Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 29/09/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di NT
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da:
Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, LNDC Animal Protection - Associazione di promozione sociale, Associazione LIPU - Lega italiana protezione degli uccelli, Associazione WWF Italia ETS, Associazione ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali (ODV), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia autonoma di NT, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Marialuisa Cattoni, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – PR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l’annullamento previa sospensione degli effetti,
- della deliberazione della Giunta provinciale di NT n. 1182 del 8.8.2025, avente ad oggetto “ Autorizzazione al prelievo in deroga delle specie RI (RI EL) per la stagione venatoria 2025/26, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell’art. 31, comma 4, della legge provinciale sulla caccia ”, pubblicata nel BUR n. 32 del 12.8.2025;
- della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di NT e di ZA del 12.6.2025, Rep. Atti n. 87/CSR;
- del parere PR del 26.5.2025;
- del nulla osta di PR del 12.6.2025, acquisito a prot. Dipartimento Affari Regionali n. 9894
Visti il ricorso nonché i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di NT, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (PR);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Le associazioni odiernamente ricorrenti avversano in principalità la decisione della Provincia autonoma di NT che autorizza per la stagione venatoria 2025/26, il prelievo in deroga della specie RI ( RI EL ). Vengono altresì censurati gli atti presupposti a tale decisione ovvero il parere reso al riguardo dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (in seguito anche PR), la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA (in seguito anche solo Conferenza) nonché il nulla osta espresso sempre da PR in merito alla ripartizione operata dalla Conferenza.
2. La normativa di riferimento della controversia in esame è in primo luogo rinvenibile in ambito comunitario nella Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli), concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento, tuttavia gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere le specie a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali “ pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative ” (cfr. artt. 1 e 2). Posto che la suddetta Direttiva permette la caccia solo per alcune specie ornitiche, espressamente indicate nell’Allegato II della medesima, la tutela delle specie di uccelli è garantita mediante una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti a prevedere volte sia alla protezione “ attiva ” attraverso la creazione di Zone di protezione speciale, con adeguate azioni di conservazione, sia “ passiva ”, con l’adozione di un insieme di divieti di cattura, uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova e di esemplari vivi o morti, disturbo ingiustificato o eccessivo (cfr. artt. 5, 6, 7 e 8). Per le specie per le quali la caccia è proibita, l’art. 9 della Direttiva in presenza di alcune tassative condizioni, quali l’assenza di “ altre soluzioni soddisfacenti ”, prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare a tale divieto, per le ragioni, tra l’altro, di cui al comma 1, lett. c), cioè per “ consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ”. Nel richiamato concetto di “ cattura ” si ricomprende - secondo quanto rilevato dalla sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza n. 982 del 31 gennaio 2024 - anche la caccia, così come la caccia a fini ricreativi - alla stregua di quanto stabilito dalla “ Guida alla disciplina della caccia ” di cui si dirà immediatamente - può costituire, anche se non automaticamente, una fattispecie di “ impiego misurato ”. Anche la sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 ottobre 2003 nella Causa C-182/02 (Lega per la protezione degli uccelli e altri contro la Repubblica Francese) precisa che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali (ricreativi) può corrispondere a un « impiego misurato » autorizzato dall’articolo 9, comma 1, lett. c). Al fine dell’applicazione delle disposizioni della Direttiva Uccelli la Commissione europea ha elaborato un’apposita “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE ” (in seguito anche “ Guida ”), riferita alla direttiva originaria ma aggiornata alle successive, che quanto alla nozione di “ piccola quantità ” in buona sostanza ha affermato l’appropriatezza del riferimento all’1% della mortalità annua complessiva della popolazione o delle popolazioni interessate dalla deroga. La Guida, pur avvertendo della sussistenza delle difficoltà per il calcolo dei tassi annui di mortalità, non esclude peraltro a priori dalla deroga le specie migratrici. La Direttiva Uccelli, preceduta dalla Direttiva 79/49/CEE, è stata recepita a livello nazionale dalla legge 11 febbraio 1997, n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio, mentre con riferimento al contesto locale rileva la legge 9 dicembre 1991, n. 24 con cui la Provincia autonoma di NT a propria volta ha disciplinato la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia. L’art. 19 bis della legge n. 157 del 1992 rubricato “ Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE ”, dispone che: “ 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. (..). 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'PR e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'PR, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'PR. Nei limiti stabiliti dall'PR, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di NT e di ZA provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. (..) ”. L’art. 31, comma 4, della l.p. n. 24 del 1991 prevede “ 4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma. ”. Con deliberazione 27 ottobre 2006, n. 2279, la Giunta provinciale ha adottato in attuazione della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat le misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS). La Sezione B) di tali misure di conservazione, che riguardano le specie ornitiche nidificanti, migratrici e svernanti, tra le quali rientra il RI, sancisce alla lettera c) delle misure di conservazione comuni, che “ non sono autorizzabili i prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 409/79/CEE ”. Mediante la deliberazione n. 284 del 15 febbraio 2008 la Giunta provinciale ha dettagliato le condizioni cui, in recepimento all’art. 9 comma 1, lettera c) e comma 2, lettere dalla a) alla e) della citata Direttiva Uccelli, è subordinata la deroga.
