione di legittima la convenuta ha ribadito che la domanda di riduzione avanzata è infondata non essendo configurabili presunte liberalità a proprio vantaggio e che, in buona sostanza, la divisione giudiziale poteva essere realizzata esclusivamente sulla base del determinando asse ereditario attivo allo stato attuale, costituito da liquidità e beni immobili da cui sottrarsi le passività maturate e maturande ivi compresi gli anticipi sborsati da taluni dei coeredi.
ha, quindi, concluso chiedendo, in via Controparte_3
preliminare:
- di dichiararsi l'improcedibilità dell'azione ex d. lgs. n. 28/2010
- di dichiararsi l'inammissibilità della domanda;
- adottarsi, per ragioni di necessità e di urgenza, tutti i provvedimenti del caso anche e soprattutto per lo svincolo del c.c. bloccato presso l'istituto bancario Unicredit;
Nel merito:
Pag. 34 - di rigettare la domanda, infondata in fatto ed in diritto, per quanto riguardante le richieste di collazione delle presunte donazioni e della consequenziale riduzione delle quote ereditarie.
- di dichiararsi lo scioglimento della comunione, procedendo alla divisione giudiziale dell'asse ereditario esistente al momento della morte della
de cuius, previa valutazione dello stesso con determinazione delle quote pro
capite degli eredi sottratte le cifre a debito di ciascuno;
- di dichiararsi la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni maturati e maturandi,
da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
In data 30 luglio 2025, si è costituito in giudizio anche
[...]
il quale ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di Controparte_4
divisione della comunione ereditaria costituitasi a seguito della scomparsa della propria genitrice, aderendo, pertanto alla domanda di scioglimento e di collazione, ma di ritenere errata la ricostruzione offerta dalla germana attrice nella determinazione del valore della massa ereditaria caduta in successione,
sollevando osservazioni sulle presunte donazioni ricevute dalle germana e sul suo uso esclusivo e illegittimo delle proprietà francesi, CP_3
nonché sulle presunte donazioni in favore della germana e a sé CP_2
stesso.
In ordine al primo punto, sostanzialmente aderendo alla difesa della
LA, il convenuto ha addotto che i bonifici eseguiti dalla de cuius in favore della stessa non rappresentavano donazioni, ma semplicemente rimborsi spese per lavori eseguiti nelle proprietà francesi dalla medesima anticipati, come da
Pag. 35 accordi intervenuti fra essa e la de cuius, la quale le aveva rilasciato due procure speciali a operare – in suo nome e per conto - rispettivamente su ognuna delle due proprietà in Francia. Procure in possesso della stessa e comunque disponibile presso i notai in Apt ed CP_3 Persona_7
di Persona_11 Persona_12
Quanto al conto titoli 288021-001 cointestato fra la de cuius ed essa
, il convenuto ha dedotto che questo era collegato esclusivamente CP_3
al c/c 16508/31 intrattenuto dalla de cuius presso la stessa Filiale della Banca
di Roma (Unicredit) ed era sempre stato intestato solo ed esclusivamente alla comune madre almeno fino all'anno 2012. Pertanto, qualsiasi operazione di smobilizzo degli investimenti aveva comportato che il controvalore venisse accreditato su un conto corrente di fatto inaccessibile alla detta germana,
poiché intestato alla sola de cuius, con la evidente conseguenza che nessun beneficio la coerede aveva conseguito dalla cointestazione dei CP_3
rapporti bancari.
Circa la mancata concessione da parte di essa agli altri CP_3
germani dell'uso delle proprietà francesi ha sostenuto che, Controparte_4
come conseguenza dei dissapori nati dall'acquisto di alcuni beni immobili in
LI, di cui due dati anticipatamente in comodato d'uso (uno ad egli stesso ed uno all'altra LA convenuta , la de cuius Controparte_2
dall'anno 2000 aveva cominciato a ristorare le figlie e con CP_3 Pt_1
il versamento di importi a loro favore quale equo compenso per il mancato uso di un immobile di proprietà di essa loro madre, ristoro che si era interrotto per a seguito dell'acquisto della proprietà in Apt di cui aveva CP_3
goduto, così come nel caso della Jumelliere, di diritti d'uso pressoché
Pag. 36 esclusivo. Invece, per l'attrice, , tali elargizioni erano durate almeno Pt_1
fino all'anno 2012 attraverso modalità indirette, in quanto il defunto padre di essi germani, aveva provveduto al pagamento in suo Persona_3
favore dell'importo da lui dovuto alla de cuius come canone di locazione dell'immobile sito in LI, alla Via Terracina n. 345.
