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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 6880/2018, avente ad oggetto controversie in materia di appalto, proposta da
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Piergiorgio Provenzano,
-parte opponente- contro
) rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 P.IVA_2
Domenico Amorosi,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per opporsi avverso al decreto Parte_1
n. 1289/2018 del 30/05/2018 con cui il Tribunale di Lecce le ha ingiunto il pagamento, nei confronti di della somma di € 33.883,00 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione ha riferito di aver intrattenuto dal 2012 Pt_1 al 2016 un rapporto contrattuale con la controparte, cui ha commissionato R.G. 6880/2018
lavori di scavo e ripristino. Ha eccepito di aver già pagato il credito azionato attraverso la dazione di tre assegni, dall'importo di € 22.000,00 ciascuno, con i quali avrebbe saldato una serie di fatture emesse dalla società convenuta, detratta la somma portata dalla nota di credito n. 1/2017 emessa per errori di fatturazione.
Ha concluso domandando: a) la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento negativo del credito vantato dalla controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 03/07/2018).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha riferito di non aver mai emesso la nota di credito prodotta dalla controparte, inspiegabile anche alla luce del fatto che non sarebbero state mai sollevate contestazioni durante il rapporto. Ha disconosciuto l'autenticità della predetta nota, che apparirebbe artefatta e diversa rispetto ai documenti abitualmente emessi dalla società.
Ha allegato, inoltre, che quando ha apposto la sua firma in calce al foglio contenente i tre assegni, non c'era la dicitura ora invece presente. Ha, pertanto, disconosciuto quanto apposto tra gli assegni e la sua sottoscrizione.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della parte attrice al pagamento del credito azionato. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 25/10/2018)
1.3.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti, dell'interrogatorio formale della parte convenuta, di due prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio.
1.4.- All'udienza del 27/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
1) parte attrice: reiterando le conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi (note scritte depositate il 25/09/2024);
2) parte convenuta: a) in via preliminare, dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da con la seconda memoria istruttoria e Pt_1
2 R.G. 6880/2018
della testimonianza assunta;
b) rigettare l'opposizione; c) in subordine, la condanna di controparte al pagamento del credito azionato.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, occorre evidenziare che non è in contestazione tra le parti né l'esistenza del rapporto contrattuale né l'esecuzione delle prestazioni da parte della parte opposta.
ha preteso il pagamento di € 423,40 per le prestazioni CP_1 riportate nella fattura n. 38/2016 (lavori di ripristino del manto stradale presso il cantiere di Campi Salentina) e di € 29.932,94 per le prestazioni riportate nella fattura n. 29/2016 (lavori di ripristino del manto stradale presso il cantiere di Lecce). La parte opponente, tuttavia, ha eccepito l'estinzione del credito azionato deducendo l'avvenuto pagamento a saldo delle fatture azionate. A tale scopo ha prodotto un documento riportante tre assegni emessi in favore di dall'importo di € 22.000,00 CP_1 ciascuno. Nel documento, di seguito alle immagini degli assegni è presente la dichiarazione «AB UNICREDIT N. 8786 + 8787 + 8788 A SALDO FT. N.
11/2016 + FT N. 12/16 + 19/16 + 29/16 + 38/16 MENO NC N 1 DEL
05/04/17» firmata per ricevuta dal legale rappresentante di . CP_1
2.2.- Orbene, a fronte di tale scrittura privata, contenente in definitiva la quietanza del pagamento delle fatture azionate (nn. 29/16 e 38/16), la parte opposta ha riconosciuto come propria la sottoscrizione ivi apposta, negando tuttavia che quando ha firmato fosse presente la dichiarazione prima riportata (cfr. interrogatorio formale di assunto CP_2 all'udienza del 17/12/2021). Ha eccepito, pertanto, la falsità della quietanza di pagamento.
3 R.G. 6880/2018
A ben vedere, la denunciata falsità integrerebbe un riempimento absque pactis, ossia una vera e propria falsità materiale che, se accertata, escluderebbe la provenienza del documento dal sottoscrittore. E ciò in quanto non è stato allegato dalla parte l'inadempimento del mandato al riempimento del biancosegno né è stata contestata la corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. Ne consegue che, per contestare il contenuto di quella dichiarazione sarebbe stato necessario proporre querela di falso (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. 1, ordinanza n.
23401 del 30/08/2024), ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Anzi, la parte ha rinunciato all'accertamento peritale disposto sulla scrittura in questione.
