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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n.2711/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2711/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1
Via Gorizia n. 45, rappresentato e difeso , per procura in atti, dagli Avv.ti Michele Mauceri e TO
Maiolino,ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/A;
-ricorrente e
C.F , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 per mandato in atti, dall'avv. Massimo Cortese presso il cui studio in Siracusa viale Santa Panagia n.
136/A è elettivamente domiciliata;
-resistente
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.7.2023) posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 SI ha chiesto la separazione personale dalla Parte_1
moglie, alla quale si è unito in matrimonio in Siracusa il 19.12.1990 (Atto trascritto CP_1
nel registro degli Atti del matrimonio del Comune di Siracusa, Anno 1990, Numero 626, Parte II, Serie
pagina 1 di 6 A), dalla cui unione è nato il [...] il figlio SI TO, ormai maggiorenne ed autonomo economicamente.
Il ricorrente ha esposto che nel maggio 2022 egli aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale e che ciò ha determinato l'intollerabilità della convivenza che è cessata nel maggio del 2023 allorchè la moglie ha cambiato la serratura della porta d'ingresso della casa coniugale impedendogli l'accesso.
Ha altresì precisato che con decreto n. 168/2015 del 26-3/8-4.20215 questo Tribunale aveva omologato la loro separazione consensuale, ma che l'affectio coniugalis e la loro convivenza erano subito ripresi atteso che la separazione era stata indotta da ragioni di ordine patrimoniale.
Ha dedotto che i versamenti nel conto corrente cointestato alla moglie, da lui solo alimentato, e i pagamenti da lui effettuati danno conto dell'immutata gestione familiare della coppia anche dopo l'omologa della loro separazione:
Ha esposto che anche la documentazione prodotta -estratta con analisi forense certificata dal proprio telefono cellulare- evidenzia una serena e normale vita di coppia nel periodo compreso tra il 2016 e il
2020, così come i festeggiamenti per le nozze d'argento che essi coniugi hanno fatto.
Ha esposto che l'armonia familiare si è incrinata a seguito della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie sfociata anche in iniziative giudiziarie da parte della moglie per il recupero coattivo di presunti crediti derivanti dalla pregressa separazione, in realtà inesistenti.
Su tali premesse ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inefficacia della separazione omologata da questo tribunale con il succitato decreto, stante la loro immediata riconciliazione;
nel merito dichiarare la loro separazione senza assegnazione di alcun assegno di mantenimento per la moglie.
Con decreto del 5.7.2023 il Presidente delegato ha disposto la comparizione personale delle parti avanti a sé per l'udienza del 9.1.2024.
La resistente, si è ritualmente costituita eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1 per l'incongruenza tra l'editio actionis ed il petitum;
la litispendenza rispetto al giudizio definito con decreto di omologa n.168/2015; il contrasto tra la domanda proposta dal SI con l'intangibilità del giudicato di cui al succitato decreto di omologazione;
la violazione dell'art. 1372 c.c. rispetto alle condizioni pattuite con l'accordo di separazione omologato;
la violazione dell'art. 710 c.p.c. in quanto la domanda è volta alla modifica delle condizioni della separazione già in essere tra le parti.
Nel merito la resistente ha contestato quanto esposto in ricorso dal marito adducendo di avere atteso l'indipendenza del figlio TO per poter finalmente mettere in esecuzione le condizioni della separazione.
pagina 2 di 6 Sotto il profilo economico ha dedotto di disporre solo dell'assegno di disoccupazione di € 540 con cui deve fare fronte anche alle utenze e alle spese per la casa ove abita, mentre il marito può contare su un reddito annuo superiore a € 42.000.
Ha chiesto quindi, in via principale l'accoglimento delle eccezioni preliminari;
in caso di mancato accoglimento, nel merito il rigetto della domanda essendo già i coniugi separati;
in via subordinata, in ipotesi di nuova pronunzia di separazione, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00.
All'udienza del 9.1.2024 il presidente delegato ha sentito i coniugi ed ha tentato la loro conciliazione ed all'esito si è riservato di provvedere.
Con ordinanza emessa in data 26.1.2024 il presidente delegato nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente, stante la sussistenza del titolo giudiziale sulla separazione delle parti, provvedendo sulle richieste istruttorie.