3. Intendendo autorizzare il prelievo venatorio del RI ( RI CO ), specie migratrice appartenente all’ordine dei passeriformi non inserita nell'elenco di quelle cacciabili la cui consistenza numerica non risulta in grave diminuzione, la Provincia ha quindi attivato la procedura prevista dal combinato disposto del citato art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli e degli artt. 19 bis della legge n. 157 del 1992 e 31, comma 4, della l.p. n. 24 del 1991 dianzi menzionati. Con nota n. 341104 del 30 aprile 2025 ha chiesto a PR di esprimersi sulla proposta di prelievo in deroga e di determinare “ le piccole quantità ” a livello nazionale per il RI per la corrente stagione venatoria. Per quanto riguarda il calcolo delle “ piccole quantità ” la Provincia ha proposto di seguire la procedura indicata nella “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE ” richiamando anche la copiosa bibliografia PR ed innumerevoli pubblicazioni scientifiche e indicando in un’ottica prudenziale solo determinati dati da utilizzare ai fini del conteggio. In riscontro alla richiesta anzidetta e alle istanze delle regioni Calabria, Lombardia, Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Campania, PR con nota n. 406930 del 26 maggio 2025, indirizzata a tutte le Regioni e Province autonome, ha rilevato che il limite di 581.302 esemplari, risultato cui era pervenuta la Provincia quale quantitativo di fringuelli prelevabili nell’autunno 2025 su scala nazionale, può essere considerato contenuto, quindi tali quantità possono essere ritenute " relativamente piccole " e, pertanto, sostenibili, ovvero tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive della specie, sempre se considerata a scala europea. In tal senso, PR ha concluso per l’insussistenza di “ motivi ostativi, in termini di gestione sostenibile della fauna, all’effettuazione dei suindicati prelievi proposti in Italia, nel limite massimo sopra indicato ”. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA, acquisito in data 12 giugno 2025 il nulla osta di PR e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla tabella di riparto tra le Regioni e le Province autonome del numero di capi prelevabili, ha deliberato nella seduta straordinaria tenutasi nella stessa data del 12 giugno 2025 con atto repertoriato al n. 87/CSR, la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle piccole quantità di RI (e storno) prelevabili in deroga per il 2025, così come dettagliata nella tabella di riparto allegata all'atto. Tale ripartizione trova base nel numero dei cacciatori residenti in quelle amministrazioni che nel 2025 hanno comunicato l’intenzione di autorizzare il prelievo in deroga per una o entrambe le specie così come suggerito da PR (cfr. i criteri descritti nella relazione “ Problematiche relative alla caccia in deroga in rapporto alla definizione della piccola quantità ” di cui al verbale della riunione del 21 luglio 2005). Infine la Giunta provinciale di NT con deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025, pubblicata nel BUR n. 32 del 12 agosto 2025, atteso lo stato di conservazione favorevole della specie oggetto di deroga e l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti al prelievo delle specie medesima, acquisito altresì il parere favorevole espresso nella seduta del 6 agosto 2025 dall’Osservatorio faunistico provinciale ex art. 31, comma 4, della l.p. n. 24 del 1991, ha autorizzato il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2025/26 di 12.829 capi delle specie RI ( RI EL ) quantitativo conforme alla suddivisione effettuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA della “ piccola quantità ” individuata da PR. In particolare il provvedimento di deroga prevede che il prelievo del RI avvenga esclusivamente nella forma di caccia da appostamenti fissi (che vanno dichiarati e mappati tramite coordinate GPS al fine dello svolgimento dei controlli) con il divieto dell’utilizzo di munizionamento contenente piombo nelle zone umide e l’effettuazione di rendiconti giornalieri da parte dei cacciatori autorizzati e di costanti controlli da parte dei preposti organi di vigilanza venatoria. Il prelievo del RI risulta inoltre autorizzato in tutte le riserve di caccia nel periodo compreso tra lo scadere dei sessanta giorni trascorsi dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e il 30 novembre 2025, per non più di tre giornate settimanali di caccia, secondo gli orari giornalieri ordinariamente previsti dalle Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia - Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2025/2026. Con successiva determinazione n. 9223 del 20 agosto 2025 il Dirigente del Servizio Faunistico provinciale ha definito i criteri e le modalità di attuazione della deliberazione della Giunta provinciale che autorizza il prelievo in deroga della specie RI. Da ultimo la Giunta provinciale di NT con deliberazione n. 1262 in data 29 agosto 2025, rimasta inoppugnata, ha ritenuto di modificare la deliberazione 8 agosto 2025, n. 1182 integrandola con il riferimento alla vigente deliberazione 27 ottobre 2006, n. 2279, che esclude il prelievo in deroga all’interno delle zone di protezione speciale (ZPS) del territorio provinciale, e correggendo alcuni errori materiali presenti nel testo della deliberazione stessa.
