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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA AF LB, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 757/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 14/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, sez.4, con sentenza emessa il 24.2.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso il silenzio – rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, sull'istanza di rimborso IRPEF, nella misura del 90% di quella versata, per gli anni di imposta 1990, 1991 e
1992, e ciò ai sensi dell'art.9, comma 17 della L.n.289/2002.
Tale norma aveva fatto sorgere, ex post, il diritto al detto rimborso per tutti coloro i quali erano stati colpiti dall'evento sismico del 1990, nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa.
La Corte adita ha rilevato, tuttavia, che nel caso di specie, era assente la prova, ex art.2697 c.c., che il contribuente avesse versato l'imposta della quale aveva chiesto il rimborso, nella misura suddetta, per il triennio 1990/1992, stante peraltro la contestazione sul punto da parte dell'Ufficio Finanziario.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha dedotto, reiterando le medesime doglianze già avanzate con l'originario ricorso, di essere stato dipendente pubblico dell'INPS, e che il suo datore di lavoro aveva disposto le trattenute, per legge, sulla sua retribuzione perché dovute a titolo di imposta all'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, ha evidenziato che costei fosse necessariamente a conoscenza di quanto pagato, per suo conto, dal suo datore di lavoro INPS, essendo in tal modo in re ipsa la prova di quanto richiesto a titolo di rimborso.
Comunque, ha sottolineato di aver prodotto consulenza tecnica giurata che, sulla scorta di estratto conto contributivo estrapolato dalla “banca dati INPS”, aveva accertato, per il periodo in questione, l'imposta versata nella misura di €.9.523,79.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa ha controdedotto e contestato il gravame, siccome ritenuto infondato.
Ha evidenziato di non aver accertato “dati di qualunque tipo in anagrafe tributaria” relativi all'appellante. Ha ulteriormente rilevato, era costui quale dipendente INPS, che avrebbe dovuto ricevere ogni anno dalla sua
Amministrazione il c.d. mod.101 (oggi Certificazione Unica), e inviarlo all'Amministrazione Finanziaria, a prescindere dal suo eventuale obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi.
Circostanza, questa non avvenuta. Ha, altresì, contestato la relazione di parte giurata, perché avrebbe natura presuntiva di quanto richiesto.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sebbene appaia indiscutibile il diritto dell'appellante, quale soggetto residente nelle aree provinciali colpite dal sisma del 1990, e ciò in forza dello jus supervenius ex art.9, comma 17 della L.289/2002, che ha riconosciuto ai contribuente delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, il rimborso al 90% di quanto versato nel 1990 a titolo di IRPEF, non si può non ribadire quanto accertato dalla Corte di I° grado, la cui sentenza si condivide e pertanto qui deve essere ritenuta quale parte motiva.
Invero, la domanda è priva della prova che attesti quanto effettivamente versato a titolo di imposta dall'appellante. Peraltro, sul punto vi è stata specifica contestazione da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, che ha ulteriormente dedotto di non aver riscontrato qualunque tipo di dati in Anagrafe Tributaria, così come di non aver accertato, perché assenti ai suoi atti, i c.d. mod.101, che il datore dell'appellante
(INPS) avrebbe dovuto rilasciare, ogni anno, perché costui li potesse loro trasmettere, a prescindere del suo eventuale obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Le suddette contestazioni impongono l'applicazione dell'art.2697 c.c., quale principio generale, che fa carico all'attore “di provare e di allegare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda” (Cass.n.8439/2004; n.8998/2014; n.27845/2023).
Tale assenza di prova di quanto richiesto, non può essere surrogato dalla C.T. di parte, in quanto questa, considerate le superiori contestazioni, non ha carattere di certezza.
Esaminata la domanda principale, tutte le altre rimangono assorbite.
Ritenuta la particolarità della questione trattata si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
PA, 16.12.2025
EL PA GN RO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA AF LB, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 757/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 14/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, sez.4, con sentenza emessa il 24.2.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso il silenzio – rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, sull'istanza di rimborso IRPEF, nella misura del 90% di quella versata, per gli anni di imposta 1990, 1991 e
1992, e ciò ai sensi dell'art.9, comma 17 della L.n.289/2002.
Tale norma aveva fatto sorgere, ex post, il diritto al detto rimborso per tutti coloro i quali erano stati colpiti dall'evento sismico del 1990, nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa.
La Corte adita ha rilevato, tuttavia, che nel caso di specie, era assente la prova, ex art.2697 c.c., che il contribuente avesse versato l'imposta della quale aveva chiesto il rimborso, nella misura suddetta, per il triennio 1990/1992, stante peraltro la contestazione sul punto da parte dell'Ufficio Finanziario.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha dedotto, reiterando le medesime doglianze già avanzate con l'originario ricorso, di essere stato dipendente pubblico dell'INPS, e che il suo datore di lavoro aveva disposto le trattenute, per legge, sulla sua retribuzione perché dovute a titolo di imposta all'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, ha evidenziato che costei fosse necessariamente a conoscenza di quanto pagato, per suo conto, dal suo datore di lavoro INPS, essendo in tal modo in re ipsa la prova di quanto richiesto a titolo di rimborso.
Comunque, ha sottolineato di aver prodotto consulenza tecnica giurata che, sulla scorta di estratto conto contributivo estrapolato dalla “banca dati INPS”, aveva accertato, per il periodo in questione, l'imposta versata nella misura di €.9.523,79.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa ha controdedotto e contestato il gravame, siccome ritenuto infondato.
Ha evidenziato di non aver accertato “dati di qualunque tipo in anagrafe tributaria” relativi all'appellante. Ha ulteriormente rilevato, era costui quale dipendente INPS, che avrebbe dovuto ricevere ogni anno dalla sua
Amministrazione il c.d. mod.101 (oggi Certificazione Unica), e inviarlo all'Amministrazione Finanziaria, a prescindere dal suo eventuale obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi.
Circostanza, questa non avvenuta. Ha, altresì, contestato la relazione di parte giurata, perché avrebbe natura presuntiva di quanto richiesto.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sebbene appaia indiscutibile il diritto dell'appellante, quale soggetto residente nelle aree provinciali colpite dal sisma del 1990, e ciò in forza dello jus supervenius ex art.9, comma 17 della L.289/2002, che ha riconosciuto ai contribuente delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, il rimborso al 90% di quanto versato nel 1990 a titolo di IRPEF, non si può non ribadire quanto accertato dalla Corte di I° grado, la cui sentenza si condivide e pertanto qui deve essere ritenuta quale parte motiva.
Invero, la domanda è priva della prova che attesti quanto effettivamente versato a titolo di imposta dall'appellante. Peraltro, sul punto vi è stata specifica contestazione da parte dell'Amministrazione
Finanziaria, che ha ulteriormente dedotto di non aver riscontrato qualunque tipo di dati in Anagrafe Tributaria, così come di non aver accertato, perché assenti ai suoi atti, i c.d. mod.101, che il datore dell'appellante
(INPS) avrebbe dovuto rilasciare, ogni anno, perché costui li potesse loro trasmettere, a prescindere del suo eventuale obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Le suddette contestazioni impongono l'applicazione dell'art.2697 c.c., quale principio generale, che fa carico all'attore “di provare e di allegare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda” (Cass.n.8439/2004; n.8998/2014; n.27845/2023).
Tale assenza di prova di quanto richiesto, non può essere surrogato dalla C.T. di parte, in quanto questa, considerate le superiori contestazioni, non ha carattere di certezza.
Esaminata la domanda principale, tutte le altre rimangono assorbite.
Ritenuta la particolarità della questione trattata si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
PA, 16.12.2025
EL PA GN RO