Si è quindi proceduto ad assumere le prove orali ammesse ed all'esito la causa è stata rimessa all'udienza di decisione dell'8.4.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., in cui è stata assunta in decisione. xxx
Eccezioni preliminari
In limine vanno esaminate, per essere rigettate, le eccezioni preliminari formulate dalla resistente.
Va ricordato che la pronuncia di separazione personale dei coniugi accerta l'intollerabilità della convivenza e quindi una condizione di fatto potenzialmente temporanea che legittima la suddetta declaratoria con conseguente affievolimento degli obblighi derivanti dal matrimonio.
Si tratta invero di uno stato di fatto che può venir meno in ogni momento con la ripresa della convivenza e con conseguente cessazione degli effetti delle sentenza di separazione, anche senza l'intervento giudiziale, come è espressamente previsto dall'art. 157 c.c..
Traendo le debite conseguenze è del tutto priva di fondamento l'eccezione di litispendenza rispetto alla domanda di separazione proposta nel 2014 e definita con il succitato decreto di omologazione n.
168/2015.
A tacer d'ogni altro rilievo non può ipotizzarsi una litispendenza rispetto a una nuova domanda di separazione basata sull'assunto di una intervenuta riconciliazione rispetto a una precedente separazione definita con provvedimento giudiziale.
Per le stesse ragioni non si pone il tema dell'intangibilità del giudicato, né quello del conflitto con le disposizioni patrimoniali (ossia il trasferimento immobiliare) aventi efficacia reale già attuate con la prima separazione omologata, né quello della violazione dell'art. 710 c.p.c.- peraltro ormai abrogato-
pagina 3 di 6 trattandosi non di revisione, ma di nuova domanda di separazione in thesi basata sull'assunto di una nuova crisi coniugale dopo l'intervenuta riconciliazione.
Né determina l'inammissibilità della domanda il fatto che il ricorrente si limiti a chiedere la separazione pur deducendo condotte violative degli obblighi coniugali.
Le formulate eccezioni sono pertanto destituite di fondamento.
La domanda di separazione
Nel merito va osservato quanto segue.
L'assunto del ricorrente circa l'inefficacia della prima separazione è fondato.
La disposta istruttoria ha infatti consentito di accertare che in effetti i coniugi Parte_2
dopo la separazione definita con il decreto di omologazione sopra citato hanno, quanto meno, ripreso a tutti gli effetti la loro convivenza come marito e moglie.
Il figlio della coppia, , che ormai ha una vita autonoma, escusso all'udienza Persona_1 dell'11.6.2024 ha confermato non solo che i genitori erano addivenuti alla separazione consensuale per ragioni patrimoniali, ma soprattutto che successivamente all'omologazione della separazione gli stessi hanno continuato la loro vita in comune nella casa coniugale e che nel 2015 hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di nozze scambiandosi le fedi nuziali. Il teste ha inoltre dichiarato
“Riconosco la foto che mi viene esibita che ritrae mia madre che dorme nel letto con al dito entrambe le fedi, quella del matrimonio e quella del venticinquesimo, la foto è datata 18.12.2020”.
La teste, , convivente del figlio delle parti , ha confermato di avere Testimone_1 Persona_1 frequentato assiduamente la casa coniugale delle parti precisando che “Mediamente frequentavo tre volte a settimana la casa dei genitori del mio compagno sita in Siracusa in via Gorizia n. 45 e ciò a far data dal 2017 e fino al 2023”; ha inoltre confermato che “ Per tutto il periodo in cui ho frequentato la casa dei ricorrenti, per come ho detto, essi vivevano sotto lo stesso tetto e condividevano ogni momento della vita familiare”.
A fronte delle convergenti testimonianze e dei riscontri offerti anche dalla documentazione prodotta dal ricorrente su supporto digitale ( che offre riscontro dei momenti di vita familiare e di coppia) deve ritenersi provato che le parti dopo la separazione omologata nel 2015 hanno convissuto come marito e moglie sino al maggio del 2023.
La ripresa della convivenza coniugale con il ripristino di tutti i diritti e doveri derivanti dal matrimonio determina quindi, a norma dell'art. 157 c.c., l'inefficacia della separazione omologata nel 2015.