2.3.- La parte opponente, pertanto, ha provato di aver adempiuto all'obbligazione vantata in giudizio, che si è estinta. Infatti, in mancanza di una diversa imputazione convenzionalmente effettuata dalle parti ed essendo la somma versata certamente idonea a ricomprendere anche le somme pretese nel presente giudizio, deve ritenersi che le prestazioni portate dalle fatture n. 29/16 e 38/16 siano state pagate per il tramite dei suddetti assegni, i quali sono stati pacificamente riscossi dalla parte opposta
(cfr. interrogatorio formale Arcudi). Perde di rilievo, allora, qualsivoglia contestazione in merito alla nota di credito n. 1/17, la quale, se anche fosse per ipotesi inesistente, non sarebbe idonea a rendere inefficace la quietanza di pagamento con riferimento alle due fatture azionate né la riferibilità delle somme versate alle fatture medesime. L'imputazione di pagamento contenuta nella quietanza, infatti, è generica e comprova l'estinzione di tutte le fatture ivi menzionate.
2.4.- Inoltre, è infondata la pretesa relativa agli interessi e al risarcimento previsti dal d.lgs. 231/2002.
Tale domanda, infatti, è espressamente limitata agli accessori maturati a decorrere dal 19/12/2017, sicché, essendo stata l'obbligazione in questione adempiuta in data certamente anteriore al 31/07/2017 (data di emissione dell'ultimo assegno), ne deriva che non sussiste alcun diritto all'ottenimento di tali ulteriori somme.
4 R.G. 6880/2018
2.5.- In definitiva, essendo stata provata l'estinzione del credito per adempimento, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta.
3.1.- Quanto alle spese, risultando documentati esborsi per € 259,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 286,00.
3.2.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in base al disputandum). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni riportate in tabella che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00
Parte_2
Studio 1.701,00 € -50% 850,50 €
Introduttiva 1.204,00 € -50% 602,00 €
Istruttoria 1.806,00 € - 1.806,00 €
Decisoria 2.905,00 € - 2.905,00 €
TOTALE 6.163,50 €
3.3.- Le spese di C.T.U. seguono la soccombenza a carico della parte opposta e devono essere poste definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 6880/2018 R.G., introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita ogni altra questione, così provvede:
[...]
5 R.G. 6880/2018
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1289/2018 del 30/05/2018;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di lite, che si liquidano in € 6.449,50 (di cui € 268,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1 già liquidate con separato decreto.
Così deciso a Lecce, 07/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 6880/2018, avente ad oggetto controversie in materia di appalto, proposta da
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Piergiorgio Provenzano,
-parte opponente- contro
) rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 P.IVA_2
Domenico Amorosi,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per opporsi avverso al decreto Parte_1
n. 1289/2018 del 30/05/2018 con cui il Tribunale di Lecce le ha ingiunto il pagamento, nei confronti di della somma di € 33.883,00 Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione ha riferito di aver intrattenuto dal 2012 Pt_1 al 2016 un rapporto contrattuale con la controparte, cui ha commissionato R.G. 6880/2018
lavori di scavo e ripristino. Ha eccepito di aver già pagato il credito azionato attraverso la dazione di tre assegni, dall'importo di € 22.000,00 ciascuno, con i quali avrebbe saldato una serie di fatture emesse dalla società convenuta, detratta la somma portata dalla nota di credito n. 1/2017 emessa per errori di fatturazione.
Ha concluso domandando: a) la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento negativo del credito vantato dalla controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 03/07/2018).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha riferito di non aver mai emesso la nota di credito prodotta dalla controparte, inspiegabile anche alla luce del fatto che non sarebbero state mai sollevate contestazioni durante il rapporto. Ha disconosciuto l'autenticità della predetta nota, che apparirebbe artefatta e diversa rispetto ai documenti abitualmente emessi dalla società.
Ha allegato, inoltre, che quando ha apposto la sua firma in calce al foglio contenente i tre assegni, non c'era la dicitura ora invece presente. Ha, pertanto, disconosciuto quanto apposto tra gli assegni e la sua sottoscrizione.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della parte attrice al pagamento del credito azionato. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 25/10/2018)
1.3.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti, dell'interrogatorio formale della parte convenuta, di due prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio.
