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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza del 26/5/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alla parte costituita;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dall'attore;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 20469/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento compensi avvocato e vertente
TRA
AVV. (C.F. ) quale procuratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sé stesso, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Teresi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michele Marra, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/5/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 1/10/2024 e regolarmente notificato, l'avv. chiedeva liquidarsi la somma di € 14.103,00 Pt_1
ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, a titolo di spettanze professionali per l'attività svolta, in nome e per conto di , nella causa di divisione CP_1
iscritta al n. R.G. 1885/2022 instaurata dalla Controparte_2
p.a.
Precisava di aver chiesto il proprio compenso sulla base dei valori medi del quinto scaglione tariffario previsti dal D.M. n. 55/2014.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 resistendo alla domanda, chiedeva liquidarsi il compenso dovuto all'avv. Pt_1 sulla base dei valori minimi di cui al citato decreto, evidenziando che l'attività dallo stesso svolta si era concretizzata nella mera redazione della comparsa di costituzione e risposta.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge l'avvenuto svolgimento della dedotta attività professionale nell'interesse della resistente la quale, del resto, costituendosi in giudizio, non ha sollevato contestazioni in merito all'esistenza del rapporto professionale, ma soltanto in ordine al quantum debeatur.
A tale ultimo riguardo va rilevato che l'avv. ha documentato di aver Pt_1
provveduto ad assistere la predetta per tutta la durata del giudizio di divisione instaurato dalla nell'ambito del procedimento esecutivo Controparte_2
in danno di , provvedendo non solo a costituirsi in giudizio, ma Parte_2
partecipando anche alle relative udienze (del 3.2.2022, del 12.5.2022, del
15.12.2022, dell'8.6.2023, del 17.11.2023, del 15.2.2024 e del 21.3.2024) come emerge dai verbali di causa prodotti in giudizio, sino alla definizione del procedimento con ordinanza di approvazione del progetto divisionale.
Né rileva, ai fini della quantificazione del compenso, che il si sia Pt_1 costituito in giudizio nell'interesse non solo della ma anche del CP_1 Pt_2
atteso che la difesa di più parti implica la liquidazione di un compenso unico maggiorato soltanto nell'ambito della liquidazione giudiziale, mentre la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato è determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera (cfr. Cass. 4/2/2021, n. 2631).
Venendo, pertanto, alla quantificazione del compenso dovuto all'avv.
premessa la correttezza dello scaglione indicato dal professionista che è Pt_1 quello compreso tra € 52.001 ed € 260.00, ritiene il Tribunale che la liquidazione sulla base dei valori percentuali medi sia commisurata all'attività effettivamente svolta per le prime tre fasi, mentre si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi con riferimento alla “fase decisionale”, tenuto conto della definizione del giudizio mediante ordinanza di approvazione del progetto divisionale.
Ne consegue, pertanto, che il compenso dovuto al ricorrente per l'attività professionale svolta va determinato nella somma di € 11.977,00, al cui pagamento va condannata la oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per CP_1
legge, nonchè interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla data di avvenuta costituzione in mora del 23/7/2024 e sino alla data di notificazione del ricorso e, quanto al periodo successivo e sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso ex art. 281decies c.p.c., nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€ 11.977,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 23/7/2024 e sino alla notifica del ricorso introduttivo ed ex art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 245,58 per spese ed € 2.547,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26/5/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza del 26/5/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alla parte costituita;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate dall'attore;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 20469/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento compensi avvocato e vertente
TRA
AVV. (C.F. ) quale procuratore di Parte_1 CodiceFiscale_1 sé stesso, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Teresi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michele Marra, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/5/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 1/10/2024 e regolarmente notificato, l'avv. chiedeva liquidarsi la somma di € 14.103,00 Pt_1
ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, a titolo di spettanze professionali per l'attività svolta, in nome e per conto di , nella causa di divisione CP_1
iscritta al n. R.G. 1885/2022 instaurata dalla Controparte_2
p.a.
Precisava di aver chiesto il proprio compenso sulla base dei valori medi del quinto scaglione tariffario previsti dal D.M. n. 55/2014.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 resistendo alla domanda, chiedeva liquidarsi il compenso dovuto all'avv. Pt_1 sulla base dei valori minimi di cui al citato decreto, evidenziando che l'attività dallo stesso svolta si era concretizzata nella mera redazione della comparsa di costituzione e risposta.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge l'avvenuto svolgimento della dedotta attività professionale nell'interesse della resistente la quale, del resto, costituendosi in giudizio, non ha sollevato contestazioni in merito all'esistenza del rapporto professionale, ma soltanto in ordine al quantum debeatur.
A tale ultimo riguardo va rilevato che l'avv. ha documentato di aver Pt_1
provveduto ad assistere la predetta per tutta la durata del giudizio di divisione instaurato dalla nell'ambito del procedimento esecutivo Controparte_2
in danno di , provvedendo non solo a costituirsi in giudizio, ma Parte_2
partecipando anche alle relative udienze (del 3.2.2022, del 12.5.2022, del
15.12.2022, dell'8.6.2023, del 17.11.2023, del 15.2.2024 e del 21.3.2024) come emerge dai verbali di causa prodotti in giudizio, sino alla definizione del procedimento con ordinanza di approvazione del progetto divisionale.
Né rileva, ai fini della quantificazione del compenso, che il si sia Pt_1 costituito in giudizio nell'interesse non solo della ma anche del CP_1 Pt_2
atteso che la difesa di più parti implica la liquidazione di un compenso unico maggiorato soltanto nell'ambito della liquidazione giudiziale, mentre la misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato è determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera (cfr. Cass. 4/2/2021, n. 2631).
Venendo, pertanto, alla quantificazione del compenso dovuto all'avv.
premessa la correttezza dello scaglione indicato dal professionista che è Pt_1 quello compreso tra € 52.001 ed € 260.00, ritiene il Tribunale che la liquidazione sulla base dei valori percentuali medi sia commisurata all'attività effettivamente svolta per le prime tre fasi, mentre si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi con riferimento alla “fase decisionale”, tenuto conto della definizione del giudizio mediante ordinanza di approvazione del progetto divisionale.
Ne consegue, pertanto, che il compenso dovuto al ricorrente per l'attività professionale svolta va determinato nella somma di € 11.977,00, al cui pagamento va condannata la oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per CP_1
legge, nonchè interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla data di avvenuta costituzione in mora del 23/7/2024 e sino alla data di notificazione del ricorso e, quanto al periodo successivo e sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso ex art. 281decies c.p.c., nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€ 11.977,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 23/7/2024 e sino alla notifica del ricorso introduttivo ed ex art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 245,58 per spese ed € 2.547,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26/5/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)