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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3676/2018
Verbale di Udienza del giorno 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 ottobre 2025 ; Parte 1 con lavista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore quale riportandosi a tutti i propri atti insiste nell'ammissione di una CTU tecnica ambientale e/o agronomica;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1 la quale riportandosi a tutti i propri atti chiede :" 1) Accertare e Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in diritto e non provata in fatto, e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento del maggior danno, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
e C.p.a. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone. 3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, condannare il terzo chiamato in causa assi.' CP_3 tenuta a tenere indenne la Controparte 4 da qualsivoglia responsabilità. vista la nota per la trattazione scritta depositata dal terzo chiamato in causa [...] CP 5 la quale così conclude:" dichiarare la inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
dichiarare la infondatezza della domanda per i motivi esposti;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP 3 in ordine alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi;
- rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della perché inammissibile, improponibile, Controparte_5 improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 03 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3676 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (c.f. CPP C.F. 1
), giusta procura a margine dell'atto di ER TE (c.f. Codice Fiscale 2
citazione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t. sig. Controparte_6 Controparte_4 P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Iannucci,, in virtù di P. Iva/C.F.
,
procura in calce) giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
,(P.I. P.IVA 2 in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Petrillo C.F. 3 Dott. CP 7
() giusta procura agli atti, elettivamente domiciliati come in atti
[...] CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 03/06/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva dinanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato,
assumendo di essere proprietario di un fondo Tribunale di Avellino la Controparte_1
ad uso agricolo sito in Frigento (AV) alla "Contrada Lappierti" riportato in Catasto terreni al Foglio n. 13-particella 162- confinante, tra gli altri confini, con Strada Statale
n.303 sul quale in data 25/06/2014 alle ore 15.00 veniva sversato dall'autocisterna targato DP998JL e semirimorchio AB37808” che era sbandato e si era ribaltato, grande quantità di gasolio per autotrazione, che impregnava la vegetazione e il suolo e contaminando una porzione del terreno e le acque del laghetto ivi esistente.
Precisava che l'area coinvolta dallo sversamento era stata oggetto di interventi da parte Contr Cont della società 1 Service pronto intervento ecologico e che era ancora presente sul fondo il materiale sversato.
Ribadito che nonostante puntuale richiesta non aveva ottenuto il risarcimento dei danni, chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa verificatosi il 25 giugno 2014 sulla SS
3030 nella curva al Km 8+800 - in territorio di Frigento (AV) alla loc.tà Lappierti - è ascrivibile a responsabilità esclusiva del conducente l'autocisterna tg. DP998JL e semirimorchio targato AB37808 e, perl'effetto condannare i convenuti CP 1
[...] ed 1 CP 5 che rispondono del fatto colposo di lui;
a) al ripristino del terreno danneggiato, di proprietà dell'istante come innanzi indicato, nello status quo ante in forma specifica ex art. 2058 c.c., con ripulitura, risanamento e rimozione delle acque inquinate del laghetto e trasporto fino allo smaltimento e con il taglio e la potatura delle parti degli alberi esistenti lungo l'argine o - per equivalente - in denaro in base ai principi degli artt. 2056, 1223, 1226 e seg. c.c. nella misura
- -
non inferiore ad euro 15.000,00 da accertare in corso di causa o da quantificare in via equitativa;
b) al risarcimento del danno - nella misura di euro 10.000,00 o diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
Il tutto oltre interessi e svalutazione come per legge.
In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, non percettore"
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_4 contestare in toto la pretesa attorea.
In via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione priva dei requisiti ex art. 163
e 164 c.p.c.
Inoltre contestava tutta la documentazione prodotta in atti in copia disconoscendone la provenienza stessa e non idonea ad assolvere l'onere della prova incombente sull'attore circa l'esistenza del nesso causale tra i danni riportati dal veicolo e il sinistro così come prospettato, ivi compresa la effettiva responsabilità della Controparte_4
nel provocare l'evento de quo.