4. L’obbligo di PR di determinare la cosiddetta “ piccola quantità ” di uccelli cacciabili in deroga alle norme generali di conservazione è stata oggetto della giurisprudenza amministrativa, anche d’appello, nell’ambito di un contenzioso instaurato dalla Regione Liguria. Infatti con sentenza della sezione IV n. 982 del 31 gennaio 2024 il Consiglio di Stato - dopo aver rilevato che il potere esercitato dall’PR nel caso di specie deve ritenersi espressione di discrezionalità tecnica e che l’art. 19 bis comma 3 della legge n. 157 del 1997 contempla da parte di PR nella prima parte l’espressione di un parere, obbligatorio, ma non vincolante, circa le deroghe al divieto di caccia e nella seconda parte la determinazione delle cosiddette “ piccole quantità ” - ha accertato l’illegittimità dell’atto impugnato nella parte in cui non ha determinato la “ piccola quantità ” di cui all’art. 19 bis, comma 3, seconda parte della legge 11 febbraio 1992 n.157.
5. Con il ricorso in esame, assistito dalla richiesta di misura cautelare, associazioni aventi quale fine statutario la salvaguardia faunistica e la tutela degli animali, sono insorte contro la deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 dell’8 agosto 2025 e gli altri provvedimenti in epigrafe indicati adottati da PR e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA. Il gravame risulta affidato ai motivi che seguono:
I. Illegittimità per violazione dell’articolo 9, par. 1), lett. c) della direttiva 2009/147/CE – difetto di motivazione – eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e del grave difetto di istruttoria – violazione del principio di precauzione
Posto che il parere reso da PR concerne la derogabilità, che per sua natura ha carattere eccezionale, al divieto di caccia e non la sostenibilità dell’attività venatoria in via ordinaria, tale parere è in particolare illegittimo poiché non riguarda “ piccole quantità ” di uccelli (consistenti nell’1% della mortalità naturale delle popolazioni interessate secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza europea ed anche italiana) bensì “ quantità demograficamente contenute ”; quantità “ relativamente piccole ”; quantità “sostenibili ”, “ tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie ” sempre “ considerate a scala europea ”. Inoltre, in assenza di qualsivoglia istruttoria, si riferisce ai dati forniti dalla Regione Liguria riguardanti le “ consistenze delle popolazioni europee ” e non i contingenti che interessano l’Italia ovvero il territorio dell’area geografica in cui il prelievo, in deroga al divieto, è autorizzato, concludendo contraddittoriamente per la ammissibilità del prelievo dopo aver richiamato la documentazione che attesta l’inattendibilità del calcolo delle “ piccole quantità ”. Per individuare con certezza queste ultime occorrono i dati, allo stato insussistenti, attinenti a) alle aree di origine degli uccelli che raggiungono l’Italia; b) al numero di coppie nidificanti nelle aree di origine nell’anno precedente a quello in cui si intende chiedere la deroga; c) alla frazione di uccelli che, dalle aree di origine, raggiungono l’Italia; d) alla produttività media delle coppie nidificanti nella stagione precedente a quella in cui si intende autorizzare la deroga; e) alla mortalità naturale. L’assenza di dati e la conseguente impossibilità di determinazione della “ piccola quantità ” è stata resa nota alla Conferenza Stato-Regione e Ministeri sin dal 2006 (con nota della Commissione UE del 6.4.2006, n. 3030). In via conseguenziale, per gli stessi motivi dedotti, anche il successivo “ nulla osta ” di PR sulla ripartizione numerica dei quantitativi assegnati alla Provincia è illegittimo.
II. Errata applicazione e violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992, comma 3 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione - Illegittimità in via derivata
La deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA che approva il riparto di uccelli per singola regione è carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale non recando il numero dei capi abbattibili a livello nazionale stabilito da PR e riferendosi a un accordo circa il riparto raggiunto tra le Regioni e le Province autonome di NT e ZA. Risulta disattesa la procedura stabilita dalla normativa anche per quanto riguarda la trasmissione ad PR della bozza di riparto al fine del nulla osta. Inoltre risulta significativo che il riparto sia stato approvato nella medesima data in cui PR e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si sono espressi, favorevolmente.
III. Violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992 e della direttiva 2009/147/CE - insussistenza della condizione della assenza di soluzioni alternative
La deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 con cui la Provincia di NT ha autorizzato la caccia in deroga al RI in primo luogo è illegittima per l’insussistenza del presupposto della assenza di soluzioni alternative attesa in primo luogo l’inconferenza della sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2005, causa C-344/03 – Finlandia richiamata nel provvedimento riguardante specie con status di protezione simmetrico. Inoltre il cacciatore può sparare, in regime ordinario, a 48 specie di animali selvatici (36 di uccelli e 12 di mammiferi) per cui ha tutte le possibilità di soddisfare ampiamente il desiderio di abbattere animali senza alcuna necessità di cacciare specie protette. In realtà la Provincia confonde tra soluzioni alternative alla caccia a specie vietate con forme e modalità di caccia alle diverse specie di animali selvatici. Nemmeno può essere invocata la “ tradizione storica e culturale italiana radicata in Trentino ” come ha spiegato la CGUE (sentenza I° sezione, 17.3.2021 in causa C 900-19). Del pari il fatto che i cacciatori, all’esclusivo scopo di abbattere uccelli, preparino i siti non costituisce un beneficio ambientale.
IV. Violazione dell’articolo 9, par. 1, lett. c) della direttiva 2000/147/CE – difetto di motivazione ed illegittimità in via derivata (piccola quantità)
L’illegittimità sia del parere PR che della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA comporta in via derivata per le stesse ragioni l’illegittimità della deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 che dai presupposti atti trae origine e fondamento.