Va poi pronunciata la nuova separazione dei coniugi atteso che è pacifico che la convivenza degli stessi, dopo la riconciliazione, è nuovamente divenuta intollerabile tanto da essere cessata prima ancora della presentazione del ricorso di cui è causa.
pagina 4 di 6 A prescindere dalle diverse prospettazioni delle parti, le stesse convergono sull'intollerabilità della loro convivenza coniugale e tanto basta per pronunziare la separazione personale delle parti a norma dell'art. 151 c.c..
La domanda di mantenimento della moglie
Con la precedente separazione le parti avevano pattuito, a fronte del trasferimento della quota di proprietà immobiliare del SI in favore della l'assegno di mantenimento per la stessa CP_1 di € 120 al mese.
Oggi la è, come allora, disoccupata e gode dell'esclusiva proprietà dell'immobile già adibito CP_1
a casa familiare nonché di un'entrata di € 540 al mese.
La stessa all'udienza del 9.1.2024 ha giustificato il fatto di essersi dimessa dal lavoro perché non veniva retribuita.
Il SI, da parte sua, ha documentato un reddito da lavoro che al netto delle ritenute di legge è pari a circa € 43.000 annui che suddivisi nelle dodici mensilità sono pari a € 3.580 circa al mese.
Pur ammettendo che il predetto sostenga oneri abitativi, v'è sproporzione tra la condizione economica della resistente e quella del ricorrente.
Ne consegue che, valutate le complessive risultanze, il SI va onerato del versamento in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di mantenimento di € 350, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat.
Spese del giudizio.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 157 c.c., della separazione personale di e Parte_1
omologata con decreto di questo Tribunale n. 168/2015 del 26-3/8-4.20215; CP_1
2. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Siracusa il 19.12.1990 (Atto trascritto nel registro degli CP_1
Atti del matrimonio del Comune di Siracusa, Anno 1990, Numero 626, Parte II, Serie A);
3. onera SI di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento di € 350 al mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat;
4. spese di lite compensate;
pagina 5 di 6 5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente ai capi 1 e 2, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 4/6/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2711/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1
Via Gorizia n. 45, rappresentato e difeso , per procura in atti, dagli Avv.ti Michele Mauceri e TO
Maiolino,ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/A;
-ricorrente e
C.F , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 per mandato in atti, dall'avv. Massimo Cortese presso il cui studio in Siracusa viale Santa Panagia n.
136/A è elettivamente domiciliata;
-resistente
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.7.2023) posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 SI ha chiesto la separazione personale dalla Parte_1
moglie, alla quale si è unito in matrimonio in Siracusa il 19.12.1990 (Atto trascritto CP_1
nel registro degli Atti del matrimonio del Comune di Siracusa, Anno 1990, Numero 626, Parte II, Serie
pagina 1 di 6 A), dalla cui unione è nato il [...] il figlio SI TO, ormai maggiorenne ed autonomo economicamente.
Il ricorrente ha esposto che nel maggio 2022 egli aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale e che ciò ha determinato l'intollerabilità della convivenza che è cessata nel maggio del 2023 allorchè la moglie ha cambiato la serratura della porta d'ingresso della casa coniugale impedendogli l'accesso.
Ha altresì precisato che con decreto n. 168/2015 del 26-3/8-4.20215 questo Tribunale aveva omologato la loro separazione consensuale, ma che l'affectio coniugalis e la loro convivenza erano subito ripresi atteso che la separazione era stata indotta da ragioni di ordine patrimoniale.
Ha dedotto che i versamenti nel conto corrente cointestato alla moglie, da lui solo alimentato, e i pagamenti da lui effettuati danno conto dell'immutata gestione familiare della coppia anche dopo l'omologa della loro separazione:
Ha esposto che anche la documentazione prodotta -estratta con analisi forense certificata dal proprio telefono cellulare- evidenzia una serena e normale vita di coppia nel periodo compreso tra il 2016 e il
2020, così come i festeggiamenti per le nozze d'argento che essi coniugi hanno fatto.
Ha esposto che l'armonia familiare si è incrinata a seguito della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie sfociata anche in iniziative giudiziarie da parte della moglie per il recupero coattivo di presunti crediti derivanti dalla pregressa separazione, in realtà inesistenti.