Rilevava la società convenuta che aveva reso edotto la compagnia assicurativa CP 3
[...] con comunicazione del 31/07/2014 evidenziando nella detta comunicazione che il veicolo coinvolto nel sinistro era targato DP988JL e non DP998JL come erroneamente riportato dall'attore. In ultimo in data 24/10/18 veniva data notizia alla Compagnia della notifica della citazione.
Rilevava l'inammissibilità della citazione diretta della Compagnia di Assicurazioni da parte dell'attore mancando qualsivoglia rapporto con la stessa compagnia assicurativa il cui onere è quello di manlevare la propria assicurata CP 1 per cui chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa della e così concludeva: CP 3
"In via preliminare:
Autorizzare la chiamata in garanzia ex artt. 106 e 269 c.p.c., del terzo Controparte_5
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trieste al
Largo Ugo Irneri n. 1, partita Iva P.IVA 2 nella qualità di società garante per la
RCA per l'autocisterna tg. DP988JL, al fine di essere manlevata da qualsiasi responsabilità inerente al rapporto assicurativo di cui è causa, rinviando a tal uopo a novella udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire.
In via istruttoria
Ammettere tutta la documentazione prodotta e indicata in foliario.
In via definitiva
1) Accertare e Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in diritto e non provata in fatto,
e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento del maggior danno, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.
3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della Co domanda, condannare il terzo chiamato in causa assi. CP_3 tenuta a tenere indenne la Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità". CP 3 che eccepiva la inammissibilita', la Si costituiva altresì in giudizio la improponibilita', la improcedibilita' della domanda e la infondatezza della stessa.
In particolare la CP 3 eccepiva la inammissibilita' della domanda per la violazione del D.L. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico Ambientale ) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta da parte 66in quanto non previsto nella attrice in ordine al “ripristino dello stato dei luoghi polizza assicurativa stipulata tra la CP 1 e la CP 3
La CP 3 così concludeva: 66"- voglia dichiarare la inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
- voglia dichiarare la infondatezza della domanda per i motivi esposti;
- voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP 3 in ordine alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi;
- voglia rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Controparte_5
[...] perché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio".
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 cpc VI° comma e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente giudicante rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 23.02.2021 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima. La causa subiva taluni rinvii, finchè la scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, all'udienza del 03/06/2025 rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assunta incertezza e genericità del “petitum" e della “causa petendi".
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice, anche alla luce della documentazione versata in atti in occasione dell'instaurazione del giudizio che hanno consentito a parte convenuta di approntare idonea difesa. L'azione di Parte 1 è inquadrabile nell'ambito della responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c. ovvero per la disciplina del danno ambientale se il danno rientra nei presupposti del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), sebbene la richiesta dell'attore appaia mirata al danno individuale al terreno.
In ogni caso, in tema di responsabilità civile, grava sul danneggiato l'onere di provare
Il fatto illecito (lo sversamento del gasolio); l'esistenza e l'entità del danno effettivamente subito dal suo terreno;
ill nesso di causalità tra lo sversamento (condotta del Convenuto) e il danno lamentato.
Nel caso di specie, pur essendo pacifico e non contestato il fatto dello sversamento di gasolio, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni senza nulla allegare in termini probatori. Difatti il Parte 1 non ha allegato alcuna documentazione, quale ad esempio perizie geologiche, analisi dei campioni del terreno (a monte e a valle), relazioni agronomiche, preventivi di bonifica o prova della diminuzione del valore del fondo. Non è stata fornita alcuna indicazione specifica sulle conseguenze negative dirette sul suo terreno (ad esempio, l'inquinamento della falda acquifera, la compromissione delle coltivazioni, l'entità della migrazione dell'inquinante).