V. Violazione dell’articolo 9, par. 1) lett. c) della direttiva 2009/147/CE – Violazione dell’articolo 19 bis, comma 3, della legge 157/1992 - Difetto di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta
La deroga non è subordinata ai controlli rigidi stabiliti dalla Direttiva Uccelli in quanto il previsto modulo on line che il cacciatore compila successivamente all’esercizio della caccia risulta all’uopo del tutto inadeguato assumendo semmai una finalità di rendicontazione. Inoltre l’esercizio delle funzioni di controllo è insufficientemente demandato al Corpo Forestale provinciale e ad agenti volontari proposti dall’ente gestore a cui la Provincia affida compiti di gestione venatoria (Associazione Cacciatori Trentini, in quanto più rappresentativa) senza alcuna previsione di un programma di controlli e delle relative risorse (umane ed economiche) da impiegare. Non è utile al riguardo la dichiarazione e mappatura tramite coordinate GPS degli appostamenti.
VI. Illegittimità per violazione dell’articolo 9, paragrafo 1), lett. c) della direttiva 2009/147/CE – difetto di istruttoria e di motivazione
La deroga secondo la Direttiva uccelli dovrebbe consentire “ in modo selettivo ” la cattura e l’uccisione di animali appartenenti a specie protette tuttavia diversamente da quanto ritenuto dalla Provincia sussiste il rischio di abbattimento involontario di specie non consentite simili al RI che migrano nello stesso periodo del giorno. Il fucile di per sé non costituisce pertanto un metodo di uccisione selettivo.
6. La Provincia autonoma di NT si è costituita in resistenza e, dopo una puntuale ricostruzione fattuale della vicenda e descrizione del quadro normativo in cui si colloca la questione in esame, ha diffusamente argomentato per l’infondatezza nel merito del ricorso. In particolare la Provincia ha sostenuto che l’art. 19 bis della legge n. 157 del 1992 – nel testo approvato nel 2013 e da allora rimasto invariato – ha comportato l’archiviazione delle procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Ha rappresentato che alla data di notifica del ricorso in esame a fronte di nove Regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto) richiedenti, oltre la Provincia autonoma di NT, la deroga per la caccia al RI, le Regioni che hanno poi approvato atti concernenti il prelievo in deroga di tale specie sarebbero le sole Lombardia e Liguria, oltre la Provincia autonoma di NT, con la conseguenza che le “ piccole quantità ” a livello nazionale fissate in 581.302 fringuelli e ritenute sostenibili da PR si ridurranno notevolmente. Ha rilevato che nel termine assegnato sono pervenute in Provincia di NT solo 328 domande di cacciatori che intendono ottenere l’autorizzazione all’abbattimento in deroga del RI, pari al 5,37 % del totale di 6.108 cacciatori presenti sul territorio e che tale circostanza rende il controllo da parte del personale di vigilanza agevole, serio e concreto, specialmente se si considera che sono 209 le riserve di caccia trentine. Ha concluso insistendo per il rigetto della domanda cautelare in ragione dell’asserita insussistenza dei presupposti necessari per la concessione della misura richiesta.
7. La Presidenza del Consiglio e PR si sono costituite in giudizio a propria volta insistendo per la reiezione del ricorso e previamente per il non accoglimento della domanda cautelare. Nello specifico la difesa erariale ha rilevato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e ZA non è un organo o ufficio con attribuzioni proprie, ma è mera sede di confronto e coordinamento su materie di competenza dello Stato (e, per esso, dei singoli dicasteri) e delle Regioni e Province autonome, al fine di favorire la cooperazione tra l’attività statale e il sistema delle autonomie. Ha poi affermato che la Conferenza, coerentemente al dettato normativo dell’art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha provveduto ad acquisire e accertare la sussistenza del consenso tra le Regioni e le Province autonome circa la ripartizione tra esse delle “ Piccole quantità ” di storno e RI prelevabili. Quanto al parere di PR, dopo aver sottolineato che esso è obbligatorio ma non vincolante per le Regioni, ne ha evidenziato l’assoluta oggettività ed imparzialità e il fatto che il calcolo effettuato dalla Regione Liguria e fatto proprio dalla Provincia Autonoma di NT non sia stato accettato supinamente e acriticamente bensì applicando con rigore il metodo indicato dalla Commissione Europea e “ facendo ogni sforzo possibile, in modo proattivo, per risolvere le evidenti criticità metodologiche ”.
8. Alla camera di consiglio odierna, nel corso della quale è stato dato avviso della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Il ricorso, che si articola in due ordini di censure quelle tese a sostenere l’illegittimità degli atti presupposti adottati da PR e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA (I e II motivo) e quelle rivolte all’atto conseguenzialmente approvato dalla Giunta provinciale (III, IV, V e VI motivo), per le ragioni di seguito illustrate risulta privo di fondatezza e non può trovare accoglimento.
In via preliminare si impongono, peraltro, due precisazioni.