1.4.- All'udienza del 27/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
1) parte attrice: reiterando le conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi (note scritte depositate il 25/09/2024);
2) parte convenuta: a) in via preliminare, dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da con la seconda memoria istruttoria e Pt_1
2 R.G. 6880/2018
della testimonianza assunta;
b) rigettare l'opposizione; c) in subordine, la condanna di controparte al pagamento del credito azionato.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, occorre evidenziare che non è in contestazione tra le parti né l'esistenza del rapporto contrattuale né l'esecuzione delle prestazioni da parte della parte opposta.
ha preteso il pagamento di € 423,40 per le prestazioni CP_1 riportate nella fattura n. 38/2016 (lavori di ripristino del manto stradale presso il cantiere di Campi Salentina) e di € 29.932,94 per le prestazioni riportate nella fattura n. 29/2016 (lavori di ripristino del manto stradale presso il cantiere di Lecce). La parte opponente, tuttavia, ha eccepito l'estinzione del credito azionato deducendo l'avvenuto pagamento a saldo delle fatture azionate. A tale scopo ha prodotto un documento riportante tre assegni emessi in favore di dall'importo di € 22.000,00 CP_1 ciascuno. Nel documento, di seguito alle immagini degli assegni è presente la dichiarazione «AB UNICREDIT N. 8786 + 8787 + 8788 A SALDO FT. N.
11/2016 + FT N. 12/16 + 19/16 + 29/16 + 38/16 MENO NC N 1 DEL
05/04/17» firmata per ricevuta dal legale rappresentante di . CP_1
2.2.- Orbene, a fronte di tale scrittura privata, contenente in definitiva la quietanza del pagamento delle fatture azionate (nn. 29/16 e 38/16), la parte opposta ha riconosciuto come propria la sottoscrizione ivi apposta, negando tuttavia che quando ha firmato fosse presente la dichiarazione prima riportata (cfr. interrogatorio formale di assunto CP_2 all'udienza del 17/12/2021). Ha eccepito, pertanto, la falsità della quietanza di pagamento.
3 R.G. 6880/2018
A ben vedere, la denunciata falsità integrerebbe un riempimento absque pactis, ossia una vera e propria falsità materiale che, se accertata, escluderebbe la provenienza del documento dal sottoscrittore. E ciò in quanto non è stato allegato dalla parte l'inadempimento del mandato al riempimento del biancosegno né è stata contestata la corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. Ne consegue che, per contestare il contenuto di quella dichiarazione sarebbe stato necessario proporre querela di falso (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. 1, ordinanza n.
23401 del 30/08/2024), ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Anzi, la parte ha rinunciato all'accertamento peritale disposto sulla scrittura in questione.
2.3.- La parte opponente, pertanto, ha provato di aver adempiuto all'obbligazione vantata in giudizio, che si è estinta. Infatti, in mancanza di una diversa imputazione convenzionalmente effettuata dalle parti ed essendo la somma versata certamente idonea a ricomprendere anche le somme pretese nel presente giudizio, deve ritenersi che le prestazioni portate dalle fatture n. 29/16 e 38/16 siano state pagate per il tramite dei suddetti assegni, i quali sono stati pacificamente riscossi dalla parte opposta
(cfr. interrogatorio formale Arcudi). Perde di rilievo, allora, qualsivoglia contestazione in merito alla nota di credito n. 1/17, la quale, se anche fosse per ipotesi inesistente, non sarebbe idonea a rendere inefficace la quietanza di pagamento con riferimento alle due fatture azionate né la riferibilità delle somme versate alle fatture medesime. L'imputazione di pagamento contenuta nella quietanza, infatti, è generica e comprova l'estinzione di tutte le fatture ivi menzionate.
2.4.- Inoltre, è infondata la pretesa relativa agli interessi e al risarcimento previsti dal d.lgs. 231/2002.
Tale domanda, infatti, è espressamente limitata agli accessori maturati a decorrere dal 19/12/2017, sicché, essendo stata l'obbligazione in questione adempiuta in data certamente anteriore al 31/07/2017 (data di emissione dell'ultimo assegno), ne deriva che non sussiste alcun diritto all'ottenimento di tali ulteriori somme.
4 R.G. 6880/2018
2.5.- In definitiva, essendo stata provata l'estinzione del credito per adempimento, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opposta.
3.1.- Quanto alle spese, risultando documentati esborsi per € 259,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per complessivi € 286,00.
3.2.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in base al disputandum). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni riportate in tabella che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00
Parte_2
Studio 1.701,00 € -50% 850,50 €
Introduttiva 1.204,00 € -50% 602,00 €
Istruttoria 1.806,00 € - 1.806,00 €
Decisoria 2.905,00 € - 2.905,00 €
TOTALE 6.163,50 €
3.3.- Le spese di C.T.U. seguono la soccombenza a carico della parte opposta e devono essere poste definitivamente a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 6880/2018 R.G., introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita ogni altra questione, così provvede:
[...]
5 R.G. 6880/2018
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1289/2018 del 30/05/2018;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di di Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di lite, che si liquidano in € 6.449,50 (di cui € 268,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1 già liquidate con separato decreto.
Così deciso a Lecce, 07/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
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