L'attore per converso si è limitato a richiedere, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione, da parte della CP 1 della documentazione trasmessa al Comune di Frigento
senza precisare, peraltro, la tipologia dei documenti né il nesso di causale tra l'evento de quo e detta richiesta oltre a depositare delle foto dei luoghi non corredate dai punti di vista dai quali sono state scattate per cui risulta difficile stabilire con esattezza la porzione di territorio che raffigurano. Inoltre, in nessuna di esse sono chiaramente visibili macchie oleose. Inoltre risulta acquisita in atti CTU dell'ing. Per 1 espletata in altro giudizio recante il n° 3849/2018 avente ad oggetto il medesimo evento per cui
è causa e nel quale si assumeva il danneggiamento del fondo di proprietà del sig. [...]
(situato sempre nella Zona confinante la SS 303 -Comune di Frigento). Pt 2
Detta CTU ha accertato che non vi è stata alcuna contaminazione della matrice
Parte_2 e non vi è stato alcun danno al ambientale del fondo di proprietà di bene del sig. Pt_2 . Il CTU nella sua relazione ha fatto presente che l'indagine Pt_3 della Controparte_9 effettuata in quelle zone (sito Ss.303 Km.8 + 800) a seguito di aposita conferenza di servizi,ha evidenziato che non sono necessari interventi di bonifica,non risultando la zona suddetta contaminata. Pertanto se non vi è stata alcuna contaminazione nè danno relativamente ad altro fondo di altro proprietario di terreno di quella zona è lecito desumere che anche il terreno del sig. Parte 1 non ha subito danni né inquinamento. L'attore, in merito, non ha fornito alcuna prova dei danni subiti e richiesti, danni che, peraltro, non ha nemmeno quantificato o illustrato. La CTU richiesta, pertanto, avrebbe avuto funzione meramente esplorativa.
La scrivente pertanto ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dall'ing. Per 1 CTU nel giudizio civile n° 3849/2018 avente ad oggetto il medesimo evento. Il principio dell'onere della prova non va intesto nel senso che la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto si debba ricavare esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza (ossia, senza che possa escludersi che una prova fornita da una parte possa essere utilizzata per trarne elementi favorevoli alla controparte) (cfr. Cass. civ., S.U. n. 3033/2013). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti quali la CTU svolta in altro giudizio tra le stesse parti o una di esse, come nella fattispecie de qua), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
In conclusione non avendo provato l'esistenza del danno, l'attore non può logicamente dimostrare che un tale danno sia stato causato (o aggravato) specificamente e direttamente dallo sversamento dell'autocisterna. Il danno ambientale/al terreno,
soprattutto se a valle, richiede spesso una complessa indagine tecnica per accertare la migrazione dell'inquinante e l'effettiva incidenza causale del fatto illecito, ciò che invece l'attore non ha inteso eseguire volendo invece demandare a una CTU ciò che invece era suo onere dimostrare.
Il principio generale stabilisce che, se l'attore non fornisce le prove necessarie a sostenere la sua pretesa, la domanda deve essere rigettata. La mera vicinanza del terreno al luogo dello sversamento, in assenza di prove tecniche adeguate, non è sufficiente a fondare una richiesta risarcitoria. In definitiva l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare, mediante accertamenti tecnici, che il gasolio riversato aveva effettivamente raggiunto il suo fondo, causando un danno patrimonialmente valutabile
(danno emergente o lucro cessante), e non limitarsi alla sola richiesta generica di risarcimento.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022 ai valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'esiguità dell'attività prestata.
P.Q.M.