Quanto al primo ordine di censure, riguardante gli atti presupposti, va rilevato che l’impugnazione in particolare della deliberazione n. 87 del 12 giugno 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA, la cui valenza non è limitata al territorio della Provincia di NT estendendosi anche ai territori delle altre Regioni richiedenti la deroga per la caccia al RI (e allo storno), viene qui intesa ed apprezzata nei limiti di interesse e in parte qua vale a dire per la quota parte di prelievo venatorio del RI che riguarda il solo territorio della Provincia di NT esclusivamente in ciò sostanziandosi l’interesse a ricorrere nel caso di specie. Sulla base della considerazione che precede questo Tribunale non ritiene di sollevare d’ufficio alcun difetto di competenza territoriale peraltro neppure espressamente eccepito. A fortiori va escluso il difetto di competenza territoriale quanto al parere con cui PR ha fissato le “ piccole quantità ” a livello nazionale e le ha ritenute sostenibili. Infatti, il parere di PR connotato da siffatta valenza si colloca, rispondendo a fini puntuali, nell’ambito del procedimento per addivenire alla deroga e quale presupposto della stessa.
Quanto al secondo ordine di censure, riguardante gli atti conseguenziali, va rilevata la non necessità dell’impugnazione con ricorso per motivi aggiunti della successiva modifica, intervenuta con deliberazione 29 agosto 2025, n. 1262, della deliberazione 8 agosto 2025, n. 1182. Al di là della riconducibilità alla categoria degli atti meramente confermativi a carattere non lesivo e, quindi, non autonomamente impugnabili o propriamente confermativi, che scaturiscono da una nuova istruttoria e da una rinnovata ponderazione degli interessi e vanno impugnati autonomamente, al riguardo del citato secondo più recente provvedimento merita considerare che esso non sostituisce affatto il primo bensì lo integra con il riferimento alla deliberazione 27 ottobre 2006, n. 2279 che in ogni caso riduce la portata della deroga. Infatti, anche a non voler sostenere la possibilità di applicare la deliberazione del 2006 indipendentemente dal richiamo della medesima nel corpo del provvedimento che autorizza il prelievo in deroga, rimane il fatto che la suddetta deliberazione del 2006 prevede, quali misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS), che in queste ultime “ non sono autorizzabili i prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 409/79/CEE ”. In altri termini e in tutta evidenza con la deliberazione 29 agosto 2025, n. 1262 la deroga, non potendo avvenire all’interno delle zone di protezione speciale (ZPS) del territorio provinciale, viene sostanzialmente ridotta con la conseguenza che nessun interesse a sostenere l’illegittimità e a pretendere l’annullamento di tale deliberazione 29 agosto 2025, n. 1262, che per il resto reca correzioni di meri errori materiali, è ravvisabile in capo alle associazioni ricorrenti stante il tipo di interesse che le anima. In definitiva non sussisteva alcun onere, da parte delle odierne ricorrenti, di impugnare, oltre alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1182 dell’8 agosto 2025, anche la successiva deliberazione n. 1262 del 29 agosto 2025, nel senso dianzi esposto meramente confermativa della precedente, allo scopo di confermare l’interesse al ricorso.
Tenuto conto di quanto precede e a fortiori considerato che la mancata impugnazione non è stata eccepita, questo Tribunale non ritiene la suddetta omissione ostativa ad una pronuncia di merito in esito all’udienza cautelare.
II) Ciò posto, non merita favorevole apprezzamento il primo motivo che avversa il “ parere ” reso da PR il 26 maggio 2025 - e, in via conseguenziale, anche il “ nulla osta ” del 12 giugno 2025 – in ragione dell’inattendibilità, in tesi, del calcolo delle “ piccole quantità ” infine avallato dall’Istituto nonché della contraddittorietà dell’orientamento favorevole alla deroga da ultimo espresso e ciò in relazione all’asserita insussistenza, ripetutamente riconosciuta dall’Istituto stesso, di dati, scientificamente validi derivanti da puntuali monitoraggi e studi, indispensabili per la determinazione delle suddette “ piccole quantità ” riferiti alle specie migratrici appartenenti all’ordine dei passeriformi. Invero al riguardo assume rilievo dirimente da un lato la vigente “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE ” - atto dell’Unione elaborato dalla Commissione europea come tale rimasto a tutt’oggi incontestato e di cui peraltro il gravame non reca alcun cenno - che pur avvertendo che le statistiche di caccia sono disponibili solo per alcuni Stati membri con dati di qualità variabile (§ 3.5.35) e della sussistenza delle difficoltà per il calcolo dei tassi annui di mortalità (§§ da 3.5.37 a 3.5.39), nondimeno non esclude affatto aprioristicamente dalla deroga le specie migratrici appartenenti all’ordine dei passeriformi cui è riconducibile il RI. Dall’altro che, malgrado l’assenza di solidi dati scientifici ovvero l’inaffidabilità dei medesimi evocate dalla parte ricorrente, l’obbligo di PR di determinare le cosiddette “ piccole quantità ” di uccelli cacciabili in deroga alle norme generali di conservazione è stato sancito dalla sentenza della sezione IV del Consiglio di Stato n. 982 del 31 gennaio 2024. È appena il caso di evidenziare che è proprio tale sentenza a riportare che la Guida in questione “ stabilisce anzitutto che ai fini di una deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva la caccia a fini ricreativi può costituire, anche se non automaticamente, una fattispecie di “impiego misurato ” (pp. 62-63, §§ 3.5.23 e 3.5.24). ” Con