Su tali premesse ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inefficacia della separazione omologata da questo tribunale con il succitato decreto, stante la loro immediata riconciliazione;
nel merito dichiarare la loro separazione senza assegnazione di alcun assegno di mantenimento per la moglie.
Con decreto del 5.7.2023 il Presidente delegato ha disposto la comparizione personale delle parti avanti a sé per l'udienza del 9.1.2024.
La resistente, si è ritualmente costituita eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1 per l'incongruenza tra l'editio actionis ed il petitum;
la litispendenza rispetto al giudizio definito con decreto di omologa n.168/2015; il contrasto tra la domanda proposta dal SI con l'intangibilità del giudicato di cui al succitato decreto di omologazione;
la violazione dell'art. 1372 c.c. rispetto alle condizioni pattuite con l'accordo di separazione omologato;
la violazione dell'art. 710 c.p.c. in quanto la domanda è volta alla modifica delle condizioni della separazione già in essere tra le parti.
Nel merito la resistente ha contestato quanto esposto in ricorso dal marito adducendo di avere atteso l'indipendenza del figlio TO per poter finalmente mettere in esecuzione le condizioni della separazione.
pagina 2 di 6 Sotto il profilo economico ha dedotto di disporre solo dell'assegno di disoccupazione di € 540 con cui deve fare fronte anche alle utenze e alle spese per la casa ove abita, mentre il marito può contare su un reddito annuo superiore a € 42.000.
Ha chiesto quindi, in via principale l'accoglimento delle eccezioni preliminari;
in caso di mancato accoglimento, nel merito il rigetto della domanda essendo già i coniugi separati;
in via subordinata, in ipotesi di nuova pronunzia di separazione, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00.
All'udienza del 9.1.2024 il presidente delegato ha sentito i coniugi ed ha tentato la loro conciliazione ed all'esito si è riservato di provvedere.
Con ordinanza emessa in data 26.1.2024 il presidente delegato nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente, stante la sussistenza del titolo giudiziale sulla separazione delle parti, provvedendo sulle richieste istruttorie.
Si è quindi proceduto ad assumere le prove orali ammesse ed all'esito la causa è stata rimessa all'udienza di decisione dell'8.4.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c., in cui è stata assunta in decisione. xxx
Eccezioni preliminari
In limine vanno esaminate, per essere rigettate, le eccezioni preliminari formulate dalla resistente.
Va ricordato che la pronuncia di separazione personale dei coniugi accerta l'intollerabilità della convivenza e quindi una condizione di fatto potenzialmente temporanea che legittima la suddetta declaratoria con conseguente affievolimento degli obblighi derivanti dal matrimonio.
Si tratta invero di uno stato di fatto che può venir meno in ogni momento con la ripresa della convivenza e con conseguente cessazione degli effetti delle sentenza di separazione, anche senza l'intervento giudiziale, come è espressamente previsto dall'art. 157 c.c..
Traendo le debite conseguenze è del tutto priva di fondamento l'eccezione di litispendenza rispetto alla domanda di separazione proposta nel 2014 e definita con il succitato decreto di omologazione n.
168/2015.
A tacer d'ogni altro rilievo non può ipotizzarsi una litispendenza rispetto a una nuova domanda di separazione basata sull'assunto di una intervenuta riconciliazione rispetto a una precedente separazione definita con provvedimento giudiziale.
Per le stesse ragioni non si pone il tema dell'intangibilità del giudicato, né quello del conflitto con le disposizioni patrimoniali (ossia il trasferimento immobiliare) aventi efficacia reale già attuate con la prima separazione omologata, né quello della violazione dell'art. 710 c.p.c.- peraltro ormai abrogato-
pagina 3 di 6 trattandosi non di revisione, ma di nuova domanda di separazione in thesi basata sull'assunto di una nuova crisi coniugale dopo l'intervenuta riconciliazione.
Né determina l'inammissibilità della domanda il fatto che il ricorrente si limiti a chiedere la separazione pur deducendo condotte violative degli obblighi coniugali.
Le formulate eccezioni sono pertanto destituite di fondamento.
La domanda di separazione
Nel merito va osservato quanto segue.