Quanto alle donazioni che avrebbe ricevuto la LA , CP_2
ha rappresentato che il Comune di CH (NA) il 28.09.1994 Controparte_4
aveva emesso un mandato di pagamento a favore dei germani (germani Per_2
della de cuius) e di (madre di quest'ultima). A fronte di Persona_13
tale cumulativo mandato di pagamento la de cuius aveva ricevuto sul proprio c/c n. 27/6444 l'accredito n. 0122785, in data 11.10.1994, della somma di
Lire 8.418.008.948. Come ben evidente nell'estratto conto versato in atti,
dopo pochi giorni circa Lire 7.160.000.000 venivano spostati dal conto di
CH (NA) e trasferiti sul conto nr. 16508/31 presso la filiale della Banca di
Roma. Da quel momento sul conto di CH (NA) non si erano mai più avute giacenze superiori all'importo che compare nel giorno del trasferimento
26.10.1994 e la de cuius aveva voluto che il conto di CH (NA) fosse cointestato con la figlia , solo perché riteneva che, in caso di una CP_2
sua prematura e/o improvvisa scomparsa, quest'ultima sarebbe stata l'unica fra i suoi figli a prendersi cura dei suoi numerosi cani. Pertanto, risultava palesemente strumentale sommare le consistenze del conto corrente a quelle del portafoglio titoli, laddove i soldi investiti erano sempre e solo quelli che rivenivano dall'impiego in prodotti finanziari della liquidità originariamente presente sul conto corrente. Invero, almeno fino al mese di febbraio 2012, nel portafoglio titoli di CH (NA) risultavano esserci delle azioni societarie (n.
Pag. 37 800 azioni ALCATEL, prezzo d'acquisto E. 60,37; n. 6000 azioni KPN,
prezzo d'acquisto E. 15,76; n. 5970 azioni TELEFONICA, prezzo d'acquisto
E.17,14; n. 76 azioni Antena 3 e n. 7500 azioni ELCOTEQ, prezzo d'acquisto
E. 13,99) per un valore di investimento pari a circa € 350.000,00, conto scarsamente movimentato nel corso degli stessi diciotto anni, la cui residua e minore consistenza era dovuta ad acquisti immobiliari, ristrutturazioni, spese per il canile di Teano (CE), spese correnti, etc. sostenute dalla madre prima del 2002, laddove le movimentazioni avvenute negli anni 2009-2010 erano state dettate dalla necessità di fornire liquidità alla germana per CP_2
pagare la maggior parte delle spese per le ristrutturazioni effettuate in quegli anni nelle proprietà del Corso Vittorio EM in LI e a Via Pontano in
CH (NA).
Quanto, infine, alle presunte donazioni di cui avrebbe goduto egli stesso, il convenuto ha assunto che gli assegni ricevuti dalla madre avevano ad oggetto i fondi necessari per le spese effettuate nella vasta proprietà di
Teano (CE), dove vi è ancora un ampio canile (un esempio per tutti, spese per gli operai pagati in contanti e con regolare busta paga mensile) e che, in ogni caso, seppur tali assegni dovessero essere considerati “donazioni”, data la loro modica entità non superiore a € 2.000,00, non avevano alcuna rilevanza ai fini ereditari considerata l'entità del patrimonio della defunta.
In pari data 30 luglio 2025 si è costituita in giudizio anche la terza convenuta, la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione in mancanza di accettazione da parte di tutti i coeredi, riguardo cui nulla era documentato
Nel merito, ha dedotto l'errata ricostruzione dell'asse ereditario con
Pag. 38 particolare riferimento al presunto donatum di cui avrebbe beneficiato,
consistente secondo l'assunto dell'attrice, nella donazione di £ 4.209.004.474
(pari ad € 2.173.274,00), che sarebbe stata realizzata attraverso la cointestazione del conto corrente Banco LI n. 27/006444; nella donazione di € 679.140,82, realizzata attraverso la cointestazione di un conto titoli derivato dal predetto rapporto bancario della consistenza di € 679.140,82 e in quella di € 136.000,00 realizzata mediante rilascio di assegni .
Quanto alle prime due, ha opposto che la Controparte_2
cointestazione di un rapporto bancario non integrava una donazione indiretta,
in quanto, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi,
rappresentava una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente,
ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, è una forma di cessione del credito, che il correntista ha verso la banca, e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario, che non era mai sussistito.