riferimento al concetto di “ piccola quantità ” nella sentenza si legge che secondo la Guida va determinata con riferimento ad un’altra grandezza, che identifica, quale soluzione migliore, con “ la mortalità annua complessiva, che è data dalla somma delle morti dovute a cause naturali e agli eventuali prelievi a norma dell’articolo 7 ” suggerendo quindi “ di fissare la soglia delle “piccole quantità” ad una determinata percentuale della mortalità annua complessiva della popolazione o delle popolazioni interessate dalla deroga (§§ da 3.5.29 a 3.5.31) ”. E ancora secondo la Guida “ vanno considerate “piccole quantità” i prelievi pari a circa l’1% della mortalità annua per le specie cacciabili, fermo restando che la conformità all’articolo 9 della direttiva dipende in ogni caso dal rispetto delle altre disposizioni di tale articolo ”. La sentenza, d’altro canto, assume che “ l’art. 19 bis della l. n.157 del 1992 assegna all’PR due distinte competenze. La prima è una competenza di amministrazione consultiva e consiste nel rendere il parere sull’iniziativa delle Regioni le quali intendano attivare una deroga al divieto di cacciare talune specie di uccelli. Il parere in questione, così come ritenuto da giurisprudenza costante, che come tale non richiede puntuali citazioni, nel silenzio della legge va poi qualificato come obbligatorio, ma non vincolante…… L’art. 19 bis assegna poi all’PR anche una competenza di amministrazione attiva, quella di determinare, per tutto il territorio nazionale, la “piccola quantità” cacciabile degli uccelli per cui si vuole disporre la deroga. Si tratta di una competenza di amministrazione attiva, perché se essa non viene esercitata viene di fatto paralizzato il potere di disporre le deroghe spettante alle Regioni, ” e che il potere esercitato dall’PR nella determinazione della piccola quantità “ deve ritenersi espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti illogici o contrastanti con la realtà di fatto accertata e, più in generale, con il principio di ragionevolezza tecnica. Nel caso di specie, poi, l’illogicità va apprezzata non soltanto in base alle regole generali del comune buon senso, ma anche con riferimento alle regole specifiche fissate dalla Guida ”, concludendo per l’illegittimità, stante l’illogicità, del diniego di determinazione della piccola quantità in particolare considerato che la Guida non esclude dalla deroga le specie migratrici. In definitiva la Guida suddetta e la citata pronuncia del Giudice d’Appello concorrono ad avvalorare ulteriormente la precettività, già di per sé puntuale, del dato normativo di cui all’art. 19 bis comma 3 della legge n. 157 del 1992, anch’essa disposizione rispetto alla quale non risulta contestata la compatibilità costituzionale, circa l’obbligo annuale da parte dell'PR di determinare a livello nazionale quanto alle specie migratrici la “ piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE ”. Il “ parere ” con cui PR il 26 maggio 2025, senza l’impiego di pur ammissibili, secondo la Commissione Europea, metodi alternativi, bensì facendo propri i calcoli della Regione Liguria così come prospettati nella richiesta della Provincia del 30 aprile 2025, ha determinato le “ piccole quantità ” concludendo per l’insussistenza in tali limiti di motivi ostativi al prelievo, va dunque riguardato come espresso sulla base delle migliori informazioni disponibili sfuggendo in definitiva ai vizi dedotti con il motivo in esame. E così è a dirsi anche con riferimento al “ nulla osta ” del 12 giugno 2025. È appena il caso di osservare che le “ piccole quantità ” di 581.302 fringuelli indicate dalla Provincia (e dalla Regione Liguria) sono state individuate in un’ottica prudenziale con riferimento alla popolazione dell’Unione Europea (EU28) - stimata fra 170 e 242 milioni di individui maturi - non conteggiando i fringuelli che in migrazione provengono dagli Stati europei non appartenenti all’Unione, né le popolazioni degli Stati UE situati a sud est dell’Italia, aree le cui popolazioni non transitano attraverso l’Italia durante la migrazione. D’altra parte poiché solo le regioni Lombardia e Liguria oltre alla Provincia, secondo quanto riferito (e rimasto incontestato) dalla Provincia stessa, avrebbero effettivamente adottato provvedimenti di deroga, ne deriva che in concreto non potranno essere prelevati più di 136.454 fringuelli. A fortiori allora, oltre ad escludersi qualsivoglia violazione del principio di precauzione stabilito dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, anche la sostenibilità, affermata da PR di un prelievo nel limite indicato di 581.302 che di fatto si ridurrà a 136.454 rispetto a una popolazione fra 170 e 242 milioni, non risulta attaccabile non incidendo evidentemente le suddette quantità sullo stato di conservazione favorevole della specie. Né va sottaciuto, per concludere, che PR, in alternativa al ricorso alle deroghe di cui alla lettera c del comma 1 dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE per consentire la caccia nei confronti di specie protette, suggerisce significativamente un ampliamento dell’elenco delle specie cacciabili attraverso una modifica dell’Allegato II della citata direttiva poiché una tale richiesta risulterebbe più sostenibile sul piano tecnico (cfr. dossier tecnico sul calcolo delle piccole quantità versato in atti). PR, in altri termini, non nutre alcun dubbio sullo stato di conservazione favorevole della specie RI. Alla luce di quanto precede non consegue dunque nemmeno l’illegittimità in via derivata della deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 che pretenderebbe la parte ricorrente.