- ", in composizione monocratica, Il Tribunale di Avellino Seconda Sezione Civile
definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte 1
Controparte_4 e ad [...] 2. condanna Parte 1 a rifonderne a le spese del giudizio, che liquida nella misura di €. 2.540,00 Controparte 10
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge, per ciascuna delle parti e con distrazione ove richiesto
Così deciso il 03 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3676/2018
Verbale di Udienza del giorno 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del 03 ottobre 2025 ; Parte 1 con lavista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore quale riportandosi a tutti i propri atti insiste nell'ammissione di una CTU tecnica ambientale e/o agronomica;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1 la quale riportandosi a tutti i propri atti chiede :" 1) Accertare e Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in diritto e non provata in fatto, e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento del maggior danno, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
e C.p.a. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone. 3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, condannare il terzo chiamato in causa assi.' CP_3 tenuta a tenere indenne la Controparte 4 da qualsivoglia responsabilità. vista la nota per la trattazione scritta depositata dal terzo chiamato in causa [...] CP 5 la quale così conclude:" dichiarare la inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
dichiarare la infondatezza della domanda per i motivi esposti;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP 3 in ordine alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi;
- rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della perché inammissibile, improponibile, Controparte_5 improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 03 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3676 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (c.f. CPP C.F. 1
), giusta procura a margine dell'atto di ER TE (c.f. Codice Fiscale 2
citazione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t. sig. Controparte_6 Controparte_4 P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Iannucci,, in virtù di P. Iva/C.F.
,
procura in calce) giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
,(P.I. P.IVA 2 in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Petrillo C.F. 3 Dott. CP 7
() giusta procura agli atti, elettivamente domiciliati come in atti
[...] CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 03/06/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva dinanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato,
assumendo di essere proprietario di un fondo Tribunale di Avellino la Controparte_1
ad uso agricolo sito in Frigento (AV) alla "Contrada Lappierti" riportato in Catasto terreni al Foglio n. 13-particella 162- confinante, tra gli altri confini, con Strada Statale
n.303 sul quale in data 25/06/2014 alle ore 15.00 veniva sversato dall'autocisterna targato DP998JL e semirimorchio AB37808” che era sbandato e si era ribaltato, grande quantità di gasolio per autotrazione, che impregnava la vegetazione e il suolo e contaminando una porzione del terreno e le acque del laghetto ivi esistente.
Precisava che l'area coinvolta dallo sversamento era stata oggetto di interventi da parte Contr Cont della società 1 Service pronto intervento ecologico e che era ancora presente sul fondo il materiale sversato.
Ribadito che nonostante puntuale richiesta non aveva ottenuto il risarcimento dei danni, chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa verificatosi il 25 giugno 2014 sulla SS
3030 nella curva al Km 8+800 - in territorio di Frigento (AV) alla loc.tà Lappierti - è ascrivibile a responsabilità esclusiva del conducente l'autocisterna tg. DP998JL e semirimorchio targato AB37808 e, perl'effetto condannare i convenuti CP 1
[...] ed 1 CP 5 che rispondono del fatto colposo di lui;
a) al ripristino del terreno danneggiato, di proprietà dell'istante come innanzi indicato, nello status quo ante in forma specifica ex art. 2058 c.c., con ripulitura, risanamento e rimozione delle acque inquinate del laghetto e trasporto fino allo smaltimento e con il taglio e la potatura delle parti degli alberi esistenti lungo l'argine o - per equivalente - in denaro in base ai principi degli artt. 2056, 1223, 1226 e seg. c.c. nella misura
- -
non inferiore ad euro 15.000,00 da accertare in corso di causa o da quantificare in via equitativa;
b) al risarcimento del danno - nella misura di euro 10.000,00 o diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
Il tutto oltre interessi e svalutazione come per legge.
In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, non percettore"
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_4 contestare in toto la pretesa attorea.
In via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione priva dei requisiti ex art. 163
e 164 c.p.c.
Inoltre contestava tutta la documentazione prodotta in atti in copia disconoscendone la provenienza stessa e non idonea ad assolvere l'onere della prova incombente sull'attore circa l'esistenza del nesso causale tra i danni riportati dal veicolo e il sinistro così come prospettato, ivi compresa la effettiva responsabilità della Controparte_4
nel provocare l'evento de quo.