Per il resto, sul punto la convenuta ha spiegato le stesse difese del fratello e, ciò anche in ordine agli assegni ricevuti per € 136.000,00: tali risorse costituivano i fondi per pagare i lavori di ristrutturazione della proprietà esclusiva della de cuius in CH (NA), dei quali si era, invece,
avvantaggiata l'attrice avendolo avuto in comodato dalla madre, nonché del rimborso, da parte della madre, di spese anticipate per i lavori di ristrutturazione di un immobile sempre di proprietà della madre sito in LI
al Coro Vittorio EM (chiamato in famiglia “casetta”). In buona
Pag. 39 sostanza, non sussisteva alcun atto di liberalità a proprio favore, né mai si era verificato un proprio arricchimento a fronte di un impoverimento della madre,
la quale, mai pervasa da un animus donandi nei confronti di nessuno, aveva sempre mantenuto nelle sue mani l'intero suo patrimonio che aveva utilizzato e impegnato interamente nel canile di sua proprietà in Teano (NA) e nell'acquisto di parte del patrimonio immobiliare che oggi costituisce il
relictum immobiliare.
Pertanto, per quanto ineriva alla propria posizione, la convenuta ha sostenuto che l'attrice alcuna lesione di legittima poteva lamentare dovendosi tutt'al più considerare, nell'operare la riunione fittizia del patrimonio ereditario, le sole liberalità, sempreché dimostrate, ricevute dagli altri tre fratelli: per complessivi € 768.167,46; per € CP_3 Persona_14
60.000,00 e per € 18.500,00, per complessivi € 846.667,46, Controparte_4
costituenti l'intero donatum.
ha, di poi, dedotto l'erronea richiesta di Controparte_2
riduzione delle liberalità, riduzione che in ogni caso non poteva essere accolta, perché anche nella confutata ipotesi di sussistenza della lesione della legittima vi era un relictum di consistenza tale da soddisfare pienamente la quota di legittima dell'attrice, in quanto la riduzione si sarebbe dovuta operare sul relictum e non già sulle donazioni.
Con riguardo alla divisione giudiziale avanzata dall'istante, la convenuta ha contestato gli importi richiesti: in particolare, se come sosteneva l'attrice vi erano state donazioni fatte in vita dalla de cuius, che avevano superato la disponibile, la successione legittima richiesta doveva avere luogo sui 2/3 indisponibili dell'asse ereditario – e non sull'intero asse come invece
Pag. 40 chiedeva - e, quindi, sull'asse ereditario ricostruito mediante la collazione, ma al netto della parte della quota disponibile della quale la de cuius aveva disposto in vita. Tuttavia, poiché che non vi era stata alcuna lesione di legittima, ciascuno dei donatari poteva trattenere le donazioni ricevute e accertate da C.T.U., e sul residuo aprire così la successione legittima con divisione in quote del patrimonio e con le successive vendite in caso di indivisibilità.
La convenuta ha, infine, impugnato la richiesta di pagamento di penali o di indennità di occupazione adducendo che, successivamente alla scadenza del contratto di comodato depositato dall'attrice, in data 20.2.2015 la stessa e la madre avevano stipulato un nuovo comodato che non prevedeva alcuna penale, precisando che analoghi e novelli contratti di comodati la de cuius li aveva stipulati, in data 4.6.2015, anche con essa attrice ad oggetto la proprietà
in CH (NA) e per la proprietà di Via Terracina, nonché col germano per l'immobile al Corso Vittorio EM (all'attualità Controparte_4
abitato dalla ex moglie) mentre alla germana aveva conferito CP_3
procura speciale per la gestione delle proprietà in Francia: il tutto, per trattare i suoi quattro figli allo stesso modo, compensando i vantaggi dell'uno con quelli degli altri, pur non avendo mai inteso regalare niente a nessuno di loro figli, eccettuate donazioni di modico valore nei confronti di tutti.
ha, quindi, chiesto: Controparte_2
- di rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti e da parte attrice, e da parte degli atri due germani;
con condanna dell'attrice, o di chi di dovere, alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.;
Pag. 41 - di ridurre l'importo della penale richiesta nella ipotesi di un suo accoglimento;
- nella ipotesi di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione, di accertare e di condannare l'attrice al pagamento della stessa indennità da essa dovuta per l'occupazione degli immobili dalla stessa occupati;
- di accogliere la domanda di divisione come avanzata da essa convenuta, con obbligo di rendiconto da parte dell'attrice per i beni dalla medesima posseduti.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20 settembre 2021,
l'originario istruttore, rilevato che la convenuta aveva Controparte_3
eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda, deducendo che la mediazione esperita non aveva riguardato tutte le domande del presente giudizio;
che dalla lettura del verbale di mediazione si evinceva che oggetto dell'istanza di mediazione era stata la sola “divisione ereditaria”; che la domanda di mediazione doveva essere presentata su tutte le domande successivamente proposte nel processo e che, nel caso di specie, l'azione di riduzione delle donazioni indicate nell'atto di citazione era una domanda diversa da quella di divisione giudiziale e, perciò, non passata dal filtro della mediazione obbligatoria dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione su tutte le domande proposte. Mediazione proposta dall'attrice che sortiva effetto negativo, come da verbale in atti del 13.12.2021.
Alla successiva del 31 marzo 2022, l'istruttore ha disposto la riunione al presente giudizio di altra controversia avente n. 10278/2021 r.g.a.c.
Pag. 42 promosso da nei confronti della sola Controparte_2 [...]
per chiedere il pagamento della quota di quest'ultima, pari ad euro Parte_1
6.163,21, per le imposte e spese relative alla denuncia di successione della madre. In questo giudizio si costituiva la convenuta Parte_1
eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e contestando nel merito la pretesa. In questo secondo giudizio il giudice aveva, quindi, disposto la mediazione, obbligatoria in materia successoria, ed è agli atti il verbale negativo del 28 ottobre 2021.
Nei giudizi riuniti sono stati successivamente concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, veniva disposta
C.T.U. tecnica con la nomina dell'Ing. – incarico poi Persona_15
revocato con ordinanza resa il 9.07.2024 – e C.T.U. contabile con nomina del dott. che depositava il proprio elaborato in data 20.06.2024. Persona_16
Con ordinanza del 9 luglio 2024 il precedente istruttore, “ritenuto che
va decisa, in via preliminare, la domanda di esistenza o meno delle donazioni
indicate al capo B) dell'atto di citazione”, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopodiché, alla udienza del 29 maggio 2025, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e l'istruttore ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 28.07.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
Oggetto della presente decisione non definitiva è, quindi,
l'accertamento delle donazioni che la de cuius avrebbe effettuato in favore dei figli e che secondo l'attrice sono riportate nell'elenco sub B) dell'atto di
Pag. 43 citazione (e della prima memoria istruttoria), donazioni di cui tener conto sia ai fini della domanda di riduzione delle stesse per la reintegrazione della quota di riserva dell'attrice, che la stessa assume lesa, sia ai fini della collazione in sede di operazioni divisionali. Tuttavia, ai sensi dell'art. 189
c.p.c. la rimessione investe, sempre, il collegio di tutta la causa.
Preliminarmente si osserva che, nonostante i ripetuti inviti del precedente istruttore indirizzati a parte attrice per rendere conforme l'atto di citazione alle prescrizioni del PCT e segnatamente di quelle di cui all'art. 11
DM 44/2011 e dell'art. 12 delle richiamate specifiche tecniche (in particolare:
“L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: c) è
ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni
per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la
scansione di immagini”), la stessa non vi ha provveduto senza neppure giustificarsi. Sebbene al giudizio in esame non si applichi ratione temporis il disposto del nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., si potrà tenere conto di questo comportamento nella liquidazione delle spese di lite sotto il profilo del parametro generale del pregio dell'attività prestata nella fase introduttiva del giudizio considerato che gran parte delle immagini riproducenti documenti bancari, sono illeggibili.
Ciò evidenziato, occorre rilevare che le domande proposte nel presente giudizio (ed in quello riunito) sono procedibili essendo stato esperito il procedimento di mediazione (per la precisione, due procedimenti, uno prima ed uno in corso di giudizio, per la causa più antica ed una, in corso di causa,
per quello riunito) previsto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e succ.ve modifiche
Pag. 44 ed obbligatorio in materia successoria.
Ancora, si osserva che con l'ordinanza del 9 luglio 2024 il precedente istruttore ha revocato il mandato unicamente all'Ing. (“revoca Per_15
l'ordinanza dell'1.12.2022 relativamente al quesito posto al CTU ”) Per_15
e non anche al dottore commercialista che, peraltro, a tale data aveva Per_1
già depositato il suo elaborato e che ha ricevuto anche la liquidazione del compenso.