III) Nemmeno il secondo motivo, che avversa la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA che approva il riparto di uccelli per singola regione può essere condiviso. L’atto trova fondamento nell’art. 19 bis comma 3 quarto periodo della legge n. 157 del 1992, disposizione che non indica affatto i criteri in base ai quali l’organismo è tenuto ad effettuare il riparto (“ Nei limiti stabiliti dall'PR, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di NT e di ZA provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. (..) ”.) In ogni caso la “ Tabella Riparto "Piccole Quantità" di Storno e Fringuello tra le Regioni che hanno manifestato la volontà di aderire ” di cui all’Allegato 01 della deliberazione contestata, nel dar conto del metodo utilizzato per la suddivisione tra le Regioni e le Province autonome interessate delle piccole quantità di RI prelevabili in deroga per il 2025 – cioè sulla base del numero dei cacciatori residenti in quelle amministrazioni che appunto nel 2025 hanno comunicato l’intenzione di autorizzare il prelievo in deroga per una o entrambe le specie ( Formula calcolo Fringuello per Regione : Cacciatori Regione [X]* Piccole quantità RI [581.302] Totale cacciatori Regioni richiedenti Fringuello [276.763] ) – diversamente da quanto sostiene la parte ricorrente riporta in tutta evidenza anche la “ piccola quantità ” individuata dall’PR a livello nazionale. A tacere del fatto che a riguardo della ripartizione di tale quantitativo tra le Regioni e Provincie autonome interessate è la stessa PR che suggerisce di fare riferimento in proporzione al numero di cacciatori residenti in tali contesti territoriali (cfr. nota di PR alla Regione Liguria del 16 gennaio 2025 Protocollo N.0002237/2025 che richiama la relazione “ Problematiche relative alla caccia in deroga in rapporto alla definizione della piccola quantità ”, specificamente il verbale della riunione del 21.07.2005), non è comunque perspicua la ragione per cui il metodo suddetto risulterebbe in contrasto con la procedura stabilita dalla normativa. Anche l’accordo circa il riparto raggiunto tra le Regioni e le Province autonome di NT e ZA e il nulla osta espresso al riguardo da PR non configurano certo circostanze idonee a viziare la suddivisione effettuata dalla Conferenza. È inoltre appena il caso di rilevare che in Provincia di NT solo 328 cacciatori pari al 5,37 % del totale di 6.108 cacciatori presenti sul territorio hanno presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’abbattimento in deroga del RI. Il che, potenzialmente, potrebbe determinare in concreto la riduzione della quantità di 12.829 fringuelli abbattibili indicata dalla Conferenza. In definitiva non emerge dall’impugnata deliberazione della Conferenza la violazione di legge dedotta e del pari non risulta inficiato il profilo istruttorio e motivazionale del provvedimento. Va dunque esclusa anche l’illegittimità in via derivata della deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 che la riconosciuta illegittimità della deliberazione n. 87 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA del 12 giugno 2025 comporterebbe.
IV) Non ha miglior sorte il terzo mezzo rivolto all’autorizzazione al prelievo in deroga del RI approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025. Con tale motivo la parte ricorrente lamenta l’insussistenza dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, requisito cui sia l’art. 9 comma 1 della vigente Direttiva Uccelli sia l’art. 19 bis comma 2 della legge n. 157 del 1992 subordinano la deroga, in buona sostanza affermando che soluzioni alternative alla caccia di specie protette sono rinvenibili nella caccia in via ordinaria ammessa per 48 specie di animali selvatici. Al di là dell’appropriatezza del riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2005, causa C-344/03 - Finlandia, rimane il fatto che non può essere considerata un’altra soluzione soddisfacente la caccia ad altri uccelli comunque ammessa in via ordinaria poiché una siffatta interpretazione vanificherebbe la previsione della possibilità di derogare al divieto di caccia di specie protette. Opinare diversamente significherebbe in altri termini considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia ancorché di una tale asserzione non risulti il fondamento giuridico. Ciò posto il contestato provvedimento provinciale di deroga spiega le ragioni per cui l’esercizio della caccia di altre specie di Passeriformi ordinariamente cacciabili in Italia, in alternativa alla caccia al RI, non costituisce comunque un’altra soluzione soddisfacente. La caccia al RI si connota, infatti, per una sua intrinseca tipicità atteso che: gli appostamenti maggiormente vocati alla caccia del RI hanno collocazione differente da quella degli appostamenti maggiormente vocati al prelievo dei Turdidi, per quanto attiene all’altitudine, all’orografia, al contesto vegetazionale, ovvero alle caratteristiche ambientali del sito ove insistono gli appostamenti; la caccia del RI prevede una peculiare preparazione dell’appostamento di caccia, onde attirare e abbattere gli esemplari selvatici; la caccia del RI si attua generalmente in orari diversi, di solito più tardivi, potendosi protrarre anche nelle ore pomeridiane, rispetto a quelli della caccia dei Turdidi che si concentrano al contrario nelle prime ore del mattino. Del resto anche il contestato riferimento alla tradizione (“ La caccia della specie in questione costituisce inoltre il retaggio di una tradizione storica e culturale italiana radicata in Trentino ”) nell’economia dell’apparato motivazionale circa l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti assume un’incidenza relativa e ad abundantiam . Tanto basta a dar conto dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti presupposto cui è condizionata l’autorizzazione in deroga. A riguardo della deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 giova poi osservare, in relazione alla contestazione espressa in ricorso circa il richiamo nel provvedimento provinciale alla sentenza della Corte di giustizia europea del 16 ottobre 2003 nella causa C-182/02 (Lega per la protezione degli uccelli e altri contro la Repubblica Francese), che l’affermazione che la caccia degli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali può corrispondere a un impiego misurato autorizzato dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva Uccelli, è contenuta anche nella “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE ” come dianzi esposto in relazione al primo motivo.
