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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 274/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 274/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
YARA SERAFINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. YARA SERAFINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA DEL RE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANDREA DEL RE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che il Tribunale di Arezzo Controparte_1 accertava l'illegittimità dell'interposizione di manodopera verificatasi nella fattispecie e dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato part time con a partire dall'1.2.2013; che la datrice di lavoro riduceva CP_1
l'orario dal 57,30% all'8,08% e concentrava le ore di lavoro complessivamente richieste (36) nel solo mese di agosto di ogni anno, variando la natura del part- time da orizzontale su base settimanale a verticale su base annua;
che presentava ulteriore ricorso al Tribunale di Roma, che ordinava di ripristinare l'orario di lavoro di 22 ore e 55 minuti settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle
9:15 alle 13:50 per un totale di 99,32 ore mensili, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti al suindicato maggior orario ed al livello di appartenenza maturate a decorrere dal 22.7.2020; che la resistente avrebbe formalizzato la posizione del lle proprie dipendenze soltanto a partire dal 22.7.2020 e non avrebbe Pt_1
erogato l'intera somma dovuta a titolo di differenze salariali, in base alle precedenti pronunce.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente , chiedendo la Controparte_2
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che avrebbe dato corretta esecuzione alle sentenze e che sarebbero stati corrisposti tutti gli importi dovuti in considerazione del contenuto delle pronunce emesse dal Tribunale di Arezzo, dalla Corte di Appello di Firenze e dal Tribunale di Roma.
Istruita anche tramite C.T.U. contabile, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene fondato e deve essere accolto.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Dott.ssa non ravvedendosi motivi per discostarsene, Persona_1
essendo state confermate anche a seguito delle contestazioni mossegli dai
CC.TT.PP, e risultando le stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
In merito alla decorrenza di anzianità, è già stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente con decorrenza dal
2 1.2.2013 (Cfr. Tribunale di Arezzo, sez. lav. n. 116/2020). Pertanto, l'anzianità di servizio del ricorrente deve essere calcolata a partire da tale data.
In merito al conteggio delle differenze retributive, il C.T.U. ha preso in considerazione il periodo lavorativo dal 1.2.2013 al 30.6.2022, con l'inquadramento del ricorrente dal 1.2.2013 fino al 1.8.2013 nel livello E junior e dal 2.8.2013 al 30.6.2022 nel livello D senior del CCNL . CP_1
Successivamente, sulla base della documentazione reperita in atti, il
C.T.U. ha ricostruito, in riferimento al periodo oggetto di perizia, gli orari di lavoro part-time svolti dal ricorrente presso i datori di lavori formali, e ha poi provveduto alla quantificazione delle retribuzioni lui spettanti per il predetto periodo, includendovi la retribuzione ordinaria (nella componente fissa e variabile), lo straordinario, il supplementare, la 13° e la 14° mensilità, il premio di produttività, l'indennità di refezione, l'una tantum, la malattia, le ferie e i permessi retribuiti.
Dopodiché, ha quantificato, relativamente al periodo dal 1.2.2013 al
30.6.2022, le retribuzioni lorde già percepite dal ricorrente da parte delle ditte accollatarie (ditta Soc. Coop. Tra S.L. TMA Srl, Lid srl), nonché da
[...]
. CP_1
Manca, tuttavia, la quantificazione dell'indennità di viaggio, in quanto il ricorrente non ha dato prova delle effettive presenze giornaliere presso le società appaltatrici. Infatti, avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento di specifico lavoro di consegna dei dispacci postali e degli orari di partenza e di arrivo.
La documentazione disponibile non consente di rilevare l'effettiva prestazione e le ore che in ipotesi sarebbero state effettuate per il servizio in questione. Infatti, il C.T.U. precisa di non aver potuto quantificare l'indennità oraria per servizi viaggianti, non avendo disponibile alcuna documentazione dalla quale poter stabilire i tempi effettivi che il durante l'attività Pt_1
lavorativa svolta presso gli accollatari, dedicava alla guida del mezzo per il servizio di trasporto.
3 Mentre, per quanto concerne il periodo di attività lavorativa svolta alle dipendenze di , il C.T.U. ha riscontrato che l'indennità per servizi CP_1
viaggianti è stata correttamente corrisposta.