Rilevava la società convenuta che aveva reso edotto la compagnia assicurativa CP 3
[...] con comunicazione del 31/07/2014 evidenziando nella detta comunicazione che il veicolo coinvolto nel sinistro era targato DP988JL e non DP998JL come erroneamente riportato dall'attore. In ultimo in data 24/10/18 veniva data notizia alla Compagnia della notifica della citazione.
Rilevava l'inammissibilità della citazione diretta della Compagnia di Assicurazioni da parte dell'attore mancando qualsivoglia rapporto con la stessa compagnia assicurativa il cui onere è quello di manlevare la propria assicurata CP 1 per cui chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa della e così concludeva: CP 3
"In via preliminare:
Autorizzare la chiamata in garanzia ex artt. 106 e 269 c.p.c., del terzo Controparte_5
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trieste al
Largo Ugo Irneri n. 1, partita Iva P.IVA 2 nella qualità di società garante per la
RCA per l'autocisterna tg. DP988JL, al fine di essere manlevata da qualsiasi responsabilità inerente al rapporto assicurativo di cui è causa, rinviando a tal uopo a novella udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire.
In via istruttoria
Ammettere tutta la documentazione prodotta e indicata in foliario.
In via definitiva
1) Accertare e Dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in diritto e non provata in fatto,
e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento del maggior danno, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.
3) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della Co domanda, condannare il terzo chiamato in causa assi. CP_3 tenuta a tenere indenne la Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità". CP 3 che eccepiva la inammissibilita', la Si costituiva altresì in giudizio la improponibilita', la improcedibilita' della domanda e la infondatezza della stessa.
In particolare la CP 3 eccepiva la inammissibilita' della domanda per la violazione del D.L. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico Ambientale ) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda proposta da parte 66in quanto non previsto nella attrice in ordine al “ripristino dello stato dei luoghi polizza assicurativa stipulata tra la CP 1 e la CP 3
La CP 3 così concludeva: 66"- voglia dichiarare la inammissibilità della domanda per i motivi esposti;
- voglia dichiarare la infondatezza della domanda per i motivi esposti;
- voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP 3 in ordine alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi;
- voglia rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Controparte_5
[...] perché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio".
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 cpc VI° comma e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente giudicante rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 23.02.2021 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima. La causa subiva taluni rinvii, finchè la scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, all'udienza del 03/06/2025 rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assunta incertezza e genericità del “petitum" e della “causa petendi".
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice, anche alla luce della documentazione versata in atti in occasione dell'instaurazione del giudizio che hanno consentito a parte convenuta di approntare idonea difesa. L'azione di Parte 1 è inquadrabile nell'ambito della responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c. ovvero per la disciplina del danno ambientale se il danno rientra nei presupposti del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), sebbene la richiesta dell'attore appaia mirata al danno individuale al terreno.
In ogni caso, in tema di responsabilità civile, grava sul danneggiato l'onere di provare
Il fatto illecito (lo sversamento del gasolio); l'esistenza e l'entità del danno effettivamente subito dal suo terreno;
ill nesso di causalità tra lo sversamento (condotta del Convenuto) e il danno lamentato.
Nel caso di specie, pur essendo pacifico e non contestato il fatto dello sversamento di gasolio, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni senza nulla allegare in termini probatori. Difatti il Parte 1 non ha allegato alcuna documentazione, quale ad esempio perizie geologiche, analisi dei campioni del terreno (a monte e a valle), relazioni agronomiche, preventivi di bonifica o prova della diminuzione del valore del fondo. Non è stata fornita alcuna indicazione specifica sulle conseguenze negative dirette sul suo terreno (ad esempio, l'inquinamento della falda acquifera, la compromissione delle coltivazioni, l'entità della migrazione dell'inquinante).