Pertanto, se pur si condivide anche in questa sede il principio che l'accertamento dell'esistenza di donazioni è questione prettamente giuridica e non demandabile al CTU, gli accertamenti in fatto in ordine ai movimenti contabili eseguiti dal CTU dott. sono sicuramente utilizzabili in questa Per_1
sede.
L'attrice al capo B) delle conclusioni dell'atto di citazione (e della prima memoria istruttoria) ha chiesto accertarsi che i 21 assegni emessi in favore dei convenuti, elencati partendo dal più recente, costituiscono altrettante donazioni da ridurre per reintegrare la quota di legittima dell'attrice.
Al successivo capo C) delle conclusioni sempre l'attrice, che ha riconosciuto di avere ricevuto in donazione dalla madre l'importo di euro
60.000,00, ha chiesto accertarsi che le elargizioni in denaro e titoli alla figlia ammontanti ad € 768.167,46, in denaro e titoli alla figlia CP_3 CP_2
ammontanti ad € 2.988.414,82 ed in solo denaro al figlio
[...] CP_4
per € 18.500,00 costituiscono donazioni e ciò al fine di determinare il
[...]
cd. “donatum” sia ai fini dell'azione di riduzione (per la cd. riunione fittizia)
sia per procedere alle operazioni divisionali.
Pag. 45 Partendo dalla convenuta l'attrice contesta alla LA di CP_3
avere ricevuto dalla madre la donazione di denaro attraverso quattro bonifici eseguiti sul c/c n. 16508-31 della Banca di Roma Spa intestato alla de cuius e,
precisamente:
- Bonifico del 18/12/2002 per € 17.278,36;
- Bonifico del 31/05/2005 per € 41.220,62;
- Bonifico del 26/05/2006 per € 73.136,66;
- Bonifico del 10/01/2007 per € 91.584,38.
Il CTU, il dott. esaminando la documentazione versata Persona_17
in atti dalle parti e, in particolare, da quella della convenuta dove emerge anche la causale, ha potuto verificare che il bonifico del 18.12.2002 è stato accreditato sul conto della figlia con la causale “Lavori di CP_3
ristrutturazione casa”. Non vi sono, quindi, elementi che consentano di ritenere che si tratti di un'elargizione perché la causale indica che si tratta della restituzione di somme anticipate dalla figlia per lavori di ristrutturazione in una proprietà della de cuius. Pur non essendo chiaro di quale casa si trattasse, se della de cuius o, invece, della figlia, spettava all'attrice fornire prova che si trattasse di una donazione della madre in favore della LA per consentire di sostenere lavori nella casa di quest'ultima, prova che non è stata fornita.
Più chiara è la causa del secondo bonifico, quello del 31/05/2005 per €
41.220,62, per il quale si riscontra l'accredito sul c/c intestato a CP_3
in data 02/06/2005 con causale “Rimborsi per anticipi APT”. Si
[...]
tratta, quindi, della restituzione di spese sostenute dalla convenuta per lavori nella casa francese della madre.
Pag. 46 Con riguardo al terzo bonifico, quello di euro 73.136,66, l'accredito sul c/c intestato a in data 30/05/2006 riporta la causale Controparte_3
“Rimborsi per tuoi anticipi”. Anche in questo caso non si riscontra un intento di liberalità da parte della bonificante.
Per l'ultimo dei quattro bonifici sopra elencati, la causale è anche qui
“Rimborsi per tuoi anticipi per lavori”. Anche in questo caso non vi è prova che si tratti di una donazione.
Sempre nei riguardi della convenuta , l'attrice sostiene che CP_3
la madre avrebbe donato alla LA la metà del valore (€ 1.089.894,84 / 2 =
544.947,42) del conto titoli n. 10288028 attraverso la cointestazione in data
31/12/2008.
Al riguardo occorre evidenziare che l'attrice sostiene, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. sezioni unite, 18725/2017), che in questo caso ricorrerebbe un'ipotesi di donazione indiretta. Tuttavia, per configurarsi una donazione, sia diretta sia indiretta, occorre, comunque, provare che il trasferimento patrimoniale sia motivato da un intento di liberalità da parte del disponente. Invero, “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità
disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che
risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato
come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus
donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della
liberalità” (Cass. 4682/2018; Cass. 10991/2013 e Cass. 26983/2008). In
mancanza, trova applicazione la disposizione del secondo comma dell'art.