Dunque, in considerazione dei predetti calcoli e della rettifica dell'anzianità del ricorrente, risultano spettanti al ricorrente differenze retributive lorde pari ad € 23.810,17.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU si liquidano come da separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. CONDANNA alla rettifica dell'anzianità Controparte_1
di servizio del ricorrente (dal 1.2.2013) e al pagamento in suo favore delle differenze retributive lorde pari ad € 23.810,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento – in favore del CP_1
ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 5.388,00 oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali, da liquidarsi in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario ove richiesto;
Spese di CTU come da separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 274/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
YARA SERAFINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. YARA SERAFINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA DEL RE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANDREA DEL RE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che il Tribunale di Arezzo Controparte_1 accertava l'illegittimità dell'interposizione di manodopera verificatasi nella fattispecie e dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato part time con a partire dall'1.2.2013; che la datrice di lavoro riduceva CP_1
l'orario dal 57,30% all'8,08% e concentrava le ore di lavoro complessivamente richieste (36) nel solo mese di agosto di ogni anno, variando la natura del part- time da orizzontale su base settimanale a verticale su base annua;
che presentava ulteriore ricorso al Tribunale di Roma, che ordinava di ripristinare l'orario di lavoro di 22 ore e 55 minuti settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle
9:15 alle 13:50 per un totale di 99,32 ore mensili, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti al suindicato maggior orario ed al livello di appartenenza maturate a decorrere dal 22.7.2020; che la resistente avrebbe formalizzato la posizione del lle proprie dipendenze soltanto a partire dal 22.7.2020 e non avrebbe Pt_1
erogato l'intera somma dovuta a titolo di differenze salariali, in base alle precedenti pronunce.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente , chiedendo la Controparte_2
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che avrebbe dato corretta esecuzione alle sentenze e che sarebbero stati corrisposti tutti gli importi dovuti in considerazione del contenuto delle pronunce emesse dal Tribunale di Arezzo, dalla Corte di Appello di Firenze e dal Tribunale di Roma.
Istruita anche tramite C.T.U. contabile, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene fondato e deve essere accolto.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Dott.ssa non ravvedendosi motivi per discostarsene, Persona_1
essendo state confermate anche a seguito delle contestazioni mossegli dai
CC.TT.PP, e risultando le stesse immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
In merito alla decorrenza di anzianità, è già stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente con decorrenza dal
2 1.2.2013 (Cfr. Tribunale di Arezzo, sez. lav. n. 116/2020). Pertanto, l'anzianità di servizio del ricorrente deve essere calcolata a partire da tale data.
In merito al conteggio delle differenze retributive, il C.T.U. ha preso in considerazione il periodo lavorativo dal 1.2.2013 al 30.6.2022, con l'inquadramento del ricorrente dal 1.2.2013 fino al 1.8.2013 nel livello E junior e dal 2.8.2013 al 30.6.2022 nel livello D senior del CCNL . CP_1
Successivamente, sulla base della documentazione reperita in atti, il
C.T.U. ha ricostruito, in riferimento al periodo oggetto di perizia, gli orari di lavoro part-time svolti dal ricorrente presso i datori di lavori formali, e ha poi provveduto alla quantificazione delle retribuzioni lui spettanti per il predetto periodo, includendovi la retribuzione ordinaria (nella componente fissa e variabile), lo straordinario, il supplementare, la 13° e la 14° mensilità, il premio di produttività, l'indennità di refezione, l'una tantum, la malattia, le ferie e i permessi retribuiti.
Dopodiché, ha quantificato, relativamente al periodo dal 1.2.2013 al
30.6.2022, le retribuzioni lorde già percepite dal ricorrente da parte delle ditte accollatarie (ditta Soc. Coop. Tra S.L. TMA Srl, Lid srl), nonché da
[...]
. CP_1
Manca, tuttavia, la quantificazione dell'indennità di viaggio, in quanto il ricorrente non ha dato prova delle effettive presenze giornaliere presso le società appaltatrici. Infatti, avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento di specifico lavoro di consegna dei dispacci postali e degli orari di partenza e di arrivo.
La documentazione disponibile non consente di rilevare l'effettiva prestazione e le ore che in ipotesi sarebbero state effettuate per il servizio in questione. Infatti, il C.T.U. precisa di non aver potuto quantificare l'indennità oraria per servizi viaggianti, non avendo disponibile alcuna documentazione dalla quale poter stabilire i tempi effettivi che il durante l'attività Pt_1
lavorativa svolta presso gli accollatari, dedicava alla guida del mezzo per il servizio di trasporto.
3 Mentre, per quanto concerne il periodo di attività lavorativa svolta alle dipendenze di , il C.T.U. ha riscontrato che l'indennità per servizi CP_1
viaggianti è stata correttamente corrisposta.
Dunque, in considerazione dei predetti calcoli e della rettifica dell'anzianità del ricorrente, risultano spettanti al ricorrente differenze retributive lorde pari ad € 23.810,17.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU si liquidano come da separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. CONDANNA alla rettifica dell'anzianità Controparte_1
di servizio del ricorrente (dal 1.2.2013) e al pagamento in suo favore delle differenze retributive lorde pari ad € 23.810,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento – in favore del CP_1
ricorrente – delle spese di lite che liquida in € 5.388,00 oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali, da liquidarsi in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario ove richiesto;
Spese di CTU come da separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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