L'attore per converso si è limitato a richiedere, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione, da parte della CP 1 della documentazione trasmessa al Comune di Frigento
senza precisare, peraltro, la tipologia dei documenti né il nesso di causale tra l'evento de quo e detta richiesta oltre a depositare delle foto dei luoghi non corredate dai punti di vista dai quali sono state scattate per cui risulta difficile stabilire con esattezza la porzione di territorio che raffigurano. Inoltre, in nessuna di esse sono chiaramente visibili macchie oleose. Inoltre risulta acquisita in atti CTU dell'ing. Per 1 espletata in altro giudizio recante il n° 3849/2018 avente ad oggetto il medesimo evento per cui
è causa e nel quale si assumeva il danneggiamento del fondo di proprietà del sig. [...]
(situato sempre nella Zona confinante la SS 303 -Comune di Frigento). Pt 2
Detta CTU ha accertato che non vi è stata alcuna contaminazione della matrice
Parte_2 e non vi è stato alcun danno al ambientale del fondo di proprietà di bene del sig. Pt_2 . Il CTU nella sua relazione ha fatto presente che l'indagine Pt_3 della Controparte_9 effettuata in quelle zone (sito Ss.303 Km.8 + 800) a seguito di aposita conferenza di servizi,ha evidenziato che non sono necessari interventi di bonifica,non risultando la zona suddetta contaminata. Pertanto se non vi è stata alcuna contaminazione nè danno relativamente ad altro fondo di altro proprietario di terreno di quella zona è lecito desumere che anche il terreno del sig. Parte 1 non ha subito danni né inquinamento. L'attore, in merito, non ha fornito alcuna prova dei danni subiti e richiesti, danni che, peraltro, non ha nemmeno quantificato o illustrato. La CTU richiesta, pertanto, avrebbe avuto funzione meramente esplorativa.
La scrivente pertanto ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dall'ing. Per 1 CTU nel giudizio civile n° 3849/2018 avente ad oggetto il medesimo evento. Il principio dell'onere della prova non va intesto nel senso che la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto si debba ricavare esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che tale formazione in un senso o nell'altro possa essere condizionata dalla diversa provenienza (ossia, senza che possa escludersi che una prova fornita da una parte possa essere utilizzata per trarne elementi favorevoli alla controparte) (cfr. Cass. civ., S.U. n. 3033/2013). In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti quali la CTU svolta in altro giudizio tra le stesse parti o una di esse, come nella fattispecie de qua), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
In conclusione non avendo provato l'esistenza del danno, l'attore non può logicamente dimostrare che un tale danno sia stato causato (o aggravato) specificamente e direttamente dallo sversamento dell'autocisterna. Il danno ambientale/al terreno,
soprattutto se a valle, richiede spesso una complessa indagine tecnica per accertare la migrazione dell'inquinante e l'effettiva incidenza causale del fatto illecito, ciò che invece l'attore non ha inteso eseguire volendo invece demandare a una CTU ciò che invece era suo onere dimostrare.
Il principio generale stabilisce che, se l'attore non fornisce le prove necessarie a sostenere la sua pretesa, la domanda deve essere rigettata. La mera vicinanza del terreno al luogo dello sversamento, in assenza di prove tecniche adeguate, non è sufficiente a fondare una richiesta risarcitoria. In definitiva l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare, mediante accertamenti tecnici, che il gasolio riversato aveva effettivamente raggiunto il suo fondo, causando un danno patrimonialmente valutabile
(danno emergente o lucro cessante), e non limitarsi alla sola richiesta generica di risarcimento.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022 ai valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'esiguità dell'attività prestata.
P.Q.M.
- ", in composizione monocratica, Il Tribunale di Avellino Seconda Sezione Civile
definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte 1
Controparte_4 e ad [...] 2. condanna Parte 1 a rifonderne a le spese del giudizio, che liquida nella misura di €. 2.540,00 Controparte 10
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge, per ciascuna delle parti e con distrazione ove richiesto
Così deciso il 03 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AI Casale