Pag. 47 le parti di ciascuno si presumono uguali, “se non risulta diversamente” e nella fattispecie non è contestato da nessuna delle parti in causa che quei valori appartenessero esclusivamente alla de cuius.
La prova dell'esistenza dello “animus donandi” spetta a chi deduce che queste cointestazioni configurino una donazione. Era l'attrice , Pt_1
quindi, che doveva fornire la prova perché l'unico intento della era Per_2
appunto quello di donare alla figlia metà del valore del conto titoli.
Il CTU ha rilevato al riguardo che il documento che l'attrice ha allegato alla citazione al n. 3 (pag. 19) e che dimostra la cointestazione è
datato 30/09/2013 mentre si assume che si tratterebbe di una donazione che risalirebbe al 2008. Il consulente di ufficio ha verificato, inoltre, che il conto titoli è collegato al conto ordinario n. 600007399 intestato unicamente a
. Inoltre, esaminando la documentazione prodotta in giudizio Persona_2
dalla convenuta il CTU ha rilevato che l'intera Controparte_3
consistenza di obbligazioni ed azioni erano intestati esclusivamente alla de
cuius. Questi sono i meri dati contrattuali e contabili dai quali non emergono,
neppure a livello indiziario, elementi sulla base dei quali poter ritenere che la cointestazione del conto titoli costituisse una donazione indiretta fatta dalla madre alla figlia sorretta in via esclusiva dall'intenzione della CP_3
prima di arricchire la seconda con il depauperamento del proprio patrimonio attraverso il trasferimento della metà del valore dei titoli in depositi.
L'attrice assume, inoltre, che la madre avrebbe donato, sempre attraverso la cointestazione, all'altra LA, la convenuta CP_2
il 50% del saldo del del c/c n. 27/006444 del Banco di LI alla
[...]
data dell'11 ottobre 1994 e cioè € (4.347.538,80 / 2 =) 2.173.769,40.
Pag. 48 Il CTU ha rilevato che in data 26 ottobre 1994 quando vengono accreditati sul conto lire 7.500.000.000 il conto era intestato alla sola Per_2
La cointestazione del conto avviene solo in data 29/11/1994 come da documento a pag. 31 della relazione del CTU. A quest'ultima data il saldo del c/c era pari solo a lire 54.294.681, pari ad euro 28.040,86. Non vi sono anche qui elementi per ritenere che la madre abbia voluto elargire con spirito di liberalità la metà di quest'ultimo impori pari ad euro 14.020,43 alla figlia
. CP_2
Sempre nei confronti di l'attrice sostiene che la madre CP_2
avrebbe donato a quest'ultima, e sempre tramite la cointestazione, il 50% del valore di Lire 1.315.000.000 del conto titoli n.102/p/677 collegato al c/c n.
27/6444 del Banco LI cointestato, come appena visto dal 29/11/1994, tra la de cuius e la figlia . CP_2
Il dott. comm. Ossani ha verificato, innanzitutto, che il 30 novembre
1994 furono acquistati titoli per Lire 1.215.000.000 pari ad un importo di €
627.495,13 di cui il 50% è pari ad € 313.747,56. Seguivano vendite di questi titoli nell'anno 2000 per un importo di euro 170.251,67 bonificati per euro
1650.104,74 sul contro n. 1650831 del banco di Roma intestato alla sola
Analoga operazione fu effettuata in data 26/04/2000, in relazione a tre Per_2
operazioni relative alla vendita titoli per complessive Lire 397.229.063 (€
205.151,69) e contestuale bonifico per un importo di Lire 380.000.000 (€
196.253,62) sul c/corrente n. 1650831 del Banco di Roma, intestato esclusivamente ad Persona_2
Nel 2001, come da documentazione allegata alla produzione di parte convenuta, sul conto titoli di riferimento al c/c cointestato n. 27/006444,
Pag. 49 furono effettuate vendite per complessive € 254.632,32 (Lire 493.036.922)
che confluirono sul c/c collegato e cointestato a madre e figlia. Tuttavia, In
data 30/11/2001 viene documentato con certezza che per un importo di €
184.256,00 il conto deposito di riferimento al c/c cointestato n. 27/6444 è
intestato alla sola in quanto con la vendita dei titoli di Stato Persona_2
furono acquistate azioni nominative. Infine, nel maggio 2011 il conto depositi risultava composto esclusivamente da azioni intestate alla sola de cuius.
In quest'ultimo caso difetta non solo la prova dell'animus donandi ma anche dello stesso spostamento patrimoniale da madre a figlia.