V) Anche il quarto motivo con cui la parte ricorrente deduce in via derivata l’illegittimità della deliberazione n. 1182 dell’8 agosto 2025 in conseguenza della illegittimità del “ parere ” reso da PR il 26 maggio 2025 e della deliberazione n. 87 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di NT e di ZA del 12 giugno 2025, non coglie nel segno. Non vi è dubbio che la relazione che caratterizza i suddetti due atti rispetto al provvedimento provinciale si qualifichi in termini di atti presupposti-atto consequenziale rinvenendosi “ l’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922). Tuttavia nel caso di specie non è stata accertata l’illegittimità con conseguente annullamento degli atti presupposti per cui l’invalidità di essi, non sussistendo, non può ovviamente riflettersi su quello presupponente viziando in via derivata il medesimo.
VI) Non ha pregio neppure il quinto motivo che deduce l’inadeguatezza e l’insufficienza sia dei controlli sia della vigilanza previsti nel provvedimento di deroga. La prevista compilazione del modulo on line di registrazione dei prelievi appositamente predisposto dall'amministrazione appare una modalità idonea a consentire di effettuare un costante e tempestivo controllo/monitoraggio dell’andamento del prelievo. Infatti si tratta di un sistema di tipo telematico che si aggiunge all’annotazione sul tesserino venatorio di ciascun capo prelevato dopo ogni giornata di caccia secondo quanto disposto dall'art. 5 delle Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia - Disposizioni varie per la stagione venatoria 2025/2026. La circostanza che tutti gli appostamenti fissi interessati dal prelievo in deroga debbano essere dichiarati e mappati tramite coordinate GPS, costituisce un quid pluris ulteriore al fine dell’efficacia dei controlli che si prevede siano svolti. Risulta adeguata anche l’attività di vigilanza affidata al Corpo Forestale provinciale e ad agenti volontari prevedendo sopralluoghi presso gli appostamenti fissi, che tra l’altro scontano comunque il numero ridotto, 308 su 6.108, di domande di cacciatori interessati alla caccia in deroga al RI. La verifica riguarda il possesso da parte del cacciatore dell’autorizzazione a effettuare il prelievo in deroga nonché il controllo dei carnieri e del tesserino venatorio, dai quali deve emergere l'esatta corrispondenza tra gli abbattimenti effettuati e quanto annotato sul tesserino stesso. Inoltre la struttura competente monitora costantemente online l’andamento dei prelievi e, qualora rilevi il raggiungimento della soglia del 90 percento del numero massimo della piccola quantità prelevabile, sospende tempestivamente l’attività di prelievo. In ogni caso l’eventuale elusione dei controlli da parte dei cacciatori non può essere imputata alla Provincia al fine di dedurre l’illegittimità della delibera impugnata.
VII) Infine pure il sesto motivo, con il quale la parte ricorrente si duole della mancanza della selettività della modalità di caccia al RI e ciò in spregio al più volte citato art. 9, comma 1 lettera c) della Direttiva Uccelli, va disatteso. Vale evidenziare da un lato che il rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili è analizzato nella “ Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE ” ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili. Dall’altro che con riferimento al requisito di selettività del mezzo utilizzato, la Corte di giustizia europea, nella sentenza del 9 dicembre 2004 (causa C-79/03, Spagna), ha affermato che « il fucile rappresenta un metodo di uccisione selettivo ». Inoltre la caccia da appostamento fisso ai passeriformi avviene con tiro effettuato a fermo su uccelli posati su “ rami che sono branche di riporto, prive di foglie e fissate in vetta alla chioma, per facilitare la posa dell’avifauna che, una volta ferma su tali rami, può essere tranquillamente osservata prima di effettuare il prelievo ”. Va da sé che il rischio di abbattimento involontario di specie di Passeriformi non consentite ( look a like ), pur sussistente, non solo può considerarsi ridotto poiché i cacciatori interessati, anche per il modo di cacciare il RI, sono effettivamente quelli in grado di riconoscerlo, ma nemmeno è suscettibile di per sé di integrare la violazione della Direttiva Uccelli laddove questa consente di derogare “ in modo selettivo ” al divieto di caccia.
VIII) In definitiva gli impugnati provvedimenti sfuggono alle doglianze prospettate dovendosi quindi concludere per la reiezione del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di NT, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO