TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr. Livia De Gennaro Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 245 /2025 , avanzato dalla c.f. con sede in CENTRO DIREZIONALE Parte_1 P.IVA_1
IS. E/5 NAPOLI (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
La società ha chiesto di esser sottoposta a liquidazione giudiziale, versando in Parte_1 stato di insolvenza.
Essa presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come dimostra la stessa debitoria residua, allo stato ascendente a valori di gran lunga superiori ad euro 500.000 (il credito
Erariale è pari ad euro 4.780.009,20)
Lo stato di insolvenza della società - in liquidazione - è rappresentato, oltre che dalle stesse affermazioni della ricorrente, dal patrimonio netto negativo per il lavoro di euro 5.072.790 (come risulta dal bilancio del 2024), evidentemente in virtù della ingente debitoria sopra già riportata;
dalle risultanze degli elementi di valutazione addotti dai quali nemmeno emerge che la società stia effettivamente svolgendo attività di liquidazione o che sia ancora attiva.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
con sede in CENTRO DIREZIONALE IS. E/5 NAPOLI e con cf;
[...] P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Napoli, Parte_1
CENTRO DIREZIONALE IS. E/5 NAPOLI e con cf;
P.IVA_1
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Ilaria Grimaldi (ex dottor e Curatore il dottor Per_1 Persona_2
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 25 Settembre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA
al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 Maggio 2025
Il giudice est.
dr. Francesco Paolo Feo Il Presidente
dr. Gianpiero Scoppa