Occorre ora passare all'esame delle donazioni dirette di denaro di cui avrebbero beneficiato , e tramite CP_3 CP_2 Controparte_4
assegni bancari emessi dalla madre.
In particolare, in citazione e nell'allegato 5 sono elencati 13 assegni bancari emessi a firma della madre in favore di per l'importo CP_2
complessivo di euro 136.000,00 e tratti dal conto Unicredit S.p.A. ed emessi nel corso degli anni 2010/2011.
Il CTU ha verificato che l'importo complessivo di euro 126.000,00 è
stato depositato da sul conto cointestato con la madre CP_2 Per_2
del Banco di LI n. 27/6444 tranne l'assegno n. 2102280342 del
[...]
24/06/2010 per un importo di € 10.000,00 versato sul c/c personale di
. Controparte_2
Gli assegni per euro 126.000,00 non costituiscono, neppure per la metà
dell'importo, donazioni della madre alla figlia perché, se fosse stato questo l'intento della prima, la figlia non li avrebbe depositati sul conto cointestato con la madre ma su quello proprio ed esclusivo. Pertanto, risulta irrilevante,
Pag. 50 come invece ha fatto il CTU, analizzare le uscite di quel periodo dal conto cointestato.
Restano euro 10.000,00 dell'assegno n. 2102280342 del 24/06/2010
che in comparsa di costituzione e risposta assume che “si CP_2
trattava, infatti, del rimborso, da parte della madre, di spese anticipate dalla
figlia per i lavori di ristrutturazione della casetta (così CP_2
chiamata in famiglia) della sig.ra al Corso V.E.”. Per_2
In base ai principi generali in ordine all'onere della prova, competeva all'attrice, che sostiene che questo versamento avesse una specifica causa,
quella donativa, fornire la prova che la somma portata dall'assegno fosse effettivamente una donazione in favore della figlia e non un rimborso come questa sostiene.
Si osserva che questo onere probatorio sarebbe gravato sull'attrice anche nel caso avesse dedotto l'assenza di una causa o avesse eccepito la nullità della donazione perché non di modico valore e, quindi, chiesto la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito alla massa perché
“qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal
solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad
invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di
dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente
indicata dal convenuto” (Cass. 14788/2024).
Si aggiunga che nella fattispecie non vi sono neppure elementi gravi,
precisi e concordanti che consentano di presumere che i 10.000,00 euro di questo assegno siano una donazione perché, atteso l'elevatissimo numero delle proprietà dell'anziana madre ed i suoi interessi (il canile), le dazioni di
Pag. 51 denaro da madre a figlia ben si possono giustificare e, come visto, si giustificano per la maggior parte degli analoghi casi dedotti in lite, con il rimborso di spese sostenute dalla seconda per conto e nell'interesse della prima.
Lo stesso ragionamento vale per l'importo complessivo di € 18.500,00
relativo ad assegni emessi dalla madre in favore del figlio e Controparte_4
tratti sul conto Unicredit di seguito elencati mantenendo la numerazione di cui all'atto di citazione:
1) assegno n. 7601073248-02 di € 2.000,00 in data 17/10/11 tratto su
Unicredit;
2) assegno n. 7601073245-12 di € 2.500,00 in data 15/09/11 tratto su
Unicredit;
9) assegno n. 7601073205-11 di € 2.000,00 in data 06/07/11 tratto su
Unicredit;
13) assegno n. 7601072505-00 di € 2.000,00 in data 30/03/11 tratto su
Unicredit;
17) assegno n. 2102280347-11 di € 2.500,00 in data 20/09/10 tratto su
Unicredit;
19) assegno n. 2101812017-06 di € 2.500,00 in data 26/04/10 tratto su
Unicredit;
20) assegno n. 2101812014-03 di € 2.500,00 in data 26/03/10 tratto su
Unicredit.
Sul punto il convenuto si è così difeso: “Gli assegni intestati al sig.
avevano ad oggetto i fondi necessari per le spese Controparte_4
effettuate nella vasta proprietà di Teano, dove vi è ancora un ampio canile.
Pag. 52 A titolo esemplificativo si trattava di spese per gli operai, che in
campagna venivano pagati in contanti, per i quali si dispone di note
settimanali, e ovviamente ai contanti fa riscontro la busta paga mensile che è
sempre stata elaborata dallo studio SADA in Teano.
In ogni caso, considerato l'esiguo importo degli assegni in favore del
comparente, tali elargizioni, seppure dovessero essere considerate
“donazioni”, data la modica entità in quanto non superano euro 2.000,00
ciascuna, non hanno alcuna rilevanza ai fini ereditari considerata l'entità del
patrimonio della defunta”.
Occorre osservare, innanzitutto, che sommando i quattro assegni di euro 2.500,00 l'uno ed i tre di euro 2.000,00 l'uno indicati nell'elenco si perviene ad un totale di euro 16.000,00 e non di euro 18.500,00. In effetti nell'elencazione della citazione manca l'assegno di euro 2.500,00 del
25.05.11 che si rinviene, invece, nell'allegato all'atto di citazione ma che non viene menzionato negli atti processuali.
Il convenuto ha anche prodotto dei conteggi per le spese sostenute per la gestione della proprietà nell'anno 2010 e 2011 in cui alcuni di questi assegni vengono imputati specificamente al pagamento delle spese della proprietà di Teano ove veniva gestito anche un canile. Si tratta, tuttavia, di un documento di parte che non ha rilievo a fini probatori in mancanza di documentazione commerciale o fiscale di riscontro.
Comunque, si tratta di un'allegazione difensiva che si sostanzia nella deduzione di una diversa causa, rispetto a quella dedotta dall'attrice, del trasferimento del denaro da madre a figlio che imponeva pur sempre a
[...]
attrice, di provare, per le finalità rappresentate in lite - azione di Parte_1
Pag. 53 riduzione delle donazioni e collazione delle medesime - di fornire la prova degli elementi costitutivi della donazione per ognuno di questi spostamenti di denaro.
Anche in questo caso non sussistono elementi per presumere che si trattasse di donazione sia perché la periodicità di questi versamenti di somme di importo modesto ed omogeneo ben si sposa con il pagamento di spese ricorrenti sia perché non si comprende – non essendo stato allegato uno stato di necessità di che giustificasse elargizioni periodiche da Controparte_4
parte della madre – perché queste donazioni di importi, si ripete, modesti per le disponibilità della de cuius, non sono avvenute in un'unica soluzione.
In conclusione, quanto alla domanda sub A) delle conclusioni dell'atto di citazione, deve essere dichiarata aperta la successione “ab intestato” di nata a [...] il [...] e deceduta ivi l'8 giugno 2019, Persona_2
codice fiscale , vedova di e CodiceFiscale_11 Persona_18
dichiara eredi i suoi quattro figli , , e Pt_1 CP_3 CP_2 CP_4
che hanno accettato tacitamente l'eredità materna promuovendo e
[...]
costituendosi nei due giudizi riuniti, spendendo la loro qualità di eredi della madre e compiendo, quindi, un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (Cass. 24006/2025).
Le domande sub B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione con le quali si chiede l'accertamento delle donazioni disposte dalla madre in favore dei convenuti , e , come in epigrafe CP_3 CP_2 Controparte_4
generalizzati, devono essere rigettate.
Conseguentemente devono essere rigettate perché infondate, per l'accertata inesistenza di donazioni di cui dover tener conto, anche le
Pag. 54 domande, sempre ricomprese sub B) e C) delle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria, con le quali, rispettivamente,
l'attrice ha proposto azione di riduzione di donazioni, che tali non sono, per reintegrare la sua quota di legittima ed ha chiesto la collazione delle stesse in sede di operazioni divisionali.
La causa, unitamente a quella riunita, va rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, ottava sezione civile, in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nella causa n. 6381/2021 r.g.a.c.
(alla quale è riunita la causa n. 10278/2021 r.g.a.c.) promossa da
[...]
nei confronti di , e Parte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
così provvede:
[...]
1) dichiara aperta la successione “ab intestato” di nata a Persona_2
LI il 9 giugno 1933 e deceduta ivi l'8 giugno 2019, codice fiscale
[...]
, vedova di e dichiara eredi i suoi C.F._11 Persona_3
quattro figli , , e Pt_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
come in epigrafe generalizzati;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
convenuti ed avente ad oggetto la riduzione delle donazioni di cui al capo B)
delle conclusioni dell'atto di citazione;
3) rigetta la domanda di nei confronti dei convenuti Parte_1
con la quale si chiede la collazione delle donazioni di cui al capo C) delle conclusioni dell'atto di citazione;
Pag. 55 4) dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande;
5) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1298 c.c. secondo cui, nei rapporti tra cointestatari (nei confronti della banca),