L'assunto del ricorrente circa l'inefficacia della prima separazione è fondato.
La disposta istruttoria ha infatti consentito di accertare che in effetti i coniugi Parte_2
dopo la separazione definita con il decreto di omologazione sopra citato hanno, quanto meno, ripreso a tutti gli effetti la loro convivenza come marito e moglie.
Il figlio della coppia, , che ormai ha una vita autonoma, escusso all'udienza Persona_1 dell'11.6.2024 ha confermato non solo che i genitori erano addivenuti alla separazione consensuale per ragioni patrimoniali, ma soprattutto che successivamente all'omologazione della separazione gli stessi hanno continuato la loro vita in comune nella casa coniugale e che nel 2015 hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario di nozze scambiandosi le fedi nuziali. Il teste ha inoltre dichiarato
“Riconosco la foto che mi viene esibita che ritrae mia madre che dorme nel letto con al dito entrambe le fedi, quella del matrimonio e quella del venticinquesimo, la foto è datata 18.12.2020”.
La teste, , convivente del figlio delle parti , ha confermato di avere Testimone_1 Persona_1 frequentato assiduamente la casa coniugale delle parti precisando che “Mediamente frequentavo tre volte a settimana la casa dei genitori del mio compagno sita in Siracusa in via Gorizia n. 45 e ciò a far data dal 2017 e fino al 2023”; ha inoltre confermato che “ Per tutto il periodo in cui ho frequentato la casa dei ricorrenti, per come ho detto, essi vivevano sotto lo stesso tetto e condividevano ogni momento della vita familiare”.
A fronte delle convergenti testimonianze e dei riscontri offerti anche dalla documentazione prodotta dal ricorrente su supporto digitale ( che offre riscontro dei momenti di vita familiare e di coppia) deve ritenersi provato che le parti dopo la separazione omologata nel 2015 hanno convissuto come marito e moglie sino al maggio del 2023.
La ripresa della convivenza coniugale con il ripristino di tutti i diritti e doveri derivanti dal matrimonio determina quindi, a norma dell'art. 157 c.c., l'inefficacia della separazione omologata nel 2015.
Va poi pronunciata la nuova separazione dei coniugi atteso che è pacifico che la convivenza degli stessi, dopo la riconciliazione, è nuovamente divenuta intollerabile tanto da essere cessata prima ancora della presentazione del ricorso di cui è causa.
pagina 4 di 6 A prescindere dalle diverse prospettazioni delle parti, le stesse convergono sull'intollerabilità della loro convivenza coniugale e tanto basta per pronunziare la separazione personale delle parti a norma dell'art. 151 c.c..
La domanda di mantenimento della moglie
Con la precedente separazione le parti avevano pattuito, a fronte del trasferimento della quota di proprietà immobiliare del SI in favore della l'assegno di mantenimento per la stessa CP_1 di € 120 al mese.
Oggi la è, come allora, disoccupata e gode dell'esclusiva proprietà dell'immobile già adibito CP_1
a casa familiare nonché di un'entrata di € 540 al mese.
La stessa all'udienza del 9.1.2024 ha giustificato il fatto di essersi dimessa dal lavoro perché non veniva retribuita.
Il SI, da parte sua, ha documentato un reddito da lavoro che al netto delle ritenute di legge è pari a circa € 43.000 annui che suddivisi nelle dodici mensilità sono pari a € 3.580 circa al mese.
Pur ammettendo che il predetto sostenga oneri abitativi, v'è sproporzione tra la condizione economica della resistente e quella del ricorrente.
Ne consegue che, valutate le complessive risultanze, il SI va onerato del versamento in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di mantenimento di € 350, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat.
Spese del giudizio.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 157 c.c., della separazione personale di e Parte_1
omologata con decreto di questo Tribunale n. 168/2015 del 26-3/8-4.20215; CP_1
2. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Siracusa il 19.12.1990 (Atto trascritto nel registro degli CP_1
Atti del matrimonio del Comune di Siracusa, Anno 1990, Numero 626, Parte II, Serie A);
3. onera SI di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento di € 350 al mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat;
4. spese di lite compensate;
pagina 5 di 6 5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente ai capi 1 e 2, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di SIRACUSA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 4/6/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6